L’indennità di rischio per
lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti
di Alessandro Lucarini
In alcune pubbliche amministrazioni, segnatamente al settore della ricerca,
della sperimentazione e della sanità, capita di trovarsi di fronte a
(pressanti) richieste di lavoratori – a mezzo delle proprie oo.ss.- per la
concessione dell’indennità di rischio da esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
Viene di seguito fornito un contributo necessario
alla ricostruzione del beneficio in esame, con particolare riferimento alla
disciplina posta in essere dalla contrattazione collettiva nazionale nel campo
del personale del Servizio Sanitario Nazionale e nel campo degli enti pubblici
di ricerca e sperimentazione.
La disciplina di tale indennità, infatti, è stata
nel tempo oggetto di una serie di interventi normativi e giurisprudenziali:
articolo 1 della legge n. 416 del 1968, articolo 1 commi 2 e 3 della legge n.
460 del 1988, articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (recante “norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale”), sentenza interpretativa di
rigetto della Corte Costituzionale n. 343 del 7 luglio 1992, articolo 26
decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, CCNL comparto Ricerca
1994/1997, (articolo 11 parte economica – biennio 1996-1997) e 1998/2001
(articolo 47), diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, tra cui si
segnalano, Cons. Stato, Sez. V, 5.11.1999, n. 1843 e di recente TAR Marche, nn.
134 e 135, 18 marzo 2004.
Nell’ambito dei criteri di accertamento del livello
di esposizione professionale ai fini dell’erogazione del detto beneficio, la
legge n. 460 del 1988 ha segnato il transito da un sistema di riconoscimento
dei benefici economici e previdenziali in parola, basato su meri requisiti
soggettivi (quale il solo fatto dell’esercizio della professione di radiologo),
ad un sistema ancorato a puntuali elementi oggettivi (come l’accertamento della
continua e permanente esposizione a rischio radiologico), ampliando,
conseguentemente, le categorie destinatarie di tale beneficio, al di là del
settore della radiologia medica, sempre a seguito di accertamento della
sussistenza delle condizioni oggettive richieste.
A tal proposito, l’intervento della Consulta sopra
indicato (n. 343/1992) ha avuto modo di precisare che: “la finalità di
prevenzione propria dell'indennità di rischio da radiazioni può essere
compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa indennità -
venga valorizzato, anche al di là della qualifica rivestita, il dato della
effettiva esposizione al rischio”.
Nel processo di estensione di tale disciplina a
categorie precedentemente non individuate, avvenuto in sede di contrattazione
collettiva nell’ambito del comparto della Ricerca, è da segnalare che il testo
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991,
pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 132 del 7.6.1991 (e recante
il recepimento dell’accordo per il triennio contrattuale 1988-90 concernente il
personale degli Enti di ricerca), così come formulato, richiama pedissequamente
l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 460 del 1988.
Infatti, stando alla lettera del detto articolo 26,
criteri discriminanti per l’accesso (al pari dell’articolo 1 della legge n.
460/88) all’erogazione dell’indennità da rischio di radiazione nella misura di
£ 200.000 mensili sono:
1. l’essere
“sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente”;
2. il
prestare “la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del
Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971”;
3. il
carattere professionale del rischio da radiazioni, “nel senso che non sia
possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio”.
Coerentemente, nell’ambito del comparto del
personale del Servizio Sanitario Nazionale, gli accordi collettivi nazionali
già con l’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, ai fini della concessione dell’indennità di cui l’articolo 1,
commi 2 e 3 della legge n. 460/88, prefiguravano l’introduzione di una
commissione medico-scientifica ad hoc, per la valutazione delle
condizioni oggettive necessarie per l’erogazione dell’indennità in parola: le
competenze di tale organismo, peraltro, a seguito dell’intervento della Corte
Costituzionale sopra indicato, venivano notevolmente ampliate, consentendo
l’accertamento non solo dei casi che avrebbero dato diritto alla corresponsione
di una misura minore dell’indennità di rischio, ma anche di quelle situazioni
che conferivano la possibilità di ottenere la misura più elevata (pari a £
200.000), perché afferenti a categorie lavorative assimilabili a quelle già
rientranti nel beneficio.
Parimenti nel comparto della Ricerca, attraverso
l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991,
nonché a seguito dei contratti collettivi nazionali successivi (94/97 e 98/01)
che hanno confermato la disciplina di cui al predetto d.P.R. per l’attribuzione
dell’indennità di cui l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 460, è stata
altresì prevista l’istituzione di una apposita commissione “composta da
almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o
istituzione, nominata dal presidente”, con il compito di individuare il
personale “non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a
rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito
normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale
indicato nel precedente comma 1”, a cui debba essere “corrisposta
un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire
cinquantamila”.
Pertanto al pari di quanto previsto nel comparto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale, anche nel comparto della
ricerca, apparirebbe fornire il fianco a quanti sostengono che la competenza
esclusiva per l’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive di
esposizioni del rischio spetta inequivocabilmente alla Commissione sopra
indicata la quale, in virtù anche del ricordato intervento della Consulta,
estende il proprio sindacato anche a situazioni che diano luogo alla
corresponsione di benefici in misura più elevata.
La lettera dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 dunque richiama senza alcun dubbio
l’istituzione di uno strumento di “verifica a posteriori”, quale la
commissione, per l’accertamento delle condizioni per l’erogazione del beneficio
in parola: tale evenienza è peraltro confermata sulla base di quanto si evince
dal pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa,
peraltro confermato anche di recente.
Infatti, in merito, Cons. Stato, Sez. V, n.
1843/1999, ritiene che l’indagine sull’accertamento dei requisiti sufficienti
per l’erogazione del beneficio neppure può “dirsi esaurita con la
positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del
rischio e della prestazione in zona controllata, dal momento che si tratta,
comunque, di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della
continuità e permanente esposizione a rischio radiologico”.
Quanto asserito dal Consiglio di Stato (1843/1999),
rende evidente anche che l’attribuzione dal congedo ordinario aggiuntivo di
giorni 15 per recupero biologico, spettante ai sensi della legge n. 724 del
1994, è un diritto dei lavoratori che sorge per il solo fatto di svolgere
attività professionale in zona controllata: condizione, quest’ultima, che non
integra i requisiti necessari e sufficienti (quali “continuità e permanente
esposizione a rischio radiologico”) ai fini della corresponsione
dell’indennità di rischio da radiazioni, coerentemente all’impianto normativo e
giurisprudenziale sin qui esposto.
Anche altre pronunce rendono ovvio la necessità di
un sistema che vagli successivamente la ricorrenza dei presupposti; sul punto,
si deve su tutte richiamare, TAR Marche, 134-5/2004, per cui: “il requisito
della continuità non solo non coincide con quello dell’esposizione
professionale, ma neppure può essere inteso con riferimento limitato al solo
aspetto temporale dell’esposizione, cioè con il numero delle frequenze nelle
“zone controllate” e col relativo periodo di permanenza, ma necessita anche
dell’ulteriore requisito del “livello di assorbimento” o “grado di
esposizione”, cioè di un’apprezzabile entità di dose assorbita”.
Tuttavia spesso ci si trova di fronte a richiami
impropri che mettono in dubbio il coerente impianto che sembrerebbe posto in
essere dalle norme sopra citate: è il caso del il richiamo prospettato in sede
di contrattazione collettiva dai CCNL 1994/1997 e 1998/2001, segnatamente al
settore degli Enti di Ricerca, secondo cui l’indennità è disciplinata “nel
rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte
dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni”, non apporta di
per sè gli estremi per l’attribuzione del beneficio.
Sebbene il decreto legislativo n. 230 del 1995
fornisca puntuali definizioni degli indicatori dell’esposizione professionale
al rischio di radiazioni, esso, di per sé, non è sufficiente a far scattare
automaticamente il diritto all’indennità: è evidente che i presupposti per la
concessione dell’emolumento debbono essere sempre verificati successivamente,
non essendo possibile “preventivarli” in una classificazione aprioristica, come
quella che si vorrebbe far risalire al decreto legislativo n. 230 del 1995.
A tal proposito, gli articoli 80 (citato da codesta
O. S.), 82 e 83 del decreto in parola sono peraltro inseriti nel capo VIII
denominato: “Protezione sanitaria dei lavoratori” e richiamano la
classificazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2, lettera b), la quale
testualmente è svolta “a fini di radioprotezione”, e cioè finalizzata a
porre in essere principi, raccomandazioni, requisiti, prescrizioni, tecnologie
e modalità operative, verifiche, volte a proteggere i lavoratori dagli effetti
dannosi delle radiazioni ionizzanti e non, come codesta O. S. lascerebbe
intendere, a classificare i lavoratori ai fini della corresponsione di
eventuali benefici di natura economica e previdenziale (eventualità peraltro
non specificata in alcuna parte del testo del decreto).
Perciò, l’inserimento nella categoria “A” nella
classificazione dell’esperto qualificato di alcuni lavoratori “esposti”, stante
l’attuale impianto normativo e giurisprudenziale come fin qui mostrato, non fa
discendere ipso iure la corresponsione del beneficio economico e
previdenziale in argomento, bensì fa sorgere obblighi di radioprotezione, quali
la sorveglianza medica tramite medici autorizzati, la periodicità di visite
mediche e così via (cui l’Istituto ha peraltro già ottemperato).
Si evince, pertanto, che eventuali richiami, alla
stregua di quello prospettato in sede di contrattazione collettiva dai CCNL
1994/1997 e 1998/2001 Enti di ricerca, non apportano di per sè gli estremi per
l’attribuzione del beneficio.
Dalle considerazioni fin qui svolte, è evidente che
l’accertamento del personale che rientra nell’applicazione di cui all’articolo
26 del d.P.R. n. 171 del 1991 deriva, invece, dalla verifica della sussistenza
delle condizioni oggettive richieste dalla normativa vigente sulle radiazioni
ionizzanti effettuate dalla Commissione per la concessione delle indennità da
rischio di radiazioni ionizzanti.
Per ovviare ad eventuali lacune dovute alla mancata
istituzione di una tale commissione è pertanto necessario dare seguito ad un
provvedimento di nomina della stessa, ed eventualmente costituire un apposito
tavolo con le parti sociali per intervenire sui miglioramenti da apportare
rispetto a tale istituto (in sede di futura contrattazione collettiva), nonché
sulla disciplina di eventuali situazioni pregresse, riconosciute meritevoli di
tutela e fin ora non ancora accertate.
(Si ringrazia Altalex)