INPDAP
DIREZIONE CENTRALE
TFS/TFR e Previdenza Complementare - Ufficio II
- Previdenza complementare
Nota
Operativa 22.3.2006 n° 4
OGGETTO:
Proroga del termine per l’esercizio dell’opzione per il TFR. Accordo ARAN
SINDACATI DEL 02/03/2006
1. Proroga del termine per l’opzione per il TFR.
E’ stato differito al 31/12/2010 il termine per esercitare
l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al
trattamento di fine rapporto. Nell’accordo del 02/03/2006 si legge che “ il
termine del 31/12/2001 già prorogato al 31/12/2005, viene ulteriormente
differito al 31/12/2010, salvo che non intervengano, nel frattempo,
disposizioni legislative diverse ovvero ulteriori proroghe”.
A questo proposito è utile richiamare le principali norme
in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS)
al trattamento di fine rapporto (TFR).
La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento
di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come
ricordato nella nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005, dall'art. 59, comma
56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di
attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici.
La disciplina dell'opzione è stata, però, dettagliata
dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. In base a questa norma, l'opzione
avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed
è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione
stessa. In altre parole, non è possibile optare per il TFR senza aderire al
fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo se non si esercita
l'opzione per il TFR in tutti quei casi in cui il lavoratore sia in regime TFS
L'opzione riguarda tutti quei lavoratori pubblici in regime di trattamento di
fine servizio (buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di
anzianità) che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito
prima del 1° gennaio 2001.
Va rilevato che il termine per l’esercizio dell’opzione
per l’iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al 31/12/2001
dall’articolo 2, comma 3, dell’Accordo Quadro Nazionale 29 luglio 1999, era
stato differito al 31/12/2005 dall'Accordo del 18 dicembre 2001. Tale termine risulta
quindi differito ulteriormente al 31 dicembre 2010 dall’Accordo del 2 marzo
2006.
Anche se l'art. 1 del Dpcm, così come formulato, non
sembrerebbe richiedere una dichiarazione specifica per l'esercizio
dell'opzione, per una maggiore trasparenza si stima opportuno prevedere una
formale presa d'atto da parte del lavoratore. A questo proposito l'Inpdap ha
predisposto il testo di un apposito quadro (allegato nota operativa del
25/05/2005 n. 11 alla quale si rinvia) che è messo a disposizione dei fondi pensione
affinché possa essere inserito nel modulo di adesione. In questo quadro sono
richiamate le conseguenze dell'adesione circa la trasformazione del TFS in TFR
ed è richiesto al lavoratore di apporre la propria firma anche su questa parte.
In proposito, si ricorda che il Fondo pensione
complementare Espero, accogliendo la proposta dell'Inpdap, ha già inserito il
quadro in questione nei rispettivi moduli di adesione rispetto ai quali la
Covip non ha sollevato rilievi avendo verificato la rispondenza di questo
documento e della scheda informativa alla normativa vigente e allo schema
generale definito dalla Commissione stessa (cfr. nota operativa 11 del
25/05/2005 già richiamata).
Nei casi in cui si rilevi che il lavoratore aderente al
fondo pensione, rientra nella categoria degli optanti per il TFR, pur avendo
omesso di compilare e sottoscrivere il quadro del modulo di adesione relativo
all’opzione, la sottoscrizione della sezione può essere chiesta al lavoratore e
successivamente acquisita, utilizzando il modulo che riporta la sola sezione
relativa all’opzione, riprodotta secondo il facsimile contenuto nell’allegato
alla nota operativa 11 del 25/05/2005 più volte richiamata. Per segnalare alle
amministrazioni datrici di lavoro la mancanza della firma nella sezione del
modulo di adesione relativa all’opzione e per la conseguente richiesta di
sottoscrizione da parte del lavoratore, si può usare il modulo a scelta
multipla di segnalazione delle anomalie allegato alla nota operativa del 6
dicembre 2005, n. 27. (tale modulo annulla e sostituisce quello allegato alla
nota del 25 marzo 2005 n. 5, alla quale si rinvia per le istruzioni in materia
di segnalazione delle anomalie).
Va infine precisato che il citato termine del 31 dicembre
2010 non è da ricollegare in alcun modo al termine che il Decreto Legislativo
del 5 dicembre 2005, n. 252, di revisione della disciplina delle forme
pensionistiche complementari, ha previsto per il conferimento tacito per la
destinazione del TFR.
Si segnala che il decreto 252 citato, per il momento, non
trova applicazione per i pubblici dipendenti, per i quali continua ad
applicarsi la previdente normativa.
Il Dirigente Generale
Dr. Maurizio Manente
-
Circolare dell'8 giugno 2000, n. 29 (per le parti non modificate dalla
circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)
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Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (per le parti non modificate dalla
circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)
-
Informativa dell'11 gennaio 2001, n. 1
-
Circolare del 12 marzo 2001, n. 11
-
Informativa del 31 maggio 2001, n. 414
-
Informativa del 12 ottobre 2001, n. 562 (*)
-
Informativa del 19 marzo 2002, n. 7
-
Circolare del 1° agosto 2002, n. 30
-
Informativa del 18 marzo 2003, n. 5
-
Informativa del 10 aprile 2003, n. 7
-
Informativa del 10 aprile 2003, n. 16 (*)
-
Informativa del 7 luglio 2003, n. 9
-
Informativa del 5 agosto 2003, n. 12
-
Circolare congiunta Miur - Inpdap del 21 luglio 2004, n. 58
-
Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59
- Nota
del Direttore Generale del 3 novembre 2004, prot .n. 277 (*)
- Nota
operativa del 3 dicembre 2004, n. 15 (*)
- Nota
operativa del 25 marzo 2005, n. 5 (*)
- Nota
operativa del 29 aprile 2005, n. 9 (*)
- Nota
operativa del 25 maggio 2005, n. 11
- Nota
operativa del 25 luglio 2005, n. 16
-
Circolare del 26 agosto 2005, n. 36 (*)
- Nota
operativa del 26 settembre 2005, n. 20
- Nota
operativa del 30 settembre 2005, n. 22
- Nota
operativa del 4 novembre 2005, n. 25 (*)
- Nota
operativa del 06 dicembre 2005, n. 27(*)
accordo quadro sul superamento del termine indicato
all’art. 2, comma 3, dell’AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
A seguito del parere favorevole espresso il 7 febbraio
2006 dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore sul testo
dell'ipotesi di accordo relativo al rinvio del termine indicato all’art. 2,
comma 3 dell’AQN 29/07/1999 in materia di TFR e di previdenza complementare per
i dipendenti pubblici e della certificazione positiva resa in data 24 febbraio
2006 dalla Corte dei Conti, il giorno 2/03/2006, alle ore 11, nella sede
dell’ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l’ARAN, nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni (firmato) e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CONFEDIR (firmato)
RdB/CUB (non firmato)
CIDA (firmato)
COSMED (firmato)
CISAL (firmato)
USAE (firmato)
CGU (firmato)
CONFINTESA (con riserva) (firmato)
- Visto l’AQN 29/07/99 in tema di TFR e di Fondi di
previdenza complementare;
- Vista la L. 335/95
- Visto il D.lgs. 124/93 e successive aggiunte e
modificazioni
- Visto il DPCM 20/12/99
- Visto il DPCM 02/03/01 modificativo ed integrativo del
DPCM 20/12/99
- Visto l’AQN dell’8 maggio 2002 che ha prorogato il
termine d’opzione al 31/12/2005
- Considerato che sono tuttora in atto le iniziative per
l’istituzione dei Fondi pensione complementare per i pubblici dipendenti;
viene sottoscritto il seguente accordo sul superamento del
termine indicato nell’art. 2, comma 3,
dell’AQN 29/07/99 sul TFR e sui Fondi Pensione
complementare:
Articolo Unico
Il termine del 31 dicembre 2001, indicato dall’art. 2,
comma 3, dell’AQN 29/07/99, è ulteriormente
differito al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni
legislative o successive proroghe da
concordare.