INPDAP

(Circolare 5 agosto 2004 numero 49)

 

 

 

OGGETTO: Deduzione di cui all’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

Con informativa n. 1 del 7 gennaio 2003 sono state portate a conoscenza di codeste sedi provinciali e territoriali le nuove modalità di calcolo delle ritenute IRPEF a seguito della introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di una deduzione dall’imponibile stabilita dall’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con successiva nota n. 29/P.E. in data 13 gennaio 2003, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ha altresì illustrato le modalità di applicazione della disposizione sopra indicata.

L’Agenzia delle Entrate, in ordine alle norme in materia di riforma dell’IRPEF, ha diramato istruzioni con circolari n. 2/E del 15 gennaio 2003, n. 15/E del 5 marzo 2003 e, da ultimo, n. 10/E del 15 marzo 2004.

A tale proposito, si ricorda che l’art. 11, comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevede una deduzione di € 3.000,00 dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili ed al successivo comma 3, una ulteriore deduzione di € 4.000,00 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da pensioni.

Si precisa, inoltre, che le pensioni di importo non superiore a € 7.500,00 non sono assoggettate ad IRPEF se il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a € 185,92 .L’art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato l’art. 11, comma 1-bis, secondo periodo del TUIR, disponendo che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione superiore a € 7.500,00 ma non a € 7.800,00, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non è dovuta la parte di imposta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, al netto dei redditi di terreni e dell’abitazione principale, e € 7.500,00.

Ciò premesso, si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la deduzione, per assicurare la progressività dell’imposizione, deve sempre essere attribuita d’ufficio, salvo che il pensionato non ne faccia richiesta contraria.

Per evitare, tuttavia, di far sopportare un prelievo d’imposta particolarmente gravoso in sede di dichiarazione dei redditi agli interessati che già beneficiano della deduzione su altri redditi oppure hanno in passato comunicato ulteriori redditi che non gli consentono di avere titolo alla deduzione, l’Inpdap, come previsto nella citata circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, non ha proceduto ad attribuire la deduzione di cui all’art. 11 del TUIR ai pensionati che già avevano dichiarato di possedere altri redditi, atteso che gli stessi non sono tenuti a rinnovare anno per anno le dichiarazioni già rese, se ancora valide nel contenuto.

In ogni caso, per assicurare una corretta e consapevole attribuzione della deduzione in parola che possa tenere conto del reddito complessivamente percepito dall’interessato, si comunica che, con la rata di settembre p.v., sarà inviata al titolare di pensione sulla quale non risultano applicate né la deduzione (art. 11 del TUIR) né la detrazione d’imposta (di cui al successivo art. 14), l’allegato avviso in cui si invita l’interessato a chiedere la deduzione qualora, sulla base delle proprie valutazioni, ritenga di averne diritto.

Si ricorda, da ultimo, che la detrazione d’imposta prevista dall’art. 14 dal ripetuto TUIR, commisurata anch’essa all’ammontare del reddito complessivo corrisposto nel corso dell’anno, nonché le detrazioni per carichi di famiglia (art. 13), sono riconosciute se il pensionato dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

 

Il Direttore Generale

Dr. Luigi Marchione

 

Note: gli allegati sono reperibili sul sito Inpdap

 

Inizio Pagina