INPDAP

(Nota Operativa 3.6.2008 n. 23)


DPR 11 settembre 2007, n. 170 – Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006-2007).


1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 209 della Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto che recepisce l’accordo sindacale e il provvedimento di concertazione, sottoscritti in data 31 luglio 2007, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Il decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto in esame (articolo 38).

Nella presente nota viene analizzato solo il Titolo I del decreto in oggetto in quanto riferito al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile per il quale questo Istituto ha assunto, a decorrere dal 1° ottobre 2005, le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici; non si procede, per contro, all’analisi del Titolo II in quanto concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nei confronti del quale questo Istituto non ha ancora assunto la competenza in materia pensionistica.

Il decreto, per la parte oggetto della presente, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Nuovi stipendi (articolo 2)

Lo stipendio del personale in esame è basato su un sistema di parametri correlati all’anzianità nella qualifica; tali parametri, recepiti in apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica.

I valori parametrali sono rideterminati alle scadenze del 1° gennaio 2006, 1° febbraio 2007 e 1° settembre 2007 e fissati, rispettivamente, in euro 155,39, euro 155,82 e euro 164,70 annui lordi.

Il trattamento stipendiale del personale in esame è, di conseguenza, incrementato, alle rispettive scadenze, delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alle tabelle riportate come Allegato 1), Allegato 2) e Allegato 3) della presente nota.

Dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stipendiale è conglobata l’indennità integrativa speciale; tale conglobamento non modifica la base pensionabile di cui alla legge n. 177/1976 e successive modificazioni, anche con riferimento all’applicazione dell’articolo 2, comma 10 della legge n. 335/1995 e non ha effetti diretti ed indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

Conseguentemente, sul trattamento stipendiale, rideterminato nei valori indicati nelle sopra citate Tabelle e comprensivo dell’elemento provvisorio della retribuzione previsto in caso di vacanza contrattuale, non si applica la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 15 della legge n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

3. Effetti dei nuovi stipendi (Articolo 3)

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del decreto in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed I contributi di riscatto.

I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.

Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004 n. 301.

4. Indennità pensionabile (articolo 4)

Al personale in esame compete un’indennità mensile pensionabile le cui misure, a decorrere dal 1° ottobre 2007, sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata come allegato 4) della presente nota.

Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera A) del Dlgs n. 503/1992 ma è esclusa dalla base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento di cui all’articolo 15 della legge n. 177/1976.

Per gli aspetti non innovati dal decreto in esame, riguardanti il trattamento economico del personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, si rimanda alle Circolari di questo Istituto rispettivamente n. 6 del 23 marzo 2005, n. 19 del 1° giugno 2005 e n. 28 del 31 dicembre 2004.

(Dott. Costanzo Gala)