Ingorgo Istituzionale dopo le elezioni
(Avv.
Prof. Carlo Crapanzano)
A seguito delle elezioni
politiche si è creata una concomitanza senza precedenti di adempimenti
istituzionali che sta creando una enorme confusione.
Andiamo per ordine.
L’ingorgo di cui parliamo è
provocato dalla concomitante necessità che si insedino i parlamentari neoeletti
e dalla urgenza della elezione del nuovo Capo dello Stato da parte delle stesse
camere.
I riferimenti normativi sono la
Costituzione e i Regolamenti dei due rami del Parlamento.
L’art. 85 comma secondo della
Costituzione, obbliga le camere ad eleggere il Presidente della Repubblica
entro quindici giorni dal loro insediamento. Cioè, il nuovo Capo dello Stato
deve essere eletto entro il 12 maggio 2006. L’articolo in esame prevede che nel
frattempo sono prorogati i poteri dell’attuale Presidente, ma nulla dice se
tale proroga vale anche se l’elezione non avviene entro i quindici giorni.
Il quesito che è inevitabile
porsi è se vi sono effettivamente i tempi per rispettare le norme
costituzionali.
Il Regolamento della Camera dei
Deputati prevede che i parlamentari entrano nel pieno esercizio delle loro
funzioni all’atto della proclamazione. A tal uopo presiede l’Assemblea
normalmente il vice presidente più anziano della legislatura precedente e si
forma un ufficio di Presidenza che proclama i parlamentari eletti. L’art. 3 del
Regolamento dovrà subire inevitabili modifiche in quanto prevedeva le varie
situazioni e la distinzione tra i parlamentari eletti con il sistema uninominale
e i parlamentari eletti con il sistema proporzionale. Quest’ultimo infatti è
l’unico sistema vigente.
E’ ovvio che sarà necessario un
certo tempo per la proclamazione effettiva, in quanto molti parlamentari eletti
in diversi collegi (es. tutti i capilista), dovranno optare per il collegio
scelto e la ulteriore conseguenza è che il parlamentare che subentra all’eletto
che ha optato per un altro collegio dovrebbe già essere presente. Dopo tali adempimenti, la Camera procede
alla elezione del proprio Presidente. L'elezione del Presidente ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, cioè di
420 parlamentari. Quindi, tranne accordi tra le coalizioni alla prima votazione
non si avrà il Presidente. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei
due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
Eletto il Presidente, si procede
all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al
fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta
pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.
Al senato della Repubblica il
Regolamento prevede che alla prima seduta dopo le elezioni, presiede il
senatore più anziano di età coadiuvato dai sei senatori più giovani. Costituito
anche qui un ufficio provvisorio di Presidenza, si procede alla elezione del
Presidente. E’ eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti per i
primi due scrutini e se ciò non avviene, il giorno seguente, si deve
raggiungere la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se non viene in tal
modo eletto il Presidente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che
hanno raggiunto il maggior numero di voti e tra questi è eletto Presidente chi
avrà ottenuto il maggior numero di voti anche relativo. In caso di parità è
eletto il più anziano di età. Sarà necessaria una ulteriore seduta per eleggere
l’Ufficio di Presidenza.
Per la elezione del Presidente
della Repubblica, la Costituzione prevede che le Camere sono convocate in
seduta comune presso la Camera dei Deputati, e con la presenza di tre delegati
per ogni regione, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno. L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Le procedure rigorose che
abbiamo sommariamente appena descritto, previste dalla Costituzione e dal
Regolamento di ciascuna camera, dovrebbero essere rispettate entro quindici
giorni dall’insediamento, cioè tra il 28 aprile e il 12 maggio.
Dubito fortemente che vi siano i
tempi tecnici per tali incombenze, tranne a volere considerare eventuali accordi
pre-insediamento che riguardino non solo ciascuna camera, ma l’indicazione per
la elezione del nuovo Capo dello Stato.
Non è fuori dell’ingorgo
istituzionale neanche la nomina del nuovo Governo. Infatti il nuovo Capo dello
Stato dovrà senza indugio attivarsi con le consultazioni al fine della nomina
dell’esecutivo che a sua volta dovrà superare il voto di fiducia di ciascuna
Camera.
Bisogna ammettere che l’ingorgo
istituzionale creatosi delinea alcuni aspetti interessanti. Mentre si insediano
le Camere avremo un Presidente della Repubblica con poteri prorogati. Anche
dopo l’insediamento delle Camere avremo un Governo uscente con poteri
prorogati. Non ritengo di condividere l’opinione che, al fine di evitare la
proroga all’esecutivo uscente, debba essere l’attuale Presidente della
Repubblica a conferire l’incarico. E ciò per due ordini di ragioni.
Anzitutto un Presidente della
Repubblica con poteri prorogati dovrebbe procedere solo agli affari correnti e
tali non ritengo possano essere la nomina del Presidente del Consiglio
incaricato. Poi, se ciò avvenisse, si crererebbe l’ulteriore problema se dare
precedenza al voto di fiducia al nuovo Governo o alla elezione del nuovo
Presidente della Repubblica, e ovviamente prevarrebbe quest’ultima ipotesi e il
Presidente del Consiglio incaricato dovrebbe comunque prestare il giuramento
nelle mani del nuovo Capo dello Stato e continuerebbero i poteri ordinari del
Governo uscente.
Legislazione e correttezza
istituzionale impongono quindi il seguente iter: insediamento delle camere;
elezione dei Presidenti delle Camere; elezione del Capo dello Stato;
conferimento dell’incarico al nuovo Governo; voto di fiducia delle camere.
Sui tempi per tutto questo, c’è spazio per qualunque previsione.