INPDAP
Roma, 20 marzo 2008 – Nota Operativa numero 9
Ai Dirigenti Generali
delle Direzioni Centrali
e Compartimentali
Ai Dirigenti degli Uffici
Provinciali Inpdap
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
Ai Dirigenti degli Uffici
Autonomi
Alle Istituzioni
Scolastiche
per il tramite delle Sedi
Provinciali
E p.c.
Al Fondo Pensione
Espero
LORO SEDI
Oggetto: Fondo pensione Espero : le novità introdotte nello Statuto e dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008); riflessi operativi.
Il Consiglio di Amministrazione del fondo Espero, in data 17 luglio 2007, ha modificato lo Statuto, introducendo alcune novità che riguardano, tra l’altro, la data di decorrenza della contribuzione per il personale assunto a tempo determinato, la previsione del multicomparto e, in particolare, del comparto garantito che servirà anche ad accogliere il Tfr dei lavoratori del settore privati che aderiscono ad Espero con assenso tacito ed, infine, modifiche in tema di sospensione della contribuzione al fondo. Le nuove regole, recentemente approvate dalla Covip, entrano in vigore il 1° aprile 2008 e presentano riflessi sulle attività connesse al trattamento delle adesioni e delle posizioni.
La presente nota, redatta dopo aver sentito il Fondo Espero, fornisce una sintetica descrizione delle nuove regole e le prime istruzioni operative per la loro gestione.
È opportuno ricordare sommariamente le vecchie regole, ora modificate, prima di passare all’esame delle novità introdotte.
Le norme dello Statuto del 2005
Ai sensi dell’art.7 dello Statuto del fondo Espero, approvato nel gennaio 2005, l’associazione al Fondo decorreva dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione. In particolare il regolamento di interpretazione delle norme statutarie aveva stabilito che la contribuzione, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, decorresse dal primo giorno del mese successivo ai due mesi calcolati dalla data in cui il datore di lavoro aveva apposto la data, firma e timbro sul modulo di adesione. L’art. 7 comma 3 dello Statuto prevedeva, inoltre, che il personale assunto con contratto a tempo determinato potesse iscriversi al fondo a condizione che la sottoscrizione del modulo avvenisse almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto di lavoro. Ai fini della decorrenza della contribuzione e degli accantonamenti figurativi, lo stesso regolamento stabiliva che “per il personale a tempo determinato le medesime contribuzioni erano rispettivamente dovute ed attribuite con riferimento all’intero periodo di servizio prestato”. In altre parole aveva previsto che, per tale tipologia di personale, la decorrenza della contribuzione retroagisse alla data di inizio del rapporto di lavoro durante il q uale il dipendente aveva aderito al fondo pensione.
Con riguardo alla possibilità di sospensione volontaria della contribuzione, l’art. 28,comma 3, del vecchio Statuto prevedeva che l’iscritto non potesse esercitare il diritto a richiedere la sospensione della propria contribuzione nei primi cinque anni di vita di Espero.
Infine l’art. 37 dello Statuto del 2005 aveva stabilito che il Fondo, per il primo esercizio, adottasse una gestione monocomparto, cioè una gestione del patrimonio finalizzata a produrre un unico tasso di rendimento, lasciando aperta la possibilità, decorso detto termine, di introdurre un assetto di gestione pluricomparto.
Le norme dello Statuto modificato il 17 luglio 2007 Va in primis sottolineato che il nuovo Statuto, approvato in data 17 luglio 2007, secondo gli schemi predisposti dalla Covip, si è reso necessario attese le istanze di ingresso al Fondo Espero da parte di dipendenti delle scuole private e della Formazione Professionale.
A tal proposito, considerato che I destinatari del Fondo possono essere sia I dipendenti pubblici, ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs 124/1993, che I dipendenti privati, per I quali invece trovano applicazione le norme del D.Lgs 252/2005, tutti gli articoli che riguardano la contribuzione, le prestazioni, I trasferimenti e le anticipazioni sono stati duplicati, contenendo una previsione specifica rispettivamente per I lavoratori pubblici e per quelli privati.
Decorrenza della contribuzione per I lavoratori a tempo determinato (Art. 5 dello Statuto approvato il 17 luglio 2007)
Con riferimento particolare al personale a tempo determinato il nuovo Statuto ha uniformato il regime di decorrenza della contribuzione; infatti l’art. 5 co.1 lettera c), pur lasciando in vigore la norma che prevede che al fondo Espero possano iscriversi I lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi, non ha più previsto che la contribuzione decorra dalla data di inizio del rapporto di lavoro ma ha introdotto anche per questa tipologia di personale la stessa regola già esistente per il personale a tempo indeterminato. In altre parole ha eliminato il principio della retroattività della contribuzione che, come ben noto, veniva fatta decorrere dalla data di ini zio del rapporto di lavoro in corso.
Pertanto, per tutte le domande di adesione, con data di sottoscrizione del datore di lavoro successiva al 31 marzo 2008, quindi con sottoscrizione a far data dal 1° aprile 2008, la contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorrerà dal primo giorno del mese successivo ai due mesi calcolati dalla data in cui il datore di lavoro ha apposto la data, la firma ed il timbro sul modulo di iscrizione di sottoscrizione .
Si evince da quanto descritto che nel caso di un rapporto di lavoro che abbia la durata di soli 3 mesi , pur essendoci il requisito previsto dal citato art. 5, co.1, lett. c) , la contribuzione non potrà essere versata al fondo atteso che la stessa decorrerà dal terzo mese successivo alla sottoscrizione del datore di lavoro (Es. Rapporto di lavoro con inizio il 1° aprile 2008 e cessazione 30 giugno 2008; in questo caso anche se l’adesione viene presentata dal dipendente il primo giorno di lavoro- 1° aprile 2008 – la decorrenza della contribuzione è fissata al 1° luglio 2008, quando il rapporto di lavoro non è più in corso).
Ne consegue che in tal caso il lavoratore è associato al Fondo pensione ma la sua contribuzione si attiverà solo quando stipulerà un successivo rapporto di lavoro, anche inferiore a tre mesi. Ovviamente per il primo rapporto che non ha dato luogo a versamenti al fondo, l’Inpdap liquiderà il TFR al lavoratore, ma solo alla cessazione dal servizio con soluzione di continuità rispetto a quello successivo.
Si ribadisce, quindi, che ai fini del TFR, diversamente dal modo di operare utilizzato fino ad oggi, per tutte le domande di adesione sottoscritte dal 1° aprile 2008, da parte di dipendenti con contratto a tempo determinato, le Sedi dovranno calcolare e liquidare direttamente all’iscritto le quote di TFR, pari al 6,91% della retribuzione utile (con l’eventuale rivalutazione), per il periodo che va dalla data di inizio del rapporto di lavoro fino alla data di decorrenza della contribuzione, parimenti a quanto accade per il personale con contratto a tempo indeterminato.
Istituzione di una gestione finanziaria con più comparti di investimento di cui uno garantito (Art. 6 dello Statuto approvato il 17 luglio 2007)
Ai sensi dell’art. 6 del nuovo Statuto il fondo attua un assetto di gestione pluricomparto, prevedendo almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento; in particolare è stato previsto un comparto cosiddetto garantito destinato ad accogliere I flussi di TFR conferiti tacitamente, ai sensi del D.Lgs 252/2005, da parte dei dipendenti di scuole private che possono iscriversi ad Espero ed un comparto cosiddetto bilanciato con profilo di rischio medio – basso. Viene, da un lato, assicurato che il TFR destinato tacitamente a previdenza complementare è investito con garanzia di restituzione del capitale e di rendimento compatibile con quello del TFR stesso; dall’altro lato viene data la possibilità (a tutti gli aderenti) comunque di scegliere e cambiare, durante il periodo di permanenza al fondo, il profilo di investimento.
Va precisato che la scelta del comparto di investimento potrà essere effettuata direttamente al momento dell’adesione o in un momento successivo, parimenti a quanto accade per la scelta dell’ aliquota aggiuntiva. Le Sedi dovranno provvedere a registrare nel sistema la scelta eventualmente indicata.
Dopo che il Fondo avrà stabilito con quali modalità e in quali tempi potrà essere effettuata la suddetta scelta, sarà data notizia circa la modulistica che sarà usata e saranno fornite le indicazioni operative per effettuare la registrazione a sistema.
Facoltà di sospensione della contribuzione per I dipendenti pubblici e privati (Artt. 8 e 8 bis dello Statuto approvato il 17 luglio 2007)
Gli articoli 8 e 8 bis, contenenti rispettivamente la disciplina della contribuzione per I dipendenti pubblici e privati, hanno previsto al comma 6 la possibilità di sospensione unilaterale da parte del lavoratore della propria contribuzione. In particolare I dipendenti pubblici possono, entro il 30 novembre di ciascun anno, chiedere la sospensione della propria contribuzione. Gli effetti della sospensione decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo. La norma in commento rispetto alla previsione dell’art. 28 del vecchio Statuto ha introdotto due novità: la prima è quella che il diritto alla sospensione può essere esercitato in qualsiasi momento e non più come era nella precedente disposizione che invece prevedeva che tale diritto non potesse essere esercitato nei primi 5 anni di vita del fondo; la seconda è legata al fatto che il lavoratore può sospendere la contribuzione anche per un periodo inferiore all’anno solare , diversamente da quanto era previsto dall’art. 28, co. 2 del vecchio Statuto.
Va precisato che anche per I lavoratori privati che aderiscono al fondo è prevista la facoltà della sospensione, con la differenza che questi lavoratori possono farne richiesta in qualsiasi momento, quindi non necessariamente entro il 30 novembre dell’anno in corso.
Per entrambe le tipologie di lavoratori la richiesta di sospensione fa venir meno l’obbligo di versamento del contributo a carico del datore di lavoro, mentre non sospende l’accantonamento delle quote di TFR che continuano ad essere contabilizzate ( solo per I pubblici dipendenti) dall’Inpdap .
Trasferimento dall’Inpdap al datore di lavoro del compito di versare il contributo datoriale per il personale scolastico dipendente da amministrazioni statali (art. 2, comma 502, della legge 244/2007)
Si coglie l’occasione per ricordare che dal 2008 non sarà più l’Inpdap ma il sostituto d’imposta a versare il contributo datoriale previsto per I lavoratori della scuola aderenti alla previdenza complementare. La legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto, infatti, che le quote del contributo a carico del datore di lavoro, annualmente determinate con legge finanziaria per tutti I dipendenti dello Stato e con riferimento ai dipendenti statali dell’amministrazione scolastica, siano iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione e che il loro versamento non avvenga più per il tramite dell’Inpdap ma con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Al versamento delle due quote (quella del datore di lavoro e quella del lavoratore) provvederà, pertanto, l’amministrazione che paga lo stipendio al lavoratore, vale a dire il sostituto d’imposta (Ministero dell’economia e delle finanze o singola istituzione scolastica a seconda del tipo di contratto di lavoro del dipendente).
Il testo della disposizione fa riferimento a “quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro”. Si è del parere che questa espressione, che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi, debba essere riferita all’intera contribuzione a carico del datore di lavoro e non solo a quella aggiuntiva, in base ad un’interpretazione che tiene conto della ratio della norma.
Il Dirigente Generale
Dott. Ottavio Filograna
f.to Filograna