INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
(Circolare 7.12.2005 n° 117)
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OGGETTO: |
Conguaglio di fine anno 2005
dei contributi previdenziali e assistenziali |
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SOMMARIO: |
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di
conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10.
Riflessi del conguaglio di fine anno sulla denuncia EMens. |
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Premessa Con l'approssimarsi della fine dell'anno solare, possono
rendersi necessarie, per i datori di lavoro, alcune operazioni di conguaglio
relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Tali operazioni sono
generalmente determinate dalle seguenti necessità: -
pervenire alla esatta quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6
del D.LGS. n. 314/1997); -
applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso; -
imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione
imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la
denuncia del mese di GENNAIO 2006. Al fine di agevolare l'operato dei datori di lavoro, si
elencano di seguito le fattispecie che possono determinare operazioni di
conguaglio di fine anno, con l'indicazione delle circolari di riferimento e
dei codici da utilizzare: 1)
elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993); 2)
decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito
con modificazioni nella legge n. 135/1997); 3)
massimale art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995; 4)
contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992; 5)
erogazioni liberali esenti fino all'importo di € 258,23 nel periodo di
imposta (art. 51, c. 2, lett. b) del T.U.I.R.); 6)
fringe benefit esenti se non superiori a € 258,23 nel periodo d'imposta (art.
51, c. 3 del T.U.I.R.); 7)
prestiti ai dipendenti; 8)
erogazione del “bonus” ai lavoratori che posticipano il pensionamento (art. 1
commi 12 e succ. della legge n. 243/2004); 9)
operazioni societarie. Termine di attuazione del
conguaglio. In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993,
i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in
argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di DICEMBRE 2005
(scadenza 16/1/2006), anche con quella di competenza del mese di GENNAIO 2006
(scadenza 16/2/2006), senza aggravio di oneri accessori, attenendosi alle
modalità indicate in relazione alle singole fattispecie. 1. Elementi variabili della
retribuzione (DM 7/10/1993). La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del
26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (1), ha stabilito
che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino
variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di
lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del
connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello
interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di
ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza
dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono: -
compensi per lavoro straordinario; -
indennità di diaria o missione; -
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro
per conto dell'INPS; -
indennità riposi per allattamento; -
giornate retribuite per donatori sangue; -
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili
dall'INAIL; -
permessi non retribuiti; -
astensioni dal lavoro; -
indennità per ferie non godute; -
congedi matrimoniali; -
integrazioni salariali (non a zero ore). Agli eventi di cui sopra possono considerarsi
assimilabili anche la indennità di cassa (2), i prestiti ai dipendenti (3) ed
i congedi parentali in genere. L’INPS, con il messaggio n. 16329 del 22/4/2005,
disciplinando in materia di mensilizzazione dei flussi retributivi
individuali, ha ricompreso, tra le variabili retributive, anche i ratei di
retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel
corso del mese precedente) successivi alla elaborazione delle buste paga,
ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è
intervenuta l’assunzione stessa. Pertanto, mentre non occorre operare alcun accorgimento
se l’assunzione è intervenuta nei mesi da GENNAIO a NOVEMBRE, se l’assunzione
avviene a DICEMBRE ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di GENNAIO,
occorre ricomprendere l’importo degli stessi sia tra le variabili in aumento della
denuncia DM10/2 (codice A000), sia nell’elemento dell’EMens
<VarRetributiva> (contenuto in <DatiRetributivi>), attributo
Anno, <AumentoImponibile>. Relativamente all’assoggettamento contributivo dei
compensi per ferie non godute (4) e ai compensi per lavoro straordinario (5)
– ivi compreso l’istituto contrattuale della banca ore (6) - si richiamano le
istruzioni fornite con le circolari in nota. Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o
la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di
DICEMBRE 2005 i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di GENNAIO
2006, vanno evidenziati sulla denuncia DM10/2 di detto mese utilizzando i
codici di seguito indicati: CODICI QUADRO
"B/C"
Si annota che gli elementi variabili della retribuzione
sopra indicati, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e
contributiva del lavoratore, si considerano secondo il principio della
competenza (DICEMBRE 2005), mentre ai fini dell'assoggettamento al regime
contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.) si considerano
retribuzione del mese di GENNAIO 2006. Pertanto, si dovrà tener conto dei
suddetti elementi nella denuncia EMens del mese di GENNAIO 2006 utilizzando
l’elemento <VarRetributive> (contenuto in <DatiRetributivi>), con
attributo anno 2005, e gli elementi <AumentoImponibile> o
<DiminuzioneImponibile>. Si chiarisce che in presenza di entrambe gli elementi,
con attributo dello stesso anno, occorrerà indicare esclusivamente il saldo
tra le due partite. Anche nella certificazione CUD/2006 e nella
dichiarazione dei sostituti modello 770/2006 si dovrà tenero conto delle
predette variabili. Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli
elementi variabili della retribuzione deve avvenire entro il mese successivo
a quello cui gli stessi si riferiscono. Tuttavia, fermo restando l'obbligo
del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti
variabili della retribuzione nel mese di GENNAIO 2006, le aziende potranno
comunicare le partite in questione, con i codici sopra menzionati, anche con
la denuncia DM10/2 del mese di FEBBRAIO 2006. Al riguardo si ricorda che la variabile retributiva in
diminuzione (codice “D000”) può essere utilizzata nel corso dell’anno per
gestire una riduzione di imponibile riferito al compenso per ferie non godute
(circ. n.15
del 15.1.2002). In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, si precisa
da ultimo che per particolari fattispecie riguardanti alcune categorie di
dipendenti pubblici ovvero per il personale iscritto al Fondo pensioni per le
Ferrovie dello Stato – la cui retribuzione è comprensiva della maggiorazione
del 18 per cento prevista dall’art.22 della legge 177/1976 – la sistemazione
di detta maggiorazione potrà avvenire anche con la denuncia del mese di
FEBBRAIO dell’anno successivo a quello di riferimento. Esempio. Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto lunedì 19
dicembre 2005, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di DICEMBRE ormai
chiuse, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00. L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella busta
paga di GENNAIO 2006, nella quale la retribuzione imponibile di GENNAIO pari,
ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo
del mese di DICEMBRE), per un totale di € 2.000,00. Pertanto, sulla denuncia DM10/2 di GENNAIO 2006,
l’imponibile pari a € 2.000,00 (retribuzione di GENNAIO 2006 + rateo di
DICEMBRE 2005) andrà indicato in corrispondenza del rigo 11 e assoggettato al
regime contributivo in vigore per l’anno 2006 e l’imponibile pari a € 500
andrà indicato come voce variabile (in aumento) della retribuzione del mese
di GENNAIO 2006 con il previsto codice “A000”. Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese di
GENNAIO 2006, nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore di €
2.000,00, mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2005,
elemento <AumentoImponibile> sarà riportato il valore di € 500,00. Si ricorda che, per lo stesso lavoratore, dovrà essere
trasmesso un flusso EMens riferito al mese di DICEMBRE 2005 nel quale saranno
valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore
(<CFLavoratore>, <Cognome>, <Nome>, <Qualifica1>,
<Qualifica2>, <Qualifica3>, <TipoContribuzione>,
<CodiceComune>, <CodiceContratto>) anche gli elementi
<Assunzione> (<GiornoAssunzione> e <TipoAssunzione>),
<Imponibile> con valore pari a zero e <Settimana> (<IdSettimana>
e <TipoCopertura>). 2.
Decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito
con modificazioni nella legge n. 135/1997). 2.1 Sintesi normativa L'art. 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67 convertito,
con modificazioni, dalla legge 23/5/1997, n. 135 (norma espressamente
richiamata dall'art. 6, lett. e) del D.LGS. n. 314/1997) ha stabilito un
particolare regime di decontribuzione degli importi, previsti dalla
contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello, la cui
erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di
incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati. Detto regime prevede che gli importi delle erogazioni in
questione, in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati al
contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto
alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Tale
regime contributivo trova applicazione entro il tetto fissato, a decorrere
dall'anno 2002, nella misura pari al 3%
della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno
solare di riferimento -1 gennaio/31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta
l'erogazione- (7). La retribuzione da prendere a base per il calcolo del
tetto del 3% è comprensiva anche della eventuale quota di erogazione non
soggetta a regime di decontribuzione (da considerarsi quindi imponibile a
tutti gli effetti). A tal fine viene utilizzata la formula matematica
riportata in nota (8). Per poter usufruire dello speciale regime contributivo
in questione, i datori di lavoro o le associazioni a cui gli stessi
aderiscono devono depositare i contratti in epigrafe presso la Direzione
Provinciale del Lavoro, entro 30 giorni dalla data della loro stipula (9). Il regime di decontribuzione attiene alla retribuzione
imponibile di cui all'art. 12 della legge 153/1969, nel testo novellato
dall'art. 6 del D.LGS. n. 314/1997 e, quindi, riguarda il complesso delle
contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico del
datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore. Si precisa che la retribuzione alla quale fare
riferimento per il calcolo del tetto è quella corrisposta dal singolo datore
di lavoro che effettua l'erogazione. È ininfluente la retribuzione
eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto (simultaneo,
anteriore o successivo) con altro datore di lavoro, salvo quanto precisato al
punto 9. Il datore di lavoro può operare la decontribuzione al
momento della erogazione dei compensi (determinando in via presuntiva
l'importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla fine dell'anno. In
questa seconda ipotesi si renderà necessaria anche la rideterminazione delle
prestazioni a conguaglio (malattia, maternità, ecc.). 2.1.2 Erogazioni destinate
alla previdenza complementare. Il contributo di solidarietà non è dovuto quando le
erogazioni in questione siano destinate alla previdenza complementare di cui
al D.LGS. n. 124/1993. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette
erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua. Si ricorda che, in virtù del richiamo espresso operato
dall’art. 6 co.4, lett. f) del D.LGS. n. 314/1997, sull’intero accantonamento, è comunque dovuto a carico del
datore di lavoro il diverso contributo di solidarietà del dieci per cento, ex
art. 9-bis della legge n. 166/1991 (circ. 167
del 21/12/2004). 2.1.3 Casi particolari. A) Anticipazioni su erogazioni contrattuali In merito alle anticipazioni effettuate su erogazioni
contrattuali (prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal
contratto stesso) si richiama il principio secondo il quale le anticipazioni
in questione possono essere assoggettate, al momento della corresponsione, al
regime di decontribuzione, purché sia prevista la verifica (e quindi
l'erogazione potrebbe anche non spettare ove non si realizzino gli obiettivi)
e la stessa intervenga sia pure in un momento successivo. B) Erogazioni mensili o in più quote annue. Anche in caso di corresponsione in quote mensili od
orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET) definito dai
contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L. ovvero in più
quote corrisposte nell’anno, la decontribuzione può essere applicata per
ciascun mese ovvero nel momento di corresponsione delle quote, salvo
conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati come
precisato al punto precedente. Le singole quote di erogazione, comunque
corrisposte in ciascun mese, vanno sommate fra di loro e costituiscono
l'ammontare complessivo dell'erogazione da prendere a riferimento ai fini
dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato. Il conguaglio può risultare necessario allorché la
retribuzione annua di riferimento per il calcolo del 3% sia diversa rispetto
a quella considerata in via presuntiva per l'applicazione mensile della
decontribuzione, oppure sia variato l'importo totale annuo dell'elemento
territoriale rispetto alla somma degli importi gia mensilmente
decontribuibiti. C) Erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato Nel caso di erogazioni effettuate nell'anno successivo a
quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della
determinazione del tetto, si assume quale retribuzione di riferimento quella
imponibile dell'anno precedente. La percentuale del tetto sarà, invece,
applicata con riferimento al momento in cui avviene l'erogazione. 2.2 Modalità per il
conguaglio. Alla fine dell'anno (ovvero all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro) si rendono necessarie operazioni di conguaglio.
L'importo delle erogazioni soggette a decontribuzione, per effetto del tetto
è, infatti, strettamente correlato all'imponibile contributivo, il cui
ammontare é incerto, per le componenti variabili della retribuzione, fino al
termine del periodo di riferimento. Si rammenta che, ai fini delle operazioni di conguaglio,
la decontribuzione da operare è quella riferita al regime contributivo
(aliquote ed agevolazioni contributive) vigente al momento in cui è avvenuta
l'erogazione. Il conguaglio annuale non sarà, ovviamente, necessario
ove l'erogazione, interamente decontribuita al momento della effettuazione,
sia risultata pari o inferiore al tetto del 3% della retribuzione di
riferimento. 2.2.1 Decontribuzione operata
in corso d'anno. In tale ipotesi il datore di lavoro, nel periodo di paga
nel quale ha erogato i compensi soggetti a decontribuzione, avrà determinato
il tetto del 3% su una "RETRIBUZIONE ANNUA PRESUNTA". Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a
decontribuzione sia risultato pari o inferiore al tetto, lo stesso importo
sarà stato escluso dalla base imponibile e assoggettato al contributo di
solidarietà (IMPORTO DELL'EROGAZIONE x 10% da indicare con il codice M930 per la generalità dei
lavoratori, ovvero M970 per i
dirigenti iscritti INPDAI al 31.12.2002). Qualora l'importo della suddetta erogazione sia
risultato superiore al tetto, il datore di lavoro avrà versato: -
sulla quota pari al tetto, il contributo di solidarietà nella misura del 10
%; -
sulla restante quota, la contribuzione ordinaria. Esempio Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00 Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = € 720,00 Importo dell'erogazione = € 1.000,00 Poiché l'importo dell'erogazione è maggiore del tetto di
decontribuzione, occorre determinare l'ammontare della decontribuzione
tenendo presente tale eccedenza, così come precisato nella circ.n.213
del 6.11.1996, applicando la seguente formula matematica (riportata nella
nota (8) della presente circolare): dato X = importo soggetto a decontribuzione; dato R = retribuzione imponibile; dato E = erogazione alla quale applicare il tetto
si ha: X = (R + E) diviso 34 (tetto della decontribuzione pari
al 3%) Pertanto : X = (24.000 + 1.000) diviso 34 =
€ 735,29. Decontribuzione
=
€ 735,00 x 10 % = € 74,00 da versare con il codice M930 o M970; € 265,00 da assoggettare a contribuzione ordinaria nel
mese di erogazione del compenso. A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, per
stabilire l'esatto ammontare della decontribuzione spettante, il datore di
lavoro dovrà confrontare la "RETRIBUZIONE PRESUNTA" con la
"RETRIBUZIONE EFFETTIVA". Si possono verificare tre casistiche: RETRIBUZIONE PRESUNTA = RETRIBUZIONE EFFETTIVA: in questo caso non dovrà essere
effettuata nessuna operazione di conguaglio. RETRIBUZIONE PRESUNTA MINORE DELLA RETRIBUZIONE
EFFETTIVA: in
questo caso, in considerazione della variazione in aumento del tetto di
decontribuzione dipesa dal maggiore valore della retribuzione annua rispetto
a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo: -
porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si
riferisce la denuncia l'importo della ulteriore quota della erogazione soggetta
a decontribuzione; -
assoggetteranno al contributo di solidarietà del 10% la quota stessa con il
codice M931 preceduto dalla
dicitura“CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” per la generalità dei lavoratori, ovvero M932 per i dirigenti iscritti INPDAI
al 31.12.2002. Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "NUMERO
DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI"; -
rimborseranno al lavoratore la differenza dell'importo della quota del
contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore nel corso
dell'anno. Esempio Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00 Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: € 27.000,00 Tetto di decontribuzione: 3% su 24.000,00 = € 720,00 Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 27.000,00 = €
810,00 Importo dell'erogazione = € 1.000,00 Decontribuzione operata =€ 735,00 x 10 % = € 74,00
versata con il codice M930 o M970; € 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese
di erogazione del compenso. Decontribuzione da operare :
X= (27.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 823,53
€ 824,00 – 735,00 = € 89,00
€ 89,00 x 10 % = € 9,00 da versare con il codice M931 o M932. € 89,00 da portare in diminuzione dall'imponibile
contributivo del mese di conguaglio. Per la restituzione delle prestazioni di malattia e di
maternità conguagliate in misura superiore saranno utilizzati i previsti
codici E775 ed E776 (circ. 182
del 4/8/1997 punto 9). Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato
con la denuncia di GENNAIO 2006, i datori di lavoro avranno cura di
evidenziare l’importo portato in diminuzione dell’imponibile contributivo del
mese di gennaio (nel caso in esempio pari a € 89,00) utilizzando il previsto
codice D000 (quadro B/C del
modello DM10/2). Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese di
GENNAIO 2006, l’importo indicato nell’elemento <Imponibile> sarà
decurtato del valore di € 89,00, mentre nell’elemento <VarRetributive>,
attributo anno 2005, nell’elemento <DiminuzioneImponibile> sarà
riportato il valore di € 89,00. RETRIBUZIONE PRESUNTA MAGGIORE DELLA RETRIBUZIONE
EFFETTIVA: in
questo caso, in considerazione della variazione in diminuzione del tetto di
decontribuzione dipesa dal minor valore della retribuzione annua rispetto a
quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo: -
sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l'importo della erogazione non soggetta a decontribuzione, da assoggettare,
quindi, a contribuzione ordinaria; -
recupereranno il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa
utilizzando il codice L931 preceduto
dalla dicitura“REC. CONTRIB. SOLID. 10%” per la generalità dei lavoratori,
ovvero L933 per i dirigenti
iscritti INPDAI al 31.12.2002; -
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della
quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore nel
corso dell'anno. Esempio Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00 Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: € 21.000,00 Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = € 720,00 Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 21.000,00 = €
630,00 Importo dell'erogazione = € 1.000,00 Decontribuzione operata =€ 735,00 x 10 % = € 74,00
versata con il codice M930 o M970; € 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese
di erogazione del compenso. Decontribuzione da operare :
X= (21.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 647,06
€ 735,00 – 647,00 = € 88,00 € 88,00 da sommare all'imponibile contributivo del mese
di conguaglio.
€ 88,00 x 10 % = € 9,00 da recuperare con il codice L931 o L933. Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato
con la denuncia di GENNAIO 200&, i datori di lavoro avranno cura di
evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile contributivo del
mese di gennaio (nel caso in esempio pari a € 88,00) utilizzando il previsto
codice A000 (quadro B/C del
modello DM10/2). Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese di
GENNAIO 2006, l’importo indicato nell’elemento <Imponibile> sarà
incrementato del valore di € 88,00, mentre nell’elemento
<VarRetributive>, attributo anno 2005, nell’elemento
<AumentoImponibile> sarà riportato il valore di € 88,00. 2.2.2 Decontribuzione operata
a fine d'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che ha assoggettato le erogazioni in
questione a contribuzione piena nel periodo di paga nel quale sono state
effettuate, dovrà determinare (nel periodo di paga di DICEMBRE 2005 ovvero
GENNAIO 2006 ovvero nel periodo di paga nel quale cessa il rapporto di lavoro)
il tetto della decontribuzione calcolando il 3% sulla RETRIBUZIONE ANNUA del
lavoratore. Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a
decontribuzione risulti pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà
portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà
assoggettato al contributo di solidarietà (codice M930 o M970). Qualora l'importo della suddetta erogazione risulti
superiore al tetto, l’importo corrispondente al tetto sarà portato in
diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà assoggettato al
contributo di solidarietà (codice M930
o M970). Ove le operazioni di conguaglio vengano effettuate nel
mese di GENNAIO 2006, i datori di lavoro dovranno osservare anche le
disposizioni riguardanti l'indicazione delle partite che hanno determinato
l'aumento o la diminuzione dell'imponibile contributivo del mese di GENNAIO,
osservando le modalità di cui al punto 1 della presente circolare. Ove il regime contributivo (aliquote ed agevolazioni
contributive) operante nel mese in cui è effettuato il conguaglio sia
diverso, per ciascun lavoratore, rispetto a quello vigente nel mese in cui é
avvenuta l'erogazione, per le operazioni di conguaglio potranno essere
utilizzati i seguenti codici: CODICI QUADRO
"B/C"
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle
"NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e
"RETRIBUZIONI". CODICI QUADRO
"D"
Per tutto ciò che attiene all’istituto della
decontribuzione e ai quesiti pervenuti sull’argomento si fa rinvio alle
circolari elencate in nota (10). 3. Massimale art. 2, comma 18
della legge 8/8/1995, n. 335. Come è noto l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995
(11), ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile
degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche
obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per
il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1,
comma 23 della legge n.335/1995, così come interpretato dall’art. 2 del
decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n.
417 (12). Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice
dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT. Per l'anno 2005 tale massimale è pari a € 84.049,00. Il massimale trova
applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici
(IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della
legge n. 438/1992. Per il trattamento contributivo, i datori di lavoro dovranno
attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 177
del 7/9/1996. In base a tali istruzioni i datori di lavoro devono
sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione
sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla
parte eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il
codice tipo contribuzione "98"). Si rammenta che: -
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento
anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte; -
nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in
costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del
massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro
successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di
lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva; -
in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si
cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base
degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre
a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando,
tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in
cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile
ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura
proporzionalmente ridotta; -
nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini
dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di
lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di
collaborazione coordinata e continuativa. Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto di
inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano versato
il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale di € 84.049,00,
provvederanno, in sede di conguaglio di fine anno, al recupero del contributo
IVS utilizzando il codice del quadro D “L952” preceduto dalla dicitura “RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU
MASSIMALE” per la generalità dei lavoratori, ovvero “L953” per i dirigenti iscritti INPDAI al 31.12.2002. Lo stesso
codice deve essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione IVS
dovuta ai Fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS. Come già precisato, in attuazione della citata delibera
n.5 del 26.3.1993, le aziende potranno effettuare il conguaglio del maggior
contributo IVS versato e della relativa retribuzione con la denuncia del mese
di DICEMBRE 2005 (scadenza 16/1/2006), ovvero con quella del mese di GENNAIO
2006 (scadenza 16/2/2006). Per effetto del predetto recupero viene meno anche la
correlata quota di retribuzione imponibile eccedente il massimale in
questione. Pertanto, ai fini della quadratura dei monti
retributivi, qualora i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo
IVS nella denuncia di DICEMBRE 2005, la retribuzione cui si riferisce tale
recupero andrà indicata in uno dei righi liberi del quadro B/C del DM10/2 con
il codice “H400”, preceduto
dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”. Nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI
DOVUTI”. Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro opereranno il
recupero del contributo IVS nella denuncia di GENNAIO 2006, la retribuzione
cui si riferisce tale recupero andrà indicata in uno dei righi liberi del
quadro B/C del DM10/2 con il codice “H500”,
preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”. Nessun dato dovrà
essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E
“CONTRIBUTI DOVUTI”. In entrambi i casi dovrà essere rettificato anche
l’imponibile previdenziale (assoggettato al contributo IVS) indicato nelle
denuncia EMens riferite all’anno 2005. A tal fine i datori di lavoro
provvederanno a ritrasmettere la denuncia EMens del mese nel quale è avvenuto
il superamento del massimale in trattazione, indicando nell’elemento
<Imponibile> (contenuto nei <DatiRetributivi>) il valore dello
stesso rideterminato con i criteri sopra illustrati (13). Si ricorda inoltre che, ove gli adempimenti contributivi
sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con la denuncia
del mese di GENNAIO 2006, le stesse non hanno incidenza ai fini della
determinazione del massimale dell’anno precedente. Ciò in quanto, ai fini del
regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del
mese di GENNAIO con incidenza sul nuovo massimale. Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di
superamento del massimale per l’anno 2005, ai fini della collocazione degli
elementi variabili che determinano un aumento della retribuzione del mese di
GENNAIO 2006 (es. compenso per lavoro straordinario) nella posizione
individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza
dell’anno 2006, anziché nella competenza dell’anno 2005. Per tutto ciò che attiene all’istituto in argomento si
fa rinvio alle circolari elencate in nota (14). 4. Contributo aggiuntivo IVS
1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438). L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in
favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a
carico dei lavoratori inferiori al 10% (15), un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore)
eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile
determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge
11.3.1988 n. 67 (16). Tale limite, per l'anno 2005, è risultato pari a € 38.641,00 annui, corrispondenti a € 3.220,00 mensili (17). Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in trattazione deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione. Come noto, le aziende aventi alle proprie dipendenze lavoratori
per i quali, nel mese in cui si riferisce la denuncia abbiano superato la
retribuzione imponibile di € 3.220,00, hanno già versato sulla parte
eccedente detto importo il contributo dell'1%, utilizzando i seguenti codici:
Il sistema della mensilizzazione del limite della
retribuzione può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a
credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a titolo di
contributo aggiuntivo. Le operazioni potranno essere effettuate, oltre che
con la denuncia relativa al mese di DICEMBRE 2005 (scadenza 16/1/2006), anche
con quella relativa al mese di GENNAIO 2006 (scadenza 16/2/2006), utilizzando
i codici appresso indicati: CODICI QUADRO
"B/C"
CODICI QUADRO
"D"
Ai fini delle operazioni di conguaglio si precisa che
gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti contributivi
vengano assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2006, non incidono sulla
determinazione del tetto 2005 di € 38.641,00. Ai fini del regime
contributivo, infatti, le componenti variabili vengono considerate
retribuzione di GENNAIO 2006. Le operazioni di conguaglio, come illustrato
con la citata circolare n. 298/1992,
si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si susseguono
nell'anno, ovvero nel caso di rapporti di lavoro simultanei. Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono
nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si
cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione
pensionabile. Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di
lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione
sostitutiva) delle retribuzioni gia percepite. I datori di lavoro
provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il
rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o
ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto gia trattenuto al
lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti
simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la
retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal
lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito
del lavoratore stesso. Qualora a DICEMBRE 2005 il rapporto di lavoro sia in
essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale
conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni
rilasciate dai lavoratori interessati. 5. Erogazioni liberali (art.
51, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.). L'art. 51, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. dispone che
non concorrono a formare il reddito le "erogazioni liberali concesse
in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo di imposta a € 258,23”. Tale
disposizione, a seguito della unificazione delle basi imponibili fiscale e
previdenziale (18), trova applicazione anche ai fini della determinazione
dell'imponibile previdenziale. Mentre si fa rinvio, per l'illustrazione della norma,
alla circolare del Ministero delle Finanze n.326/1997 (19) si fa presente che
a fine anno, ove si renda necessario procedere ad operazioni di conguaglio,
anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, le
stesse potranno essere eseguite con la denuncia relativa al mese di DICEMBRE
2005 , ovvero con quella relativa al mese di GENNAIO 2006. I datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: -
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce
la denuncia la parte della erogazione eccedente il predetto importo di €
258,23 non assoggettata a contribuzione; -
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della
quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore. Ove nel corso dell'anno l'erogazione in questione sia
stata assoggettata a contribuzione, i datori di lavoro si atterrano alle
seguenti modalità: -
porteranno in diminuzione della retribuzione imponibile del mese cui si
riferisce la denuncia l'importo della erogazione non imponibile fino al tetto
di € 258,23, assoggettata a contribuzione; -
provvederanno a rimborsare al lavoratore la differenza dell'importo della
quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore. 6.
Fringe benefit (art. 51, comma 3 L'art. 51 c. 3 del TUIR stabilisce che non concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo
di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto
limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (20). Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei
beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda
dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non
solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà
tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti
datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del
limite di € 258,23, l’Azienda che opera il conguaglio provvederà al
versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno
alle seguenti modalità: -
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce
la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora,
anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro,
risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia
stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; -
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della
quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso
dell'anno. 7. Prestiti ai dipendenti. Si rammenta che dal 1.1.2000, ai fini della
determinazione della quota imponibile per il compenso in natura relativo ai
prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.IR.) si deve
assumere quale parametro di riferimento il tasso ufficiale di riferimento
(TUR) vigente al termine di ciascun
anno (21). 8. “Bonus” ai lavoratori che posticipano il pensionamento (art. 1 commi 12
e succ. della legge n. 243/2004). Nei confronti dei lavoratori beneficiari del bonus, si
dovrà procedere al conguaglio dei contributi così come previsto per la
generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presenti gli ordinari criteri
che determinano il momento impositivo e la collocazione temporale dei
contributi oggetto di conguaglio (mese di dicembre o gennaio successivo) . In considerazione del particolare regime contributivo
vigente al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio (esonero
del versamento del contributo IVS e del contributo aggiuntivo dell’1 per
cento) per i lavoratori che usufruiscono del “bonus”, le contribuzioni
oggetto di conguaglio riferite ai predetti contributi, da versare o da
recuperare secondo il “principio di cassa” (dicembre o gennaio, mese di
effettuazione del conguaglio), saranno aggiunte o sottratte direttamente al
“bonus” di competenza del mese di DICEMBRE 2005 o di GENNAIO 2006. Il
conguaglio riferito ai contributi minori sarà effettuato con le consuete
modalità. 9. Operazioni societarie.
Riflessi in materia di conguaglio. Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il
passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, nei casi di cessione
del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi
previdenziali saranno effettuate dal datore di lavoro subentrante con
riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal
lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, ivi
incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le
erogazioni liberali e i fringe benefit. Per quanto sopra, ai fini della denuncia EMens, nei casi
di operazioni societarie intervenute nel corso dell’anno, l’azienda
subentrante non potrà utilizzare, per il consolidamento dell’elemento
<Settimana> riferito al lavoratore oggetto del passaggio, l’elemento
<MesePrecedente> contenuto nell’elemento <DenunciaIndividuale>.
Tale operazione sarà effettuata dall’azienda cedente ovvero utilizzando i
dati identificativi dell’azienda cedente. Nei casi di operazioni societarie intervenute a cavallo
dell’anno con il conguaglio effettuato nel mese di GENNAIO, le operazioni di
definizione delle variabili retributive e il consolidamento delle settimane
saranno effettuate dall’azienda cedente ovvero utilizzando i dati
identificativi dell’azienda cedente.
______________________________ Note: 1)
Vedi circolare n. 292
del 23/12/1993 – punto 2 2)
Vedi circolare n. 15
del 29/1/1999 – punto 12 3)
Vedi circolare n. 84
del 26/4/2000 4)
Vedi circolare n. 15
del 15/1/2002, messaggio n. 79 del 27/6/2003 e messaggio n. 118 del
8/10/2003 5)
Vedi circolare n. 39
del 17/2/2000 6)
Vedi circolare n. 95
del 16/5/2000 6)Riferimenti:
art. 60 della legge 15/5/1999 n. 144, art. 49 comma 3 della legge 23/12/1999
n. 488, art. 43 co.2 lett. b) legge 29/12/2001 n. 448. Vedi la circolare n.12
del 20/1/2000 punto 2, la circolare n. 36
dell’8/2/2002, la circolare 26
del 6/2/2003, la circolare 83
del 24/4/2003, la circolare 147
del 3/9/2003, la circolare n. 21
del 3/2/2004 e la circolare 21
del 4/2/2005.
R + E 8) X = ------------ dove:
34 X = erogazione da contratto aziendale o di secondo
livello da assoggettare a decontribuzione; E = erogazione complessiva avvenuta nell'anno in base al
contratto aziendale o di secondo livello; R = retribuzione contrattuale imponibile dell'anno
esclusa l'erogazione E. La formula di cui sopra si ottiene dallo sviluppo della
seguente espressione: 3 * ((R
+ E) – X) X = ------------------------
100 da cui: 100X = 3*(R + E) – 3X 100X+3X = 3*(R + E) 103X = 3*(R + E)
3*(R + E) X = -----------------
103 quindi:
R + E X = ------------
34 9)
Riferimenti: art. 2 comma 6 del D.L. 5/3/1997 n. 67. Vedi la circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 139 del 24/10/1996 e la
circolare INPS n. 17
del 24/01/2001. 10)
Vedi circolare n. 152
del 22/7/1996 - n. 213
del 6/11/1996 - n. 251
del 13/12/1996 – n. 95
del 17/4/1997 - n. 129
del 10/6/1997 - n. 263
del 24/12/1997 (punto 2, lett. e) - n. 19
del 29/1/1998 – n. 21
del 30/1/1998 (punto 11) - n. 113
del 28/5/1998 (trasmissione circolare INPDAP n. 1 del 14/1/1998) - n. 114
del 1/6/1998 – n. 260
del 18/12/1998 – n. 15
del 29/1/1999 - n. 228
del 28/12/1999 - n. 12
del 20/01/2000 – n. 17
del 28/1/2000 - n. 219
del 27/12/2000 – n. 17
del 24/1/2001 - n. 33
del 8/2/2001 – n. 224
del 20/12/2001 - n. 36
del 8/2/2002 – n. 178
del 12/12/2002 - n. 26
del 6/2/2003 – n. 83
del 24/4/2003 – n. 147
del 3/9/2003 – n. 196
del 23/12/2003 - n. 21
del 3/2/2004 – n. 166
del 21/12/2004 – n. 21
del 4/2/2005 11)
Vedi circolare n. 177
del 7/9/1996 12)
Vedi circolare n. 181
dell’11/10/2001 13)
Si rammenta che nei casi in cui nell’ambito di un mese si verificano
variazioni del tipo di contribuzione (nel caso di specie da tipo
contribuzione “00” a “98”), il datore di lavoro dovrà trasmettere per lo
stesso lavoratore due distinte denunce EMens aventi lo stesso periodo. 14)
Vedi circolare n. 177
del 7/9/1996 - n. 23
del 30/1/97 - n. 263
del 24/12/1997 - n. 21
del 30/1/1998 (punto 10) - n. 18
del 29/1/99 - n. 228
del 28/12/99 - n. 17
del 28/01/2000 - n. 219
del 27/12/2000 – n. 33
del 8/2/2001 – n. 224
del 20/12/2001 - n. 36
del 8/2/2002 – n. 178
del 12/12/2002 - n. 26
del 6/2/2003 – n. 83
del 24/4/2003 - n. 196
del 23/12/2003 - n. 21
del 3/2/2004 – n. 166
del 21/12/2004 – n. 21
del 4/2/2005 15)
Attualmente l’aliquota superiore è prevista soltanto per gli iscritti al
Fondo Volo 16)
Vedi circolare n. 298
del 30/12/1992 17)
Vedi circolare n. 21
del 4/2/2005 18)
Riferimento: art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997 19)
Vedi circolare n. 263
del 24/12/1997 20)
Vedi circolare n. 263
del 24/12/1997 e circolare Ministero delle Finanze n. 326 del
23/12/1997 21)
Modifica introdotta dall’art.13, comma 4, del D.LGS. 23.12.1999, n. 505 (rif.
circolare n. 84
del 26/4/2000). Attualmente la misura del tasso ufficiale di riferimento
è pari al 2%. |
Note: i
collegamenti rimandano al sito Inps