INPDAP

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

UFFICIO I

Gestione del rapporto contributivo e contenzioso

Nota Operativa 20.9.2010 n. 15



Regolamento (CE) 883/2004 (come modificato dal Regolamento n. 988/2009) e Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.



Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.

A scioglimento della riserva contenuta nella nota operativa n. 43 del 25/08/2010 della Direzione Centrale Previdenza in ordine ai cosiddetti “documenti portatili”, si forniscono ulteriori disposizioni circa la legislazione applicabile e i distacchi.

Determinazione della legislazione applicabile.

Come noto, dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. Da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. Da 14 a 21).

Le norme contenute nel paragrafo 1 dell’art. 11 del Regolamento n. 883/2004 (regolamento di base) affermano il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile, in base al quale i destinatari della normativa comunitaria sono soggetti alla legislazione di un solo Stato.

I criteri generali per la determinazione della legislazione da applicare sono indicati dal paragrafo 3 del citato articolo 11 del regolamento di base e stabiliscono che:

a) il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è svolta (principio “lex loci laboris”); b) il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui dipende;

c) la persona che beneficia dell’indennità di disoccupazione a carico dello Stato in cui risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato;

d) la persona chiamata o richiamata alle armi o che presta servizio civile in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato; e) le persone che non rientrano nelle precedenti ipotesi sono assoggettate alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del regolamento che stabiliscono criteri diversi.

Lavoratori distaccati.

Secondo il principio “lex loci laboris”, i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato.

Tuttavia, anche la nuova regolamentazione comunitaria prevede una deroga a tale principio generale in caso di distacco.

Per quanto concerne i pubblici dipendenti e le persone chiamate (o richiamate) alle armi o che prestano servizio civile, l’art. 15 del regolamento di applicazione detta le disposizioni relative all’iter procedurale cui attenersi nei casi concreti.

Il pubblico dipendente iscritto all’INPDAP, che si reca in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’Amministrazione d’appartenenza, prima della partenza deve informare della circostanza la Sede di questo Istituto territorialmente pertinente.

Ciò consentirà di comunicare tempestivamente le informazioni relative alla legislazione applicabile alla competente istituzione dello Stato di destinazione (PAPER SED A 003 – Determinazione della legislazione applicabile) e di rilasciare alla persona interessata il documento portatile A1.

L’istituzione dello Stato membro di destinazione, ove ritenuto necessario, comunica il proprio parere in merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile (PAPER SED A004).

In proposito giova precisare che, in base alla normativa comunitaria, è da considerarsi “pubblico dipendente” la persona definita come tale ovvero ad essa assimilata dalla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’Amministrazione da cui detta persona dipende.

Ricordato che le precedenti disposizioni comunitarie fissavano il periodo di distacco in dodici mesi (con eventuale prolungamento massimo di altri dodici mesi in seguito a circostanze non prevedibili), le nuove disposizioni (art. 12 del Regolamento n. 883/2004) hanno esteso la durata massima di tale periodo a ventiquattro mesi.

Inoltre, il formulario E 101, precedentemente in uso, è stato sostituito dal formulario A1 (all. n.1), reso recentemente disponibile dai competenti organismi comunitari, e, in considerazione dell’ampliamento del periodo di distacco di cui si è detto sopra, viene meno l’utilità del formulario E 102 (proroga del distacco), con conseguente abolizione dello stesso ma con l’eccezioni di cui si dirà appresso per alcuni Paesi.

Peraltro, nell’ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà chiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento n. 883/2004, di contenuto analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento n. 1408/1971.

Poiché la nuova regolamentazione comunitaria non contiene esplicite disposizioni transitorie relativamente ai periodi di distacco maturati a norma dei Regolamenti n. 1408/1971 e n. 883/2004 è sorta la necessità di garantire continuità giuridica e di assicurare uniformità d’applicazione delle regole relative al distacco durante l’intervallo di transizione tra vecchi e nuovi Regolamenti.

A tal fine, con la decisione n. A3 del 17/12/2009 la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale ha stabilito che “tutti i periodi di distacco maturati in base al Regolamento n. 1408/1971 saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione del Regolamento n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all’applicazione di entrambi i Regolamenti non possa superare i 24 mesi”.

Per maggiore chiarezza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito in proposito una serie di esempi relativi alle situazioni più ricorrenti e che sono riportati nell’all.2 della presente nota.

Si rammenta, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano:

• ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);

• alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1°/06/2002, in base a specifico Accordo UE

• Confederazione elvetica.

Nei rapporti con tali Stati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Regolamenti n. 140/1971 e n. 574/1972 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.

Inoltre, gli stessi Regolamenti n. 1408/1971 e n. 572/1972 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal Regolamento n. 859/2003 e, quindi, anche in questo caso continueranno a trovare uso i formulari E 101 ed E 102.



IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Diego De Felice

(f.to Diego De Felice)