ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

(Nota operativa 6 agosto 2004 numero 21)

 

 

OGGETTO : Tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche. Prevalenza della mansione.

 

Si fa seguito ai numerosi quesiti da parte degli Enti iscritti circa l’esatta apertura della posizione assicurativa per quei lavoratori che svolgono mansioni di natura mista, ovvero attività sostanzialmente giornalistiche e funzioni di altra natura.

In proposito, giova far rilevare (cfr. nota INPGI n. 08513 del 19 maggio 2004) che in assenza di una definizione legale o contrattuale di attività giornalistica, è la giurisprudenza che ne delinea le caratteristiche principali. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro tipicamente – anche se non esclusivamente – intellettuale volta alla raccolta, al commento ed all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio scritto, verbale, fotografico o visivo (Cass. n.6574/1981, n.4547/1990, ecc. ).

Tanto premesso, si partecipa che le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n.150/2000 - recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni - e del relativo Regolamento di attuazione (DPR n.422/2001), contengono una presunzione assoluta in base alla quale il giornalista responsabile o addetto all’Ufficio Stampa svolge esclusivamente attività lavorativa di natura giornalistica. Tant’è vero che, per tale personale, è richiesta obbligatoriamente l’iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti).

Per i giornalisti non operanti nell’ambito dell’Ufficio Stampa, l’Amministrazione – al di là del profilo professionale dei singoli dipendenti interessati - dovrà, invece, procedere alla valutazione dell’attività effettivamente svolta dagli stessi in base al criterio della prevalenza della mansione . In questo caso, l’iscrizione all’INPGI del dipendente, come affermato dallo stesso Istituto Nazionale dei Giornalisti (cfr. nota richiamata), è dovuta solo nel caso in cui tale attività risulti prevalentemente di natura giornalistica.

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa Rosalba Amato)