INPDAP
(Nota Operativa 19.6.2006 n. 37)
Prosecuzione volontaria – Precisazioni
in merito ai medici iscritti alla Fondazione E.N.P.A.M.
Con Circolare n. 11 del 17 maggio 2006
sono state impartite, tra l’altro, istruzioni in merito alla compatibilità tra
l’istituto della prosecuzione volontaria e l’iscrizione obbligatoria al Fondo
di previdenza generale dell’ENPAM.
A tal proposito si precisa che il
riferimento al versamento contributivo presso il citato fondo, di natura
meramente mutualistica, è esclusivamente quello relativo alla c.d. “Quota A” ,
corrispondente alla contribuzione minima dovuta obbligatoriamente da ciascun iscritto
in misura fissa, indicizzata e variabile in relazione all’età anagrafica
dell’iscritto.
Di conseguenza, la locuzione “Fondo di
Previdenza Generale” deve essere riferita alla sola “Quota A” quale fattispecie
derogatoria all’incompatibilità, sancita dall’articolo 6, comma 2 del Dlgs n. 184/1997,
tra facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi e
l’iscrizione ad un Fondo obbligatorio di previdenza.
Pertanto, le Sedi per autorizzare la
prosecuzione volontaria devono richiedere all’interessato specifica
autocertificazione dalla quale risulti sia che non esiste versamento
contributivo ai Fondi speciali sia la tipologia della contribuzione versata al
Fondo generale Enpam (quota A o B), in quanto l’eventuale versamento in quota B
sarebbe preclusivo della prosecuzione volontaria.
Con l’occasione si ribadisce che la
prosecuzione volontaria può essere autorizzata solo nei confronti degli
iscritti che non siano titolari di un autonomo trattamento pensionistico a
carico di questo Istituto.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala