INPDAP

CIRCOLARE N. 54

 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche

 

 

1. Premessa

Con D.Lgs 30 luglio 1999, n. 284, in attuazione dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si è provveduto a riordinare l’assetto organizzativo e

funzionale della Cassa Depositi e Prestiti.

Successivamente, l’art. 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 dicembre 2003) del decreto attuativo del Ministro dell’economia e finanze del 5 dicembre 2003 Il comma 26 del citato articolo 5 del D.L. 269/2003, ha previsto che i dipendenti in servizio all’atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche Amministrazioni; entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, ai sensi dell’art. 6 della legge 29/1979, opzione per il regime pensionistico applicabile per i dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INPS.

 

2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni

Con apposita intesa con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, è stato convenuto che, a partire dal 12 dicembre 2003, data dalla quale decorrono gli effetti della trasformazione dell’Ente in società per azioni, l’INPDAP assuma la competenza a gestire i trattamenti pensionistici del personale in servizio all’atto della trasformazione che abbia mantenuto l’iscrizione ai fini pensionistici alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti dello Stato (CTPS) gestita da questo Istituto.

In particolare, l’INPDAP è competente all’applicazione degli istituti di riconoscimento, quali riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione

(legge 29/79 e 45/90), e sistemazione contributiva, anche se non ancora definiti alla data del 12 dicembre 2003, nonché alla liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 13 dicembre 2003.

Le istanze concernenti i trattamenti pensionistici devono essere presentate alla competente Sede provinciale dell’INPDAP, in base alla residenza dell’iscritto.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Istituto, si specifica che le necessarie informazioni devono essere riportate nel modello di comunicazione dei dati, denominato “PA 04”, secondo le istruzioni impartite con circolare INPDAP 17/12/2003, n. 34 ed in quelle successive 10/2/2004, n. 10 e 27/5/2004, n. 33.

Sarà cura della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. allegare al predetto modello qualsiasi documentazione cartacea utile alla liquidazione ed ammissione a pagamento della pensione, comprese eventuali domande di valutazione di servizi/periodi (riscatto, ricongiunzioni, computo, etc.).

Dovrà essere presentata, inoltre, ogni altra dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, relative a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo ad eventuali maggiorazioni o ad altri benefici.

I dati relativi al dipendente sono inseriti secondo le modalità richieste dal sistema informativo in uso.

La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è tenuta a trasmettere il mod. PA 04 su supporto informatico (floppy-disk o tramite e-mail della competente Sede provinciale o territoriale dell’Istituto); la trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.

L’impiego del pacchetto applicativo consente l’esonero da ogni responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.

Resta inteso che la Sede INPDAP dovrà effettuare il raffronto tra la documentazione cartacea (nonché eventuale documentazione agli atti) e quanto riportato sul supporto magnetico, controllare la congruità delle notizie trasmesse e disporre la relativa determina.

Un particolare accenno merita l’elaborazione delle ricongiunzioni in uscita ai sensi dell’art. 6 della legge 29/1979, in considerazione dell’elevato numero previsto delle relative istanze, conseguenti al diritto di opzione esercitato da parte dei dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in S.p.A..

Si sottolinea, in proposito, che nel citato mod. PA 04, oltre ai dati anagrafici e giuridici, devono essere, altresì, certificate tutte le retribuzioni annuali percepite dalla data di assunzione. A partire dal 1° gennaio 1984, dovranno, inoltre, essere riportate tutte le variazioni intervenute nel corso dell’anno.

 

3. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame dovrà essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS. In particolare concorre a determinare la base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, eventuali assegni ad personam correlati a voci stipendiali) e applicando le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile).

Per il personale non dirigente il contratto collettivo nazionale di lavoro, biennio economico 2002 – 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2004, serie generale n.147, prevede all’articolo 3, comma 2, che gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’articolo 2 del CCNL del 24 ottobre 2002, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A), alle scadenze previste (1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003).

Sempre nello stesso articolo 3, comma 3, è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale sia conglobata interamente nella voce stipendiale tabellare, cessando, quindi, di essere corrisposta come voce singola della retribuzione.

Nella tabella B allegata al contratto sono riportati sia gli importi annuali della I.I.S., che le posizioni stipendiali decorrenti dal 1° gennaio 2003, comprendenti l’indennità integrativa speciale, e suddivisi per i profili professionali del personale in esame.

 

4. Effetti dei nuovi stipendi pensionistici

Gli incrementi stipendiali di cui al citato contratto, come precisato all’art. 4, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale  cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003.

Si rammenta che ai fini dell’aumento della base pensionabile del 18 per cento di cui all’articolo 15 della legge n.177/1976 sono incrementabili i seguenti emolumenti retributivi:

- stipendio;

- retribuzione individuale di anzianità;

- eventuali assegni ad personam correlati a voci stipendiali.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio tabellare dell’I.I.S., non modifica, per espressa statuizione del terzo comma dell’art.4 del CCNL in esame, le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge n.335/1995.

Conseguentemente, sulla base pensionabile, a decorrere dall’1.1.2003, non deve applicarsi la maggiorazione del 18%, di cui al già citato art.15 della legge n.177/1976, relativamente all’importo dello stipendio corrispondente all’I.I.S. conglobata.

 

Il Direttore Generale

Dr. Luigi MARCHIONE

F.to Dr. Marchione

 

Tabella A

Nuovi stipendi tabellari (art. 3)

 

                               01-gen-02                       01-gen-03

Isp. gen.                    59,50                          66,20

VI                              48,00                           53,40

V                                43,70                          48,70

IV S                           41,90                          46,70

IV                              40,30                          44,90

III                              37,10                          41,30

II S                            36,60                          40,80

II                               35,50                           39,50

I S                              32,00                          35,60

I                                 31,30                          34,90

 

 

AUMENTI x 13 mensilità

Tabella B

Nuovi stipendi tabellari (art. 3)

 

                                                        Tabellare al 31.12.01                     I.I.S.                            DAL 1.1.02                             01.01.03

 

Isp. gen.                                         18.148,43                                6.972,12                       18.862,43                              26.628,95

VI                                                    13.627,75                                6.641,40                       14.203,75                              21.485,95

V                                                      11.925,52                                6.545,28                       12.449,92                              19.579,60

IV S                                                 11.255,88                                6.453,72                       11.758,68                              18.772,80

IV                                                    10.586,32                                6.453,72                       11.069,92                              18.062,44

III                                                      9.297,70                                6.386,76                         9.742,90                               16.625,26

II S                                                    9.133,77                                6.343,56                         9.572,97                               16.406,13

II                                                       8.642,43                                 6.343,56                        9.068,43                                15.885,99

I S                                                     7.275,92                                  6.246,72                        7.659,92                               14.333,84

I                                                        6.995,97                                  6.246,72                         7.371,57                                14.037,09

(1) Il valore con decorrenza 1.1.2003 comprende ed assorbe l'indennità integrativa speciale

Nuovi tabellari (12 mensilità)

 

 

 

 

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