INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Vigilanza sulle Entrate
ed Economia Sommersa
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
(Circolare 14 luglio 2004 n°
111)
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OGGETTO: |
Declaratoria delle causali di eliminazione dei crediti irrecuperabili |
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SOMMARIO: |
la circolare descrive le nuove
motivazioni in base alle quali possono essere eliminati i residui attivi per
i quali il recupero è divenuto impossibile per circostanze sopravvenute dopo
l’accertamento del credito. |
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Con circolare n.74 del 3.4.1998 sono state
impartite disposizioni in materia di eliminazione
dei residui attivi a seguito della “declaratoria di irrecuperabilità”
dei crediti dell’Istituto di cui alla delibera del Consiglio di
Amministrazione n.210 del 10 febbraio 1998. Con
successivi messaggi (1) sono state rilasciate le relative procedure
informatizzate.
Allo scopo di fornire un quadro più dettagliato delle motivazioni che
giustificano l’eliminazione dei residui attivi e per consentire agli Organi
dell’Istituto di esercitare un controllo più incisivo sull’andamento dei
crediti, si ritiene opportuno introdurre modifiche alle causali di eliminazione esistenti, in modo da poter effettuare un
monitoraggio più approfondito sulla cause che determinano l’abbandono e sulla
tipologia dei crediti eliminati.
In particolare si è provveduto a dare una maggiore analiticità all’attuale causale di abbandono “6”
sostituendola con tre nuove causali che prendono in considerazione la
motivazione dell’eliminazione ( accoglimento di ricorsi amministrativi,
sentenze civili o penali che disconoscono il credito) ed, in relazione a
questa, indicano anche la tipologia del credito abbandonato.
Qualora la partita da eliminare non rientri in una
delle ipotesi indicate, ovvero la stessa partita comprenda più ipotesi, la
stessa dovrà essere eliminata indicando “altri motivi”.
Per
i crediti interessati all’abbandono catalogati con la dizione “altri motivi”,
le Sedi terranno separata evidenza dei fascicoli di eliminazione
per eventuali verifiche da parte delle Direzioni Regionali o, se del caso,
della Direzione Generale.
È stata inoltre prevista un’ulteriore causale “Somme
non più dovute a seguito di diverso orientamento amministrativo” da
utilizzare nei casi in cui l’abbandono dipenda da successive disposizioni
amministrative che variano le motivazioni che avevano originato, a suo tempo,
il credito. L’elenco aggiornato delle cause di abbandono
viene allegato alla presente circolare. E’ opportuno rammentare che la
disciplina dell’eliminazione dei residui attivi ed il conseguente iter
amministrativo restano regolamentate dalla circolare
n. 74/1998.
Si ribadisce, comunque, che i crediti per i quali
attivare la procedura di abbandono devono essere accertati in anni precedenti
a quello in cui viene effettuata l’eliminazione e trovare riscontro nello
stato patrimoniale dell’Istituto, attraverso singole registrazioni contabili.
L’abbandono, inoltre, deve essere attivato entro un anno dalla conoscenza
dell’evento che lo determina.
Non debbono, quindi, essere sottoposti all’iter
procedurale descritto i crediti il cui annullamento avviene nello stesso anno
dell’accertamento. ____________________________________________________________________________________ (1) n. 30359 del 17 agosto 1998,
n.4785 del 3 novembre 1998, n.10961 del 15 dicembre 1998 e n.14834
del 14 gennaio 1999 per la procedura DM e n.26676 del 9 aprile
1999, n.27573 del 16 aprile 1999, n.33870 del 14 giugno 1999 e 17394 del 25 novembre 1999
per la procedura art. e com.
Al fine di applicare le nuove disposizioni anche agli abbandoni già
effettuati nei primi mesi dell’anno 2004, verrà
rilasciata una specifica funzione che consentirà l’individuazione delle
partite interessate e la variazione delle vecchie causali nelle nuove.
Con successivo messaggio sarà messa in linea la nuova versione dei programmi.
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Causali
di eliminazione dei residui attivi
-
irreperibilità
-
insolvibilità
-
estinzione persona giuridica
- morte
del debitore senza successibili
-
prescrizione
- erronea
o duplicata registrazione
- antieconomicità
-somme
non più dovute in forza di esplicita disposizione di
legge
- somme
non più dovute a seguito di diversi orientamenti
amministrativi
-
insussistenza del credito per accoglimento di ricorsi amministrativi derivante
da:
-
insussistenza del credito per sentenza civile passata in giudicato derivante
da:
-
insussistenza del credito per sentenza penale passata in giudicato derivante
da: