INPDAP
(Circolare 9 settembre 2004 numero 55)
“Recupero degli oneri relativi ai provvedimenti di riscatto e/o di ricongiunzione emessi dall’Inpdap in favore dei dipendenti del comparto scuola”.
Sono pervenute da parte di alcune Sedi richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti operativi da adottare a seguito di notifica da parte di questo Istituto del provvedimento di riscatto e/o di ricongiunzione nei confronti dei dipendenti indicati in oggetto.
In particolare tali provvedimenti riguardano le domande presentate dal personale del comparto scuola, a partire dal 1° settembre 2000.
Com’è noto in mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia del provvedimento da parte dell’interessato, l’ente datore di lavoro provvede ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio a decorrere dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica.
Nei confronti del personale del comparto scuola, l’ente datore di lavoro non provvede direttamente a pagare gli stipendi, in quanto tale adempimento spetta al Dipartimento Provinciale dell’Economia e delle Finanze – Direzione Provinciale Servizi Vari competente, con la conseguenza che quest’ultima effettua le trattenute sulle partite stipendiali.
In tal caso, al fine di evitare la non tempestiva comunicazione da parte dell’ente datore di lavoro alla Direzione Provinciale Servizi Vari competente per gli adempimenti richiesti, nelle more della gestione informatizzata dei dati tra Inpdap e Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e di servizi del tesoro del Ministero dell’Economia, la Sede provinciale o territoriale Inpdap comunicherà direttamente alla suddetta Direzione Provinciale Servizi Vari, all’istituto scolastico di appartenenza e al C.S.A. l’importo delle trattenute mensili del riscatto o della ricongiunzione, il numero delle rate e la relativa decorrenza della prestazione.
In caso di rinuncia al provvedimento o di pagamento in unica soluzione dell’onere di riscatto e/o ricongiunzione, l’interessato dovrà darne comunicazione, nei termini previsti, alla Sede provinciale o territoriale Inpdap competente, la quale dovrà tempestivamente comunicare, anche via fax, alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (e p. c. all’istituto scolastico e al CSA competenti) di non procedere alle corrispondenti trattenute rateali sullo stipendio.
Si precisa, infine, che per le partite stipendiali del personale supplente temporaneo del comparto scuola gestite direttamente dalle singole istituzioni scolastiche, sono quest’ultime che provvedono, perdurando il rapporto di impiego, ad effettuare le trattenute mensili derivanti da provvedimenti di riscatto e/o di ricongiunzione. Al termine dell’incarico, l’istituzione scolastica dovrà comunicare alle Sede Inpdap competente, la cessazione dal servizio ed il numero delle rate mensili effettivamente
trattenute. Sarà cura della stessa Sede determinare l’importo del residuo debito e notificarlo all’interessato il quale, entro novanta giorni dalla comunicazione, dovrà versare tale importo in un’unica soluzione sul c/c postale intestato alla Sede provinciale o territoriale Inpdap competente – Cassa trattamenti pensionistici statali.
Qualora il richiedente, alla data di notifica del provvedimento, abbia risolto il rapporto d’impiego nell’istituzione scolastica dove era in servizio alla data di presentazione della domanda di riscatto e/o ricongiunzione, il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione.
Per gli adempimenti sopra indicati, il personale del comparto scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, nella domanda di riscatto e/o di ricongiunzione dovrà segnalare se il proprio trattamento economico è gestito direttamente dalla singola istituzione scolastica.
La Direzione dei sistemi informativi dell’Inpdap provvederà ad adeguare i modelli di comunicazione alle amministrazioni interessate dell’avvenuta notifica del provvedimento con riferimento agli applicativi in uso.
Per ultimo, si ravvisa l’esigenza di precisare che la data della domanda da prendere a base per il calcolo dell’onere di riscatto e/o ricongiunzione è quella di assunzione a protocollo della Sede provinciale o territoriale Inpdap.
A tal fine è necessario che il personale del comparto scuola trasmetta direttamente la domanda di riscatto o ricongiunzione sia alla Sede provinciale o territoriale Inpdap competente sia alla scuola di appartenenza.
Per le domande di valutazione dei servizi presentate a decorrere dal 1° settembre 2000 sino alla data della presente circolare, risultanti ancora giacenti presso le scuole di appartenenza, la data da considerare è quella di assunzione a protocollo presso le medesime scuole.
Le stesse scuole sono invitate a trasmettere, senza indugio, le eventuali predette domande ancora in esse giacenti alla Sede provinciale Indpap competente alla trattazione della prestazione richiesta.
Il provvedimento, se non rifiutato entro il termine di 90 giorni dalla notifica, s’intende tacitamente accettato; tale termine dovrà parimenti essere osservato per effettuare il pagamento del contributo in un’unica soluzione, in mancanza del quale si provvederà alla rateizzazione mensile dell’onere.
Le disposizioni sopra riportate relative alle comunicazioni tra Sede Inpdap, ente datore di lavoro e Direzione Provinciale Servizi Vari valgono anche per le altre amministrazioni statali delle quali sono state assunte da parte di Inpdap le competenze pensionistiche.
La presente circolare è emanata d’intesa con il M.I.U.R. - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione e con il Ministero dell’Economia - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e di Servizi del Tesoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Luigi Marchione