INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Messaggio 2.5.2006 n° 12790)
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OGGETTO: |
Pagamento assegno per il nucleo familiare per periodi
pregressi. |
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Pervengono da
più parti richieste di chiarimenti circa la competenza al pagamento
dell’assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi durante i quali un
lavoratore era occupato presso un datore di lavoro diverso da quello presso
cui lavora al momento in cui intende inoltrare la domanda di prestazione
ovvero al momento stesso non occupato. Premesso che
l’art. 37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall’art. 8 della legge
1038/1961, pone l’obbligo al datore di lavoro di anticipare per conto
dell’INPS la prestazione familiare, si chiarisce che l’obbligazione
sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di
lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività
nel periodo oggetto della richiesta, semprechè l’impresa conservi un rapporto
previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita. In base alla
vigente normativa il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si
prescrive nel termine di cinque anni, pertanto un datore di lavoro non può sottrarsi
al pagamento della suddetta prestazione presentata da un ex
dipendente nel termine della prescrizione quinquennale. Sempre nel termine
di cinque anni si prescrive il diritto del datore di lavoro a richiedere il
rimborso dell’assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti;
termine che, nel caso di assegno per periodi pregressi, decorre dalla
data in cui è stato corrisposto. Si sottolinea che,
come indicato nella circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951,
qualora un datore di lavoro si rifiuti di corrispondere l’assegno ad un ex
dipendente, l’INPS, cui perviene la denuncia di tale inadempienza, solo dopo
aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore
di lavoro stesso, segnalerà l’azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro-
Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza. In tale ipotesi,
solo allorquando sia stata accertata l’impossibilità per il lavoratore
di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del
datore di lavoro, la struttura periferica dell’INPS, competente in relazione
agli adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di
lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione
medesima.
IL DIRETTORE CENTRALE
Golino |