INPDAP

Circolare 18.3.2008 numero 4



Regime previdenziale del dipendente pubblico impiegato in attività di cooperazione ai sensi dell’art.32 della legge 49/87, modificata dalla legge 288/91. Riflessi contributivi.



• 1. PREMESSA

Il regime contributivo ai fini pensionistici dei dipendenti pubblici impiegati in attività di cooperazione ai sensi dell’art.32 della Legge 26 febbraio 1987, n.49, novellato dall’art.3 della Legge 29 agosto 1991, n.288, ha già formato oggetto della nota informativa n.26 del 30/6/2003 e della nota operativa n.5 del 2/2/05 della Direzione Centrale Entrate e, per quanto attiene più specificamente l’ambito previdenziale, della circolare n.11 del 12 marzo 2001.

Tuttavia sulla materia sono emersi nel tempo contrastanti orientamenti, che hanno generato incertezze tra gli operatori e portato ad una impropria individuazione della Gestione previdenziale titolare degli accrediti contributivi.

Ciò premesso, il regime contributivo nei termini precisati dalla presente circolare costituisce il risultato di recenti intese condivise tra questo Istituto, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l’INPS.

Al fine di eliminare ogni spazio di ambiguità, tutte le su indicate note si intendono, quindi, superate con il mutato orientamento che si assume con la presente circolare.


• 2. OBBLIGO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELL’INPDAP Il citato art.32 della Legge 26 febbraio 1987, n.49, integrato dall’art.3 della Legge 29 agosto 1991, n.288, prevede che I cooperanti, che siano pubblici dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione. La medesima norma, al comma 2-quarter, richiamando l’art.20 della stessa Legge, contempla una particolare tutela alle attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo da parte del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, riconoscendole equivalenti ad ogni effetto giuridico ad analoghe attività professionali di ruolo prestate in ambito nazionale e quindi utili ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

In conformità, quindi, alle predette previsioni normative, I pubblici dipendenti collocati in aspettativa mantengono il proprio status giuridico ed, in particolare, il regime pensionistico e previdenziale spettante.

Tale il quadro normativo, stante la inapplicabilità, nella fattispecie, della disciplina relativa all’accredito figurativo di contributi, di cui al Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n.564, ne deriva il diritto di questa Gestione previdenziale alla riscossione dei contributi relativi alle attività di servizio in questione, sia ai fini pensionistici che a quelli previdenziali.

Ed invero rimanendo omogeneo il regime assicurativo spettante ai dipendenti dello Stato o degli Enti Pubblici, quali cooperanti con le organizzazioni non governative, a quello della generalità dei dipendenti pubblici, tali soggetti conservano il proprio diritto ad essere iscritti presso l’INPDAP, con la conseguenza che I versamenti dei contributi per l’attività svolta, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, non possono più essere accreditati presso l’INPS, ma devono essere versati presso questo Istituto. Il versamento deve essere effettuato a favore delle rispettive Casse Pensioni di appartenenza degli iscritti (cfr. CPDEL, CPS, CPI, CPUG, CTPS), delle Gestioni previdenziali (cfr. ENPAS, INADEL, da valere per la maturazione, secondo I casi, del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto), oltre che a favore del Fondo Credito.

Il diritto-dovere all’introito contributivo vige per tutti I contratti di cooperazione sottoscritti dai lavoratori dipendenti, oggi assicurati presso l’INPDAP, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 29 agosto 1991, n.288, che ha novellato la Legge 26 febbraio 1987, n.

49.

• 3. ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI CORRENTI.

Il già menzionato art.32 pone a carico del Fondo speciale di cui al precedente art.14, gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri, gli oneri derivanti dall’attività di cooperazione.

Atteso l’obbligo contributivo come sopra definito, l’articolo in questione individua nel Ministero degli Affari Esteri il soggetto che, in sostituzione delle Amministrazione ed Enti datori di lavoro, è tenuto al versamento all’INPDAP dei contributi pensionistici e previdenziali, afferenti I periodi concessi di aspettativa senza assegni.

Stante il tenore letterale del citato art. 20, comma 4, della Legge 49/1987, l’imponibile contributivo ai fini pensionistici e previdenziali è costituito dai compensi effettivamente percepiti in virtù del contratto di cooperazione per il servizio svolto nel Paese in via di sviluppo dal dipendente in aspettativa, con l’applicazione delle aliquote riferite alle Casse di appartenenza.

Le modalità del versamento sono quelle consuete. Secondo le disposizioni contenute nella circolare n.59 del 27 ottobre 2004, la dichiarazione del dovuto deve essere effettuata con la compilazione del quadro “E 0” della prima Denuncia Mensile Analitica (D.M.A.), utile, per quanto riguarda I contributi dovuti per il solo mese corrente, ed, eventualmente, del quadro “V 1” per I contributi, non già accreditati presso l’INPS, relativi a mesi precedenti, a partire dal mese di aprile in poi. Gli importi dovuti vanno indicati distinti per cassa e vanno separate allo stesso modo le relative distinte di versamento.

In ogni caso, ai fini che qui rilevano e per tutto quanto connesso all’adempimento contributivo si informa che la Sede INPDAP di Roma 1 – Via Cesare Beccaria, 29 – è territorialmente competente.

• 4. REGOLARIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO PRESSO L’INPDAP DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE GIA’ ACCREDITATE PRESSO L’INPS.

Gli adempimenti finanziari connessi alla regolarizzazione in questione verranno curati direttamente dagli Enti previdenziali interessati, con diretto trasferimento del coacervo contributivo dall’INPS all’ INPDAP.

Relativamente alla regolarizzazione dovranno essere successivamente determinati gli importi contributivi dovuti a conguaglio dal Ministero degli affari Esteri per I diversi imponibili e per le differenti aliquote contributive applicate ai fini pensionistici nonché per I contributi dovuti ai fini previdenziali. Tale coacervo contributivo sarà quantificato a decorrere dall’entrata in vigore della Legge 288/1991. Ai fini della regolarizzazione, saranno, inoltre, quantificati gli importi relativi al Fondo Credito a decorrere dalle rispettive date dell’ obbligo di versamento (L. 662/1996, art. 1, commi 242 e segg.).

Per quanto attiene l’aggiornamento delle posizioni assicurative, riguardate dal trasferimento suddetto, il Ministero degli Affari Esteri è tenuto a comunicare all’INPDAP le informazioni relative ad ogni singola posizione assicurativa da trasferire, tra cui, in particolare, le generalità complete, il codice fiscale ed I periodi di servizio, con la specifica indicazione dell’imponibile individuale suddiviso per anno d’imposta. Tali comunicazioni vanno effettuate utilizzando il quadro “V 1” della D.M.A. E devono essere accompagnate dalla dichiarazione di avvenuto versamento dei contributi.

Si fa presente, al riguardo, che la regolarizzazione avverrà senza applicazione di somme aggiuntive o sanzioni, in quanto trova applicazione, nella fattispecie, il disposto dell’art.116, comma 20, della legge 388/2000, che attribuisce effetto liberatorio al pagamento delle contribuzioni previdenziali effettuate in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare.

• 5. REVOCA PROVVEDIMENTI DI RICONGIUNZIONE La revoca interessa quei lavoratori che, in conseguenza dell’indebito versamento dei contributi all’INPS, hanno prodotto istanza di ricongiunzione presso questa Gestione ai sensi dell’art.2 della Legge 29/79.

A tal proposito, la Direzione Centrale Entrate, Uff. III, per gli iscritti alla CTPS, e le sedi provinciali territorialmente competenti, per tutte le altre tipologie di iscritti, procederanno a revocare I provvedimenti definiti ed a restituire gli oneri già corrisposti senza interessi legali.

• 6. RIMBORSO AGLI ENTI

Le Amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto direttamente al versamento della contribuzione per la valorizzazione dell’aspettativa pubblica concessa per l’attività di cooperazione per tutto il periodo interessato e quindi a decorrere dall’entrata in vigore della normativa in esame potranno inoltrare istanza di rimborso alle Sedi INPDAP territorialmente competenti. Tali istanze potranno, comunque, essere definite dall’Istituto solo a seguito dell’avvenuto trasferimento dei contributi versati all’INPS.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppina Santiapichi)

(f.to Giuseppina Santiapichi)