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DIREZIONE CENTRALE
 PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 102
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
          E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
ART. 70 DELLO STATUTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
- AGENTI AUSILIARI - AFFILIAZIONE ALL'INPS
DIREZIONE CENTRALE
 PER I CONTRIBUTI
Roma, 11 aprile 1995     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 102         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                                   E, PER CONOSCENZA,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
All. n. 3
OGGETTO: ART. 70 DELLO STATUTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
         - AGENTI AUSILIARI - AFFILIAZIONE ALL'INPS
SOMMARIO:
1.  PREMESSA.
2.  IDENTIFICAZIONE SOGGETTI INTERESSATI E DIRITTO DI
    OPZIONE.
3.  APERTURA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
4.  VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI
    PREGRESSI.
1.  PREMESSA
     L'art. 70 dell Statuto applicabile ai funzionari e agli
agenti ausiliari  delle  Comunita'  Europee  stabilisce  che
l'agente ausiliario venga iscritto ad un regime obbligatorio
di sicurezza sociale, preferibilmente  a  quello  del  paese
della  sua  ultima  affiliazione o a quello del suo paese di
origine.
     L'art.  16  del  regolamento  n. 1408/71 del Consiglio,
relativo  alle  norme  particolari  concernenti  gli  agenti
ausiliari,  al  3 comma stabilisce che detti agenti "possono
optare fra l'applicazione  della  legislazione  dello  Stato
membro  nel  cui  territorio  sono  occupati, l'applicazione
della legislazione dello Stato membro cui sono  soggetti  da
ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini".
     L'art. 14 del  regolamento  n.  574/72  del  Consiglio,
infine,  disciplina le modalita' di applicazione del regola-
mento sopraindicato nonche' le modalita' dell' esercizio del
diritto di opzione.
     Cio' premesso,  si  forniscono  le  istruzioni  per  il
versamento  dei  contributi  a favore degli agenti ausiliari
che abbiano optato per la legislazione italiana.
2.  IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DIRITTO DI
     OPZIONE.
     Destinatari  della normativa CEE sopraindicata sono gli
agenti ausiliari assunti presso  la  Commissione  delle  Co-
munita' Europee per un periodo massimo di un anno.
     Tale personale ha facolta' di scegliere lo Stato membro
presso  il  quale desidera essere assicurato; la facolta' di
opzione puo essere esercitata una sola volta  e  ha  effetto
dalla data di assunzione.
3.  APERTURA DELLE POSIZIONE CONTRIBUTIVA.
     Ai  fini  del  versamento dei contributi a favore degli
agenti che abbiano optato per la legislazione  italiana,  la
Commissione  delle Comunita' Europee deve inoltrare domanda,
a mezzo del mod.  DM  68,  per  l'apertura  della  posizione
assicurativa presso la Sede indicata dall'agente.
     La Commissione deve essere  inquadrata  nel  ramo  "at-
tivita' varie" con il c.s.c. 7.07.06.
     Per quanto  concerne  le  forme  assicurative  cui  gli
agenti  ausiliari  sono  soggetti, si precisa che, in base a
quanto disposto dall'art. 70 dello  Statuto  applicabile  ai
funzionari  e agli agenti ausiliari delle Comunita' Europee,
devono essere versate le contribuzioni relative  all'assicu-
razione  IVS, EX ENAOLI E per il finanziamento delle presta-
zioni del SSN.
4. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI
   PREGRESSI.
     Il  versamento  dei contributi deve essere effettuato a
mezzo  Mod. D.M.10/M.  con  le  modalita'  previste  per  la
generalita' dei datori di lavoro.
     Per quanto concerne la  regolarizzazione  di  eventuali
periodi  pregressi  si rimanda a quanto previsto dalla deli-
bera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993
approvata  con  Decreto  del  Ministero  del  Lavoro e della
Previdenza Sociale del 7 ottobre 1993.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO