970613
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
970514
Circolare n. 111
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Primari Medico legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Membri del Consiglio di indirizzo
e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
D.M.18.4.96: reintegrazioni nelle liste dei medici di
controllo. Questioni varie.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
Roma, 14 maggio 1997 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 111 Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Primari Medico legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Membri del Consiglio di indirizzo
e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori
di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegato
Oggetto: D.M.18.4.96: reintegrazioni nelle liste dei medici di
controllo. Questioni varie.
Sommario:
- Utilizzo per incarichi provvisori dei medici esclusi dalle
liste perche' in eccedenza.
- Mantenimento della posizione in graduatoria in caso di
utilizzo in altre liste (dei sanitari con diritto di
precedenza) o di incarico provvisorio.
- Reintegrazione delle liste in caso di insufficienza.
-Ripartizione delle visite in caso di scostamenti dal numero
medio di visite settimanali previsto.
- Assenze del medico per motivi personali (massimo 30 giorni
nell'anno).
- Medici pensionati: divieto di cumulo (totale o parziale) dei
trattamenti pensionistici con i redditi di lavoro autonomo.
- Segnaletica installata dai Comuni ai fini del rimborso
chilometrico.
- Indicazione sul referto medico-legale della struttura presso
la quale e' stato invitato il lavoratore in caso di assenza
a visita di controllo.
1) Situazioni di carenza nelle liste dei medici di controllo.
Al punto 3.2 della circolare n.159 del 1.8.1996 e' stato
precisato che nei primi tre anni decorrenti dall'approvazione
delle liste di cui al D.M. 18.4.1996, conserva validita' la
graduatoria dei medici con "diritto di precedenza" rimasti
esclusi dalle liste stesse e che e' pertanto possibile attribuire
loro l'incarico, a partire dal primo degli esclusi, in caso di
sopravvenuta insufficienza non a carattere temporaneo (rinunce,
incompatibilita', modifiche del carico di lavoro) (1).
I sanitari della predetta graduatoria, secondo l'ordine di
collocazione, possono essere anche utilizzati per sopperire alle
esigenze del servizio di controllo quando si presentino carenze
temporanee di durata prevedibile (periodi di sostituzione di
guardia medica, per malattia, per maternita', per motivi di
studio, ecc.); ovviamente, come per la prima ipotesi, non devono
essere sopravvenute nel frattempo situazioni di incompatibilita'.
La medesima possibilita' di utilizzo temporaneo e'
praticabile anche per i medici in eccesso rispetto alle
graduatorie formate dopo la ricezione delle domande per il
completamento delle liste carenti, il cui termine, come e' noto,
e' scaduto il 29.3.1997, nonche' per quelle di cui al successivo
par. 3).
Tale soluzione appare rispondente a quanto previsto al comma
12 dell'art.5 del decreto.
Gli incarichi di cui si tratta devono essere affidati in via
del tutto provvisoria, finche' cioe' ne permane la necessita',
senza che cio' costituisca titolo o precedenza ai fini
dell'inclusione definitiva nelle liste (2), e senza impegno per
l'Istituto ad affidare un numero minimo di visite giornaliere,
anche se, ovviamente, il numero di quelle assegnate giornalmente
dovra' corrispondere a quello attribuito agli altri medici della
lista.
Qualora invece si verifichino esigenze sporadiche ed
improvvise, si dovra' continuare a ricorrere ai medici indicati
al comma 3 dell'art.2 del decreto (par.3.1 circolare citata).
Con riferimento a segnalazioni circa l'impiego di tali medici in
casi non rigorosamente eccezionali, si sottolinea ancora una
volta che l'utilizzo degli stessi non deve assumere anomale
caratteriche di ricorrenza e deve garantire le ovvie esigenze di
assoluta trasparenza e di assenza di qualsiasi interesse diverso
dalla stretta necessita' di assicurare il buon andamento del
servizio.
Si rammenta in proposito che, come prevede il predetto art.2
del decreto, per i medici di guardia medica e di medicina dei
servizi, compresa quella di sostituzione, e' fatto divieto di
eseguire visite nell'ambito territoriale del relativo servizio.
E' opportuno che le Sedi interessate contattino i medici di
cui sopra per acquisire preventivamente una loro disponibilita'
di massima in tal senso.
2) Mantenimento della posizione in graduatoria.
La posizione dei sanitari aventi diritto di precedenza e'
mantenuta nelle graduatorie per tutta la durata di validita'
delle stesse. Tanto significa che se anche il sanitario di cui
trattasi abbia accettato un incarico presso altra lista della
stessa o di altra provincia, al medesimo puo' essere affidato,
ovviamente secondo l'ordine di collocazione in graduatoria,
l'incarico che si renda vacante presso la lista di provenienza.
Il mantenimento della posizione in graduatoria vale anche
per il provvisorio utilizzo dei medici di cui al par. 1). Tali
medici dovranno pertanto essere interpellati, sempre secondo la
posizione in graduatoria, anche quando si verifichi un ulteriore
carenza temporanea (perche' di maggior durata rispetto a quella
di attuale svolgimento, o comunque di possibile maggior
gradimento dell'interessato).
Nel caso di accettazione di incarico (non temporaneo)
utilizzando la precedente posizione di graduatoria, secondo le
istruzioni di cui al presente paragrafo, il medico dovra'
comunque rinunciare a svolgere l'incarico in essere, e, se
trattasi di altra provincia, trasferire immediatamente
l'iscrizione all'altro Ordine dei medici.
3) Art.11 D.M.18.4.1996: reintegrazione nelle liste.
Sciogliendo la riserva di cui al 2 cpv. del p.3.2 della
citata circolare n.159 del 1 .8.1996, si forniscono di seguito le
indicazioni da seguire per il caso di insufficienza delle liste
(sopravvenuta incompatibilita' o rinunce da parte dei medici,
significativi incrementi delle visite di controllo), non
ovviabili, entro i primi tre anni dalla relativa approvazione,
ne' con le graduatorie dei medici in eccedenza nelle liste ne'
con quella unica provinciale dei medici aventi "diritto di
precedenza".
Verificandosi tale circostanza si dovra' procedere alla
riapertura dell'inserimento nelle liste speciali, che deve essere
effettuata sempre con informativa a livello nazionale; pertanto
le SAP interessate comunicheranno tempestivamente (entro una
settimana) a mezzo messaggio TP a tutte le altre SAP e p.c. alle
Sedi regionali la predetta situazione di carenza, valutata
d'intesa con la Commissione locale INPS-Ordine dei Medici (art.11
D.M.), indicando:
I l'ambito territoriale dove devono essere svolti i controlli
(e cioe' la lista interessata);
II l'indirizzo a cui inviare le relative domande (quello della
SAP);
III la data in cui e' stata individuata la carenza (data del
parere della suddetta Commissione);
IV la data di scadenza delle domande (v. in appresso).
La predetta comunicazione dovra' essere inviata, per
conoscenza, via fax (n.06/3222794), anche alla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
(FNOMCeO), che ha assicurato la relativa ulteriore diffusione
della informazione.
Tutte le SAP pubblicheranno immediatamente, con affissione
nei propri locali fino al termine di scadenza della domanda, le
singole carenze cosi' come ricevute dalle suddette Sedi, in modo
da poter mettere in condizione i medici interessati di presentare
domanda di iscrizione nelle liste alla SAP competente entro
l'ultimo giorno del 3 mese successivo a quello della
individuazione della carenza, indicata, come accennato, nelle
comunicazioni suddette, unitamente alla scadenza. D'accordo con
la Commissione, il termine finale per la presentazione della
domanda puo' essere portato alla fine del 4 mese, se la carenza
viene individuata nell'ultima decade del mese.
Per agevolare i medici eventualmente interessati nel
trasferimento dell'iscrizione dall'Ordine della provincia di
appartenenza a quello di provincia diversa, le (ex) Sedi
provinciali dovranno fornire all'Ordine dei medici copia delle
comunicazioni delle carenze ricevute dalle varie SAP entro una
settimana dalla data di ricezione.
Per la domanda e' stato predisposto il facsimile all.1.
Per le carenze esistenti nei vari ambiti territoriali della
SAP, per le quali non e' scaduto il termine di domanda, possono
essere avanzate piu' domande -ciascuna per ogni lista carente-
ovvero una sola, con l'indicazione degli ambiti per cui viene
avanzata.
Possono essere presentate contemporaneamente piu' domande
(per piu' SAP) nell'ambito di ciascuna provincia, ma non per
liste di province diverse, in quanto, come noto, e' richiesta
l'iscrizione all'Ordine dei medici della provincia alla data di
scadenza della domanda stessa.
Le domande presentate indistintamente per tutte le liste
della provincia si intendono presentate soltanto per le liste
della SAP a cui e' stata inoltrata la domanda, sempre che per le
stesse risultino al momento carenze e non sia scaduto il relativo
termine, fermo restando che per carenze di altre SAP della stessa
Provincia potra' essere presentata separata domanda (nei relativi
termini previsti, se si tratta di carenze attuali; a tempo
debito, dopo la pubblicizzazione, se si tratta di carenze non
ancora presenti) (3). Anche eventuali indicazioni di "priorita'"
nelle scelte si hanno per non apposte, in quanto l'ordine di
attribuzione nelle liste carenti al momento della domanda sara'
effettuato dall'Istituto -per assicurare a tutti i medici pari
opportunita' di assegnazione e "trasparenza" nelle operazioni-
secondo i criteri organizzativi indicati in appresso, fatta salva
ovviamente la facolta' di non accettare l'incarico
proposto. Qualora si verifichi una delle due evenienze suddette
(domande "indistinte" o indicazione di "priorita'") sara'
effettuata apposita precisazione al medico, precisazione che
sara' comunque da fornire preventivamente, in via generale, al
locale Ordine dei medici.
I sanitari di cui trattasi potranno, in sostanza, essere
inseriti in piu' di una graduatoria nell'ambito della provincia:
quelli presenti in piu' di una graduatoria dovranno essere
evidenziati opportunamente. L'affidamento degli incarichi dovra'
avvenire -in caso di domande contemporanee per piu' liste
carenti- completando a mano a mano le liste secondo l'ordine di
numerazione progressiva (partendo da quella piu' bassa)
attribuita dall'Istituto alle proprie unita' periferiche,
numerazione costituita, come e' noto, da sei cifre, di cui le
prime due identificano la provincia, le seconde due la SAP, le
ultime il C.O. o l'agenzia. In altri termini al medico inserito
contemporaneamente in piu' graduatorie non sara' consentito
attendere l'esito della assegnazione degli incarichi per le varie
liste, ma, a seconda del suddetto ordine di completamento di
queste, dovra' scegliere direttamente se accettare o meno
l'incarico che gli viene proposto: se non lo accetta viene
depennato dalla relativa graduatoria e dovra' attendere
l'eventuale assegnazione nelle altre; in caso contrario, viene
depennato dalle rimanenti.
La individuazione dei medici da inserire nelle liste
avverra' attraverso i criteri di valutazione previsti al comma 8
dell'art.4 del decreto (v. anche p. 2.5.3 della circolare n.159
del 1 .8.96).
La approvazione della graduatoria sara' effettuata dal
Direttore della Sede Provinciale, come da disposizioni vigenti
(art.4, comma 1).
Analogamente alla fase precedente, alla scadenza del termine
per la restituzione, per accettazione, della lettera di incarico,
i sanitari di cui trattasi non devono svolgere attivita'
incompatibile (art.6 D.M.).
Come gia' precisato al p.3.2 della circolare n.159 del
1 .8.96, le liste hanno validita' triennale decorrente dalla loro
approvazione.
4) Parita' di punteggio.
Anche per i medici non aventi "diritto di precedenza", a
parita' di punteggio, in analogia a quanto espressamente previsto
per i medici di cui al comma 7 dell'art.4 del decreto, si terra'
conto "dell'anzianita' di laurea e, nel caso di ulteriore
parita', dell'eta', privilegiando il piu' anziano".
5) Rinnovo dichiarazione di incompatibilita'.
Si rammenta che l'art.2 del "disciplinare" per i medici di
controllo prevede che i medesimi rinnovino annualmente la
dichiarazione di responsabilita', da redigersi su esemplare
conforme all'all.5 (retro) della gia' citata circolare n.159 del
1 .8.96.
Il rinnovo della dichiarazione di cui trattasi dovra' essere
effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal
1998.
Qualora ritenuto necessario o opportuno, anche
indipendentemente dalle suddette scadenze annuali, potranno
naturalmente essere effettuate verifiche, chiedendo, ad esempio,
la collaborazione di USL e/o Ospedali.
6) Carico di lavoro.
L'art.7 del D.M.18.4.96 prevede che il carico di lavoro,
stabilito in linea di massima "in ragione di 21 visite di
controllo settimanali per ciascun medico" (comma 1), "potra'
subire oscillazioni in piu' o in meno al variare delle esigenze
quotidiane dell'Ente" (comma 2).
Ne consegue che qualora si verifichino limitati scostamenti
(in piu' o in meno) dal numero di visite indicato come
riferimento, dovra' essere assicurata una equa ripartizione delle
stesse tra tutti i medici delle liste.
Si rammenta che in caso di significative riduzioni del
carico di lavoro si deve procedere, d'intesa con la Commissione
INPS-Ordine dei Medici, alla riduzione degli incarichi nel modo
gia' indicato al p.3.2 della circolare n.159 del 1 .8.96.
Per significativi incrementi del carico di lavoro si fara'
luogo, invece, all'aumento del numero di incarichi, reintegrando
le liste secondo il sistema di cui al par. 3).
7) Assenze per motivi personali.
Il D.M.18.4.96 conferma, nei confronti dei medici iscritti
nelle liste speciali, "la natura di attivita' libero
professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si
instaura con l'Istituto e la piena autonomia professionale al di
fuori di qualsiasi vincolo gerarchico". Non sono pertanto in
alcun modo invocabili istituti propri del lavoro subordinato,
quale quello delle "ferie".
E' tuttavia da considerare che periodi di limitata durata
possono essere necessari ai medici stessi, per motivi personali,
tra cui sono da comprendere anche quelli di "vacanza" o di
"villeggiatura", normalmente utilizzati da tutte le categorie,
compresi i liberi professionisti; ne' e' ipotizzabile che la
disponibilita' che i medici sono tenuti a fornire all'Istituto a
termini del D.M. comporti un impegno per 365 giorni l'anno.
Cio' premesso, si dispone che ai medici delle liste
l'incarico possa essere conservato anche per assenze giustificate
da "motivi personali" -per la cui riconoscibilita' non occorre
quindi altra motivazione o documentazione al di fuori della
tempestiva comunicazione- entro un massimo di 30 giorni
nell'anno.
Al fine di evitare interruzione o inefficienza del servizio,
e allo scopo, quindi, di consentire una opportuna programmazione
degli incarichi, i sanitari di cui trattasi dovranno rendere noto
alle Sedi interessate, con un congruo anticipo, indicato dalla
SAP -specie se non si tratti di esigenze improvvise di durata
estremamente limitata- il periodo in cui intendono assentarsi.
8) Medici pensionati: divieto di cumulo.
Com'e' noto, le disposizioni vigenti prevedono, a decorrere
da determinate date, l'incumulabilita' -parziale o totale, in
relazione a talune situazioni e/o condizioni- dei trattamenti
pensionistici anche con i redditi di lavoro autonomo.
Tanto implica che lo svolgimento di attivita' di medico
delle liste potrebbe comportare la parziale o totale trattenuta
del trattamento pensionistico, al cui Ente erogatore (o alla
struttura dell'INPS che eroga il trattamento pensionistico)
dovra' pertanto essere segnalata la situazione per gli
adempimenti di competenza.
E' opportuno, quindi, che i medici interessati siano resi
edotti, anche con la collaborazione dell'Ordine dei medici, delle
suddette possibili conseguenze dell'accettazione dell'incarico;
e' stato comunque a tal fine inserita apposita dichiarazione
(n.7) nella domanda di iscrizione (all.1).
9) Indennita' chilometrica: cinta urbana.
Il criterio di identificazione della cinta urbana indicato
dalla circolare n. 2747 O. .../122 del 9.5.1987, ai fini del
rimborso chilometrico (agglomerati urbani, senza soluzione di
continuita'), dato anche il continuo evolversi della situazione,
ha dato luogo ad incertezze applicative.
Si dispone pertanto che, a decorrere dal 1 luglio c.a., ci
si dovra' riferire all'apposita segnaletica installata dai Comuni
per l'individuazione dei "centri abitati" agli effetti del D.Lgs.
n.285/1992 (nuovo codice della strada), terminologia che, in
mancanza di diversa indicazione, puo' considerarsi equivalente
alla "cinta urbana".
Restano fermi gli altri criteri di conteggio previsti dalla
citata circolare.
10) Assenza a visita di controllo.
L'art.9 del D.M.18.4.1996 prevede, tra l'altro, che "in caso
di impossibilita' di eseguire la visita per assenza del
lavoratore all'indirizzo indicato" il medico dovra' invitare il
lavoratore al controllo ambulatoriale; in tal caso, indichera'
ovviamente nell'apposito avviso il luogo dove dovra' presentarsi
(Gabinetto Diagnostico dell'Istituto (4) o USL), come da
istruzioni generali preventivamente fornite dalla Sede (v. in
proposito p.1.3 della circolare n.159 del 1 .8.96).
La struttura (INPS o USL) presso la quale il lavoratore
dovra' presentarsi sara' annotata, a cura del medico di
controllo, anche sul referto medico legale (quadro B), ai fini
delle operazioni di registrazione del dato in procedura.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
-----------
(1) In caso di insufficienza di una lista, entro il triennio
dalla relativa approvazione, si deve quindi ricorrere agli idonei
della graduatoria riferita alla stessa lista interessata, a
partire dal primo degli esclusi, e non a quella "provinciale"
degli aventi "diritto di precedenza", di cui al p. 2.4.2 della
circolare n.159 del 1 .8.96 (unica lista a valenza "provinciale"
prevista dalla normativa -art.5, comma 10, del D.M.),
utilizzabile solo in caso di insufficienza di una lista non
ovviabile nell'ambito della lista medesima, per mancanza di
ulteriori "idonei".
(2) La collaborazione cosi' prestata potra' essere valutata
(art.4, lett. e) del D.M.) in caso di successive riaperture delle
liste, ma non modifica la posizione dei medici stessi nella
graduatoria per il triennio in cui ne e' conservata la validita'.
(3) Quelle eventualmente avanzate in assenza di carenze attuali
si hanno per non presentate: nell'ipotesi ne sara' data
comunicazione al medico, con la precisazione che in caso di
effettive future carenze dovra' essere presentata specifica
domanda, nei tempi e nei modi indicati dall'Istituto,
pubblicizzati presso i locali dello stesso e presso l'Ordine dei
medici.
(4) Si ricorda che competente alla visita e' sempre il Gabinetto
Diagnostico quando il lavoratore dissente dall'esito del
controllo domiciliare.