Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica
Direzione
Centrale
TFS/TFR e Previdenza Complementare
Ufficio
II – Previdenza complementare
Il Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, N. 252
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; prime informazioni sulle
novità introdotte dal decreto e sui riflessi sulla previdenza complementare per
i dipendenti pubblici
Sommario:
Premessa. - 1. Il Decreto
252/2005 e i dipendenti pubblici. - 2. L’equiparazione delle forme
pensionistiche complementari e la loro istituzione.- 3. I vari tipi di forme
pensionistiche complementari. - 4. Adesione, circolazione e portabilità
nell’ambito delle varie forme pensionistiche complementari. - 5. Le nuove
modalità di adesione e di finanziamento della previdenza complementare. - 6. Il
finanziamento della previdenza complementare. -7. Le regole di accesso alle
prestazioni. - 8. Le nuove regole sui diritti anteriori al pensionamento. - 9.
Sequestrabilità, cedibilità e pignorabilità della posizione individuale, delle
prestazioni pensionistiche, dei riscatti e delle anticipazioni. - 10. Le misure
compensative per i datori di lavoro. - 11. Il contributo di solidarietà ed il
finanziamento del fondo di garanzia Inps e della Covip. - 12. Fiscalità. - 13.
Allargamento e rafforzamento della COVIP ed estensione della vigilanza ai Pip.
-14. L’informazione. - 15. Entrata in vigore del decreto 252/2005.
PREMESSA
Con il decreto legislativo 5
dicembre 2005 n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”
(pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre
2005 n. 289) è stata rivisitata la disciplina sulla previdenza complementare.
Il nuovo decreto, attuando le deleghe in materia di previdenza complementare
contenute nella legge 23 agosto 2004, n. 243 di revisione del sistema
pensionistico, sostituisce il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modifiche, ed unifica in un unico testo buona parte delle regole
della previdenza complementare, comprese quelle di natura tributaria.
Le disposizioni contenute nel
decreto troveranno applicazione a partire dal 1°gennaio 2008, ad eccezione di
quelle riguardanti il sistema di vigilanza, il rafforzamento delle competenze
Covip, il finanziamento di campagne di informazione.
Non tutte le regole in materia,
tuttavia, sono contenute nel decreto legislativo 252/2005 che per il momento,
infatti, non si applica ai dipendenti pubblici.
In attesa degli indirizzi
interpretativi e degli atti di normazione secondaria da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (d’ora in poi Covip, per brevità), si fornisce una prima descrizione
delle principali novità contenute nel decreto che possa essere di ausilio agli
operatori dell’Istituto per le Ufficio Dirigente Generale - 00142 ROMA - V.le A.
Ballarin, n. 42 – tel. 06/5101.7453 –fax 06/5101.7110 attività
di informazione ed assistenza ai lavoratori ed ai cittadini che si rivolgono
agli sportelli delle sedi territoriali e provinciali.
Nella descrizione si farà
riferimento alla disciplina anteriore al decreto che, per buona parte,
continuerà a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2007, preceduta da un
accenno circa gli effetti sui dipendenti pubblici del decreto legislativo n.
252/2005.
1. IL DECRETO 252/2005 E I
DIPENDENTI PUBBLICI
Come si è rilevato, il decreto
non trova applicazione per i dipendenti pubblici.
L’articolo 23, comma 6, del
decreto precisa, infatti, che, fino alla emanazione del decreto legislativo di
attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p) della legge delega 243/2004, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed
integralmente la disciplina previgente al decreto legislativo n. 252/2005.
Restano fermi, pertanto, il
decreto legislativo n. 124/1993, la disciplina fiscale contenuta nel citato
decreto 124/1993, nel decreto legislativo 47/2000 e nel testo unico delle
imposte sui redditi Dpr n. 917/1986, nonché tutte le norme particolari valevoli
per i dipendenti pubblici e di seguito elencate:
- art. 2, commi 5-8, della
legge 335/1995;
- art. 59, comma 56, della
legge 449/97;
- art. 26, commi 18-20, della
legge 448/1998;
- Accordo quadro Aran sindacati
del 29 luglio 1999;
- Dpcm 20 dicembre 1999 e successive
modifiche;
- art. 74 della legge n.
388/2000.
Secondo quanto previsto dalla
lettera p) del comma 2 dell’art. 1 della legge n. 243/2004, l’attuazione della
delega per i dipendenti pubblici, oltre che ai principi valevoli per la
generalità dei lavoratori dipendenti, da applicarsi con le necessarie
armonizzazioni, deve attenersi anche ai criteri particolari in base ai quali
occorre tener conto:
- delle specificità dei singoli
settori;
- dell’interesse pubblico
connesso all’organizzazione del lavoro;
- dell’esigenza di efficienza
dell’apparato amministrativo pubblico.
La procedura di confronto,
quale condizione cui è subordinato l’invio degli schemi dei decreti delegati
alle Camere per il parere, risulta inoltre rafforzata. Deve avvenire
coinvolgendo oltre alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, comparativamente più rappresentative, anche le regioni, gli enti
locali e le autonomie funzionali.
La disciplina previgente al
decreto 252/2005 potrebbe continuare a trovare applicazione non solo fino al 31
dicembre 2007, come per la generalità dei lavoratori e cittadini italiani, ma,
forse, anche oltre poiché la delega contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. p)
della legge n. 243 non è stata esercitata.
Si ricorda che una descrizione
delle regole oggi vigenti in materia di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici è contenuta nelle note operative n. 11 del 25 maggio 2005 e
n. 16 del 25 luglio 2005 alle quali si fa rinvio.
Si sintetizzano, di seguito, le
principali novità introdotte dal decreto n. 252/2005 raffrontandole con le
regole contenute nel decreto legislativo n. 124/1993 ed ancora vigenti.
2. L’EQUIPARAZIONE DELLE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E LA
LORO ISTITUZIONE
Uno dei principi guida della
legge delega n. 243/2004, che ha trovato attuazione nel decreto n. 252/2005,
consiste nell’equiparazione tra le forme pensionistiche complementari al fine
di garantire la libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del
sistema di previdenza complementare. Questa equiparazione poggia su un quadro
di regole comuni valevoli per tutte le forme pensionistiche complementari con
particolare riferimento alla comparabilità dei costi, alla trasparenza ed alla
portabilità delle posizioni maturate. Nella definizione e nel controllo circa
la corretta attuazione di queste regole è confermato e rafforzato il ruolo
della Covip che diventa l’unica autorità di settore.
L’istituzione delle forme
pensionistiche complementari in base al decreto n. 124/1993
Le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite da:
- contratti ed accordi
collettivi di lavoro, anche aziendali promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro;
- accordi tra lavoratori
autonomi e liberi professionisti promossi dai loro sindacati o associazioni di
rilevo almeno regionale;
- regolamenti di enti o
aziende, nel caso in cui i rapporti di lavoro del personale dipendente non sia
disciplinato da contratti collettivi anche aziendali;
- accordi tra soci lavoratori
di cooperative promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo;
- accordi tra soggetti che
prestano attività di cura non retribuita in ambito familiare, iscrivibili alle
speciale gestione pensionistica Inps (ai sensi del d.lgs 16 settembre 1996 n.
565), promossi anche da associazioni e sindacati di rilievo almeno regionale;
- società di gestione del
risparmio, società di intermediazione mobiliare, banche, compagnie di
assicurazione attraverso fondi pensione aperti la cui formazione avviene mediante
un patrimonio separato ed autonomo nell’ambito della medesima società;
queste forme possono
raccogliere adesioni individuali di quei lavoratori per i quali non sussistano
o non operino fonti istitutive contrattuali ovvero che trasferiscono la loro posizione
dopo il periodo minimo di permanenza nel fondo contrattuale; queste stesse forme
possono raccogliere adesioni su base contrattuale collettiva ove non sussistano
o non operino diverse previsioni della contrattazione collettiva sulla
costituzione di fondi pensione contrattuali;
- compagnie di assicurazione
mediante contratti di assicurazione sulla vita che possono raccogliere solo
adesioni di tipo individuale, consentite, come quelle per i fondi aperti, per i
lavoratori per i quali non sussistano o non operino fonti istitutive
contrattuali ovvero che trasferiscono la loro posizione dopo il periodo minimo
di permanenza nel fondo contrattuale.
Le forme pensionistiche
complementari attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni
separati hanno una denominazione che deve contenere l’indicazione “fondo pensione”
che non può essere utilizzata da altri soggetti.
L’istituzione delle forme
pensionistiche complementari in base al decreto n. 252/2005
Anche in base al decreto
252/2005, le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la
costituzione di appositi fondi o patrimoni separati la cui denominazione deve contenere
l’indicazione “fondo pensione” che non può essere utilizzata da altri soggetti (cfr.
art. 1, comma 4). A differenza di quanto previsto dal decreto legislativo n.
124/1993, l’obbligo di costituzione di patrimonio separato vale non solo per i
fondi pensione contrattuali ed i fondi aperti ma anche per le forme
pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita e per tutte le altre forme pensionistiche complementari. A questo
proposito, il decreto n. 252/2005 prevede che le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite, oltre che dai soggetti e dalle fonti indicate
nel decreto n. 124/1993, anche da:
- le regioni, che disciplinano
il funzionamento di tali forme con legge regionale nel rispetto della normativa
nazionale in materia;
- enti e casse di previdenza
obbligatoria di diritto privato (riguardanti i giornalisti ed i liberi professionisti)
con l’obbligo della gestione separata sia in via diretta sia attraverso la
contrattazione collettiva.
Le forme pensionistiche
complementari istituite dai contratti collettivi, da accordi tra lavoratori
ovvero da regolamenti aziendali si attuano mediante l’adesione ai fondi
pensione complementari costituiti contrattualmente ovvero mediante adesioni
collettive a fondi aperti.
Come si preciserà oltre, è
istituita presso l’Inps una forma pensionistica complementare destinata ad
accogliere le quote di trattamento di fine rapporto di quei lavoratori che,
privi di un fondo di riferimento individuato dalla contrattazione collettiva,
non indicano la forma pensionistica complementare cui destinare il proprio tfr.
3. I VARI TIPI DI FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Si descrivono, ora, le novità
salienti introdotte dal decreto n. 252/2005 per i vari tipi di forme
pensionistiche complementari.
I fondi pensione
contrattuali
Permane il quadro di regole
definito dal decreto legislativo n. 124/1993 con alcune novità delle quali si
richiamano le principali.
- Nel rendiconto annuale e
nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, i fondi sono tenuti a riferire se
ed in quale misura, sia nelle gestione delle risorse sia nell’esercizio dei
diritti di voto negli organi di società i cui valori sono nel patrimonio del
fondo stesso, si sono considerati aspetti sociali, etici ed ambientali (art. 6,
comma 14).
- Gli statuti ed i regolamenti
devono prevedere, in caso di conferimento tacito del tfr (di cui si tratterà
oltre), linee di investimento prudente e tale da garantire la restituzione del capitale
e rendimenti comparabili all’indice di rivalutazione del tfr (art. 8, comma 9).
- Gli statuti ed i regolamenti
disciplinano, secondo criteri stabiliti dalla Covip, modalità in base alle
quali l’aderente può ripartire la propria contribuzione su più linee di
investimento nonché trasferire la propria posizione da una linea di
investimento all’altra (art. 8, comma 13).
- Il Consiglio di
Amministrazione del fondo pensione nomina il responsabile della forma stessa in
possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, previsti da apposito
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5, comma 2). Il
responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente che
consiste, tra l’altro, nella verifica che la gestione sia condotta
nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto delle disposizioni di
legge, contrattuali, amministrative e di autonomia privata (statuti e regolamenti)
vigenti. Il responsabile vigila, inoltre, sul rispetto dei limiti di
investimento e sulle operazioni in conflitto di interesse nonché sulle buone
pratiche di gestione. L’incarico di responsabile può essere conferito anche al
direttore generale o ad uno degli amministratori del fondo.
I fondi pensione devono
adeguare i propri statuti e regolamenti al nuovo quadro di regole introdotte
sia dal decreto n. 252/2005 sia dalle direttive di attuazione del decreto
adottate dalla Covip entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto stesso (art. 23, comma 3). Tale adeguamento dovrà
avvenire entro il 31 dicembre 2007.
Solo i fondi pensione che si
saranno adeguati ed avranno ricevuto l’approvazione della Covip (anche mediante
la procedura di silenzio assenso) potranno raccogliere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite devoluzione del tfr (art. 23, comma 4).
I fondi pensione
preesistenti
I fondi pensione complementare
istituiti prima dell’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i
fondi pensione cosiddetti preesistenti) che, in base al decreto n. 124/1993 rientrano
in un regime transitorio caratterizzato da regole in deroga rispetto alla
disciplina valevole per la generalità dei fondi pensione complementare,
dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto n. 252/2005 secondo i criteri,
le modalità ed i tempi stabiliti da un apposito decreto del ministro
dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il ministro del lavoro e
delle politiche sociali che sarà emanato entro un anno dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del decreto n. 252/2005 (art. 20, comma 2).
Fino all’emanazione di questo
decreto ministeriale ai fondi preesistenti non si applicano, in particolare, le
disposizioni che prevedono:
- l’obbligo di
riconoscimento della personalità giuridica;
- modalità di raccolta
delle adesioni compatibili con le norme in materia di sollecitazione al
pubblico risparmio;
- l’obbligo di gestione
delle risorse mediante convenzioni con soggetti autorizzati (sim, sgr, banche,
assicurazioni);
- l’obbligo di erogazione
delle rendite e della gestione delle prestazioni di invalidità e premorienza
mediante convenzione con imprese di assicurazione.
I fondi pensione aperti
Anche per i fondi pensione
aperti permane il quadro di regole definito dal decreto legislativo n. 124/1993
con alcune importanti novità. Oltre a quelle già indicate per i fondi pensione
contrattuali valevoli per i fondi pensione aperti, si citano le seguenti altre.
- Possono raccogliere anche le
quote di tfr dei lavoratori dipendenti del settore privato che aderiscono in
forma individuale (art. 8, comma 7). In base al d.lgs. 124/94 tale possibilità
è ammessa solo con riferimento ad adesioni collettive definite mediante accordo
o contratto collettivi.
- Possono raccogliere la
contribuzione a carico del datore di lavoro se così previsto dalle fonti
istitutive dei fondi pensione contrattuali (art. 8, comma 10). Tale possibilità
è oggi esclusa per le adesioni individuali, in base al d.lgs. 124/94.
- Possono raccogliere le
adesioni su base collettiva anche se gli accordi istitutivi di tali forme
riguardano lavoratori e datori di lavoro per i quali sono già operanti fondi
pensione contrattuali (art. 12). Oggi un’adesione su base collettiva è esclusa
se, nel settore in cui opera un’azienda, è già operante un fondo pensione
nazionale di categoria, a meno che tale possibilità non sia prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale di categoria.
- Il responsabile del fondo
aperto (art. 5, comma 2) non può essere un amministratore o un dipendente del
fondo stesso ovvero della società che ha istituito il fondo o, ancora, di società
controllata o controllante della prima. Non può ricoprire l’incarico di
responsabile neanche chi è legato da rapporti di consulenza con la società
istitutrice del fondo o con sue controllate o controllanti ovvero chi è
titolare (anche per conto terzi) di partecipazioni azionarie della società.
- Presso il fondo deve essere
istituito un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, indicati
dalle società promotrici del fondo stesso, in possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità (art. 5, comma 4). L’organismo riferisce agli amministratori
del fondo ed alla Covip delle eventuali irregolarità riscontrate.
Successivamente alla fase di prima applicazione, i componenti dell’organismo di
sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi aperti,
individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’apposito albo
istituito dalla Consob (art. 5, comma 5).
- Gli intermediari finanziari,
bancari ed assicurativi che istituiscono i fondi aperti possono dotare questi
ultimi anche di organi di amministrazione sul modello di quelli operanti per i fondi
pensione contrattuali (partecipazione paritetica dei rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori – cfr. art. 5, comma 4).
- In caso di adesione su base
collettiva ai fondi aperti, che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori
appartenenti alla stessa azienda o gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato
da un rappresentante designato dalla stessa azienda e da un rappresentante dei lavoratori
(art. 5, comma 5).
Al pari dei fondi pensione
contrattuali, anche i fondi aperti devono adeguare i propri regolamenti al
nuovo quadro di regole introdotte sia dal decreto n. 252/2005 sia dalle direttive
di attuazione del decreto stesso adottate dalla Covip. Tale adeguamento dovrà avvenire
entro il 31 dicembre 2007. Solo i fondi aperti che si saranno adeguati ed avranno
ricevuto l’approvazione della Covip potranno raccogliere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite devoluzione del tfr (art. 23, comma 4).
Le forme pensionistiche
individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita
In base alle regole introdotte
dal decreto 252/2005 i contratti di assicurazione sulla vita possono
configurarsi come forme pensionistiche complementari individuali che possono raccogliere
anche quote di tfr (possibilità oggi esclusa in ogni caso) e fruire del regime fiscale
agevolato proprio di tali forme, alle seguenti condizioni (art. 13).
- Devono essere stati stipulati
con imprese di assicurazione autorizzate dall’Isvap ad operare nel territorio
nazionale ovvero operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione
di servizi (art. 13, comma 1, lett. b). Questa condizione è già presente
nel decreto 124/1993.
- Devono essere corredati da un
regolamento, redatto secondo le direttive della Covip, e dalla Covip stessa
preventivamente approvato (art. 13, comma 3). In base al decreto n. 124/1993,
invece, esiste solo l’obbligo di comunicazione alla Covip delle condizioni di polizza.
- Il regolamento deve
disciplinare, oltre alle modalità di partecipazione, anche il trasferimento
verso altre forme pensionistiche complementari; deve, inoltre, prevedere la comparabilità
dei costi e dei risultati di gestione e delle condizioni contrattuali
attraverso comunicazioni chiare e trasparenti (art. 13, comma 3).
- Le risorse destinate al
finanziamento di queste forme pensionistiche complementari devono costituire un
patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della compagnia di assicurazione
che promuove il piano, ai sensi dell’art. 2117 del codice civile (art. 4, comma
2). Il decreto n. 124/1993 non prevede quest’obbligo.
- Vigono le regole di
investimento contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 di
disciplina delle attività delle compagnie di assicurazione nonché le regole
circa il conflitto di interessi contenuti nella lettera c) del comma 11
dell’art. 6 del decreto n. 252/2005.
- Deve essere nominato un responsabile
della forma pensionistica complementare con le caratteristiche prima descritte
a proposito dei responsabili dei fondi aperti (art. 5, comma 2).
Ad eccezione della prima
(autorizzazione Isvap per la compagnia assicuratrice ovvero operatività della
stessa in territorio nazionale in regime di stabilimento o di prestazione di servizi),
tutte le altre condizioni sopra elencate sono state introdotte dal decreto
252/2005 e non sono oggi valevoli in base al decreto n. 124/1993.
Come i fondi pensione contrattuali
ed i fondi aperti, anche le compagnie assicuratrici devono adeguare i
regolamenti dei contratti sulla vita al nuovo quadro di regole introdotte sia
dal decreto sia dalle direttive di attuazione del decreto stesso adottate dalla
Covip.
Tale adeguamento dovrà avvenire
entro il 31 dicembre 2007. Solo i contratti sulla vita che si saranno adeguati
ed avranno ricevuto l’approvazione della Covip potranno raccogliere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite devoluzione del tfr
(art. 23, comma 4).
Le forme pensionistiche
individuali istituite da enti di previdenza obbligatoria di
diritto privato
È una nuova tipologia di forme
pensionistiche complementari introdotta dal decreto n. 252/2005 e non
contemplata, quindi, dal decreto n. 124/1993. Possono essere istituite, direttamente
o attraverso la contrattazione collettiva (art. 3, comma 1 lett. g),
dagli enti e dalle casse di previdenza obbligatoria di diritto privato,
disciplinate dai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103. Si tratta delle casse e degli enti a cui sono iscritti i liberi
professionisti iscritti ad ordini, albi ed elenchi e dell’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti professionisti. Queste casse devono garantire la
gestione separata delle forme pensionistiche complementari istituite
direttamente o tramite accordi o contratti collettivi.
La forma pensionistica
complementare residuale presso l’Inps
In caso di mancata indicazione
della forma pensionistica complementare di destinazione del trattamento di fine
rapporto entro i termini fissati dal decreto n. 252/2005 (sei mesi dall’entrata
in vigore ovvero dalla costituzione del rapporto di lavoro se successiva all’entrata
in vigore del decreto), ed in assenza di una forma pensionistica complementare di
riferimento costituita su base negoziale, a decorrere dai termini prima
richiamati le quote di tfr affluiscono presso una forma pensionistica
complementare costituita presso l’Inps (art. 9).
Questa nuova forma introdotta
dal decreto n. 252/2005 è integralmente disciplinata dalle disposizioni
contenute nel decreto stesso.
Pertanto:
- la gestione delle risorse
avverrà secondo i criteri indicati dall’art. 6, comma 1 (gestione convenzionata
con soggetti abilitati ovvero acquisizione diretta, entro determinati limiti, di
quote ed azioni di società immobiliari o di quote di fondi immobiliari o
mobiliari chiusi);
- i valori saranno affidati ad
una banca depositaria;
- l’erogazione delle rendite
potrà avvenire mediante convenzione con compagnie di assicurazione ovvero in
forma diretta nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissate dalla Covip.
L’organo di amministrazione è
individuato in un comitato in cui è assicurata un’adeguata partecipazione ai
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.
Alle nomine dei componenti del comitato provvede il ministro del lavoro e delle
politiche sociali scegliendoli tra soggetti che abbiano maturato una
particolare esperienza nel settore della previdenza complementare e che siano
in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
stabiliti per gli amministratori delle forme pensionistiche complementari.
La posizione costituita presso
questa forma pensionistica complementare può essere trasferita presso altra
forma prescelta dal lavoratore in qualsiasi momento e prima del compimento del
periodo minimo di permanenza di due anni valevole per le altre forme pensionistiche
complementari.
I fondi pensione
regionali
Il decreto n. 252/2005 (art. 3,
comma 1, lett. d) prevede che le regioni possono istituire direttamente forme
pensionistiche complementari.
Ci si potrà trovare, pertanto,
di fronte a due tipi di forme pensionistiche complementari a dimensione
regionale o territoriale. Nel primo tipo rientrano le forme costituite su base contrattuale
secondo lo schema istitutivo dei fondi pensione ad ambito definito (proprio del
decreto n. 124/1993 e confermato dal decreto n. 252/2005) che possono essere promossi
e sostenuti dalle regioni. Questi fondi, peraltro, già esistono in Veneto, in Trentino
Alto Adige ed in Valle d’Aosta. In queste due ultime regioni sono state emanate
apposite leggi di sostegno alla previdenza complementare.
Il secondo tipo, quello
introdotto dal decreto n. 252/2005, è nuovo e consiste in forme costituite
direttamente dalle regioni e da esse disciplinate con leggi regionali nel
rispetto della normativa nazionale.
4. ADESIONE, CIRCOLAZIONE E
PORTABILITÀ NELL’AMBITO DELLE VARIE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Le
regole previste dal decreto n. 124/1993
In base al decreto legislativo
n. 124/1993 attualmente vigente, il lavoratore non può aderire ad una forma
pensionistica complementare individuale, godendo dei vantaggi legati alla
deducibilità fiscale della contribuzione, se è operante un fondo pensione contrattuale
nel settore in cui opera la propria azienda. La devoluzione del tfr e del contributo
a carico del datore di lavoro, previsto dalla contrattazione collettiva per i
fondi negoziali, non è oggi possibile verso le forme pensionistiche
individuali.
Il trasferimento della
posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare è possibile in
presenza di una delle due seguenti condizioni:
- perdita dei requisiti di
partecipazione alla forma pensionistica di provenienza (per esempio cessazione
del rapporto di lavoro cui era connessa l’adesione);
- permanenza presso il fondo di
provenienza di almeno 3 anni; questo termine è elevato a 5 anni se il fondo
stesso non ha almeno cinque anni di vita.
Le regole previste dal decreto
n. 252/2005
L’art. 8 e l’art. 12 del
decreto n. 252/2005 contengono disposizioni attuative della delega con
riferimento alla libertà di adesione e di circolazione dei lavoratori
nell’ambito del sistema di previdenza complementare.
In base alle due disposizioni, infatti,
i lavoratori possono aderire a forme pensionistiche complementari individuali,
pur in presenza di fondi pensione contrattuali di riferimento dei settori
contrattuali di appartenenza, destinandovi non solo contributi a proprio carico
ma anche il tfr maturando nonché il contributo datoriale nei limiti e secondo
le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
In base all’art. 14 ed in
coerenza con l’obiettivo della legge delega di facilitare il movimento tra
forme pensionistiche complementari, il periodo di permanenza minimo nella forma
pensionistica prescelta scende a 2 anni dai 3/5 anni previsti dal decreto
legislativo n. 124/1993. Decorso questo periodo minimo il lavoratore ha la
facoltà di trasferire l’intera posizione maturata altra forma pensionistica
individuale complementare. Sono dichiarate nulle eventuali clausole contenute
nei regolamenti e negli statuti che, mediante l’applicazione di voci di costo
specifiche, tendono a rendere non conveniente e, quindi, ad ostacolare il
trasferimento della posizione presso altre forme.
5. LE NUOVE MODALITÀ’ DI
ADESIONE E DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Le regole previste dal decreto n. 124/1993
L’adesione ad una forma
pensionistica complementare è libera e volontaria e può avvenire solo con
modalità esplicite e dietro presentazione di domanda , redatta mediante
apposita modulistica.
Le regole previste dal decreto
n. 252/2005
L’adesione resta un atto libero
e volontario ma, per il lavoratore dipendente, può avvenire con modalità tacite
accanto a quelle esplicite oggi operanti. Oltre a quelle conosciute, le modalità
esplicite si arricchiscono di opzioni di contribuzione diverse da quelle
definite dalla contrattazione collettiva.
In particolare, l’adesione ad
un fondo pensione avviene attraverso il conferimento del tfr che può essere
effettuato:
- secondo modalità esplicite da
parte del lavoratore entro sei mesi dalla data di prima assunzione ovvero entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per i lavoratori assunti
prima dell’entrata in vigore del decreto;
- secondo modalità tacite nel
caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà entro i termini sopra
previsti.
Nel rispetto del principio di
volontarietà dell’adesione, il decreto prevede che il lavoratore, attraverso
una indicazione manifesta, può scegliere di mantenere il proprio tfr maturando presso
il proprio datore di lavoro. Questa scelta, tuttavia, è reversibile in
qualsiasi momento successivo attraverso un’adesione esplicita ad una forma
pensionistica complementare.
La modalità di adesione tacita
si aggiunge, per i soli lavoratori dipendenti con tfr, a quella esplicita che
continua a valere non solo per essi ma, come unica modalità, per tutti gli
altri lavoratori e per quei cittadini che non sono titolari di redditi da
lavoro. Gli effetti, i diritti e gli obblighi derivanti dall’adesione tacita e
quelli connessi all’adesione in forma esplicita sono gli stessi. Le uniche
differenze sembrano essere quelle relative alla misura del finanziamento delle
forme pensionistiche complementari.
6. IL FINANZIAMENTO DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - La contribuzione in base al decreto n. 124/1993
La contribuzione alle forme
pensionistiche complementari oggi avviene nel modo seguente.
Per i fondi pensione
contrattuali e le adesioni collettive a fondi aperti di lavoratori dipendenti
del settore privato, versando:
- l’intero tfr, in caso di
lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota di tfr stabilita
dalla contrattazione collettiva per i lavoratori assunti prima del 28 aprile
1993;
- un contributo a carico del
datore di lavoro, nella misura fissata dalla contrattazione collettiva;
- un contributo a carico del
lavoratore, nella misura fissata dalla contrattazione collettiva con la
facoltà, se prevista dagli statuti dei fondi, di contribuzione aggiuntiva.
Per i lavoratori autonomi ed i
cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro, il contributo alle
forme pensionistiche individuali è liberamente determinato dall’aderente.
Il decreto n. 124/1993 ammette
la possibilità, se prevista dai regolamenti, di proseguire i versamenti per un
massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell’età pensionabile e solo per
gli iscritti alle forme pensionistiche individuali.
La contribuzione in base al
decreto n. 252/2005
I destinatari e, soprattutto,
la misura del finanziamento dei piani pensionistici complementari possono
cambiare a seconda delle modalità di adesione, esplicite o tacita, utilizzate.
Il decreto precisa che, a prescindere dalla modalità prescelta, il conferimento
del tfr deve avvenire con cadenza almeno annuale (art. 8, comma 7).
Finanziamento in caso di
modalità esplicite
In caso di adesione con
modalità esplicite (art. 8, comma 7 lett. a), il finanziamento può avvenire
anche tramite il solo conferimento del tfr senza contribuzione a carico del lavoratore
o del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare in
modo autonomo una parte della propria retribuzione alla forma pensionistica
prescelta, anche in assenza di accordi collettivi. Questa facoltà espressamente
prevista dal legislatore induce a ritenere che nell’ambito dell’adesione
esplicita ad una forma pensionistica complementare di tipo negoziale il
lavoratore possa esercitare una delle seguenti opzioni:
- adesione con solo tfr
maturando;
- adesione secondo le
disposizioni contenute nelle fonti istitutive (tfr maturando con contribuzione
a carico proprio e a carico del datore di lavoro);
- adesione con tfr maturando e
con una contribuzione a proprio carico, alla quale può aggiungersi quella del
datore di lavoro.
Il decreto n. 252/2005 prevede
che i lavoratori hanno la facoltà di determinare liberamente la contribuzione a
proprio carico e precisa che, in caso di adesione su base collettiva, la contrattazione
può fissare modalità e misura minima di questa contribuzione e di quella a carico
del datore di lavoro (cfr. art. 8, comma 2).
Se la forma pensionistica
complementare prescelta è individuale, il finanziamento è costituito dal tfr
maturando e da un eventuale contributo a carico del lavoratore, che provvederà
a comunicarne l’importo al proprio datore perché possa provvedere a trattenerlo
ed a versarlo alla forma di destinazione. A questo contributo può aggiungersi
il contributo del datore di lavoro istituito da accordi collettivi o aziendali
per le forme pensionistiche collettive, nei limiti e secondo le modalità
previste dai predetti accordi. Il datore di lavoro può comunque decidere di
contribuire volontariamente al finanziamento del piano pensionistico del
lavoratore.
Per quanto riguarda la misura
del tfr maturando da destinare a previdenza complementare, occorre distinguere
tra lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria avvenuta in
data successiva al 28 aprile 1993 ovvero anteriore alla stessa data.
Per i primi, il tfr maturando
affluisce in misura intera.
Per i lavoratori già iscritti
ad un regime pensionistico obbligatorio alla data del 28 aprile 1993 (art. 8,
comma 7 lett. c), occorre ulteriormente distinguere tra quanti sono già
iscritti ad una forma pensionistica complementare e quanti si iscrivono dopo
l’entrata in vigore del decreto (dal 1° gennaio 2008).
I lavoratori già iscritti a
forme pensionistiche complementari hanno sei mesi di tempo dalla data di
entrata in vigore del decreto o dalla data di nuova assunzione, se successiva,
per decidere se mantenere presso il datore di lavoro le quote di tfr maturando
eccedenti la misura fissata dalle fonti istitutive ovvero se conferirlo alla
forma complementare di appartenenza.
I lavoratori che si iscrivono,
invece, dopo il decreto possono decidere se conferire il tfr nella misura già
fissata dagli accordi collettivi (o in misura non inferiore al 50% se gli accordi
non prevedono nulla in materia) lasciando la quota residua presso il datore di lavoro,
ovvero se devolverlo in misura superiore fino all’intero accantonamento
maturando di tfr.
Finanziamento in caso di
modalità tacite
Se entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto ovvero entro sei mesi dalla data di nuova
assunzione, se successiva, i lavoratori non esprimono alcuna volontà, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza del termine, il datore di lavoro trasferisce
il tfr maturando ad una delle forme pensionistiche complementari indicate
nell’ordine descritto dal seguente elenco (art. 8, comma 7 lett. b).
1. Alla forma pensionistica
collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,
salvo che non sia intervenuto un accordo aziendale che preveda la destinazione del
tfr ad una delle forme previste dall’art. 1, comma 2 lett. e) n. 2 della legge
n. 243/2004 (tra le quali rientrano non solo fondi pensione aziendali, adesioni
collettive a fondi aperti ma anche i fondi istituiti direttamente dalle
Regioni, anche se non si tratta di fondi contrattuali).
2. In caso di presenza di più
forme pensionistiche complementari su base contrattuale (per esempio un fondo
contrattuale nazionale di categoria e un fondo contrattuale su base territoriale),
salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale risulta iscritto il maggior
numero di lavoratori dell’azienda.
3. Al fondo residuale
costituito presso l’Inps, qualora non siano individuabili le forme pensionistiche
complementari sopra indicate.
Si ribadisce che attraverso il
conferimento del tfr da parte del datore di lavoro, il lavoratore viene
iscritto alla forma pensionistica complementare e vi contribuisce tramite le
sole quote di tfr maturando. Resta salva la possibilità, da parte del
lavoratore, di poter esprimere in modo manifesto la scelta di destinare
ulteriori voci (quote di retribuzione e il contributo a carico del datore se
messo a disposizione dalla contrattazione collettiva) al finanziamento del
piano pensionistico complementare. Questa manifestazione di volontà rende
l’adesione esplicita.
La prosecuzione volontaria
della contribuzione oltre l’età pensionabile e il versamento su più linee di
investimento
Il decreto n. 252/2005 ha
esteso la possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione dopo l’età
pensionabile agli iscritti a tutte le forme pensionistiche complementari,
eliminando il limite dei 5 anni e introducendo la condizione che l’aderente,
alla data del raggiungimento dei requisiti di pensionamento del regime obbligatorio,
possa far valere almeno un anno di contribuzione in forme di previdenza complementare
(art. 8, comma 11).
Un’altra importante novità
riguarda la possibilità per l’aderente di suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica di
appartenenza. A tal proposito, gli statuti ed i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari provvedono a disciplinare questa possibilità per
l’aderente, secondo i criteri stabiliti dalla Covip (art. 8, comma 13).
Versamenti contributivi
a più forme pensionistiche complementari
Mentre le versioni del decreto
risalenti a luglio e settembre 2005 limitavano la possibilità di versamento
contemporaneo a più forme di previdenza complementare alle ipotesi in cui il
lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa
natura o sia titolare di più rapporti di lavoro, il decreto n. 252/2005 non
pone nessun limite alla contribuzione contemporanea a più forme di previdenza
complementare.
Finanziamento con
abbuoni per acquisti, accantonati attraverso moneta elettronica
Il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari può avvenire anche mediante il versamento a
cadenza trimestrale dell’importo corrispondente agli abbuoni maturati, attraverso
moneta elettronica o altri strumenti, presso centri di vendita convenzionati
(art. 8, comma 12). Il versamento avviene a seguito di delega effettuata nei
confronti dell’azienda emittente la carta di credito o di debito e a condizione
che il soggetto che conferisce la delega al versamento al centro convenzionato
sia anche il titolare della posizione presso cui accreditare le somme.
7. LE REGOLE DI ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI - Le regole previste dal decreto 124/1993
Le pensioni erogate dalle forme
pensionistiche complementari sono di due tipi:
- la prestazione
pensionistica per vecchiaia che si consegue al raggiungimento congiunto del
requisito dell’età anagrafica vigente per il sistema pensionistico obbligatorio
di appartenenza per l’analogo trattamento di vecchiaia e del requisito dei cinque
anni di partecipazione al fondo;
- la prestazione pensionistica
per anzianità che si consegue solo con la cessazione dell’attività lavorativa e
con almeno quindici anni di partecipazione al Fondo ed un’età anagrafica di non
più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Nelle fase di partenza, gli statuti dei fondi possono prevedere un più basso requisito
di partecipazione al fondo.
L’anzianità necessaria per
l’accesso alla prestazione pensionistica è determinata tenendo conto di tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, anche precedenti
a quello a cui è connessa la richiesta di prestazione, a condizione che gli stessi
periodi non siano stati oggetto di riscatto totale della posizione individuale.
Le prestazioni sono gestite ed
erogate sotto forma di rendita periodica o direttamente dal fondo o da imprese
di assicurazione convenzionate con il fondo stesso. Il lavoratore ha facoltà di
chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare sotto forma
di capitale per un importo comunque non superiore al 50% del montante maturato ed
il rimanente importo sotto forma di rendita vitalizia. Nel caso in cui
l'importo del montante maturato, convertito in rendita annua, sia di ammontare
inferiore all’assegno sociale, si può richiedere la liquidazione dell’intero
montante in capitale.
Se previsto dagli statuti e dai
regolamenti, la forma pensionistica complementare provvede all’erogazione di
prestazioni di invalidità, e premorienza. Le rendite possono essere reversibili.
Le regole previste dal decreto
252/2005
Il decreto n. 252/2005 ha
modificato alcuni dei criteri a cui devono riferirsi le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari per definire le regole di accesso alle
prestazioni (art. 11). La novità fondamentale è costituita dalla unificazione
in un’unica prestazione pensionistica delle attuali prestazioni pensionistiche
di vecchiaia e di anzianità.
a) Nuova prestazione
pensionistica unificata
Il diritto si consegue:
- alla maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza (dal 2008: 60 anni di età e 35 di contributi
ovvero 40 anni di contributi senza limite di età, per le pensioni di anzianità;
65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne e 20 anni di contributi per i
lavoratori che rientrano nel sistema retributivo o misto; requisito,
quest’ultimo, che si riduce a 5 anni di contributi per i lavoratori che
rientrano nel sistema contributivo);
- con almeno cinque anni
di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
b) Accesso anticipato alla
nuova prestazione pensionistica unificata
In caso di cessazione
dell’attività lavorativa seguita da un periodo di inoccupazione per un periodo
di tempo superiore a 48 mesi, la prestazione può essere concessa al lavoratore con
un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle
prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.
c) Modalità di liquidazione
Le fonti istitutive possono
prevedere la facoltà per l’aderente di chiedere:
- la liquidazione in
capitale della prestazione per un importo non superiore al 50% del montante
maturato;
- la liquidazione in
capitale dell’intera prestazione, se la rendita derivante dalla conversione di
almeno del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.
d) Diritti dei superstiti di
pensionato
Previa stipula di contratti
assicurativi contro il rischio morte o sopravvivenza oltre la media, in caso di
morte del beneficiario gli schemi di erogazione delle rendite possono
prevedere:
- la restituzione del
montante residuo ai beneficiari indicati dall’aderente/pensionato o, in alternativa,
l’erogazione agli stessi beneficiari di una rendita calcolata in base al
montante residuale.
8. LE NUOVE REGOLE SUI DIRITTI
ANTERIORI AL PENSIONAMENTO
Il nuovo decreto ha modificato
anche le regole riguardanti le modalità di esercizio dei diritti che precedono
il pensionamento e che sono costituiti da: anticipazioni, liquidazione o movimentazione
della posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (riscatti e trasferimenti),
trasferimento volontario (trattato al punto 4.).
8.1 L’anticipazione - Le regole
in base al decreto n. 124/1993
Per l’iscritto da almeno otto
anni alla forma pensionistica complementare è prevista la possibilità di
conseguire un’anticipazione di quanto accumulato per eventuali spese sanitarie
per terapie ed interventi straordinari, per l’acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, per interventi di ristrutturazione e
manutenzione sulla prima casa. Gli statuti ed i regolamenti delle forme possono
prevedere, inoltre, anticipazioni per le spese da sostenere durante i periodi
di fruizione dei congedi per la formazione, per la formazione continua di cui
alla legge n. 53/2000 e successive modifiche, nonché per i congedi parentali.
È altresì prevista la facoltà
di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo le modalità stabilite dal
Fondo stesso.
Le regole in base al decreto n.
252/2005
Gli aderenti alle forme
pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della
posizione individuale maturata (art. 11, comma 7):
a) in qualsiasi momento, per un
importo non superiore al 75% del montante maturato, per spese sanitarie
connesse ad interventi e terapie conseguenti a gravissime situazioni relative
agli aderenti stessi, al coniuge ed ai figli;
b) decorsi otto anni
dall’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisito della
prima casa di abitazione per gli aderenti stessi o per i figli o per la
realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia sempre con riferimento
alla casa di abitazione;
c) decorsi otto anni
dall’iscrizione, per un importo non superiore al 30% e per ulteriori esigenze
dell’aderente.
Le somme percepite come
anticipazioni non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei
versamenti, comprese le quote del tfr e le plusvalenze maturate, effettuati a
decorrere dal primo momento di iscrizione alle forme stesse.
Le stesse somme possono essere
reintegrate in qualsiasi momento mediante contribuzioni annuali.
L’anzianità necessaria per
l’accesso all’anticipazione è determinata tenendo conto di tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari, anche precedenti a quello
a cui è connessa l’anticipazione, a condizione che gli stessi periodi non siano
stati oggetto di riscatto totale della posizione individuale.
Il nuovo decreto precisa che
restano ferme le condizioni di maggior favore già fissate dalle forme
pensionistiche complementari.
Resta ferma, inoltre, la possibilità
di anticipazione della stessa posizione prevista da altre due norme speciali:
- per congedi per la formazione
e la formazione continua (legge n. 53/2000);
- per congedi parentali (
decreto legislativo n. 151/2001).
Né le norme speciali né il nuovo
decreto, tuttavia, chiariscono come si debbano fissare criteri, limiti e
modalità è per queste due ultime tipologie di anticipazioni.
8.2 Le opzioni in caso di
perdita dei requisiti di partecipazione: trasferimenti e riscatti
Le regole in base al decreto n.
124/1993
In caso di perdita dei
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (cessazione
del rapporto di lavoro), l’aderente può:
- chiedere il trasferimento
della propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare cui
acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- chiedere il riscatto
dell’intera posizione maturata, ottenendo il capitale accumulato (versamenti
più rivalutazioni), se non ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica
complementare.
Nel caso di decesso
dell’aderente ad un forma pensionistica contrattuale, la posizione individuale
può essere riscattata dal coniuge o dai figli o, se a carico, dai genitori. In mancanza
di tale soggetti o di diverse disposizioni, la posizione resta acquisita al
fondo pensione.
Nel caso di decesso
dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale, la posizione individuale
è riscatta dagli eredi.
È fissato in sei mesi
dall’esercizio della facoltà di riscatto o trasferimento il termine entro cui
la forma pensionistica complementare deve completare gli adempimenti a proprio carico.
Le regole in base al decreto n.
252/2005
In caso di perdita dei
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti
ed i regolamenti devono prevedere la possibilità di riscatto o di trasferimento
(art. 11).
Per quanto riguarda il
trasferimento connesso alla perdita dei requisiti di partecipazione, non si
registrano novità rispetto a quanto previsto dal decreto n. 124/1993. Anche nel
decreto n. 252/2005 è possibile il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.
Nuove sono, invece, le regole
sui riscatti che (diversamente da quanto previsto dal decreto n. 124/1993) possono
essere ottenuti solo a determinate condizioni.
In base al nuovo decreto, il
riscatto può essere:
- parziale, nella misura del
50% del montante maturato, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa a
cui sia seguito un periodo di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non
superiore a 48, ovvero in caso di ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure
di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- totale, della posizione
maturata, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo e nei casi di cessazione dell’attività lavorativa
a cui sia seguito un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi; in questo secondo
caso la facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione
dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari poiché in
questi casi è possibile l’accesso anticipato alla prestazione pensionistica.
Nel nuovo decreto, quindi, la
perdita dei requisiti di partecipazione non consente più l’immediato accesso al
riscatto che è esercitatile, peraltro, solo a determinate condizioni.
Anche il riscatto della
posizione per morte dell’iscritto prima della maturazione del diritto presenta
alcune novità rispetto a quanto previsto nel decreto n. 124/1993.
In primo luogo sono annullate
le differenze, attualmente previste dai commi 3ter e 3quater dell’art. 10 del
decreto n. 124/1993, tra i riscatti operati presso i fondi pensione
contrattuali e quelli esercitati presso le forme individuali.
In secondo luogo, in base al
nuovo decreto il riscatto può essere operato dagli eredi del lavoratore
deceduto ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso. In mancanza di tali
soggetti, la posizione:
- risulta acquisita al fondo
pensione in caso di forme pensionistiche complementari contrattuali;
- è devoluta a finalità sociali
secondo le modalità e le indicazioni fissate da apposito decreto del Ministro
del lavoro, in caso di forme pensionistiche individuali.
Nel decreto n. 252/2005, infine,
si conferma che è di sei mesi, a decorrere dall’esercizio della facoltà di
riscatto o trasferimento, il termine entro cui la forma pensionistica complementare
deve completare gli adempimenti a proprio carico.
9. SEQUESTRABILITÀ, CEDIBILITÀ
E PIGNORABILITÀ DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE,
DEI RISCATTI E DELLE ANTICIPAZIONI
In attuazione della delega
contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. e, n. 9 della legge n. 243/2004,
il decreto n. 252/2005 conferma in modo esplicito l’intangibilità delle
posizioni individuali in fase di accumulo e stabilisce vincoli in tema di
sequestrabilità, cedibilità e pignorabilità delle prestazioni pensionistiche o
di natura diversa erogate dalle forme pensionistiche complementari (art. 11,
comma 10).
Le prestazioni pensionistiche,
in capitale e in rendita, e le anticipazioni per spese sanitarie di carattere
straordinario sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità
e pignorabilità valevoli per le pensioni obbligatorie e disciplinati dal Dpr 5
gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche. Non sono soggetti, invece, a nessun
vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità i crediti relativi alle
somme per riscatti e per anticipazioni per l’acquisto e la ristrutturazione
della casa di abitazione nonché per altre esigenze dell’aderente.
10. LE MISURE COMPENSATIVE PER
I DATORI DI LAVORO
Poiché il tfr accantonato
costituisce per molti datori di lavoro una forma più vantaggiosa di finanziamento
rispetto agli strumenti di finanziamento ottenibili sul mercato, il decreto, in
coerenza con quanto fissato nella delega contenuta nella legge 243/2004, ha
predisposto misure di compensazione degli oneri aggiuntivi connessi al
differenziale tra il tasso di interesse dovuto sul tfr e quello dovuto sui
crediti accesi presso istituti bancari:
- deducibilità dal reddito
d’impresa del tfr destinato a previdenza complementare;
- esonero del contributo
versato al fondo di garanzia del tfr, costituito presso l’Inps, in misura
proporzionale alle quote di tfr destinate a previdenza complementare;
- fondo di garanzia (istituito
dall’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 203/2005) per facilitare l’accesso
al credito alle imprese che destinano quote di tfr dei propri dipendenti a
previdenza complementare;
- riduzione di una parte degli
oneri gravanti sul costo del lavoro correlata al flusso di tfr maturando
destinato a previdenza complementare.
11. IL CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ E IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA INPS E DELLA COVIP
Il decreto n. 252/2005 conferma
(art. 16) il contributo di solidarietà previsto dall’art. 12 del decreto n.
124/1993 e che fu introdotto dall’art. 9bis del decreto legge 29 marzo 1991, convertito
nella legge 1° giugno 1991, n. 166. Questo contributo, pari al 10%, è applicato
su tutte le contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, con eccezione
del tfr, destinate a realizzare finalità di previdenza pensionistica
complementare.
La novità riguarda l’utilizzo
che si farà di una parte di questo contributo.
Dell’ammontare annuo
complessivo di questo contributo, infatti:
- una quota pari all’1% servirà
a finanziare il fondo di garanzia Inps contro il rischio derivante dall’omesso
o insufficiente versamento ai fondi da parte dei datori di lavoro sottoposti a
procedura di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa
o di amministrazione controllata, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5
del d.lgs. 80/1992;
- una quota ulteriore, pari a
tre milioni di euro, servirà, invece, a finanziare la Covip dal 2005; questo
finanziamento si aggiunge a quelli previsti dall’art. 13, comma 2, della legge
335/1995 e dall’art. 59, comma 39, della legge n. 449/1997.
12. FISCALITÀ
Il decreto n. 252/2005 ha
introdotto rilevanti novità in questa materia che interessano sia la fase della
contribuzione sia, ancor di più, la fase della prestazione.
Un altro importante intervento
di carattere formale attuato con il decreto 252/2005 è consistito nel
raggruppamento e coordinamento di tutta la disciplina fiscale in materia di previdenza
complementare nell’ambito del testo del decreto stesso.
12.1 Regime fiscale della
contribuzione - Le regole in base al decreto n. 124/1993
In estrema sintesi, il tfr
devoluto a previdenza complementare non è assoggettato ad imposta sul reddito
delle persone fisiche mentre i contributi versati a previdenza complementare
sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra i seguenti:
1. 12% del reddito complessivo;
2. 5164,57 euro annui;
3. doppio del tfr versato alla
forma pensionistica complementare ad ambito definito, con riferimento ai soli
redditi da lavoro dipendente e in relazione ai quali spetti il tfr.
Le regole in base al decreto n.
252/2005
Le novità più rilevanti
introdotte dal decreto n. 252/2005 riguardano la rimozione di alcuni limiti e
condizioni attualmente vigenti per la deducibilità dei contributi versati ad
una forma pensionistica complementare.
In base al decreto n. 252/2005
(art. 8), vengono meno il primo ed il terzo limite previsto dal decreto n.
124/1993. I contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono, pertanto,
deducibili dal reddito complessivo entro € 5.164,57 annui e senza il vincolo di
destinazione del tfr a previdenza complementare, in caso di redditi da lavoro
dipendente (art. 8, comma 4).
Questo limite è innalzato per i
lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del
decreto (art. 8, comma 6). Per costoro, infatti, nei venti anni successivi al
quinto di partecipazione al fondo è consentito di dedurre dal reddito complessivo
contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro in una misura pari alla
differenza positiva tra un importo di 25.822,85 euro ed i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per
un importo annuo non superiore a 2.582,29.
In altri termini, i lavoratori
che nel primo quinquennio di partecipazione a forme pensionistiche
complementari versano complessivamente una contribuzione inferiore all’importo
costituito dal limite annuo di 5.164,57 euro moltiplicato per 5 (25.822,85
euro), per i venti anni successivi al quinto possono usufruire di una maggiore
deduzione oltre il limite generale pari alla differenza tra i 25.822,85 euro e
quanto versato nei primi cinque anni di partecipazione. La maggiore deduzione
può essere distribuita tra il 6° ed il 25° anno di partecipazione. Il tetto
annuo di deducibilità così maggiorato non può comunque superare i 7.746,86 euro
annui.
In caso di reintegrazione delle
somme percepite a titolo di anticipazione ed eccedenti il limite di 5.164,57
euro annui, il contribuente matura un credito di imposta pari all’imposta pagata
al momento della percezione dell’anticipazione e riferita proporzionalmente all’importo
reintegrato (art. 11, comma 8).
Un’ultima importante novità
riguarda lo spostamento dal 30 settembre al 31 dicembre del termine di comunicazione
alla forma pensionistica complementare di appartenenza dei contributi non
dedotti (art. 8, comma 4).
12.2 Regime fiscale dei
rendimenti
Sostanzialmente immutate
restano, invece, le regole relative alla tassazione dei rendimenti che rimane
fissata in misura pari all’11%, a titolo di imposta sostitutiva, del risultato
netto maturato dal fondo in ciascun periodo d’imposta (art. 17, comma 2).
12.3 Regime fiscale delle
prestazioni - Le regole in base al decreto n. 124/1993
Le prestazioni pensionistiche
Il regime fiscale delle
prestazioni è regolato dai criteri della “non duplicazione” e della “correlazione”.
È previsto, infatti,
l’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone fisiche delle prestazioni
periodiche al netto della quota corrispondente ai contributi e ai rendimenti
già tassati. Pertanto, la base imponibile è determinata dalla parte del
montante derivante dai contributi che hanno fruito della deducibilità.
Il criterio di non duplicazione
riguarda solo le prestazioni riferibili agli importi maturati dal 1/1/2001 e si
applica solo a determinate condizioni (criterio del pro rata).
Le prestazioni in forma
periodica hanno due diverse basi imponibili: quella riferita a somme maturate
fino al 31/12/2000, e quella riferita a somme maturate successivamente.
Alle prime, si applica il
previgente sistema di tassazione, il quale prevede che le rendite periodica
debbano essere assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50% dell’ammontare
corrisposto.
Alle seconde, si applica la
tassazione ordinaria progressiva sulla prestazione periodica, ridotta di quella
parte del conto individuale che esprime importi già tassati.
Le prestazioni in capitale sono
soggette al regime della tassazione separata. La tassazione separata è
effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con criteri
analoghi a quelli previsti per il TFR.
La tassazione separata avviene
in due fasi:
- la prima, provvisoria, ad
opera della forma pensionistica complementare, al momento dell’erogazione della
prestazione applicando l’imposta con l’aliquota determinata con riferimento
all’anno in cui matura il diritto alla prestazione, considerando il numero
degli anni (e di frazione di anno) di effettiva contribuzione e l’importo
imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta;
- la seconda, definitiva, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d’imposta (forma pensionistica), ad opera
dell’amministrazione finanziaria che procede alla riliquidazione dell’imposta applicando
alla base imponibile l’aliquota media desumibile dall’imposta applicata al reddito
complessivo del contribuente nei cinque anni precedenti l’erogazione della prestazione.
L'esclusione dall’imponibile
dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva avviene a condizione che
la prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 dell’importo complessivamente
maturato.
Nei casi di prestazione in
capitale superiore a 1/3 del montante maturato, la tassazione separata opera
sull’intero ammontare imponibile, comprensivo dei rendimenti già assoggettati
ad imposta sostitutiva.
I contributi non dedotti sono,
in ogni caso, esclusi dall’imponibile.
La tassazione separata opera, a
determinate condizioni, sulla prestazione interamente erogata in capitale, il
cui diritto sorge allorquando l’importo del montante maturato, convertito in
rendita, è inferiore all’assegno sociale.
Le anticipazioni
Dal 1°/1/2001 il regime della
tassazione separata sulle anticipazioni avviene sulla base dell’aliquota
calcolata con criteri simili a quelli in uso con riferimento al TFR. Per il
calcolo dell’aliquota bisogna fare riferimento all’ammontare dell’importo
anticipato, al lordo delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva ma al netto dei contributi non dedotti.
Al momento della liquidazione
definitiva della prestazione è effettuato un conguaglio tenendo conto
dell’imposta già versata sull’anticipazione.
I riscatti
Quando il riscatto viene
esercitato per effetto del pensionamento, per cessazione del rapporto di lavoro
per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, è
assoggettato a tassazione separata.
Il trattamento fiscale appena
descritto viene applicato anche in caso di riscatto esercitato da parte del
coniuge, dei figli o dagli eredi del lavoratore deceduto prima del pensionamento
per vecchiaia.
In tutti quei casi non
rientranti nelle ipotesi citate, si applica la tassazione ordinaria (progressiva)
sull’importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta.
Le regole in base al decreto n.
252/2005
La novità fondamentale che
riguarda il regime delle prestazioni è l’introduzione di un’imposizione
sostituiva per tutte le forme di erogazioni a carico della forma pensionistica complementare,
sia in capitale sia in rendita. Conseguentemente è eliminata la tassazione di
tipo ordinario attualmente vigente per le prestazioni erogate in forma di rendita
e per i riscatti effettuati in caso di cessazione del rapporto di lavoro
dipendente dalla volontà di almeno una delle due parti.
Sono eliminati i casi di
tassazione dei rendimenti che compongono la prestazione.
Tassazione oggi prevista come
forma di disincentivo alla richiesta di liquidazione in capitale in misura
superiore ad un terzo del montante maturato.
Fermi restando i principi di
correlazione e di non duplicazione (è imponibile solo la quota di prestazione
corrispondente ai contributi già dedotti), in base al decreto n. 252/2005 sono
assoggettate ad imposta sostitutiva tutte le erogazioni a carico delle forme pensionistiche
complementari. Si prevedono, però, aliquote diverse in base alla tipologia di erogazione
(anticipazioni, riscatti, prestazioni in capitale o in rendita).
Prestazioni pensionistiche
Per le prestazioni
pensionistiche erogate sia in capitale sia in rendita l’aliquota della ritenuta
applicata è pari al 15% (art. 11, comma 6). Tale aliquota è ridotta di una
quota pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il quindicesimo di
partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di
6 punti. L’aliquota pertanto si riduce al 9% se gli anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari siano almeno 36.
Per le prestazioni in rendita
si continua ad applicare la ritenuta del 12,5% sulle rivalutazioni.
Anticipazioni
Per l’importo erogato a titolo
di anticipazione per spese sanitarie l’aliquota della ritenuta applicata è pari
al 15%. Anche in questo caso l’aliquota è ulteriormente ridotta di una quota
pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a
forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di 6 punti (art. 11,
comma 7, lett. a).
È pari, invece, al 23%
l’aliquota della ritenuta che si applica sulle somme erogate a titolo
dianticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di
abitazione per sé o per i figli o per altre esigenze dell’aderente (art. 11,
comma 7, lett. b e c).
Riscatti
Le somme erogate a titolo di
riscatto (sia per perdita dei requisiti di partecipazione sia per morte dell’aderente
prima della maturazione del diritto alla prestazione) sono assoggettate ad una
ritenuta ad aliquota pari al 15% che è ulteriormente ridotta di una quota pari
a 0,30 punti per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme
pensionistiche complementari e con un limite massimo di 6 punti (art. 14, comma
4).
Il decreto n. 252/2005 prevede
che, per le somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse dalla morte
dell’aderente, dall’invalidità permanente o dalla perdita del lavoro seguita da
periodi di inoccupazione, la ritenuta di imposta applicata è del 23% (art. 14, comma
5).
12.4 Soggetti tenuti ad
applicare la ritenuta
Anche l’individuazione del
soggetto tenuto ad erogare la prestazione presenta una novità rispetto a quanto
previsto del decreto legislativo n. 124/1993 che prevede che sostituto d’imposta
sia sempre la forma pensionistica complementare.
Il decreto n. 252/2005 dispone
che nel caso di prestazioni in forma di capitale la ritenuta è applicata dalla
forma pensionistica a cui è iscritto il lavoratore, mentre nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita la ritenuta è applicata da soggetti eroganti che possono
anche essere compagnie assicurative (art. 11, comma 6).
12.5 Decorrenza del nuovo
regime fiscale
Le disposizioni concernenti la
deducibilità dei contributi si applicano a partire dal primo gennaio 2008 (art.
23, comma 5).
Per quanto riguarda le
prestazioni, quelle maturate prima di tale data sono soggette alla disciplina
attualmente vigente. Per quelle prestazioni in capitale erogate prima del 1° gennaio
2008 e per le quali alla stessa data gli uffici finanziari non abbiano
provveduto all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute per effetto
della riliquidazione dell’imposta calcolata in base all’aliquota media degli
ultimi cinque anni, tale riliquidazione non sarà effettuata (art. 23, comma 5).
Tenendo conto del tenore
letterale della disposizione (“prestazioni maturate …prestazioni erogate”) si è
indotti a ritenere che le nuove regole di tassazione dovrebbero valere sull’intero
importo delle prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2008 e che le
attuali regole non dovrebbero sopravvivere neanche in pro rata, come oggi
avviene per le quote di prestazione maturate prima dell’entrata in vigore del
d.lgs. n. 47/2000.
Su questo punto occorrerà tener
conto degli indirizzi dell’amministrazione finanziaria.
13. ALLARGAMENTO E
RAFFORZAMENTO DELLA COVIP ED ESTENSIONE DELLA VIGILANZA AI PIP
Il legislatore delegato, in
coerenza con le indicazioni della delega, ha rafforzato il sistema di vigilanza
ed il ruolo della Commissione di vigilanza dei fondi pensione (art. 18 e 19) in
ragione della cruciale importanza dello sviluppo del secondo pilastro basato su
comportamenti trasparenti e corretti da parte di tutti gli operatori, posti su
un piano di parità, e della necessità che gli stessi operatori assicurino una
gestione sana e prudente che abbia al centro la tutela degli iscritti e dei
beneficiari. Come si legge nella legge delega, la linea guida è stata il
perfezionamento dell’unitarietà e dell’omogeneità del sistema di vigilanza
sull’intero settore della previdenza complementare.
Rimanendo confermate le
competenze in tema di predisposizione di buona parte degli atti di normazione
secondaria, compresi quelli ai quali è legata l’attuazione di alcune delle nuove
disposizioni del decreto n. 252/2005, nonché quelle relative ai fondi pensione contrattuali,
la Covip vede estesi i propri compiti di vigilanza ai piani individuali di previdenza
attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (Pip). Alla commissione
è stato, tra l’altro, attribuito il compito di impartire disposizioni volte a
garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vigilare sulle
modalità di offerta di tutti i prodotti e gli strumenti previdenziali.
Tutte le forme pensionistiche
complementari individuali, comprese quelle attuate mediante polizze vita, sono
iscritte nell’apposito albo gestito dalla Covip.
14. L’INFORMAZIONE
In considerazione del fatto che
il finanziamento della previdenza complementare avverrà attraverso modalità
tacite o espresse di adesione mediante conferimento del tfr, la legge delega
(art. 1, comma 2 lett. e n. 1) ha indicato la necessità di garantire ai
lavoratori un’adeguata informazione sulla tipologia, sulle condizioni per il
recesso anticipato, sui rendimenti stimati delle forme di previdenza
complementare e sulla facoltà di scelta tra le forme cui conferire il tfr
maturando.
A questo proposito, il decreto
ha previsto:
- lo stanziamento di 17 milioni
di euro, per l’anno 2005, per il finanziamento e la realizzazione di campagne
informative finalizzate a promuovere adesioni consapevoli alle forme
pensionistiche complementari (cfr. art. 22);
- l’obbligo, per il datore di
lavoro, di fornire informazioni sulle possibili destinazioni del tfr prima
dell’avvio del periodo dei sei mesi al termine del quale il lavoratore decide
del proprio tfr maturando (art. 8, comma 8);
- l’obbligo, sempre per il
datore di lavoro, di informare, 30 giorni prima della scadenza del termine di
sei mesi, il lavoratore che non abbia espresso una scelta circa la destinazione
che avrà il suo tfr alla scadenza del semestre.
Il decreto n. 252/2005
riconosce un ruolo chiave all’informazione ai cittadini e, in particolare, ai
lavoratori potenziali aderenti e destinatari delle forme pensionistiche complementari
al fine di favorire un’adesione consapevole alla previdenza complementare; atto
che, si ricorda, rimane libero e volontario.
15. ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO N. 252/2005
Riepilogando quanto prima descritto,
il decreto n. 252/2005 entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione
delle seguenti disposizioni (art. 23, comma 1) che, invece, entrano in vigore
dal 13 dicembre 2005, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
- trasferimento alla Covip di
un finanziamento di 3 milioni di euro a valere sul gettito del contributo di
solidarietà dovuto dai datori di lavoro sulla contribuzione versata alla forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b);
- vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari (art. 18), in particolare l’attribuzione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’alta vigilanza sul settore
e della vigilanza sulla Covip;
- estensione delle competenze
della Covip, comprendenti il potere di impartire direttive in materia di
trasparenza e comparabilità delle offerte, ed iscrizione di tutte le forme pensionistiche
complementari presso l’apposito Albo tenuto presso la Commissione (art. 19);
- disponibilità ed utilizzo dei
17 milioni di euro stanziati per attività di informazione sulla previdenza
complementare (art. 22, comma 1).
Per quanto riguarda i
lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari
costituite prima del 14 novembre 1992 (i cosiddetti vecchi iscritti), dal 1° gennaio
2008:
- si applicano le disposizioni
sulla deducibilità dei contributi riguardanti la generalità dei lavoratori
(art. 23, comma 7 lett. a); viene meno, quindi, il limite personalizzato
più favorevole in base alla normativa oggi vigente, contenuta nel decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47;
- si applica il regime
tributario delle prestazioni vigente al 31 dicembre 2007 alla prestazioni
maturate entro la stessa data;
- sarà possibile chiedere
l’applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul
montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2008 conservando la possibilità di
ottenere la liquidazione in capitale delle prestazioni maturate, ovvero potrà essere
richiesta l’applicazione del nuovo regime di regole civilistiche (di accesso e liquidazione)
e tributarie per le prestazioni pensionistiche.
Le disposizioni relative al
conferimento tacito non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende non in
possesso dei requisiti di accesso al fondo di garanzia per le imprese istituito
dall’art. 8, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203* per tutto il
periodo in cui tali aziende non sono in linea con i predetti requisiti e,
comunque, per un periodo non superiore all’anno (fino al 31.12.2008). I
lavoratori di queste aziende possono, tuttavia, conferire il tfr con le
modalità di esplicite e in tal caso l’azienda beneficia di tutte le altre
agevolazioni previste dall’art. 10, con esclusione di quelle connesse al fondo
di garanzia (art. 23, comma 2).
Il Dirigente Generale
Dr. Maurizio Manente
f.to Maurizio Manente