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La
legge n.59 del 15 marzo 1997 nel delegare il governo – tra
l’altro – per la riforma della P.A. e per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi all’art. 20
ha previsto la delegificazione delle norme concernenti
procedimenti amministrativi anche coinvolgenti Amministrazioni
Centrali attraverso l’emanazione di appositi regolamenti.
In
attuazione della suddetta delega con il D.P.R. 24 giugno 1998,
n.260 è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di
condanna e risarcimento di danno erariale.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del
citato D.P.R., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.10 del 24 gennaio 2007 è stata designata l’Area
della responsabilità disciplinare e contabile della
Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane quale ufficio
per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti,
con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per
danno erariale.
L’anzidetta
Area esercita funzioni di coordinamento e di monitoraggio degli
adempimenti correlati all’esecuzione delle sentenze di
condanna della magistratura contabile già previsti al punto
6 della circolare n.108 del 17 maggio 1999 della Direzione
centrale sviluppo e gestione risorse umane e del Coordinamento
Generale legale.
In
attuazione dell’art. 4 dello stesso D.P.R. n.260/1998, con
successiva delibera consiliare n.25 del 7 marzo 2007 è
stato approvato il regolamento per la riscossione dei crediti
liquidati dalla Corte dei conti a carico di responsabili per danno
erariale.
L’anzidetto
regolamento (cfr. allegato 1) è entrato in vigore il 7
marzo 2007, data della sua approvazione.
COMPETENZE (Art. 1)
La
procedura diretta di riscossione dei crediti liquidati dalla Corte
dei conti a carico di dipendenti ovvero amministratori
responsabili per danno erariale investe le competenze dell’Area
della responsabilità disciplinare e contabile, delle
Avvocature e delle Direzioni regionali territorialmente
competenti, nonché degli Uffici centrali e/o delle Sedi
periferiche che hanno in carico la posizione economica del
responsabile di danno erariale, come di seguito specificato per
ciascuna struttura.
Le
Direzioni centrali, regionali e provinciali che abbiano notizia di
una sentenza di condanna ovvero di un’ordinanza di sequestro
conservativo emesse dalla Corte dei conti a carico di un
dipendente o di un amministratore dell’Istituto in quanto
responsabile per danno erariale, devono informare tempestivamente
l’Area della responsabilità disciplinare e contabile
della Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, la
quale provvede ad interessare l’Avvocatura territorialmente
competente a richiedere alla Sezione regionale della stessa Corte
le copie in forma esecutiva della sentenza o dell’ordinanza
e, quindi, a procedere a rituale notifica al responsabile/i e al
difensore/i.
A notifica avvenuta, le Avvocature devono
trasmettere le copie dei provvedimenti giudiziari alle Direzioni
regionali competenti per territorio, individuate con riferimento
alla sede di servizio del responsabile, nonché all’Area
della responsabilità disciplinare e contabile, fermo
restando che le stesse Avvocature dovranno trattenere i titoli
esecutivi per le eventuali procedure di esecuzione forzata ovvero
di iscrizione a ruolo da intraprendere in caso di esito
infruttuoso della procedura amministrativa di recupero diretto.
DANNO ERARIALE ARRECATO AD ALTRO ENTE
(Art. 1 ultimo comma)
Le
Direzioni centrali, regionali e provinciali che abbiano notizia di
una sentenza o ordinanza emessa dalla Corte dei conti a carico di
un dipendente dell’Istituto in quanto responsabile per danno
erariale arrecato ad altro ente devono informare tempestivamente
l’Area della responsabilità disciplinare e contabile
ai fini della successiva trasmissione della decisione di condanna
all’ente stesso per il recupero del proprio credito.
RECUPERO DIRETTO DELLE SOMME (Art.
2)
L’Amministrazione,
in quanto danneggiata e in forza della sentenza o ordinanza
esecutiva della Corte dei conti che liquida il danno erariale a
carico del responsabile, invia a quest’ultimo –
mediante raccomandata A.R. – richiesta di pagamento delle
somme indicate nella sentenza: sorte capitale, interessi,
rivalutazione e spese di giudizio, assegnando un termine di 30
giorni.
L’anzidetto
invito al pagamento deve essere inviato da parte della competente
Direzione regionale, non appena in possesso della sentenza o
ordinanza esecutiva debitamente notificata, al responsabile del
danno e, per conoscenza, alla Sede di servizio del responsabile
presso la quale deve essere effettuato il pagamento. In tale
invito deve essere precisato, tra l’altro, che sarà
cura del debitore provvedere al versamento delle spese di giudizio
direttamente al bilancio dello Stato.
Qualora
il debitore chieda il pagamento rateale la stessa Direzione
regionale deve valutare la possibilità o meno di
autorizzare la rateizzazione e determinare il numero delle rate,
tenendo conto dell’ammontare del credito dell’Istituto
e delle condizioni economiche del debitore, sempre che
quest’ultimo dimostri documentalmente di aver direttamente
provveduto al versamento al bilancio dello Stato delle spese di
giudizio.
La
Direzione regionale, qualora autorizzi la rateizzazione, incarica
la Sede di servizio del responsabile per le successive fasi
operative della procedura di recupero dilazionato. In tal caso la
stessa Sede deve aggiornare l’Area della responsabilità
disciplinare e contabile sullo stato del recupero del credito con
cadenza semestrale.
Nel
caso in cui il debitore non effettui il pagamento in modo
spontaneo, in unica soluzione o in forma rateale, l’Area
della responsabilità disciplinare e contabile, quale
ufficio designato alla riscossione diretta dei crediti nei
confronti di responsabili per danno erariale, dispone la ritenuta,
nel limite di un quinto, su tutte le somme dovute ai responsabili
in base al rapporto di lavoro, d’impiego o di servizio,
compresi il trattamento di fine rapporto e quello di previdenza,
dandone preventiva comunicazione all’interessato.
L’anzidetta
ritenuta deve essere operata – su richiesta della suddetta
Area – direttamente dall’Area trattamenti di
quiescenza per l’indennità di fine rapporto e dalle
Strutture centrali ovvero dalle Sedi competenti per territorio con
riferimento alle retribuzioni, alle pensioni e ad ogni altro
compenso dovuto in base al rapporto di servizio.
VERSAMENTO SPESE DI GIUDIZIO (Art. 2,
comma 4^)
Le
spese di giudizio relative alla sentenza di condanna della Corte
dei conti devono essere versate al bilancio dello Stato, con le
modalità indicate dalla stessa Corte, direttamente dal
debitore; soltanto ove questi risulti inadempiente gli uffici
che hanno la diretta disponibilità delle somme dovute al
responsabile devono procedere alla riscossione diretta anche dei
crediti per spese del giudizio e al conseguente versamento al
bilancio dello Stato.
ESECUZIONE FORZATA – ISCRIZIONE A
RUOLO (Art.2, ultimo comma)
I
crediti per danno erariale non recuperati, in tutto o in parte,
mediante la procedura amministrativa semplificata prevista
dall’art. 2 del regolamento, devono essere riscossi a cura
delle Avvocature regionali e/o distrettuali competenti per
territorio attraverso le procedure d’iscrizione a ruolo
(art. 17, comma 1 e art. 21D.Lgs, 46/99), ovvero tramite le
procedure di esecuzione forzata previste dal codice di procedura
civile, in stretto raccordo con l’Area della responsabilità
disciplinare e contabile che dovrà essere aggiornata, con
cadenza semestrale, sullo stato dei recuperi.
GARANZIA IPOTECARIA (Art. 3)
Decorso
il termine di trenta giorni assegnato per il pagamento senza che
sia pervenuta all’Area della responsabilità
disciplinare e contabile la documentazione comprovante
l’avvenuto versamento delle somme dovute dal responsabile
del danno, ovvero senza che detto responsabile abbia richiesto la
rateizzazione del pagamento, la sopracitata Area può
chiedere alle Avvocature territorialmente competenti di procedere
ad iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari
ai crediti liquidati dalla Corte dei conti, alle spese di
iscrizione e agli interessi legali. La stessa Avvocatura, dopo
aver effettuato l’iscrizione ipotecaria, deve dare formale
comunicazione al debitore.
COMUNICAZIONI (Art. 5)
In
conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del D.P.R.
n.260/1998, nonché dall’art. 5 del Regolamento di
attuazione del predetto D.P.R. approvato con deliberazione
consiliare n.25 del 7 marzo 2007, le Direzioni regionali devono
comunicare al procuratore regionale della Corte dei conti, entro
il termine fissato dalla stessa Corte, l’inizio della
procedura di recupero del credito, indicando le generalità
complete del funzionario responsabile del procedimento, aggiornare
semestralmente la Corte dei conti e l’Area della
responsabilità disciplinare e contabile in merito allo
stato dei recuperi e informare le stesse sulla conclusione
del procedimento, specificando le partite riscosse, quelle
assoggettate alla ritenuta del quinto, quelle date in carico al
concessionario per la riscossione ai fini della iscrizione a ruolo
ovvero quelle affidate alle Avvocature territorialmente competenti
per le procedure esecutive forzate.
ISTRUZIONI CONTABILI
In
considerazione del fatto che il citato D.P.R. n.260/1998 prevede,
tra l’altro, che le somme riscosse a titolo di risarcimento
per danno erariale siano iscritte in apposita voce di entrata del
bilancio dell’Ente, si è provveduto ad istituire,
nell’ambito dell’unità previsionale di base
4.1.3.10 “Centro di responsabilità gestione e
sviluppo risorse umane”, il capitolo 4E1310098 “Risarcimento
per danno erariale” (cfr art. 4 del Regolamento).
Pertanto,
sulla base della comunicazione trasmessa dalla Direzione
regionale, la Sede interessata deve rilevare il credito nei
confronti del responsabile per l’importo complessivo del
risarcimento del danno (sorte capitale, rivalutazione ed
interessi), escluse le spese di giudizio, con la scrittura in
P.D.:
GPA 00/116
a
GPA 24/116
Il
conto GPA 00/116 deve essere assistito da apposito partitario
contabile.
Naturalmente,
le somme riscosse al suddetto titolo devono essere imputate in
AVERE del citato conto GPA 00/116 con aggiornamento del relativo
partitario.
Nei
casi di riscossione rateale ovvero di ritenuta, nel limite di un
quinto, sulle competenze dovute, nel partitario del conto GPA
00/116 vanno riportati gli estremi della rata (importo e scadenza
delle prima e dell’ultima rata).
Per
eventuali somme riscosse nel corrente esercizio al titolo in
questione ed imputate in maniera difforme dalle modalità
sopra indicate ovvero per eventuali somme riscosse in precedenti
esercizi ed imputate provvisoriamente a conti di transito si deve
procedere alle necessarie sistemazioni contabili secondo le
presenti istruzioni.
Nei
casi in cui, a seguito di inadempienza del debitore, sulle
competenze allo stesso dovute venga trattenuta anche la somma
relativa alle spese di giudizio, il recupero di detta somma deve
essere rilevato in AVERE del conto GPA 10/099 (codice di bilancio
04045 se si tratta di personale in servizio). Al momento del
riversamento al bilancio dello Stato la somma in questione va
imputata, naturalmente, in DARE del suddetto conto GPA 10/099.
Nell’allegato
2 vengono riportati i sopra citati conti GPA 00/116 e GPA 24/116,
di nuova istituzione.
I
destinatari in indirizzo sono invitati, per quanto di competenza,
a dare attuazione alle disposizioni operative contenute nella
presente circolare.
Il Direttore Generale
Crecco
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