ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Direzione Generale
1. Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Rientra nella predetta gestione anche il
personale docente e non docente delle Università.
A decorrere dal 1° giugno 2004, l’Inpdap ha
assunto la competenza a gestire i trattamenti
pensionistici del personale delle Università degli Studi di Bologna,
Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma 1 e
Udine con le quali è stata avviata una fase di
sperimentazione sulla base di apposite intese
(cfr. Circolare n. 23 del 30 marzo 2004).
Considerati gli esiti positivi
dell’operazione, l’Istituto intende ora acquisire la competenza a gestire i
trattamenti pensionistici del personale delle restanti Università presenti sul
territorio nazionale.
Nelle intese in corso di definizione tra le
singole Università e l’Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° luglio 2005,
l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti
pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato
decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di
riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione
contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1° luglio 2005.
Restano a carico delle Università le
competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici
relativi al personale dell’Università cessato dal servizio anteriormente al 1°
luglio 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione
volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze
presentate anteriormente alla predetta data.
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle
prestazioni
Il dipendente è tenuto a presentare, in
relazione alla prestazione pensionistica richiesta, la relativa domanda
disponibile sul sito www.inpdap.gov.it, nonché tutta la documentazione eventualmente
necessaria all’emissione del relativo
provvedimento, sia alla Sede INPDAP competente che all’Istituzione
universitaria.
A tal fine si precisa che la Sede provinciale
o territoriale Inpdap competente è quella nel cui territorio è ubicata
l’Università presso la quale il dipendente presta servizio (per le sedi
territoriali delle aree metropolitane
la prestazione viene definita sulla base del CAP relativo alla sede legale
dell’Università), salvo ulteriore diversa indicazione.
L’Università, competente a fornire tutti gli
elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo
provvedimento, utilizza per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di
comunicazione, denominato “PA04”, secondo le istruzioni impartite con Circolari
INPDAP 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte
dell’Università avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it
.
L’Università deve, inoltre, inviare alla sede
INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal
responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi
all’indirizzo email sopra indicato, nonché la copia della domanda della
prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione
sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali
maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La trasmissione dei dati cartacei ed
informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio,
al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.
La liquidazione della pensione avviene in
modalità definitiva, senza la possibilità di mettere in pagamento un
trattamento provvisorio predisposto dall’Università.
L’impiego del pacchetto applicativo consente
l’esonero da ogni responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da
parte delle Università, fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta
trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti
pensionistici.
Resta inteso che sarà cura della Sede Inpdap
effettuare il raffronto tra il modello cartaceo e quanto riportato sul supporto
magnetico, controllare la congruità delle notizie trasmesse, anche con
riferimento alla documentazione eventualmente agli atti, e disporre la relativa
determina.
Si allega la nota tecnica (peraltro, già
diramata con la citata Circolare n. 23) con riferimento agli aspetti
pensionistici specifici del personale in oggetto, al fine di uniformare le
attività e le operazioni nell’ambito delle Università.
Si rappresenta, in ogni caso, che eventuali
problematiche ancora non pienamente definite nella nota tecnica richiamata
(quali ad esempio quelle inerenti i collaboratori ed esperti linguistici,
peculiarità di servizi o periodi computabili a domanda, assegno ad personam di
cui all’articolo 8, commi 4 e 5, della legge n. 370/1999, valutazione ai fini
previdenziali della retribuzione di posizione attribuita al personale della
categoria EP, ecc.) verranno approfondite da questo Istituto e, una volta
definite, formeranno oggetto di successiva Circolare.
Il subentro nella liquidazione dei trattamenti
pensionistici deve essere improntato alla massima collaborazione nello
svolgimento delle attività tra l’Università e la Sede Inpdap competente, al
fine di assicurare ai dipendenti interessati un servizio efficiente ed
adeguato.
A tale proposito si esortano le Università a
trasmettere con sollecitudine a questo Istituto l’apposita intesa debitamente
sottoscritta, qualora non vi abbiano già provveduto.
Si invitano le Università a dare massima
diffusione al personale interessato dei contenuti della presente circolare e
della nota tecnica allegata.
Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
NOTA TECNICA
Con la presente nota si forniscono alcuni
chiarimenti concernenti la base pensionabile del personale delle Università.
In particolare, l’attività di analisi sulla
disciplina della normativa previdenziale del personale delle Università, svolta
in collaborazione con il gruppo di lavoro CODAU prima, e con le Università che
hanno aderito alla sperimentazione poi, ha evidenziato la necessità di una
uniforme applicazione della disciplina previdenziale del personale interessato.
Le soluzioni individuate possono divergere da
prassi, interpretazioni e comportamenti legittimi finora adottati da parte di
alcune Università, nella pienezza dell’autonomia loro riconosciuta.
E’ necessario, tuttavia, che le Università si
adeguino alle indicazioni fornite dall’Inpdap con la presente nota, al fine di
adottare un uniforme modo di operare che consentirà alle sedi provinciali e
territoriali, di liquidare i relativi provvedimenti sulla base dei seguenti
elementi ed interpretazioni comuni Inpdap-Università.
A) PERSONALE DOCENTE ED EQUIPARATO DELLE
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
La disciplina normativa del personale docente
ed equiparato delle istituzioni universitarie differisce da quella delle altre
categorie di personale delle Amministrazioni statali per le quali il rapporto
di lavoro è regolato dai C.C.N.L.
Ciò premesso l’ordinamento del suindicato
personale docente è regolato dalle specifiche disposizioni contenute nel
D.P.R.11 luglio 1980, n°382.
Analogamente, il trattamento economico di
attività è disciplinato da apposite norme di legge con evidenti riflessi sul
trattamento di quiescenza e previdenza, considerando, altresì, che il personale
di cui trattasi è destinatario di una serie di norme pensionistiche particolari
che vanno comunque inserite nel complesso delle disposizioni che regolano il
trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, quali il T.U. approvato con D.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè la legge 8 agosto 1995,
n°335 e la legge n. 449/97.
Per effetto di quanto precede, si rende
opportuno esaminare, in via preliminare, le disposizioni normative dell’art.40
del richiamato DPR 11 luglio 1980 n 382, che costituiscono una delle
peculiarità più rilevanti, ai fini pensionistici, del personale docente di cui
trattasi; ciò al fine di determinare una uniformità di comportamento nella
applicazione della norma in esame.
A.1) Articolo 40 D.P.R.382/80
Tale disposizione prevede che per
l’individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle
due fasce dei docenti universitari (ordinari ed associati), che hanno prestato
servizio con doppio regime d’impegno (tempo pieno – tempo definito), secondo le
modalità previste dall’art.11 del D.P.R.382/80, viene preso in considerazione,
ai fini esclusivamente della quota di pensione determinata a norma dell’art.13,
comma 1, lett.a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, non l’ultima retribuzione
integralmente percepita, bensì il trattamento economico corrispondente alla
progressione economica prevista per il tempo definito, indipendentemente dal
fatto che il docente, alla data di collocamento a riposo, percepisca il
trattamento economico corrispondente alla progressione economica prevista per
il tempo pieno.
La base pensionabile risulta, quindi, determinata
dal trattamento retributivo spettante nella progressione economica prevista per
il regime di tempo definito, aumentato della differenza tra il trattamento
economico previsto per il regime di tempo pieno e quello corrispondente a
regime di tempo definito, moltiplicato per il numero degli anni di servizio
prestati a regime di tempo pieno e diviso per il numero degli anni di effettivo
servizio prestati nella carriera di appartenenza a decorrere dal 1.11.1981
(salvo quanto più avanti indicato).
In concreto, ai fini della applicazione della
norma in esame, tenuto conto delle disposizioni operative impartite dalla
scrivente con informativa n.16 del 5.02.2002, riguardante la determinazione
della base pensionabile del trattamento di quiescenza del personale docente
interessato dalla norma di cui trattasi, può farsi riferimento alla seguente
formula :
Bp = D + Cd + A
+ [ ( P + Cp ) - ( D + Cd) ] . T N
dove:
- Bp indica la base pensionabile
- D indica l’importo annuo lordo dello
stipendio spettante per il regime d’impegno a tempo definito.
- Cd indica la maggiorazione delle
quote mensili della successiva classe di stipendio o dell’aumento periodico
relativo allo stipendio così come definito alla lettera D, maturati all’atto
della cessazione dal servizio; tali quote si considerano maturate in numero
corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione
dell’ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese
intero la frazione di mesi superiore a giorni quindici e trascurando le
frazioni inferiori (art.161 della legge 11 luglio 1980, n.312).
- A indica l’importo annuo lordo
dell’eventuale assegno ad personam pensionabile: ad esempio quello spettante,
ai sensi dell’ottavo comma dell’art.36 del D.P.R. 382/80, ai docenti di prima
fascia che già godevano del trattamento economico del dirigente generale di
livello A delle Amministrazioni statali, nel caso che i medesimi abbiano
effettuato l’opzione prevista dal quinto comma dell’art.11 ter della legge 6
agosto 1981, n.432.
Si ricorda, con l’occasione, che l’assegno ad
personam è fissato, quanto alla misura, alla data del 1° novembre 1981; dopo
tale data è gradualmente ridotto, mediante riassorbimento, fino alla
concorrenza dell’intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di
carriera.
- P indica l’importo annuo lordo dello
stipendio corrispondente al regime d’impegno a tempo pieno.
- Cp indica la maggiorazione delle
quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento
periodico relativi allo stipendio così come definito alla precedente lettera P.
- T indica il numero degli anni di
servizio effettivamente prestati dal docente col regime d’impegno a tempo
pieno; a tal fine sono considerati a tempo pieno anche i servizi resi
successivamente all’1.11.1961, durante i quali gli interessati hanno usufruito
dell’indennità di ricerca scientifica nella misura più elevata a norma
dell’art.22 della legge 26 gennaio 1962, n.16 ovvero dell’assegno speciale di
cui alla legge 30 novembre 1973, n.766, qualora già in servizio alla data del
31.10.1981.
- N indica il numero degli anni di
effettivo servizio prestati dal personale docente in questione nella carriera
di appartenenza a decorrere dal 1° novembre 1981 ovvero dal 1° novembre 1961 se
assunto in servizio anteriormente a quest’ultima data, così come espressamente
stabilito all’ultimo comma della disposizione normativa in esame; ovviamente,
per i docenti assunti in una data compresa fra quelle due indicate verrà presa
in considerazione la data di effettiva nomina in servizio.
È appena il caso di ricordare che la base
pensionabile così determinata dovrà essere maggiorata, con l’esclusione
dell’indennità integrativa speciale, del 18%.
Relativamente alla corretta individuazione dei
periodi di servizio da considerarsi quale “carriera di appartenenza” (voce
N al denominatore della
suindicata formula) risulta opportuno precisare quanto segue:
soprattutto ai fini di una uniforme
applicazione della norma in esame.
- Docenti di prima fascia (ordinari e
straordinari).
Per il personale docente in questione che
viene collocato a riposo rivestendo tale qualifica, sono da considerare
esclusivamente i servizi prestati in detta carriera di prima fascia, atteso che
alla medesima si accede esclusivamente a seguito di pubblico concorso. E’ di
tutta evidenza che detto computo decorrerà dal 1° novembre 1981 ovvero dal 1°
novembre 1961, qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma del più
volte citato articolo 40.
- Docenti di seconda fascia (associati).
Per i professori associati che cessano dal
servizio in detta qualifica e che sono stati nominati tali a seguito di
giudizio di idoneità, ai sensi dell’art.51 del D.P.R. n.382/80, sono da
considerarsi nella carriera di appartenenza anche i pregressi servizi resi
nella qualifica che ha consentito di partecipare al cennato giudizio di
idoneità, quali anni di servizio resi a tempo pieno, purché il personale
interessato abbia usufruito dell’indennità di ricerca scientifica di cui
all’art.22 della sopracitata legge n.16/62, nella misura più elevata, ovvero
dell’assegno speciale di cui alla già menzionata legge n.766/73.
Si evidenzia, da ultimo, che tale valutazione
è riferibile esclusivamente ai professori associati nominati tali a seguito di
giudizio di idoneità e non anche per effetto di libero concorso; per questi
ultimi, viceversa, la carriera di appartenenza decorrerà dalla data di
effettiva nomina ad associato.
- Personale ricercatore ed assistente.
Per il personale ricercatore ed assistente,
tale carriera è da considerasi decorrente dal 1° novembre 1987, qualora sia
cessato dal servizio con tale qualifica; ciò in quanto la possibilità di optare
per il regime a tempo pieno e a tempo definito, con la conseguente
applicazione, ai fini pensionistici,
dell’art.40 in questione, a detto personale è
stata estesa solo con le disposizioni di cui al D. L. 2 marzo 1987, n.57,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158.
A.2) Valutazione ai fini pensionistici del
trattamento economico del
personale docente delle Universita’.
Come sopra illustrato, il trattamento
economico erogato al personale docente delle Università presenta, al suo
interno, specifiche peculiarità, atteso che il medesimo non è regolamentato da
disposizioni contrattuali, bensì è disciplinato da specifiche norme.
Allo stato attuale il calcolo del trattamento
di quiescenza del personale in parola è effettuato secondo la normativa vigente
per i dipendenti delle Amministrazioni
statali. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni qualora necessarie a
seguito di specifiche disposizioni normative per la categoria in esame.
Quanto sopra premesso, le quote definite a
norma dell’art.13, comma 1, lett.a) e lett.b), del D.Lgs 31 dicembre 1992 n.
503, risultano così determinate.
A.2.1) Voci retributive che concorrono a
determinare la quota “A” di pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo (definito
per classi e scatti
stipendiali).
- Quote mensili di cui all’art.161 della
legge 11.07.1980 n. 312
- Assegno personale (ad esempio l’assegno
personale dei cui all’ottavo comma dell’art.36 del DPR 382/80)
- Indennità integrativa speciale.
- Indennità di cui all’art.31 del DPR. 20
dicembre 1979, n°761.
In particolare, tenendo conto che il personale
docente in questione è destinatario delle disposizioni normative di cui all’art.15
della legge 29 aprile 1976, n°177, che prevede l’aumento della base
pensionabile della maggiorazione del 18 per cento, si riportano gli elementi
retributivi che risultano maggiorabili del 18%:
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Assegno ad personam
- Quote mensili art.161 l. 312/80.
Relativamente alla determinazione
dell’indennità di cui all’art. 31 del DPR 761/79 (cosiddetta indennità “De
Maria”, spettante per effetto delle disposizioni riportate all’art.102 del
DPR.382/80, al personale docente delle Università che presta servizio presso le
cliniche universitarie convenzionate con le locali ASL, nella misura occorrente
per equiparare il trattamento economico del citato personale universitario al
personale medico – ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed attività),
dovranno essere computati tutti gli elementi retributivi corrisposti con
carattere di generalità al corrispondente personale medico, compresa
l’indennità di esclusività.
È appena il caso di accennare che un’eventuale
quota di indennità “De Maria”, collegata ad elementi retributivi legati al
risultato ovvero ad elementi non predeterminati, concorrerà alla determinazione
della quota di pensione definita a norma dell’art.13, comma 1 lett. b), del
D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503.
È altresì da considerare che per effetto delle
disposizioni di cui all’art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 maggio 2001, recante le linee guida dei protocolli d’intesa da
stipulare tra Regioni ed Università per 10 lo svolgimento
dell’attività assistenziale, il trattamento economico previsto dall’art.6 del
D.Lgs 21 dicembre 1999 n. 517, relativo alla disciplina dei rapporti tra il
Servizio sanitario nazionale e le Università, a norma dell’art.6 della legge 30
novembre 1998 n. 419, risulta così delineato:
1. un trattamento aggiuntivo graduato in
relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico;
2. un trattamento aggiuntivo graduato in
relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale,
valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza.
Ciò premesso, è da evidenziare che questo
Istituto ha sempre riconosciuto ai compensi connessi alla funzione ed al grado
di responsabilità dell’incarico, attesa la loro natura di trattamento
fondamentale, la valutazione nella prima quota di pensione, mentre ha
considerato i compensi legati ai risultati, all’efficienza o ad elementi non
predeterminati o relativi a particolari condizioni di lavoro, valutabili in
quota B.
Considerato come sopra il quadro normativo della
materia de qua, si precisa che il trattamento di cui al punto 1), va
considerato una componente della retribuzione fondamentale del trattamento di
pensione dei docenti di cui trattasi e conseguentemente valutato ai sensi
dell’art.13, comma 1, lett.a), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Ciò in relazione alla funzione perequativa del
compenso in questione, tra il trattamento economico fondamentale del personale
del Servizio Sanitario Nazionale e il trattamento stipendiale attribuito al
personale docente che presta servizio nei policlinici universitari.
Viceversa, gli emolumenti di cui al punto 2),
che sono soggetti a variazione in relazione ai risultati conseguiti, sono da
valutarsi nella c.d. quota “B” del trattamento di pensione.
Ciò in analogia a quanto attuato per le altre
categorie di personale dirigente del settore statale al quale si applicano le
disposizioni dei CCNL.
È di tutta evidenza che detta valutazione, ai
fini del trattamento di quiescenza, è riferibile esclusivamente all’assetto
retributivo come definito dal già citato D.P.C.M.24 maggio 2001, nel senso che
le Istituzioni universitarie dovranno avere già stipulato apposito protocollo
d’intesa con
le locali Autorità regionali; in caso
contrario, continueranno a trovare attuazione le sopraindicate disposizioni
relative all’applicazione dell’art.31 del DPR.761/79.
A.2.2) Voci retributive che concorrono a
determinare la quota “B” di
pensione.
- Ogni ulteriore retribuzione, soggetta a
contribuzione, non valutata
in quota A di pensione (vedi paragrafo 2.1).
- Indennità e compensi accessori, soggetti
a contribuzione.
- Assegno aggiuntivo per il tempo pieno (attribuito
a norma dell’art.39 del DPR.382/80 e valutabile nella seconda quota di pensione
stante la non pensionabilità per i periodi antecedenti alla data del 1°gennaio
1996, così come espressamente riportato nel cennato art.39).
- Supplenze.
- Diarie per missione all’estero (con
esclusione della quota corrispondente all’ammontare esente dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche – art.5, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n.
317, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.
- Eventuale quota di indennità “De Maria”,
collegata a compensi o
indennità accessorie”
A.3) Limiti d’età personale docente delle
Università.
In via preliminare è da considerare che,
relativamente ai limiti di età per il collocamento a riposo, detto personale è
riguardato da specifiche disposizioni normative in relazione alla qualifica
posseduta all’atto della cessazione dal servizio.
In ogni caso trovano applicazione le
disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia, a norma degli artt. 9 e
10 del d. lgs. 165/97, qualora il personale in esame acceda al trattamento
pensionistico successivamente al 65°anno di età o 60° se donna, anche in
presenza di più elevati limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.
In particolare :
- personale ricercatore ed assistente
Per detto personale trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art.34, 7°comma, del D.P.R.382/80; pertanto tale
personale cesserà dal servizio al 65°anno di età qualora non abbia
esercitato la facoltà di cui all’art.16 del d. lgs. 503/92 (ulteriore biennio
di trattenimento in servizio).
- personale docente di seconda fascia
(professori associati)
In via generale detto personale, per effetto
delle disposizioni di cui all’art.24, comma 1, del D.P.R.382/80, così come
sostituito dall’art.6 della legge 705/85 e dall’art.2, comma 1, della legge
239/90, è collocato fuori ruolo al compimento del 65°anno di età e a riposo 5
anni dopo il collocamento fuori ruolo.
Per effetto di quanto stabilito dall’art.1,
comma 30, della legge 549/95, il periodo di fuori ruolo è ridotto ad anni 3.
Pertanto per tale personale docente il limite
di età è pari ad anni 68, qualora non abbiano esercitato la facoltà di
cui all’art.16 del d.lgs. 503/92.
Va altresì considerato che il comma 2 del
citato art. 24 del DPR 382/80, così come sostituito dall’art.6 della legge
705/85, prevede che i professori incaricati stabilizzati, nominati associati a
seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio
sino al 70° anno di età.
- personale docente di prima fascia (ordinari
e straordinari)
In via generale, per detto personale docente,
bisogna distinguere 2 casistiche principali:
- professori universitari destinatari delle
disposizioni di cui all’art.19 del DPR.382/80 (quindi nominati in ruolo
successivamente alla data del 11 marzo 1980)
Per effetto delle disposizioni di cui
all’art.1, comma 1, della legge 239/90, il collocamento fuori ruolo di detti
docenti (previsto dal citato art.19 al 65° anno di età) è opzionale, fermo
restando il collocamento a riposo al compimento del 70°anno di età.
Pertanto per il personale docente di prima
fascia, il limite di età è pari ad anni 70 qualora non abbiano
esercitato la facoltà di cui all’art.16 del D.Lgs 503/92.
- professori universitari destinatari delle
disposizioni di cui
all’art.110 del DPR.382/80 (quindi già
nominati in ruolo alla data del 11 marzo 1980, ovvero nominati in ruolo a
seguito di concorsi già banditi alla data del 11 marzo 1980)
Per effetto delle disposizioni riportate
all’art.110 del DPR.382/80, per tale categoria di docenti vengono applicate le
pregresse norme per il collocamento fuori ruolo ed a riposo (rispettivamente al
compimento del 70° anno di età e al compimento del 75° anno di età così come
stabilito dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato n. 1251/47 e della legge n. 311/58), salvo che essi non richiedano
di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del 65°anno di età e
quello a riposo al compimento dei 5 anni dal predetto collocamento fuori ruolo.
L’art.16 della legge 705/85, costituendo comma
aggiunto all’art.110 del DPR.382/80, prevede che la facoltà per l’anticipato
collocamento fuori ruolo possa essere richiesta anche dopo il compimento del
65° anno di età e sino al 70° anno.
È, altresì, da considerare che per effetto
delle disposizioni di cui all’art.1, comma 30, della legge 549/95, tale periodo
di fuori ruolo è ridotto ad anni 3.
Si deve inoltre rilevare che, così come
precisato dal Consiglio di Stato con parere n.498/93 reso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, relativamente all’esercizio della facoltà prevista
dall’art.16 del D.Lgs 503/92, tale ulteriore biennio di trattenimento in
servizio deve essere determinato al compimento dell’età prevista per il
collocamento fuori ruolo, differendo quindi di un biennio anche il collocamento
a riposo propriamente detto e restando inalterato l’intervallo temporale di 5
anni (ridotto comunque ad anni 3 secondo le disposizioni riportate alla
legge n.549/95) tra il collocamento fuori ruolo e il collocamento a riposo.
Pertanto, per detto personale docente di prima
fascia il limite di età è pari ad anni 73, qualora non abbiano
esercitato la facoltà di cui all’art.16 del d. lgs. 503/92.
A.3.1) Pensioni di inabilità ai sensi
dell’art.2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n°335 – Limiti di
età/servizio.
In via preliminare è da osservare che, come
espressamente precisato nella circolare Inpdap n. 33 del 17.12.2003, nelle more
della completa acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei
trattamenti pensionistici da parte di quest’Istituto, tutte le amministrazioni
statali sono invitate a determinare le pensioni di inabilità di cui all’art.2,
comma 12, della legge 335/95 secondo le modalità operative dettate con la
circolare INPDAP n.57 del 24 ottobre 1997, ferme restando le specifiche
disposizioni sul diritto e sulla misura dei trattamenti di quiescenza del
personale civile e militare delle amministrazioni statali stabilite dalle
rispettive norme previdenziali.
Detta circolare, al 2° capoverso delle
disposizioni operative riguardanti le modalità di calcolo, prevede che
“l’anzianità contributiva verrà incrementata di un periodo temporale compreso
tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di
servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo
secondo l’ordinamento di appartenenza”.
Pertanto ai fini della applicazione della
norma in questione, si riporta, alla luce delle suesposte considerazioni, un
prospetto dei richiamati limiti di età relativi al personale universitario,
distinti per ruoli di appartenenza alla data di cessazione dal servizio.
- personale ricercatore ed assistente
Anni 65
- docenti di seconda fascia (professori
associati)
Anni 68 ovvero 70 se ex incaricati
stabilizzati
- docenti di prima fascia (ordinari e
straordinari)
- professori universitari destinatari delle
disposizioni di cui all’art.19 del DPR.382/80 (quindi nominati in ruolo
successivamente alla data del 11 marzo 1980).
- Anni 70
- professori universitari destinatari delle
disposizioni di cui all’art.110 del DPR382/80 ( quindi già nominati in ruolo
alla data del 11 marzo 1980, ovvero nominati in ruolo a seguito di concorsi già
banditi alla data del 11 marzo 1980).
- Anni 73 (poiché non si considera ai fini
della pensione di inabilità, l’eventuale opzione del biennio di trattenimento
in servizio)
B) PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE
UNIVERSITÀ.
Il trattamento economico attribuito al
personale tecnico – amministrativo delle Università, è disciplinato da apposite
norme contrattuali, a differenza del trattamento economico erogato al personale
docente delle stesse Istituzioni universitarie.
In particolare, le disposizioni contrattuali
attualmente vigenti che definiscono il trattamento economico del cennato
personale dipendente delle Università, sono quelle di cui al CCNL relativo al
quadriennio normativo 1994/1997, al CCNL quadriennio normativo 1998/2001 del
personale del comparto “Università”, nonché le ulteriori disposizioni riportate
nel CCNL relativo al personale del comparto “ Università”, per il biennio
economico 2000/2001.
B.1) Valutazione ai fini pensionistici del
trattamento economico del personale tecnico e amministrativo delle Universita’.
Per il suindicato personale dipendente il
calcolo del trattamento di quiescenza va effettuato secondo la normativa
vigente per i dipendenti delle Amministrazioni statali.
Quanto sopra premesso le quote definite a
norma dell’art.13, comma 1, lett.a) e lett.b), del d. lgs 31 dicembre 1992
n°503, risultano così determinate.
B.1.2) Voci retributive che concorrono a
determinare la quota “A” di pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Retribuzione individuale di anzianità,
ove spettante ai sensi dell’art.16 del DPR 3 agosto 1990 n°319
- Indennità integrativa speciale
- Assegno ad personam
È’ da ricordare che ai fini della
maggiorazione della base pensionabile, di cui all’art.15 della legge 29 aprile
1976 n°177, dovranno essere considerate tutte le suindicate voci retributive,
valutabili nella prima quota di pensione, con esclusione dell’indennità
integrativa speciale, per effetto anche delle disposizioni di cui
all’art.2, comma 10, della legge 8 agosto 1995
n°335.
B.1.3) Voci retributive che concorrono a
determinare la quota “B” di pensione.
- Indennità di ateneo attribuita al
personale delle attuali aree contrattuali B, C e D - (secondo le
disposizioni contrattuali riportate all’art.41, comma 1, del CCNL di comparto
1994/97, tale indennità, denominata ai sensi del precedente art.38 quale
assegno accessorio, assorbe la cosiddetta indennità di incentivazione e
funzionalità di cui all’art.23, comma 2, del DPR 28 settembre 1987, n°567, già
non utile ai fini del trattamento di quiescenza).
- Indennità di responsabilità (istituita
ai sensi dell’art.63 del CCNL 1998/2001 come precisato ai punti 1 e 2 del
sopraccitato art.63; detta indennità è corrisposta al personale della categorie
B, C e D, in misura variabile, rapportata al grado di responsabilità dell’incarico
conferito e revocabile qualora il suddetto personale universitario non sia più
assegnato alle posizioni organizzative correlate all’attribuzione di detta
indennità; conseguentemente tale indennità sarà valorizzabile esclusivamente
nella seconda quota di pensione)
- compensi per lavoro straordinario
- indennità di mancato preavviso (non
annualizzabile)
- ferie non godute (non annualizzabili)
- altre specifiche indennità, soggette a
contribuzione, non valutabili nella prima quota di pensione.
B.1.4) Personale appartenente alla categoria
EP.
Definita la base pensionabile del personale
tecnico amministrativo delle Università, al personale appartenente alla categoria
EP, in aggiunta al trattamento economico fondamentale come sopra definito
(vedi paragrafo B.1.2), è attributo, ai sensi dell’art.62 del CCNL 1998/2001,
un trattamento economico accessorio composto dall’indennità di ateneo, dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato; la retribuzione di
posizione e quella di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dal precedente CCNL 1994/1997.
Ciò premesso, è da considerare:
- la retribuzione di posizione attribuita al personale di cui trattasi, secondo gli importi
stabiliti dall’art.62 del citato CCNL 1998/2001, concorrerà alla formazione
della base pensionabile definita a norma dell’art.13, comma 1, lett.a) del
d.lgs. 503/92, in analogia alla valutazione ai fini pensionistici della
retribuzione di posizione corrisposta al personale dirigente delle Amministrazioni
pubbliche.
È altresì da considerare che detto emolumento,
ancorché valutabile nella prima quota di pensione, non potrà formare oggetto
della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art.15 della legge 177/76 ;
infatti la chiara disposizione contenuta all’ultimo comma del citato art.15
stabilisce che, ai fini della maggiorazione in questione, è richiesta apposita
previsione di legge.
Detta valutazione è altresì confermata dalla
circostanza che anche gli importi afferenti l’indennità di posizione attribuita
al personale dirigente delle Amministrazioni statali, istituita ai sensi
dell’art.1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n°334, ancorché valutabili
nella prima quota di pensione, non formano oggetto della maggiorazione di cui
trattasi.
- Relativamente all’indennità di ateneo
attribuita al personale della categoria EP, in via preliminare è da
osservare che l’indennità, istituita ai sensi dell’art.20, comma 5, del DPR 28
settembre 1987, n°567 ed attribuita al personale della IX^ qualifica funzionale
e al personale della prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale
tecnico, in aggiunta allo stipendio, è stata successivamente assorbita
dall’indennità di ateneo, secondo le disposizioni contrattuali recate
all’art.41, comma 2, del CCNL 1994/1997 ed incrementata per effetto delle
disposizioni contrattuali previste dai successivi CCNL di comparto.
Ciò premesso, l’indennità di ateneo per il
personale della categoria EP è valutabile nella quota di pensione definita ai
sensi dell’art.13, comma 1, lett.a) del d. lgs. 503/92, attesa la quiescibiltà
della stessa per i periodi precedenti al 1°gennaio 1996.
Va inoltre precisato che detto emolumento,
ancorché valutabile nella prima quota di pensione, non potrà formare oggetto
della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 15 della legge 177/76 ;
infatti le disposizioni di cui all’art.43, del D.P.R.1092/73, così come
sostituito dall’art15 della legge 177/76, dopo aver espressamente e
tassativamente indicato gli elementi pensionabili che, in aggiunta allo
stipendio, possono beneficiare della quota di maggiorazione del 18 per cento,
ribadisce, all’ultimo comma, il principio secondo cui “Agli stessi fini, nessun
assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base
pensionabile”.
- Per quanto riguarda la retribuzione di
risultato attribuita al personale di categoria EP, è da osservare che la
stessa concorrerà esclusivamente alla determinazione della seconda quota di
pensione; ciò in relazione a quanto previsto per tutti i compensi legati al
risultato (retribuzione/indennità di risultato), corrisposte alle varie
categorie di dirigenti del settore pubblico, sottoposte alla disciplina dei CCNL
cui non è mai stata attribuita la valutabilità nella prima quota di pensione.
Si sottolinea, da ultimo, che le suindicate
disposizioni in merito alla valutabilità ai fini pensionistici dell’indennità
perequatrice di cui all’art.31 del DPR 761/79, attribuita al personale docente
delle Università che presta servizio presso i policlinici e le cliniche
universitarie, sono riferibili anche al personale tecnico che svolge analoga
funzione presso le suindicate strutture ospedaliere.
C) PERSONALE DIRIGENTE DELLE UNIVERSITÀ.
C.1) Valutazione ai fini pensionistci del
trattamento economico del personale dirigente delle Universita’.
Il trattamento economico del personale
appartenente alla qualifica unica dirigenziale delle Università, così come
disposto dalle vigenti norme contrattuali, risulta così articolato :
- stipendio tabellare
- Indennità integrativa speciale (quota
conglobata nello stipendio)
- Retribuzione individuale di anzianità,
ove spettante
- Retribuzione di posizione
- Retribuzione di risultato
Quanto sopra premesso le quote definite a
norma dell’art.13, comma 1, lett.a) e lett.b), del d.lgs 31 dicembre 1992 n.
503, risultano così determinate.
C.1.1) Voci retributive che concorrono a
determinare la quota “A” di pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Indennità integrativa speciale (quota
conglobata nello stipendio)
- Retribuzione individuale di anzianità,
ove spettante
- Retribuzione di posizione
In particolare, ai fini della applicazione
delle disposizioni di cui all’art.15 della più volte citata legge 177/76, si
indicano i seguenti elementi retributivi che rientrano nella base pensionabile
da incrementarsi della citata maggiorazione del 18 per cento.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Retribuzione individuale di anzianità
Si ritiene opportuno precisare che la
suindicata retribuzione di posizione, attribuita al personale dirigente delle
Università, non può formare oggetto della maggiorazione in questione, in quanto
il più volte citato art.15 della legge 177/76, dopo aver espressamente e
tassativamente indicato gli
elementi pensionabili beneficiari, in aggiunta
allo stipendio, della quota di maggiorazione del 18 per cento, rappresenta,
all’ultimo comma, il principio secondo cui “Agli stessi fini, nessun assegno o
indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge
non ne preveda espressamente la valutazione
nella base pensionabile”.
Per completezza, si rammenta che, come
precisato nella dichiarazione congiunta allegata al CCNL 1998/2001, relativo al
personale dirigente dell’Area 1, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.98 del 28.04.2001, la possibilità del
riconoscimento della retribuzione di posizione, ai fini della inclusione della
stessa tra le voci da maggiorare del 18 per cento, per il calcolo del
trattamento di quiescenza, è subordinata alla necessità di ulteriori
approfondimenti, tra le parti contraenti.
C.1.2) voci retributive che concorrono a determinare la
quota “B” di pensione.
- Retribuzione di risultato.
Si precisa, da ultimo, che il trattamento economico
onnicomprensivo attribuito ai direttori amministrativi delle Università,
qualora il conferimento d’incarico a direttore amministrativo rispetti i limiti
temporali prescritti dall’art.118 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, concorrerà
alla
determinazione della quota di pensione definita a norma
dell’art.13, comma 1, lett.a), del più volte citato d.lgs. n. 503/92,
escludendo tale retribuzione dalla maggiorazione del 18 per cento, anche per
effetto delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 9, 10, e 11 della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Ciò in quanto un trattamento economico onnicomprensivo
remunera la complessiva attività del dipendente, considerando tutti gli
elementi del rapporto, anche quelli legati alle condizioni di mercato ed
operative ecc.