Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica
Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I
– Normativa
(Nota operativa 30.1.2006 n° 9)
Applicazione dei benefici di cui
all’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336
1. Campo di
applicazione
Com’è noto, il Consiglio di Stato, con
parere espresso nell’Adunanza Plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha
considerato non più applicabile l’articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336
nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all’attribuzione degli
aumenti periodici di
stipendio, gli interessati possano
richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole.
Tale orientamento, confermato da questo
Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che,
nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno
abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l’automatismo nella
progressione di carriera basato
sul sistema di classi e scatti (cfr.
nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica
n. 969 del 20 marzo 1997).
La non applicabilità del diposto di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune
categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto
pubblico ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs n. 165/2001, hanno visto
sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con
soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad
esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di
questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi
sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici
biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella
retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Ciò premesso, si evidenzia che in tutti
i casi in cui si è in presenza di una struttura del trattamento economico
composta da una componente stipendiale di base e dalla RIA, i benefici previsti
dalla legge n. 336/1970 non possono che sostanziarsi, in sede di pensione,
esclusivamente nell’attribuzione di 3 aumenti periodici del 2,50% (articolo 2,
comma 1) da calcolarsi secondo le disposizioni legislative o contrattuali.
Il riconoscimento della qualifica
superiore non è, quindi, più ammesso laddove il mutamento della struttura
retributiva ha dato luogo all’introduzione della RIA definita per legge quale “assegno
personale non riassorbibile, né rivalutabile utile ai fini del trattamento di
previdenza……”.
2. Base
retributiva per il calcolo del beneficio ex art. 2, comma 1, legge 336/1970
Premesso che nelle fattispecie
considerate i benefici in esame possono essere attribuiti esclusivamente
secondo le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 2 della legge n.
336/1970, gli stessi vanno calcolati:
- sulle voci retributive espressamente
previste dai CCNL - nei casi in cui questi ultimi abbiano recepito e
disciplinato la disposizione in esame;
- sulla voce stipendio tabellare,
sull’eventuale RIA ed assegno (di natura stipendiale) ad personam non
riassorbibile né rivalutabile, ove spettanti, con l’esclusione dell’indennità
integrativa speciale - nei casi in cui nel CCNL si faccia generico riferimento
alle consuete modalità di applicazione dei benefici in parola ovvero in tutti
gli altri casi in cui tale disposizione non sia stata delegificata da eventuali
atti normativi di recepimento degli accordi sindacali.
Nei confronti del personale operante in
regime di diritto pubblico che mantiene il sistema di progressione economica
per classi e scatti, continua a trovare applicazione, se più favorevole, il
secondo comma dell’articolo 2 della citata legge con la conseguente
deteminazione pensionistica basata sul trattamento stipendiale della qualifica
superiore.
3. Sistema di
calcolo per l’attribuzione del beneficio
Per uniformità di comportamento in
relazione alle modalità di liquidazione del beneficio in questione, anche in
considerazione del prevalente criterio fino ad ora seguito dalle
amministrazioni dello Stato, si ritiene che lo stesso debba essere valorizzato
in relazione alle diverse modalità di calcolo previste dal sistema
pensionistico in cui rientra l’interessato.
In particolare, questo Istituto ritiene
di modificare l’orientamento fino ad oggi tenuto, nel senso di considerare,
qualora si tratti di un sistema di calcolo retributivo, l’aumento figurativo
della retribuzione all’atto della cessazione anche ai fini della determinazione
della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera B) del Dlgs n.
503/1992, procedura ritenuta più in linea con l’evolversi delle nuove modalità
di calcolo della pensione.
Il procedimento, in sostanza, prevede
che l’aumento retributivo figurativo derivante dall’applicazione delle predette
disposizioni vada ad incrementare, ai fini del calcolo della quota B) della
pensione, l’ultima retribuzione mensile spettante all’atto della cessazione dal
servizio, utile per la determinazione della media pensionabile.
Per la determinazione della quota A) di
pensione, il predetto aumento va, viceversa, aggiunto all’ultima retribuzione
annua lorda percepita all’atto della cessazione dal servizio.
Occorre rilevare, per contro, che la
legge di riforma n. 335/1995 nulla ha previsto in merito alla valorizzazione
delle maggiorazioni di servizo/periodo o di benefici per le pensioni (ovvero
quote di pensione) liquidate con un sistema di calcolo contributivo, fatta
eccezione per le fattispecie esplicitamente disciplinate dall’articolo 1, commi
7 e 37.
Considerata la delicatezza della
problematica in esame e tenuto conto che la stessa investe non solo il
riconoscimento dei benefici in esame ma anche l’applicazione di altre
maggiorazioni di servizi/periodi previste da specifiche disposizioni di legge,
questo Istituto ha inoltrato apposito parere al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
In attesa di conoscere le
determinazioni che il dicastero interpellato riterrà opportuno adottare, il
riconoscimento del benecifio in esame non produce effetti sul trattamento
pensionistico spettante ai destinatari di un sistema di calcolo contributivo
mentre lo stesso incide solo sulle quote retributive A) e B) di pensione,
secondo le istruzioni impartite nella presente nota, qualora si tratti di un
sistema di calcolo misto.
Queste nuove istruzioni si applicano ai
trattamenti pensionistici liquidati a far data dall’emanazione della presente
nota e si riferiscono a tutti gli iscritti a questo Istituto destinatari sia
dei benefici previsti dalla legge in esame che da quelli di cui agli articoli
43 e 44 del RD 30 settembre 1922, n. 1290 e successive integrazioni.
Le modificate modalità di calcolo devono essere
applicate ogni qualvolta si debba procedere ad una riliquidazione del
trattamento pensionistico; in tale fattispecie non si procede al recupero
dell’eventuale valore differenziale imputabile alla diversa modalità di calcolo
dei benefici in esame.
In tal senso la competente Struttura di Progetto
Applicazioni Informative di questo Istituto sta modificando le attuali
procedure informatiche.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to
Dr. Gala