INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Nota Operativa 11.5.200 n. 19
CCNL relativo al personale dirigente dell’area I – Quadriennio normativo 2006-2009 Bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.
Nella Gazzetta Ufficiale n.46 del 25/2/2010 – serie generale – è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area I, sottoscritto in data 12/2/2010, relativo, per la parte normativa, al periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 e, per la parte economica, ai periodi 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008- 31 dicembre 2009.
Il contratto si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all’Area I, indicato dall’art.2, comma 1, primo alinea, del CCNQ del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009: dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della Legge 120/2007. Nella provincia autonoma di Bolzano il contratto può essere integrato ai sensi del D.P.R. n.752 del 1976 e s.m.i., salvo che per gli aspetti relativi all’art.27 (indennità di bilinguismo)
Biennio economico 2006-2007
Trattamento economico Dirigenti di prima fascia (art.17) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, stabilito ai sensi dell’art 2, comma 2, del CCNL del 21 aprile 2006 – biennio economico 2004/2005 – nella misura annua lorda di € 51.329,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: dal 1°/1/2006 € 53,56 rideterminato dal 1°/1/2007 in € 180,85.
Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento come previsto dall’art.49, comma 6 del CCNL del 21 aprile 2006. Dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato in € 53.680,09. La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente. La retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all’art.48, comma 1, lett. c) del CCNL del 21 aprile 2006 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in € 35.173,90 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
Dirigenti di seconda fascia (art.20) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, stabilito ai sensi dell’art 5, comma 2, CCNL del 21 aprile 2006 – biennio economico 2004/2005 – nella misura annua lorda di € 40.129,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: dal 1°/1/2006 € 21,83 rideterminato dal 1°/1/2007 in € 141,386
Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento come previsto dall’art.52, comma 6 del CCNL del 21 aprile 2006. Dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato € 41.968,00. La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente. Gli incrementi stipendiali di cui sopra spettano anche ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute (art. 28, comma 5). Ai sensi dell’art. 20, comma 3, la parte fissa della retribuzione di posizione, di cui all’art.48, comma 1, lett. c) del CCNL del 21 aprile 2006 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
Retribuzione di posizione e incarichi (artt. 23 e 24) Ai sensi dell’art. 23 del contratto, nei confronti dei dirigenti di seconda fascia, preposti ad uffici dirigenziali non generali, la retribuzione di posizione è definita entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità da un minimo di € 11.778,61 ad un massimo di € 45.348,31. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 17, fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (art. 24).
Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute (art. 28) Per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, la retribuzione di posizione – parte fissa – di cui all’art. 9 del CCNL per il biennio 2004-2005 del 21 aprile 2006 è incrementata, con decorrenza dalla data sotto indicata, dei seguenti importi annui lordi: valore annuo al 1.1.2005 incremento dal 1.1.2007 nuovo valore annuo medico chirurgo e medico veterinario 2.755,05 1.000,00 3.755,05 chimico,biologo,farmacista e psicologo 5.595,57 1.000,00 6.595,57 Sono confermati, anche per i dirigenti indicati in questo articolo, gli incrementi stipendiali illustrati per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto in esame, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa che nella sua componente variabile, è utile per il calcolo della quota A di pensione ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera a) del d.lgs 503/92 ma non soggetta alla maggiorazione del 18 % di cui all’art. 15 della legge 177/76.
Effetti dei nuovi trattamenti economici (artt. 18 e 21) I benefici economici indicati nei paragrafi precedenti, compresa l’intera retribuzione di posizione in godimento, hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 01/01/2006 – 31/12/2007, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall’art.2122 del cod. civile, si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio.
Indennità di bilinguismo (art.27) Per i dirigenti statali della provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità previste dall’art.67, comma 1, del CCNL del 21 aprile 2006. A decorrere dal 1 gennaio 2007 tale indennità è rideterminata in € 240,00 mensili per dodici mensilità. Tale rideterminazione vale anche per i dirigenti statali della Regione Valle d’Aosta. L’indennità di bilinguismo è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all’art.13 lettera b) del d.lgs 503/92.
Indennità sostitutiva della reintegrazione (art. 14) In sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato, il contratto in esame prevede la possibilità di corrispondere, previo accordo tra le parti, un’indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell’importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità. Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione di posizione corrisposta al momento del licenziamento Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un’età compresa fra i 46 e 56 anni, l’indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell’interessato. Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all’art.13 lettera b) del d.lgs 503/92.
Biennio economico 2008-2009
Trattamento economico Dirigenti di prima fascia (art.2) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell’art.17, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 nella misura annua lorda di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: dal 1°/1/2008 € 57,31 rideterminato dal 1°/1/2009 € 132,10. Detti incrementi comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato in € 55.397,39. La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento di ciascun dirigente. La retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all’art.48, comma 1, del CCNL del 1° aprile 2006 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
Dirigenti di seconda fascia (artt.5 e 8, c.5) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell’art. 20 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: dal 1°/1/2008 € 23,49 rideterminato dal 1°/1/2009 € 103,30 Detti incrementi comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilità, è rideterminato in € 43.310,90. La retribuzione individuale di anzianità, nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento di ciascun dirigente. Gli incrementi stipendiali di cui sopra spettano anche ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute (art. 8, comma 5).
Retribuzione di posizione (art. 5, comma 3 e art. 8) A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all’art.48, comma 1, del CCNL 21 aprile 2006, è rideterminata, in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
Per i dirigenti delle professionalità sanitarie la retribuzione di posizione – parte fissa, di cui all’art.28 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio 2006-2007, è incrementata con decorrenza dalla data sotto indicata dei seguenti importi annui lordi: valore annuo al 1.1.2007 incremento dal 1.1.2009 nuovo valore annuo medico chirurgo e medico veterinario 3.755,05 377,00 4.132,05 chimico,biologo,farmacista e psicologo 6.595,57 377,00 6.972,57 Ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto in esame, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa che nella sua componente variabile, è utile per il calcolo della quota A di pensione ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera a) del d.lgs 503/92 ma non soggetta alla maggiorazione del 18 % di cui all’art. 15 della legge 177/76.
Effetti dei nuovi trattamenti economici (artt. 3 e 6) I benefici economici indicati nei paragrafi precedenti, compresa la retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento, hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 01/01/2008 – 31/12/2009, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall’art.2122 del cod. civile, si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio.
Ai fini dell’indennità di buonuscita sono valutabili i seguenti emolumenti: - stipendio tabellare (per 13 mensilità, comprensivo per i dirigenti di II fascia di tutte le professionalità sanitarie dell’importo di €. 6.713,94 attribuito come assegno personale non riassorbibile); - R.I.A. ; - maturato economico annuo di € . 5.053,70 corrisposto agli ex dirigenti superiori; - retribuzione di posizione fissa e variabile; - incremento corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità derivante dal riconoscimento dei benefici ex artt. 43 e 44 del R.D. 1290/22 per mutilati ed invalidi di guerra ed estesi dalla legge n. 539/50 agli invalidi e mutilati per servizio. Ai fini TFR sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell’indennità di buonuscita. Per espressa previsione contrattuale, nel caso di cessazione dal servizio nel quadriennio 2006 – 2009, si dovrà provvedere al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gala