INPDAP

Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

 

(Circolare 26.6.2006 n° 13)

 

Legge 10 marzo 1955, n. 96 “Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti”, come modificata dall’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92 e dall’articolo 39-decies della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

1. Ambito normativo

L’articolo 1 della legge n. 92/2003, nel sostituire l’articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente recita: “Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”.

Successivamente, l’articolo 39-decies della legge 23 febbraio 2006, n. 51 ha modificato l’articolo 4 della legge n. 96/1955 prevedendo, per i lavoratori riconosciuti perseguitati politici o razziali, un ampliamento del periodo di permanenza in servizio da 3 a 5 anni.

2. Applicazione del beneficio

Preliminarmente occorre precisare che i benefici di cui all’articolo 1 della legge n. 92/2003 competono ai dipendenti pubblici i quali, a seguito di specifica richiesta, abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di “perseguitato politico o razziale” da parte dell’apposita commissione, così come individuata dall’articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Per effetto di tale riconoscimento, gli interessati, qualora idonei a svolgere le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, possono chiedere all’amministrazione di appartenenza di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi previsto, non precludendo, agli stessi, la possibilità di essere trattenuti in servizio ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs. n. 503/1992.  Si precisa che, a coloro che avevano presentato domanda ed ottenuto il riconoscimento dello status di perseguitato o che stavano fruendo del beneficio triennale al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 39-decies della legge n.  51/2006, si applicherà la nuova disciplina introdotta da tale norma.  A tale proposito si ricorda che a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta con l’articolo 1-quater del decreto legge n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004, all’originaria facoltà riconosciuta all’interessato di chiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti 3 di età stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio (con intera copertura contributiva), è stata prevista un’ulteriore possibilità di usufruire di un periodo di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età senza versamento contributivo e, pertanto, non rilevante ai fini del diritto e della misura del relativo trattamento pensionistico.

Considerato che il limite di età previsto oggi per la generalità dei lavoratori è pari a 65 anni e che, a seguito del riconoscimento del beneficio riferito allo status di perseguitato politico o razziale, i lavoratori in esame raggiungono il settantesimo anno di età, l’articolo 16 del Dlgs n. 503/1992 non può che trovare applicazione limitatamente al primo periodo (trattenimento per un biennio), mentre è preclusa l’ulteriore facoltà di permanenza in servizio in quanto già perfezionato il nuovo limite massimo di età pensionabile che, ancorché facoltativo, è espressamente fissato, dal citato articolo 1-quater del DL. n.  136/2004, nel limite del settantesimo anno di età.  Quindi, ai dipendenti pubblici il cui limite di età per il collocamento a riposo è pari a 65 anni si applicherà il primo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs n. 503/1992 e, successivamente, il beneficio di cui alla legge n. 96/1955, con conseguente copertura contributiva per l’intero periodo.  Anche per i dipendenti pubblici il cui limite di età è pari a 60 anni si applicheranno, con intera copertura contributiva, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs n. 503/1992 ed il quinquennio previsto dalla legge n.  96/1955; costoro potranno, inoltre, richiedere il trattenimento in servizio fino a 70 anni, ai sensi dell’articolo 1-quater del DL n. 136/2004, con sospensione dei versamenti contributivi.

Le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge n. 27/1981 alle quali è consentito di permanere in servizio al compimento del 75° anno di età potranno fruire del beneficio di cui alla legge n. 96/1955 dopo il compimento di tale età.

3. Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 536 della legge n. 311/2004

La disposizione in esame, inserita nel collegato alla legge finanziaria per l’anno 2005, prevede che “Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazione, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste”:

Dal tenore letterale si evince che la norma riveste carattere transitorio in quanto riguarda esclusivamente i soggetti che, in veste di perseguitati politici e razziali, hanno chiesto di permanere in servizio per un triennio anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 1-quater del DL n. 136/2004 e abbiano concluso il periodo di permanenza prima dell’entrata in vigore dell’articolo 39-decies; nei confronti di tali soggetti, qualora abbiano ottenuto il riconoscimento al trattenimento fino al 70° anno di età in virtù del più volte citato articolo 1-quater, il beneficio relativo ai tre anni si deve intendere fruibile a partire da tale nuovo limite di età; anche per tale triennio non sussiste obbligo di versamento contributivo pensionistico da parte del datore di lavoro e, pertanto, il periodo non rileva ai fini dell’anzianità di servizio.

La ratio di tale norma è quella di consentire ai lavoratori pubblici, già riconosciuti perseguitati politici o razziali, di cumulare il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, ancorché facoltativo riconosciuto dal novellato articolo 16 del Dlgs n. 503/1992, con lo specifico beneficio triennale di cui all’articolo 1, comma 536 della legge n. 311/2004.

In particolare, una volta raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età, l’interessato, dopo aver usufruito del trattenimento per un biennio può chiedere l’ulteriore trattenimento in servizio fino al 70° anno di età e, qualora concesso, il beneficio di cui al più volte citato comma 536 è fruibile per un massimo di tre anni a partire da tale nuove limite di età ed alle stesse condizioni di sospensione dei versamenti contributivi pensionistici.

In buona sostanza, ai dipendenti pubblici che stavano fruendo del beneficio triennale al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 536, della legge n. 311/2004, sono consentite, alternativamente, le seguenti facoltà: a) proseguire fino al termine del triennio, con riconoscimento dei versamenti contributivi, ferma restando l’eventuale applicazione dell’articolo 39-decies della legge n. 51/2006; b) interrompere la fruizione del triennio in qualità di perseguitato, permanere in servizio sino al 70 anni (subordinatamente al consenso dell’amministrazione, come previsto dall’articolo 1-quater del DL n.  136/2004) e, al termine, fruire del residuo periodo in qualità di perseguitato, con sospensione dei versamenti contributivi.

Giova ricordare che l’ulteriore periodo di permanenza in servizio a partire dal nuovo limite di età pensionabile, usufruibile per un periodo corrispondente a quello di cui all’articolo 1-quater del citato DL n. 136/2004, essendo privo di versamento contributivo, non rileva ai fini del diritto e della misura del relativo trattamento pensionistico (cfr. Circolare Inpdap n. 69 del 24 dicembre 2004).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Marchione)

f.to L. Marchione