INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e
Bilancio
(Circolare 13 luglio 2004 n°
105)
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OGGETTO: |
Eventi
sismici verificatisi nella Regione Molise e in provincia di Foggia
nell’autunno del 2002.Ulteriore
proroga del termine finale di sospensione contributiva e ampliamento
dell’elenco dei comuni della provincia di Foggia destinatari
dell’agevolazione. Recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. |
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SOMMARIO: |
Si illustrano le norme disciplinanti l’ampliamento delle
agevolazioni citate in oggetto e si impartiscono le
disposizioni?relative al pagamento dei contributi sospesi a norma dell’art.
4, comma 1, del D.L. n. 245/2002, convertito in
legge n. 286/2002. ???? |
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1) PREMESSA. Con la circolare n. 41 del 26 febbraio 2003 sono state
illustrate, fra l’altro, le norme riguardanti la
sospensione contributiva prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L.
4.11.2002, n. 245, convertito in legge 27.12.2002, n. 286
(1) in favore delle popolazioni della regione Molise e della provincia di
Foggia colpite dagli eventi sismici verificatisi il 29 e il 31 ottobre
2002. Come è noto, la medesima norma prevedeva
anche, per lo stesso periodo, la sospensione di “tutti i termini relativi
ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro
titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra
citati… e dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione
del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per
la presentazione di ricorsi amministrativi…” (1) (G.U. n. 304 del 30.12.2002) Prima di dettare, con la presente circolare, le
disposizioni relative al pagamento dei contributi in
discorso, si rammenta che il periodo oggetto della sospensione - compreso
inizialmente tra il 31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 - è stato ampliato,
dapprima, al 30 giugno 2003 (per la sola provincia di Campobasso)
dall’ordinanza n. 3279 del 10.4.2003; successivamente, è stato
prorogato al 31 marzo 2004 - sia per la provincia di Campobasso che per la
provincia di Foggia - e, da ultimo, l’art. 5, comma 2,
dell’ordinanza n. 3344 del 19.3.2004 (1) e l’art. 3, comma 2,
dell’ordinanza n. 3354 del 7.5.2004 (2) hanno nuovamente prorogato il dies ad quem in
discorso al 31 dicembre 2005. Inoltre, con Decreto n. 85 del 6.4.2004, il
Commissario Delegato per la provincia di Foggia “rilevato che si rende
opportuno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3253/02, recepire in
apposito atto i comuni interessati dagli eventi sismici” ha stilato un
elenco dei comuni di quella provincia, destinatari della sospensione, di
dimensioni più ampie di quello a suo tempo elaborato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota n. DPC –CG/007287 del 14.2.2003 e diramato
con la circolare n. 41 del 26.2.2003. Tale nuovo elenco viene
riportato in allegato alla presente circolare. Si sottolinea, inoltre, che a
causa della concessa sospensione dei termini “di esecuzione del pagamento
in misura ridotta” possono fruire del beneficio in discorso anche i
soggetti che abbiano ancora in corso il pagamento rateale previsto dall’art.
4 del D.L. 28.3.1997, n. 79 convertito in legge 28.5.1997, n. 140 (3). In questa ipotesi, il pagamento delle rate nel frattempo
scadute dovrà avvenire in unica soluzione entro il 16 marzo 2006 e quelle con
scadenza successiva dovranno essere pagate alle scadenze originariamente
stabilite. 2) DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI. L’art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 3253 del 29.11.2002
stabilisce che “la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali…non corrisposti per effetto della
sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte
i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti
non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati
entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate
di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla
sospensione stessa". Ciò significa che sono previste 304 rate mensili, uguali
e consecutive (38 mesi di sospensione x 8 = 304 rate) la prima delle quali da
pagarsi entro il 16 marzo 2006, mentre le successive avranno scadenza il giorno 16 di ogni mese. Per beneficiare del pagamento rateale è necessario
versare la prima rata entro il termine stabilito e presentare apposita istanza alla Sede I.N.P.S. presso la quale il
richiedente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi. (1) ) (G.U. n. 74 del 29.3.2004, per il
Molise) (2) (G.U. n. 112 del 14.5.2004, per la provincia di
Foggia) (3)(“Disposizioni in materia di condono previdenziale”,
G.U. n. 123, Serie Generale del 29.5.1997, cfr. circolare n. 100 del
24.4.1997) Nel silenzio della legge, il mancato versamento di una
rata non provoca la decadenza dal beneficio della rateazione, ma dà luogo a un’omissione contributiva riguardante la singola rata
che, a sua volta, determina l’applicazione delle sanzioni previste per
l’omesso o tardivo pagamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, commi
da 8 a 20, della legge 23.12.2000, n. 388 (1). In tale ipotesi, le
somme aggiuntive – calcolate al tasso vigente alla data del pagamento – sono
applicate per il periodo compreso tra la scadenza
della singola rata e la data del pagamento effettivo. 2a) DATORI DI LAVORO. La contribuzione sospesa, riguardante anche la quota a
carico dei lavoratori, si riferisce ai Modd. DM10 relativi ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2005, con
la sola limitazione dei contributi eventualmente già pagati prima del
6.12.2002, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’ordinanza n.
3253/2002. I datori di lavoro interessati al recupero dei
contributi sospesi che non avessero ancora presentato
le denunce contributive relative al periodo oggetto della sospensione,
dovranno presentare detta modulistica contestualmente al pagamento della
prima rata o al pagamento del debito in unica soluzione. Le modalità di compilazione dei Modd.
DM10 sono state illustrate nella già citata
circolare n. 41 del 26.2.2003, cui si fa rinvio. Per i contributi previdenziali esposti nel Mod. DM10, il mezzo di pagamento è costituito dal Mod. F24, da redigere secondo le modalità
illustrate nell’esempio riportato più avanti (che riproduce una sezione
I.N.P.S. del medesimo modello compilata per i versamenti relativi alle
province di Campobasso e di Foggia) utilizzando il codice “DSOS”,
relativo al versamento dei contributi successivi alle sospensioni per
calamità e istituito con circolare n. 98 del 28.5.2002, va esposta la
matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice indicato nel quadro D del Mod. DM10 di denuncia, per la rilevazione del credito,
vale a dire N942 avente il significato di “contr. sosp. Ord. n.
3253/2002 per le province di Campobasso e di Foggia”.
Esempio: ________________________________________________________________________________ Cod.Sede Causale
ctr.
Matr.INPS/Cod.INPS
Periodo di rif.
Importi Importi
Filiale
az.
a deb. a
cred.
versati
compensati
XXXX
DSOS
PPNNNNNNCCN942 Si precisa, comunque, che i
datori di lavoro dovranno versare mensilmente anche la quota recuperata a
carico dei lavoratori. (1) (G.U. n. 302 del 29.12.2000, cfr.
circolare n. 110 del 25.5.2001) 2b) ARTIGIANI E COMMERCIANTI. A causa dell’ampliamento al 31 dicembre 2005 del periodo
di sospensione, disposto dalle sopra citate ordinanze n. 3344 e n. 3354 del
2004, le scadenze interessate dei contributi fissi
sono: -
16 novembre 2002 -
16 febbraio 2003 -
16 maggio 2003 -
16 agosto 2003 -
16 novembre 2003 -
16 febbraio 2004 -
16 maggio 2004 -
16 agosto 2004 -
16 novembre 2004 -
16 febbraio 2005 -
16 maggio 2005 -
16 agosto 2005 -
16 novembre 2005 mentre quelle relative
all’acconto e al saldo dei contributi sul reddito che supera il minimale
sono: -
30 novembre 2002 -
30 giugno 2003 -
30 novembre 2003 -
30 giugno 2004 -
30 novembre 2004
-
30 giugno 2005 -
30 novembre 2005. Coloro che intendono versare in unica soluzione entro il
16 marzo 2006 possono utilizzare gli F24 originali
e, qualora non ne siano in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede
competente. Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono
presentare apposita istanza e versare la prima rata
a mezzo delega unificata (Mod. F24) indicando, nella
sezione riservata all'I’N.P.S., i codici istituiti
con la circolare n. 138 del 25/07/2000 e precisamente: -
AD per le rate relative alla contribuzione dovuta
alla gestione artigiani; -
CD per le rate relative alla contribuzione dovuta
alla gestione commercianti. La sede competente avrà cura di fornire ai richiedenti,
con le consuete modalità, la codeline
da utilizzare. Considerato che nei confronti degli artigiani e dei
commercianti non vige il principio dell’automaticità
delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della
sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento. 2c) GESTIONE SEPARATA. Le scadenze oggetto di
sospensione sono quelle riferite ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2005. Gli
interessati al pagamento in unica soluzione effettueranno
il versamento utilizzando i modelli 24con le causali in uso per i pagamenti
correnti, vale a dire “C10” e “CXX” per i committenti e “P10” e“PXX” per i
professionisti. Gli interessati al pagamento dilazionato devono
presentare la richiesta di rateazione in forma libera e versare con la delega
unificata (mod. F24) inserendo nella causale il codice “COC” per i
committenti e il codice “POC” per i professionisti, entrambi istituiti con la
circolare n. 98/2002. 2d) DATORI DI LAVORO DOMESTICO Gli interessati dovranno presentare la domanda
utilizzando il mod. LD15 ed effettuare i versamenti
con la delega unificata (F24) compilata con gli stessi criteri indicati
nell’esempio riportato al p. 2a), ma indicando nel campo “Causale ctr” il codice “DOM1” e nel campo “Matricola INPS” il
numero di dodici cifre formato dal codice del rapporto di lavoro di dieci
caratteri seguito dal controcodice di due (es.
980210032922). Il codice rapporto è rilevabile dalla
lettera ricevuta unitamente ai bollettini di versamento per i rapporti di
lavoro preesistenti alla sospensione, mentre per i rapporti denunciati per la
prima volta al momento della richiesta di pagamento della contribuzione
oggetto di sospensione, sarà fornito direttamente dalla Sede. In
mancanza del controcodice, potranno essere inseriti
i caratteri 00. 2e) PROSECUTORI VOLONTARI. Le scadenze oggetto di
sospensione sono quelle riguardanti il 3° e il 4° trimestre 2002 e tutte
quelle relative agli anni 2003, 2004 e 2005. Il versamento dei contributi in discorso dovrà essere effettuato mediante il bollettino di conto corrente
postale di mod. VV08, il cui importo sarà determinato in base ai trimestri da
regolarizzare e all’importo del contributo settimanale o mensile vigente nel
periodo stesso. In sostanza se l’interessato intende avvalersi della prevista
rateazione, deve presentare la relativa domanda in carta libera entro il 16
marzo 2006 e ottenere dalla Sede un congruo numero di VV08 per l’importo corrispondente
al numero delle settimane che intende coprire con il versamento stesso.
Poiché la scadenza del modello è trimestrale,
l’importo da indicare dovrà essere corrispondente a tredici trimestri. Considerata la non obbligatorietà della contribuzione, è
necessario che la volontà di pagare ratealmente sia manifestata con la
domanda da presentare in forma libera e che i versamenti siano effettuati
rispettando le naturali scadenze trimestrali del
citato modello VV08. Eventuali versamenti tardivi saranno rimborsati. 3) ISTRUZIONI CONTABILI Per la rilevazione contabile del recupero, previsto dall’art.7,
comma 2, dell’ordinanza n. 3253, dei contributi sospesi a seguito degli
eventi sismici nei territori delle province di Campobasso e di Foggia
si fa presente quanto segue. 3a) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO Per quanto riguarda la rilevazione del credito per
contributi sospesi verso le aziende si richiamano le
istruzioni impartite con la citata circolare n. 41 del 26 febbraio 2003. Le riscossioni dei contributi in questione sono imputati al conto GPA 00/102 mediante scritture di storno,
esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni
effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099. Tali scritture di storno verranno
effettuate in automatico dall’apposita procedura, che sarà messa quanto prima
a disposizione delle Sedi, sulla base del codice “N942” risultante nella
“code-line” dei modelli F 24 secondo le modalità di compilazione previste per
i datori di lavoro al precedente punto 2a). Con
la suddetta procedura verrà aggiornato in automatico
anche il partitario del citato conto. Attraverso
le risultanze di detto partitario, per una più
incisiva azione di recupero, devono essere segnalate al competente Ufficio
amministrativo le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato
versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità
prevista per l’effettuazione dei versamenti medesimi. In
ultimo, si precisa che il conto GPA 00/102 viene
abbinato alla causale esistente di mod. FL02: 10106 in quanto le conseguenti
riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. DM
10/2. 3b)
CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E
DAGLI ESERCENTI ATTIVITA’
COMMERCIALI I
versamenti di contributi dovuti dagli artigiani e dagli
esercenti attività commerciali, qualora siano effettuati in unica
soluzione, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 52/076 e GPA
52/077 (contributi entro il minimale) ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA
52/073 (contributi oltre il minimale). Nell’ipotesi
di versamenti rateali, a seconda del codice
contributo, gli stessi sono rilevati al conto ARR 52/055 (codice contributo
AD), se afferenti agli artigiani, oppure al conto COR 52/055 (codice
contributo CD) se relativi agli esercenti attività
commerciali.. 3c) CONTRIBUTI DOVUTI DAI
SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE EX ART. 2, COMMA 26, LEGGE N. 335/1995 (PARASUBORDINATI) Per tale categoria di lavoratori, gli importi dei
contributi, versati secondo le modalità previste al
precedente punto 2c), sono imputati al conto al conto PAR 52/010, se in unica
soluzione, oppure al conto PAR 52/020 nei casi di pagamento dilazionato. 3d) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO In relazione alle modalità di versamento dei
contributi in questione, previste al precedente punto 2d), per la
regolarizzazione del periodo oggetto di sospensione, le relative somme
vengono imputate al conto GPA 54/028. 3e) PROSECUTORI VOLONTARI I contributi versati dai prosecutori volontari mediante
bollettini di conto corrente postale di mod. VV08, di cui al precedente punto
C.3), devono essere imputati, secondo le vigenti
disposizioni, al conto GPA 52/084. Si precisa, infine, che tutti i conti sopracitati sono già esistenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco Allegato 1
COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA DI CUI ALL’ART.
4, COMMA 1, DEL D.L. N. 245/2002 CONVERTITO IN LEGGE N. 286/2002. 1)
ACCADIA 2)
ALBERONA 3)
ANZANO DI PUGLIA 4)
APRICENA 5)
ASCOLI SATRIANO 6)
BICCARI 7)
BOVINO 8)
CARAPELLE 9)
CARLANTINO 10) CASALNUOVO MONTEROTARO 11) CASALVECCHIO DI PUGLIA 12) CASTELLUCCIO DEI SAURI 13) CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE 14) CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA 15) CELENZA VALFORTORE 16) CELLE SAN VITO 17) CHIEUTI 18) FAETO 19) FOGGIA 20) LESINA 21) LUCERA 22) MATTINATA 23) MONTELEONE DI PUGLIA 24) MOTTA MONTECORVINO 25) ORSARA DI PUGLIA 26) ORTA NOVA 27) PANNI 28) PIETRA MONTECORVINO 29) POGGIO IMPERIALE 30) ROCCHETTA SANT’ANTONIO 31) ROSETO VALFORTORE 32) SAN MARCO IN LAMIS 33) SAN MARCO LA CATOLA 34) SAN NICANDRO GARGANICO 35) SAN PAOLO CIVITATE 36) SAN SEVERO 37) SERRACAPRIOLA 38) STORNARELLA 39) TORREMAGGIORE 40) TRINITAPOLI 41) TROIA 42) VOLTURARA APPULA 43) VOLTURINO. |