INPDAP

(Nota Operativa 19.6.2006 n. 37)

 

Prosecuzione volontaria – Precisazioni in merito ai medici iscritti alla Fondazione E.N.P.A.M.

 

Con Circolare n. 11 del 17 maggio 2006 sono state impartite, tra l’altro, istruzioni in merito alla compatibilità tra l’istituto della prosecuzione volontaria e l’iscrizione obbligatoria al Fondo di previdenza generale dell’ENPAM.

A tal proposito si precisa che il riferimento al versamento contributivo presso il citato fondo, di natura meramente mutualistica, è esclusivamente quello relativo alla c.d. “Quota A” , corrispondente alla contribuzione minima dovuta obbligatoriamente da ciascun iscritto in misura fissa, indicizzata e variabile in relazione all’età anagrafica dell’iscritto.

Di conseguenza, la locuzione “Fondo di Previdenza Generale” deve essere riferita alla sola “Quota A” quale fattispecie derogatoria all’incompatibilità, sancita dall’articolo 6, comma 2 del Dlgs n. 184/1997, tra facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi e l’iscrizione ad un Fondo obbligatorio di previdenza.

Pertanto, le Sedi per autorizzare la prosecuzione volontaria devono richiedere all’interessato specifica autocertificazione dalla quale risulti sia che non esiste versamento contributivo ai Fondi speciali sia la tipologia della contribuzione versata al Fondo generale Enpam (quota A o B), in quanto l’eventuale versamento in quota B sarebbe preclusivo della prosecuzione volontaria.

Con l’occasione si ribadisce che la prosecuzione volontaria può essere autorizzata solo nei confronti degli iscritti che non siano titolari di un autonomo trattamento pensionistico a carico di questo Istituto.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

f.to Dr. Gala