INPDAP
Ufficio I° Normativo
Nota Operativa 11.5.2010 n. 21
Totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo 2/2/2006, n.42, nel caso di titolarità di pensione a carico di regimi previdenziali esteri.
Come è noto, l’istituto della totalizzazione di cui alla normativa in oggetto, consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico. Fra le condizioni necessarie per poter esercitare la predetta facoltà di totalizzazione è richiesto che l’iscritto non sia titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. In proposito è sorta la problematica se la titolarità della sola pensione estera, conseguita in applicazione del Regolamento comunitario di sicurezza sociale, precluda o meno la possibilità di totalizzare.
Sulla questione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito come sia motivo ostativo alla totalizzazione la sola titolarità di pensioni in un regime nazionale, maturata nelle gestioni elencate tassativamente dall’art.1 del decreto legislativo 42/2006. Di conseguenza, sussiste compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare prevista dalla disposizione legislativa nazionale. Si coglie inoltre l’occasione per ribadire che, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi dell’art.1, comma 2, del citato decreto legislativo 42/2006, sono da valutare anche i periodi contributivi maturati in ambito U.E. E oggetto di totalizzazione (cfr. circolare di questo Istituto n.5 del 25/01/2007). Al riguardo occorre però precisare che tali periodi esteri debbono essere conteggiati a prescindere dal limite di sei anni, poi ridotto a tre a seguito della modifica normativa intervenuta con legge 247/2007, per il quale è da considerare esclusivamente la contribuzione nazionale, rispettando invece il minimale contributivo per l’accesso alla totalizzazione in regime internazionale (1 anno) previsto dalla normativa comunitaria.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gala