INPDAP

(Circolare 09/08/2007 n° 22)


OGGETTO: Articolo 1, commi 774 775 e 776, della legge n. 296/2006 (legge

finanziaria 2007).


Con nota operativa n. 72 del 22 dicembre s.a. Sono state portate a conoscenza delle sedi provinciali e territoriali le disposizioni contenute nei commi 774, 775 e 776 dell’articolo unico della legge n. 296/2006. Con successiva nota operativa n. 1 del 10.1.2007 sono state diramate ulteriori istruzioni applicative.

Con la presente circolare, acquisito il conforme parere del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, vengono integrate e modificate le indicazioni precedentemente emanate che sono pertanto sostituite da quanto di seguito indicato.

Come noto, questo Istituto ha sempre interpretato la norma contenuta nell’art.

1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso, a decorrere dal

17.8.1995 (data di entrata in vigore della legge), la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai lavoratori iscritti all’AGO a tutti i regimi previdenziali, esclusivi e sostitutivi della stessa e, pertanto, anche alle gestioni pensionistiche amministrate dall’INPDAP, abrogativa della norma transitoria prevista dall’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994.

Per effetto di detta interpretazione, con circolare n. 62 del 30.11.1995 l’Istituto ha impartito specifiche direttive in materia, tanto che le Direzioni provinciali del Tesoro prima e in seguito le sedi provinciali e territoriali INPDAP a decorrere dal 1° gennaio 1999, hanno liquidato, in ottemperanza anche a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato (risoluzione n. 187882 del 28.9.1995), le pensioni di reversibilità decorrenti dal 17.8.1995 nell’aliquota del 60% dell’importo complessivo del trattamento diretto ad esso riferito, indipendentemente dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, in caso di unico coniuge superstite.

Tale modus operandi ha generato un notevole contenzioso tra l’Istituto e gli interessati, che per ultimo ha dato luogo alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 8/2002/QM del 20.3.2002, la quale ha riconosciuto, nei medesimi casi, ai ricorrenti il diritto a percepire la pensione ai superstiti nella aliquota del 50%, prevista dall’art. 88 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 per gli ex dipendenti civili e militari dello Stato e dall’art. 6 della legge 26/7/1965, n. 965 per gli iscritti alle Casse gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, oltre l’indennità integrativa speciale in misura intera.

Con la legge n. 296/2006 (comma 774) il legislatore ha ora fornito l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 41, della citata legge n. 335/1995, che opera quindi ex tunc, vale a dire dal 17.8.1995, mentre al successivo comma 776 ha disposto l’abrogazione dell’art. 15, comma 5, della ripetuta legge n. 724/1994.

Con ciò è stato chiarito con efficacia retroattiva, che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 335/1995, la disciplina della pensione ai superstiti vigente nell’assicurazione generale obbligatoria viene estesa alle forme sostitutive ed esclusive di detto regime.

L’art. 1, comma 775 della citata, dispone inoltre che: “sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento” alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2007), già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici”.

Considerato che detto comma non contiene alcun espresso richiamo al contenzioso giudiziario, lo stesso deve intendersi riferito anche a quello definitosi positivamente per i ricorrenti in sede amministrativa.

Per quanto sopra devono ritenersi fatti salvi, in applicazione del citato comma 775, sia gli effetti delle decisioni dei Comitati di vigilanza, ancorché ad esse non sia stata data ancora esecuzione, che quelli delle sentenze immediatamente esecutive, intervenute entro il 31.12.2006. Ciò in quanto, in conseguenza di detti provvedimenti favorevoli, il diritto alla riliquidazione del trattamento di reversibilità deve considerarsi già entrato nella sfera di godimento dell’interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Giuseppina Santiapichi

f.to Dr.ssa Santiapichi