INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
(Circolare 6 luglio 2004 numero
101)
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OGGETTO: |
Criteri di accertamento
del reddito per l’erogazione delle provvidenze a favore degli invalidi
civili, dal compimento del 65° anno di età. |
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SOMMARIO: |
Premessa - Le
indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Disposizioni applicative dal compimento del 65° anno di età- |
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Premessa E’ stata posta all’attenzione dei competenti Ministeri
la posizione di coloro che non hanno ottenuto
la liquidazione dell’assegno sociale sostitutivo della invalidità
civile al compimento del 65° anno di età per superamento, nello stesso anno
di compimento dei 65 anni, dei limiti di reddito stabiliti per legge,
riferiti all’anno precedente, per corresponsione di arretrati. Le indicazioni del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, con risposta del 27/5/2003 prot. N. 782/VII PP/NOM, ha
evidenziato, in premessa, la circostanza che il superamento del limite reddituale, intervenuto nell’anno di compimento del 65°
anno di età – vale a dire contestualmente alla
sostituzione della pensione di invalidità civile con l’assegno sociale ed al
subentro dell’INPS nella gestione del trattamento – avrebbe comportato per
gli interessati, pur permanendo lo stato di invalidità, lo stralcio della
posizione attiva, per il venir meno delle condizioni reddituali
per accedere alla prestazione economica. L’originario diritto all’assistenza economica collegata
al particolare “status “ permane comunque, sebbene
siano mutati la prestazione ed il soggetto erogatore. Pertanto, come avvalorato anche dalla giurisprudenza, lo
“status “ di invalido civile è l’esclusivo
fondamento della prestazione sostitutiva ex art. 19 della legge 30 marzo
1971, n.118, agli invalidi civili ultrasessantacinquenni. Il mutamento del “ nomen iuris “ della prestazione, al raggiungimento del 65° anno
di età, ha rilevanza meramente economica, in quanto
è diretto a parametrare l’importo della pensione
degli invalidi civili a quello della pensione o dell’assegno sociale della
generalità dei soggetti che invalidi non sono, fermi restando i requisiti reddituali e le modalità di computo dei redditi previsti
prima del compimento dei 65 anni di età. Secondo il parere ministeriale, l’INPS, nell’esercizio
delle funzioni di erogazione dei trattamenti di
invalidità civile, attribuite dall’art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n.112, ove la prestazione sia revocata ( rectius sospesa ), se si rideterminano
le condizioni reddituali che lo consentono, deve
ripristinarla. Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro, subentrato,
in attuazione dell’art. 42, comma 9, del Decreto Legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
al Ministero dell’Interno nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato
in materia di invalidità civile, con lettera del 26 novembre 2003 prot.n. 391105, ha ritenuto che “ il diritto alle
provvidenze di invalidità civile si costituisce con il riconoscimento
sanitario dello status di invalido civile, mentre la mancanza del requisito reddituale si pone come elemento ostativo, non del
riconoscimento del diritto al beneficio, ma della erogazione dello stesso “ . Disposizioni applicative In relazione a quanto esposto, le Sedi
provvederanno immediatamente alla sospensione della provvidenza per l’anno
interessato, dandone adeguata e preventiva comunicazione all’interessato e,
contestualmente, avranno cura di richiedere una nuova domanda di ripristino
della provvidenza dal primo giorno dell’anno successivo corredata da
dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei
limiti reddituali per l’anno considerato. Per quanto attiene eventuali cause in corso sulla
specifica questione, si invita a chiedere la
cessazione della materia del contendere, con pagamento della prestazione da
quando è cessata la situazione reddituale ostativa. Nello stesso modo, fermo restando quanto disposto con
circolare n.86 del 27/4/2000 in merito al reddito
da prendere in considerazione per l’accertamento o la verifica delle
condizioni reddituali (reddito percepito dall’interessato
nell’anno precedente in rapporto al limite stabilito per l’anno di
riferimento della prestazione ), anche per gli ultrasessantacinquenni
sono applicabili le disposizioni indicate dai Ministeri del Lavoro e
dell’Economia, come sopra riportate per coloro che compiono
il 65° anno di età. Conclusivamente e ad integrazione di quanto comunicato
con messaggio n. 1338 del 12/11/1994, laddove vengano
superati i limiti di reddito previsti dalla legge per un periodo di tempo
determinato, l’erogazione della pensione sociale ovvero dell’assegno sociale
ad invalidi civili ultrasessantacinquenni dovrà
essere sospesa fino a che permanga tale situazione, per poi essere riattivata
non appena il reddito rientri nei limiti previsti, a far tempo dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello della sospensione, secondo le modalità indicate
nel primo capoverso. Ove, invece, il limite reddituale
sia superato non per cause contingenti ma in via definitiva ( ad es. per
liquidazione di altro trattamento pensionistico a
carico dell’invalido), la pensione ovvero l’assegno sociale, erogati ad
invalidi civili, vanno revocati con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui si è verificato l’evento di superamento dei
redditi.
IL
DIRETTORE GENERALE
Crecco |