INPDAP

Direzione Centrale Previdenza - Ufficio III – Prestazioni Previdenziali

Direzione Centrale Previdenza – Ufficio III Prestazioni Previdenziali

Nota Operativa 7/7/2010 n.32



Oggetto: Semplificazione delle procedure amministrative ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio. Modalità operative per le Sedi

Si fa seguito alla circolare n. 26 del 29 dicembre 2009 ed alla nota operativa n. 6 del 15 febbraio 2010 attraverso le quali è stata prevista un’unica procedura di certificazione valida sia ai fini pensionistici che per i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio), per fornire alcuni chiarimenti riguardanti l’utilizzo del PA04 per la elaborazione e liquidazione del TFS.

Si ricorda, in premessa, che la semplificazione delle procedure amministrative mediante l’utilizzo del PA04 anche ai fini del trattamento di fine servizio, da parte delle

amministrazioni e degli enti iscritti all’Inpdap, per procedere alla liquidazione del “TFS Subito”, costituisce obiettivo del Piano Industriale dell’Istituto per il triennio 2009-2011.

Inoltre, l’uso del PA04 rappresenta un primo passo verso la dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei che dovrebbe produrre il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle pubbliche amministrazioni e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore dei documenti informatici, come auspicato fin dal 1997, con l’art. 15 della legge 59, e come infine previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Invio del modello PA04. Già ai fini pensionistici, e dal 1° marzo 2010 anche ai fini TFS, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro provvedono ad inviare telematicamente il modello PA04 all’indirizzo PensioniS7@inpdap.gov.it.

Contestualmente, secondo le indicazioni fornite da questa Direzione con la nota operativa n. 6 del 2010, le amministrazioni inviano alla Sede Provinciale competente una copia cartacea del PA04 con timbro e firma in originale del dirigente responsabile.

Con la citata nota operativa 6, questa Direzione ha altresì richiesto alle amministrazioni di specificare il motivo dell’invio: solo pensione, pensione e TFS, solo TFS.

Si ricorda che:

-il PA04 inviato per i trattamenti pensionistici dovrà essere protocollato dalla Sede come documento/allegato alla domanda di Pensione;

-il PA04 inviato per i trattamenti TFS dovrà essere protocollato dalla Sede e costituirà il documento in entrata (Domanda) che andrà ad attivare la coda di lavoro del processo TFS; il computo degli eventuali interessi a carico dell’amministrazione, per ritardato invio del modello, avrà termine in corrispondenza della data di arrivo del documento; -Il PA04 inviato per l’una e l’altra prestazione dovrà essere protocollato con entrambe le motivazioni su esposte, con due distinti numeri di protocollo.

Si rinvia alla ordinaria organizzazione del lavoro delle Sedi l’individuazione della più efficace modalità di gestione successiva della documentazione cartacea fra gli operatori TFS e gli operatori pensioni.

Nell’intervallo di tempo intercorrente fra l’invio del PA04 telematico e l’arrivo della sua copia cartacea, l’operatore TFS, al pari di quello pensionistico, è in grado di accedere all’applicativo “Pensioni S7”, di visualizzare ed eventualmente di stampare i dati giuridici ed economici relativi al TFS.

Durante questo intervallo l’operatore potrà iniziare la sistemazione della pratica di TFS, procedendo, ad esempio, alla verifica degli eventuali riscatti, ecc.

Accesso a Pensioni S7. L’applicativo utilizzato per la visualizzazione e stampa dei modelli PA04 ai fini del TFS è PensioniS7, fino ad ora utilizzato dalle sedi INPDAP per la trattazione delle ricongiunzioni in uscita ed il trasferimento della posizione assicurativa all’INPS. Le relative modalità di installazione e di accesso sono illustrate nel file allegato alla presente nota. Tutti gli operatori TFS dovranno avere la possibilità di accedere all’applicativo e di visualizzare i dati relativi ai PA04 degli iscritti.

Modelli PL1, PL2 e 350/P pubblicati sul sito dell’Istituto. Sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “modulistica” sono stati inseriti di recente i nuovi moduli di PL1, PL2 e 350/P. Ad eccezione del comparto scuola, tale modalità di certificazione dei dati necessari alla elaborazione del TFS deve essere considerata residuale rispetto all’uso del PA04 da parte delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro e deve essere utilizzata esclusivamente qualora la certificazione per via telematica non sia possibile.

Certificazione periodi di servizio. Sono pervenute, da parte di alcune Sedi, richieste di chiarimenti in merito al venir meno, con l’utilizzo del PA04, dell’obbligo delle amministrazioni statali di trasmettere la copia autentica dello stato di servizio del dipendente.

Richiamando l’attenzione su quanto detto in premessa, si evidenzia che il PA04 costituisce di per sé certificazione dei dati sia giuridici che economici del dipendente.

Si ricorda altresì che, nel caso degli enti locali, già con circolare n. 21 del 29 marzo 1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86, serie generale – parte prima – del 12 aprile 1996 – supplemento n. 62 – l’Istituto, nell’introdurre il modello 98.2 quale unico modulo di certificazione di servizi e retribuzioni, sia ai fini pensionistici che previdenziali, ha “ritenuto opportuno ridurre agli elementi essenziali la documentazione necessaria alla prestazione previdenziale, nell’intento di snellire la fase istruttoria del procedimento amministrativo”.

A partire dal 1996, infatti, l’Istituto ha considerato sufficiente, ai fini certificativi dei servizi, l’indicazione degli estremi dei provvedimenti di nomina, di cessazione e di eventuali variazioni dello stato giuridico del dipendente, prescindendo dall’acquisire la relativa documentazione.

Pertanto, qualora le amministrazioni e gli enti datori di lavoro certifichino gli elementi giuridici necessari alla definizione del TFS attraverso il PA04 ovvero, nei casi in cui venga ancora utilizzato il PL1, attraverso una dichiarazione dell’amministrazione, si potrà senz’altro procedere alla liquidazione ed al pagamento della prestazione.

Il medesimo criterio dovrà essere utilizzato nei confronti del personale del comparto Scuola, al momento non interessato dalla certificazione con PA04. Infatti, questa Direzione, con nota n. 252/10 del 23 marzo scorso, ha precisato che la trasmissione dei dati giuridici ed economici di tale personale ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita avrebbe continuato ad essere eseguita attraverso il modello PL1. Ciò si è reso necessario in quanto, attualmente, i dati relativi al personale scolastico, necessari alla definizione del trattamento pensionistico, sono inviati telematicamente in maniera massiva.

In ogni caso, qualora lo si ritenesse indispensabile, la Sede potrà richiedere un supplemento di istruttoria, sempre bilanciando l’esigenza della correttezza dei dati con il principio generale di economicità del procedimento che comporta la necessità, da un lato, di non aggravare il procedimento stesso e, dall’altro, di evitare la corresponsione degli interessi per ritardato pagamento

Riscatti. Come noto, al momento della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in presenza di delibere di riscatto di periodi o servizi relative all’ex dipendente, è possibile adeguare la retribuzione annua comunicata

dall’amministrazione, qualora questa non sia aggiornata al CCNL vigente al momento della domanda di riscatto, ottenendo, in tal modo una rettifica di tali delibere con una differenza sul contributo di riscatto che sarà recuperata in buonuscita. Molti operatori usano procedere a tali rettifiche desumendo la retribuzione effettivamente percepita dall’ex iscritto dall’analisi dello stato di servizio di quest’ultimo, qualora vi sia indicata. Tuttavia, venendo meno la disponibilità di documentazione cartacea, per i motivi sopra indicati, le informazioni relative alle retribuzioni andranno apprese attraverso i trattamenti economici indicati dai contratti collettivi nazionali dei singoli comparti, ovvero dagli atti normativi di recepimento degli accordi sindacali del personale non contrattualizzato, nonché dalle relative note operative emanate dalla ex Direzione Centrale TFS, TFR, ASV e Previdenza Complementare e dalla Direzione Centrale Previdenza.

Art. 40 del DPR n.382/1980. Nel caso dei professori universitari interessati al doppio regime di impegno (tempo pieno – tempo definito) la retribuzione indicata nel PA04 deve essere quella corrispondente al regime contrattuale vigente al momento del collocamento a riposo. Fra le implementazioni apportate al PA04 appositamente a fini TFS vi è anche l’inserimento di un campo, all’interno delle retribuzioni, denominato “L. 382/80 art. 40 val. virt. TFS” nel quale le università indicheranno la retribuzione utile a TFS percepita dall’interessato nel periodo in cui ha prestato servizio in regime contrattuale diverso da quello della cessazione. In tale modo, l’operatore TFS disporrà di entrambi i dati retributivi necessari a determinare la “base pensionabile” di cui all’art. 40 citato (cfr.

circolare Enpas n. 42 del 14/06/1985). Si allega alla presente nota un file in formato excel che permette il calcolo di tale base pensionabile.

Sistemazione contributiva: i dati economici relativi alle retribuzioni percepite dagli ex iscritti, comunicati tramite PA04 a fini TFS, costituiranno la base da cui sarà possibile iniziare la realizzazione dell’ulteriore obiettivo del Piano Industriale, afferente alla verifica dell’adempimento contributivo a carico delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro.

Termini di pagamento. In considerazione delle novità introdotte dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, questa Direzione sta

predisponendo una nota operativa dedicata ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

In virtù delle implicazioni di carattere organizzativo, la presente nota è stata condivisa con la Direzione Centrale Organizzazione e Qualità.


Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo Gala