Ingorgo Istituzionale dopo le elezioni

(Avv. Prof. Carlo Crapanzano)

 

A seguito delle elezioni politiche si è creata una concomitanza senza precedenti di adempimenti istituzionali che sta creando una enorme confusione.

Andiamo per ordine.

L’ingorgo di cui parliamo è provocato dalla concomitante necessità che si insedino i parlamentari neoeletti e dalla urgenza della elezione del nuovo Capo dello Stato da parte delle stesse camere.

I riferimenti normativi sono la Costituzione e i Regolamenti dei due rami del Parlamento.

L’art. 85 comma secondo della Costituzione, obbliga le camere ad eleggere il Presidente della Repubblica entro quindici giorni dal loro insediamento. Cioè, il nuovo Capo dello Stato deve essere eletto entro il 12 maggio 2006. L’articolo in esame prevede che nel frattempo sono prorogati i poteri dell’attuale Presidente, ma nulla dice se tale proroga vale anche se l’elezione non avviene entro i quindici giorni.

Il quesito che è inevitabile porsi è se vi sono effettivamente i tempi per rispettare le norme costituzionali.

Il Regolamento della Camera dei Deputati prevede che i parlamentari entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione. A tal uopo presiede l’Assemblea normalmente il vice presidente più anziano della legislatura precedente e si forma un ufficio di Presidenza che proclama i parlamentari eletti. L’art. 3 del Regolamento dovrà subire inevitabili modifiche in quanto prevedeva le varie situazioni e la distinzione tra i parlamentari eletti con il sistema uninominale e i parlamentari eletti con il sistema proporzionale. Quest’ultimo infatti è l’unico sistema vigente.

E’ ovvio che sarà necessario un certo tempo per la proclamazione effettiva, in quanto molti parlamentari eletti in diversi collegi (es. tutti i capilista), dovranno optare per il collegio scelto e la ulteriore conseguenza è che il parlamentare che subentra all’eletto che ha optato per un altro collegio dovrebbe già essere presente.  Dopo tali adempimenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, cioè di 420 parlamentari. Quindi, tranne accordi tra le coalizioni alla prima votazione non si avrà il Presidente. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

Al senato della Repubblica il Regolamento prevede che alla prima seduta dopo le elezioni, presiede il senatore più anziano di età coadiuvato dai sei senatori più giovani. Costituito anche qui un ufficio provvisorio di Presidenza, si procede alla elezione del Presidente. E’ eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti per i primi due scrutini e se ciò non avviene, il giorno seguente, si deve raggiungere la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se non viene in tal modo eletto il Presidente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti e tra questi è eletto Presidente chi avrà ottenuto il maggior numero di voti anche relativo. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Sarà necessaria una ulteriore seduta per eleggere l’Ufficio di Presidenza.

Per la elezione del Presidente della Repubblica, la Costituzione prevede che le Camere sono convocate in seduta comune presso la Camera dei Deputati, e con la presenza di tre delegati per ogni regione, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Le procedure rigorose che abbiamo sommariamente appena descritto, previste dalla Costituzione e dal Regolamento di ciascuna camera, dovrebbero essere rispettate entro quindici giorni dall’insediamento, cioè tra il 28 aprile e il 12 maggio.

Dubito fortemente che vi siano i tempi tecnici per tali incombenze, tranne a volere considerare eventuali accordi pre-insediamento che riguardino non solo ciascuna camera, ma l’indicazione per la elezione del nuovo Capo dello Stato.

Non è fuori dell’ingorgo istituzionale neanche la nomina del nuovo Governo. Infatti il nuovo Capo dello Stato dovrà senza indugio attivarsi con le consultazioni al fine della nomina dell’esecutivo che a sua volta dovrà superare il voto di fiducia di ciascuna Camera.

Bisogna ammettere che l’ingorgo istituzionale creatosi delinea alcuni aspetti interessanti. Mentre si insediano le Camere avremo un Presidente della Repubblica con poteri prorogati. Anche dopo l’insediamento delle Camere avremo un Governo uscente con poteri prorogati. Non ritengo di condividere l’opinione che, al fine di evitare la proroga all’esecutivo uscente, debba essere l’attuale Presidente della Repubblica a conferire l’incarico. E ciò per due ordini di ragioni.

Anzitutto un Presidente della Repubblica con poteri prorogati dovrebbe procedere solo agli affari correnti e tali non ritengo possano essere la nomina del Presidente del Consiglio incaricato. Poi, se ciò avvenisse, si crererebbe l’ulteriore problema se dare precedenza al voto di fiducia al nuovo Governo o alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica, e ovviamente prevarrebbe quest’ultima ipotesi e il Presidente del Consiglio incaricato dovrebbe comunque prestare il giuramento nelle mani del nuovo Capo dello Stato e continuerebbero i poteri ordinari del Governo uscente.

Legislazione e correttezza istituzionale impongono quindi il seguente iter: insediamento delle camere; elezione dei Presidenti delle Camere; elezione del Capo dello Stato; conferimento dell’incarico al nuovo Governo; voto di fiducia delle camere.

Sui tempi per tutto questo, c’è spazio per qualunque previsione.