INPDAP

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI UFFICIO I - NORMATIVA

Nota Operativa 18 aprile 2005 n° 19

 

“Adozione dei provvedimenti di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 dei periodi connessi al servizio prestato presso Enti pubblici soppressi”.

 

 

Alcune Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap hanno chiesto chiarimenti in merito all’adozione dei provvedimenti di ricongiunzione ex art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 dei periodi connessi al servizio prestato presso Enti pubblici soppressi.

Al riguardo, si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 27.10.1988, n. 482 (concernente la “Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato”) la quale, al terzo comma degli artt. 2, 3 e 4, espressamente richiamava il sopracitato art. 6, della legge n. 29/79, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 7/65505 del 23.2.1989, nonché l’ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota n. 22131 del 22.4.1989, hanno espresso le loro valutazioni in merito all’ambito di operatività della norma stessa.

Secondo l’interpretazione fornita dai suddetti Dicasteri, riportata nella circolare Inps n. 132 del 12.6.89 “per periodi assicurativi connessi debbono intendersi ....quei servizi relativi ad attività lavorativa in precedenza svolta alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici , nonché i periodi o servizi di origine diversa, dei quali sia stato richiesto, con domanda presentata dagli interessati in costanza di rapporto di lavoro con gli anzidetti Enti, il trasferimento, la ricongiunzione, il riscatto o comunque il riconoscimento nella corrispondente gestione previdenziale”.

Si evidenzia, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che “la norma, nel prendere in considerazione, ai fini della ricongiunzione d’ufficio, i rapporti di lavoro instaurati prima del trasferimento, delinea l’area di applicazione del beneficio con riferimento a quei servizi resi presso enti o amministrazioni evidentemente pubblici tenuto conto del contesto normativo nel cui ambito la locuzione è usata”.

Considerato, pertanto, che l’articolo di legge in questione opera solo in ragione della soppressione di enti pubblici, disposta per legge e non anche nel caso di soppressione di enti privati e che, inoltre, come appena rilevato, la ricongiunzione d’ufficio è ammessa esclusivamente per eventuali servizi pregressi prestati presso un’Amministrazione pubblica con esclusione, dunque, di periodi di servizi prestati presso datori di lavoro privati, si ritiene che l’onnicomprensività del concetto di connessione, di cui alle note della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 65737 del 27.8.1987 e del 21.6.1996, debba interpretarsi soltanto nel senso che, ai fini pensionistici, tutto ciò che afferisce alla posizione assicurativa dell’interessato, acquisito (cioè accreditato in posizione assicurativa a seguito di domanda presentata dall’interessato) o riconosciuto in occasione del servizio svolto presso l’ente pubblico soppresso, è ricongiungibile a titolo gratuito.

Ne consegue che sono trasferibili, ai sensi dell’art. 6 della richiamata legge n. 29/79, oltre i  periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa svolta presso gli Enti soppressi per legge, nonché quelli concernenti servizi prestati presso Enti o Amministrazioni Pubblici, esclusivamente gli ulteriori contributi – da riscatto, volontari, figurativi, o comunque accreditati in posizione assicurativa - riconosciuti nell’A.G.O. a seguito di apposita istanza inoltrata in costanza di rapporto di lavoro con gli anzidetti Enti.

A tal fine le Sedi Provinciali e Territoriali provvederanno ad effettuare apposita istruttoria.

Per effetto di quanto precede, l’eventuale contribuzione afferente servizi prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati, può essere valorizzata ai fini pensionistici esclusivamente a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2 della citata legge n. 29/79 la quale operando in un ambito di applicazione diversa rispetto alla ricongiunzione d’ufficio, è attivabile solo su richiesta del destinatario del beneficio della ricongiunzione.

Con l’occasione, si ritiene illustrare anche la peculiare vicenda riguardante il personale proveniente da società controllate dall’ex Ente Nazionale Cellulosa e Carta, ed iscritto nel ruolo unico transitorio, i cui servizi sono valutabili ai sensi dell’art. 6 della legge 7/2/79, n. 29, ivi compresi quelli riconosciuti nel’A.G.O. in base a domanda prodotta in costanza di rapporto di lavoro con l’ex ENCC ovvero con le società controllate, in ossequio al principio di connessione sancito dalla legge 27/10/88, n. 482.

Nei riguardi del personale già appartenente all’ex ENCC e alle società controllate, ancorché regolate da norme di diritto privato, iscritto primariamente in un ruolo unico transitorio e poi trasferito nelle Amministrazioni statali o locali, è possibile procedere alla ricongiunzione d’ufficio presso le gestioni previdenziali delle Amministrazioni o degli enti di destinazione dei periodi assicurativi svolti presso l’Ente soppresso (ENCC) e presso le Società controllate, per effetto del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 27/8/1994, n. 513 convertito, con modificazioni, nella legge 28/10/94 n. 595 e dell’art. 2, comma 5, del decreto legge 21/6/95 n. 240 convertito in legge 3/8/95, n. 337.

Si sottolinea che in base all’art. 2, comma 5, del riferito decreto-legge 21/6/95 n. 240, nei confronti del personale iscritto nel ruolo unico transitorio, trova applicazione, ai fini previdenziali, l’articolo 6 della legge 7/2/79, n. 29.

In sostanza, la ricongiunzione senza oneri a carico dei lavoratori interessati deve riguardare non soltanto i dipendenti dell’ex ENCC, data la natura pubblicistica del loro rapporto di lavoro, ma anche i dipendenti delle società controllate, facenti parte del gruppo ex ENCC - ( si citano ad esempio la S.A.F. S.p.A. – S.I.V.A. S.p.A. – R.E.S.S. S.p.A. ect) - ancorché regolate da norme di diritto privato, a condizione che il personale in questione sia stato iscritto nel previsto ruolo unico transitorio.

Quanto sopra è possibile per espressa previsione normativa, atteso che la stessa, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento, ha inteso tutelare la generalità dei lavoratori dell’ex ENCC e società controllate, prevedendo la comune iscrizione del personale nel ruolo unico transitorio ed il suo trasferimento nelle amministrazioni statali o locali.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

 

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