Contributi: Circolare PC/13/CV
del 5/04/2006
OGGETTO: regime contributivo delle
somme erogate a titolo di rimborso spese per aggiornamento professionale al
personale giornalistico dipendente
SERVIZIO
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Prot. N. .PC/13/CV. del 5/4/2006
A TUTTE LE AZIENDE
Loro Sedi
ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano
AL COORDINAMENTO AER-ANTI E CORALLO
Ancona
Circolare n. _13
OGGETTO: regime contributivo delle somme erogate a titolo
di rimborso spese per aggiornamento professionale al personale giornalistico
dipendente
1.
PREMESSE
Ad integrazione delle indicazioni contenute nella circolare PC/40/CO del
27.5.2002, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito al
regime normativo da applicare alla materia dei rimborsi delle spese sostenute
dai giornalisti per aggiornamento professionale, al fine di riassumere i
parametri ed i requisiti che devono essere rispettati per non far sorgere
l’obbligo di assoggettare a contribuzione (e a tassazione) le somme a tale
titolo erogate dai datori di lavoro.
Premesso,
infatti, che è facoltà delle aziende realizzare le finalità di aggiornamento
con modalità difformi dai criteri che verranno esposti, si evidenzia tuttavia
che - ferma restando la piena legittimità del comportamento delle parti –
sussisterà in tali casi l’obbligo di assoggettare a contribuzione le erogazioni
in esame, in quanto rientranti a pieno titolo nella base imponibile di cui al
combinato disposto degli artt. 12 legge 153/69 e 48 DPR 917/86.
2.ASPETTI
GENERALI
Si ribadisce che l’elemento scriminante ai fini del regime contributivo da
applicare alle spese in questione è da individuarsi nella connessione diretta ed immediata fra il bene o
servizio offerto (o rimborsato) al dipendente (iscrizione a corsi di
specializzazione, partecipazione a conferenze e convegni, finanziamento di
progetti di studio, dotazione di manuali, pubblicazioni o altro materiale
tecnico, ecc.) e l’attività professionale che lo stesso è chiamato a svolgere.
E’
evidente che ogni bene o servizio rimborsabile a tale titolo non potrà che
riferirsi al giornalista dipendente.
Naturalmente,
poiché si tratta di una ipotesi di deroga al regime generale dell’assoggettabilità
a contribuzione, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tale
elemento di connessione è a totale carico dell’azienda, che deve pertanto
dimostrare, in concreto, l’inerenza del bene o servizio con l’attività
lavorativa del giornalista dipendente.
In
considerazione di ciò, l’esame circa la sussistenza del predetto nesso causale
non può che essere condotto in via analitica caso per caso.
Al fine
di consentire una più agevole classificazione della casistica, ed a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano di seguito alcune
fra la fattispecie più ricorrenti, in cui possa essere eventualmente
rinvenibile la presenza di un collegamento funzionale fra i beni o i servizi
direttamente forniti o rimborsati al dipendente a titolo di aggiornamento
professionale:
Partecipazione
a corsi, seminari, conferenze e altre iniziative didattiche
Rientrano in questa tipologia, oltre a iniziative di formazione relative a
conoscenze e tecniche specificamente riferibili alla materia giornalistica, anche
le attività relative all’apprendimento o approfondimento di specifiche
tematiche comunque connesse ai vari argomenti sui quali il giornalista può
essere chiamato a sviluppare le proprie capacità professionali. In
considerazione, altresì, del concetto di comunicazione globale, appare evidente
che anche i corsi di lingua straniera si collocano a pieno titolo in tale
ambito.
Acquisto
di materiale editoriale (libri, CD, DVD, riviste, pubblicazioni varie, nonché
il relativo abbonamento a servizi editoriali o banche dati on line).
Rientrano in questa categoria i vari prodotti o servizi editoriali idonei a
costituire un valido strumento di reperimento o approfondimento di informazioni
ed argomenti correlati allo svolgimento della professione. Tale nesso sussiste
anche con riferimento ai prodotti destinati ad un "consumo" immediato
(come quotidiani e riviste), tenuto conto della spiccata correlazione fra
l’esercizio della professione giornalistica e l’attualità.
Le attrezzature tecniche o informatiche (ad esempio, PC portatile, DVD,
masterizzatore, ecc.) rientrano nella categoria dei beni strumentali
all’esercizio di impresa da parte del datore di lavoro. Non si darà luogo ad
imposizione contributiva qualora tali beni siano acquistati dal datore di
lavoro ed assegnati gratuitamente in uso al giornalista. Qualora il giornalista
provveda direttamente all’acquisto di tali oggetti, anticipando il pagamento
per conto del datore di lavoro (con
emissione di fattura IVA o ricevuta di pagamento intestate all’azienda),
il relativo rimborso sarà ugualmente esente da imposizione contributiva.
Effettuazione
di viaggi e visite culturali
I viaggi
e le visite culturali devono essere precedute dalla elaborazione di un
dettagliato programma che sia in grado di evidenziarne chiaramente il contenuto
formativo in termini di correlazioni esistenti fra il viaggio o la visita
culturale ed il miglioramento delle competenze professionali del giornalista.
E’
quindi importante ribadire che il contenuto formativo deve comunque essere
chiaramente illustrato e che l’attività di formazione si sia svolta in
conformità con il programma autorizzato dall’azienda.
2.
MODALITA’ OPERATIVE
Sulla base delle premesse esposte risulta quindi evidente l’opportunità che gli
accordi aziendali in base ai quali viene regolato l'istituto dell'aggiornamento
professionale siano redatti con la massima precisione sia dal punto di vista
formale che sostanziale.
Sotto
questo aspetto, infatti, è indispensabile disciplinare con esattezza le
procedure amministrative da seguire per la fruizione dell'aggiornamento, al
fine di garantire che le diverse fasi cui è subordinata l'erogazione delle
somme siano funzionali al rispetto dei principi illustrati.
A titolo meramente esemplificativo, si riassume di seguito
una possibile procedura-tipo:
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In ogni
caso, l'azienda è tenuta ad acquisire e conservare nelle pratiche relative alla
liquidazione dei rimborsi i documenti giustificativi fiscalmente validi idonei
a comprovare ed attestare che il giornalista abbia effettivamente sostenuto la
spesa nonché ad individuare con precisione il tipo di bene o servizio
acquistato.
Si riassume sinteticamente di seguito il tipo di documentazione che, ai sensi
delle vigenti norme in materia fiscale, è considerata titolo giustificativo
della spesa sostenuta, di cui il giornalista dovrà pertanto munirsi in sede di
acquisto del bene o fruizione del servizio, e che dovrà allegare - in originale
- alla richiesta di liquidazione delle somme da parte del datore di lavoro.
Partecipazione
a corsi di studio, seminari, conferenze e altre iniziative didattiche
· Per
il rimborso del costo del corso o della partecipazione all'iniziativa formativa
è necessario farsi rilasciare una ricevuta fiscale o fattura IVA quietanzate a
saldo (con l'apposizione, quindi, della dicitura "pagato" con timbro
e sigla della società emittente) intestate al giornalista beneficiario e
recanti le caratteristiche sintetiche del corso o dell'iniziativa formativa;
· Per
il rimborso delle spese di alloggio connesse alla partecipazione all'attività
formativa: ricevuta fiscale o fattura IVA quietanzate a saldo intestate al
giornalista e recanti la tipologia ed il numero di giorni del servizio di
alloggio fruito;
· Per
il rimborso delle spese di vitto connesse alla partecipazione all'attività
formativa: ricevuta fiscale quietanzata a saldo rilasciata dall'esercizio
commerciale fornitore del servizio di somministrazione di cibo e bevande
(ristorante, bar, tavola calda, self service, supermercato, negozio di
alimentari, ecc.) intestata al giornalista recante quantità e tipologia del
servizio offerto ovvero scontrino c.d. "parlante" (integrato cioè da
una nota sinteticamente descrittiva della quantità e della tipologia delle
merci acquistate, redatta dal giornalista - contestualmente alla
presentazione della richiesta di rimborso - che attesta di aver sostenuto
direttamente la spesa nella misura indicata sul documento);
· Per
il rimborso delle spese di viaggio e trasporto: titolo di viaggio rilasciato
dal vettore (Biglietto emesso dall'azienda di trasporto pubblico di Bus, Metro,
Tram, navette, ecc. ovvero dall' ente gestore del servizio di trasporto
ferroviario, dalla compagnia di trasporto aereo, ecc. ecc.) nonché eventuali
ricevute di taxi o fattura IVA quietanzata a saldo rilasciata dalla società di
autonoleggio nel caso di auto a nolo.
Qualora sia stato autorizzato l'uso dell'autovettura privata come mezzo di
trasporto, il giornalista deve attestare il numero di chilometri percorsi ed il
rimborso deve avvenire nella misura prevista dalle tabelle di costo pubblicate
annualmente dall'Automobil Club d'Italia riferita alla tipologia di vettura
utilizzata parametrata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
annui, oltre ad eventuali spese di pedaggio autostradale attestate da apposito
scontrino rilasciato dalla società concessionaria del servizio di gestione del
tratto autostradale.
Acquisto
di materiale editoriale (libri, CD, DVD, riviste, pubblicazioni varie, nonché
il relativo abbonamento a servizi editoriali o banche dati on line).
Per il
rimborso del prezzo del materiale acquistato è necessario che il giornalista si
faccia rilasciare dall'esercizio commerciale una ricevuta quietanzata a saldo a
lui intestata, recante quantità e tipologia dei prodotti acquistati, ovvero un
semplice scontrino che il giornalista renderà "parlante" (integrato
cioè da una nota sinteticamente descrittiva della quantità e della tipologia
delle merci acquistate, redatta dal giornalista - contestualmente alla richiesta
di rimborso - che attesta di aver sostenuto direttamente la spesa nella misura
indicata sul documento).
Effettuazione
di viaggi o visite culturali (fermo restando quanto precisato in precedenza
circa le caratteristiche ed i requisiti che tale forma di aggiornamento
professionale deve possedere)
· Per
il rimborso delle spese di alloggio: ricevuta fiscale o fattura IVA
quietanzate a saldo intestate al giornalista e recanti la tipologia ed il
numero di giorni del servizio di alloggio fruito;
· Per
il rimborso delle spese di vitto: ricevuta fiscale quietanzata a saldo
rilasciata dall'esercizio commerciale fornitore del servizio di
somministrazione di cibo e bevande (ristorante, bar, tavola calda, self
service, supermercati, negozi di alimentari, ecc.) intestata al giornalista
recante quantità e tipologia del servizio offerto ovvero scontrino c.d.
"parlante" (integrato cioè da una nota sinteticamente descrittiva
della quantità e della tipologia delle merci acquistate, redatta dal
giornalista - contestualmente alla richiesta di rimborso - che attesta di aver
sostenuto direttamente la spesa nella misura indicata sul documento);
· Per
il rimborso delle spese di viaggio e trasporto: titolo di viaggio
rilasciato dal vettore (Biglietto emesso dall'azienda di trasporto pubblico di
Bus, Metro, Tram, navette, ecc. ovvero dall' ente gestore del servizio di
trasporto ferroviario, dala compagnia di trasporto aereo, ecc. ecc.) nonché
eventuali ricevute di taxi o fattura IVA quietanzata a saldo rilasciata dalla
società di autonoleggio nel caso di auto a nolo.
Qualora sia stato autorizzato l'uso dell'autovettura privata come mezzo di
trasporto, il giornalista deve attestare il numero di chilometri percorsi ed il
rimborso deve avvenire nella misura prevista dalle tabelle di costo pubblicate
annualmente dall'Automobil Club d'Italia riferita alla tipologia di vettura
utilizzata parametrata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
annui, oltre ad eventuali spese di pedaggio autostradale attestate da apposito
scontrino rilasciato dalla società concessionaria del servizio di gestione del
tratto autostradale;
· Per
il rimborso del prezzo di acquisto dei biglietti di ingresso a musei, mostre,
monumenti, gallerie, pinacoteche, ecc. ecc.: originale del biglietto con
attestazione del giornalista (qualora non sia già stampata sul documento) della
data di utilizzo;
· Nel
caso di acquisto di "pacchetti" offerti da agenzie di viaggio o Tour
Operator: fattura IVA quietanzata a saldo intestata al giornalista recante
indicazione analitica della tipologia e della quantità dei servizi offerti.
4.
CONCLUSIONI
Si sottolinea infine che i principi esposti nella presente circolare hanno
evidentemente natura ricognitiva e non innovativa, e costituiscono una conferma
dell'orientamento già adottato in materia dagli uffici amministrativi e dai
funzionari preposti all'attività di accertamento, esposti nella già citata
circolare PC/40/CO del 27.5.2002, il cui contenuto si conferma anche con
riferimento a quanto non espressamente richiamato. Pertanto i criteri
illustrati trovano ovviamente attuazione anche relativamente ai periodi
pregressi.
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Il Dirigente del Servizio |
Il Direttore Generale |