INPDAP

(Circolare 12 agosto 2004 n° 53)

 

OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale – quadriennio giuridico 2002/2005 – biennio economico 2002/2003.

 

1. Premessa

In data 19 aprile 2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004 – Supplemento ordinario n. 110.

Il suddetto contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all’art.11 del contratto collettivo nazionale quadro stipulato il 18 dicembre 2002; lo stesso si applica al personale dipendente da aziende od enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,  perimentazioni gestionale, trasformazione e riordino, ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, sino alla individuazione o definizione della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.

Il contratto concerne, per la parte normativa, il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

 

2. Trattamento economico

L’articolo 24, comma 2, del contratto in esame stabilisce che il trattamento economico tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definite dall’articolo 2 del CCNL II biennio economico del 20 settembre 2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, alle scadenze 1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003 come indicato nelle tabelle C e D del contratto (Allegato 1).

Sempre nello stesso articolo 24 - al terzo comma - è previsto che a decorrere dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura indicata nella tabella 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendiale tabellare.

Conseguentemente, gli importi annui del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 secondo le allegate tabelle C e D.

Si evidenzia, inoltre, che con l’entrata in vigore del contratto in esame (20 aprile 2004) nelle categorie A, B, C è istituita un’ulteriore fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria D è individuata un’ulteriore fascia D6 e Ds6.

 

3. Indennità professionale specifica

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’indennità professionale specifica prevista per gli infermieri generici e psichiatrici con un anno di corso è rideterminata nel valore annuo lordo in € 764,36 mentre quella delle puericultrici nel valore annuo lordo di € 640, 41.

Dalla medesima data, per i masso-fisioterapisti e massaggiatori è istituita l’indennità professionale specifica del valore annuo di € 516,46.

In relazione a quanto sopra la tabella F del CCNL 20 settembre 2001 (allegato D dell’Informativa Inpdap n. 33 del 27 marzo 2002) è sostituita dalla tabella E del contratto in esame (allegato 2), nella quale sono previsti, inoltre, i nuovi profili di massofisioterapista –

massaggiatore esperto, puericultrice esperta, infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto e operatore tecnico specializzato esperto in virtù di quanto previsto dall’articolo 18 del contratto in esame..

Resta confermata la valutazione nella quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del Dlgs n. 503/1992 dell’emolumento in esame.

 

4. Altre indennità

A decorrere dal 1° gennaio 2002 vengono rideterminati gli importi dell’indennità per lavoro notturno in € 2,74 lordi e dell’indennità per lavoro festivo in € 17,82 lordi, nella misura intera, e in € 8,91 lordi, nella misura ridotta.

Al personale del ruolo sanitario nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori addetti all’assistenza e/o agli operatori socio sanitari dipendenti dall’azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete, a decorrere dal 1° gennaio 2003 un’indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato.

L’indennità di assistenza domiciliare compete nella misura pari a € 2,58 lordi per il personale appartenente alla categoria A o B iniziale e pari a € 5,16 lordi per il personale delle categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds. Tale indennità può essere corrisposta anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale addetto ai SERT in via permanente, compete un’indennità giornaliera per ogni giorni di servizio prestato nella misura pari a € 1,03 lordi per il personale appartenente alla categoria A o B iniziale e pari a € 5,16 per il personale della categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds. Tale indennità compete anche al personale  saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

Date le caratteristiche delle indennità di cui al presente paragrafo, esse incidono sulla quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992.

In merito agli ulteriori emolumenti retributivi non espressamente indicati o modificati dal contratto in esame, essi restano confermati negli importi e nella valutazione ai fini pensionistici già effettuata in sede di disamina dei precedenti contratti (cfr Circolare n. 50 del 28/11/2000 ed Informativa n. 33 del 27/3/2002).

 

5. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici

Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 24 del contratto in esame hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, diretto ed indiretto, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle C e D (Allegato 1) al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003.

Ciò significa anche che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2003.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio gabellare dell’I.I.S., non modifica, per espressa previsione del quinto comma dell’art.35 del C.C.N.L. in esame, le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche in relazione all’art.2, comma 10, della legge n.335/1995.

Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali eventualmente transitato nel comparto del personale del servizio sanitario nazionale che abbia mantenuto, per effetto di un eventuale diritto di opzione, il precedente regime pensionistico; in questa ipotesi, nella base pensionabile, sull’importo dello stipendio corrispondente all’indennità integrativa speciale conglobata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non deve applicarsi la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Sempre nei confronti del medesimo personale statale, ai fini dell’indennità “una tantum” in luogo di pensione, i benefici contrattuali spettanti dal 1° gennaio 2002 verranno computati nell’importo della citata indennità “una tantum” nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2002, mentre i benefici previsti dal 1° gennaio 2003 andranno computati nell’importo dell’indennità “una tantum” in luogo di pensione nei confronti del personale cessato dal servizio, sempre senza diritto a pensione, dal 2 gennaio 2003.

 

6. Benefici economici per gli invalidi di servizio

L’articolo 47 del CCNL integrativo del 20.9.2001 ha previsto in favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25%, del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.

Si ritiene opportuno precisare che, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico sul quale l’ente datore di lavoro deve applicare le percentuali di incremento è quello tabellare indicato nella Tabella D (Allegato 1), in cui risulta conglobato l’importo dell’indennità integrativa speciale. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2002 le suddette percentuali di incremento continueranno ad essere applicate sul trattamento economico tabellare di cui alla Tabella C (Allegato 1), con l’esclusione, pertanto, dell’indennità integrativa speciale.

 

Per completezza di esposizione si precisa che nulla è innovato in merito all’applicazione dei benefici economici ex articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in quanto questi venivano già applicati sul trattamento economico comprensivo dell’importo dell’indennità integrativa speciale.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

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