Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, 24 giugno 2010, n. 125/ ord. ( est. Raeli ) – I.N.P.D.A.P. c/ S. P. ( avv. Iengo )
( Omissis ) Considerato:
- che a seguito di un'attività di confronto tra il Commissario ad acta e l'Inpdap – Direzione Provinciale di Foggia circa la quantificazione degli importi dovuti da questa in esecuzione della sentenza n. 372/07 il primo, condividendo i conteggi effettuati dall'Istituto di previdenza e comunicati con Nota n. 5591 del 30/03/2010, ha, con atto del 19/04/2010, invitato la stesso Istituto a corrispondere al Sig. S.P. con la rata di maggio 2010 la somma ammontante ad € 37.597,18 lordi a titolo di arretrati, interessi e rivalutazione, nonché ad emettere formale provvedimento di riliquidazione della pensione annua lorda giusta citata Sentenza di merito e per un importo annuo lordo di € 30.298,32; rilevando, infine, che le spese e competenze dei due giudizi (di merito e di ottemperanza) sono, contrariamente a quanto asserito dall'Istituto, da corrispondersi direttamente al Sig. S.P. e non ai difensori, siccome disposto dal Giudice, per cui il pagamento di esse va effettuato senza possibilità di pretendere le fatture originali;
- che, pur in presenza di attività commissariale, l'Inpdap – Direzione provinciale di Foggia ha inviato direttamente al Sig. S. “ Note “ di riliquidazione della pensione, assegnando a questi termine perentorio di giorni 30 per la proposizione di ricorso amministrativo, peraltro non partecipandone il Commissario ad acta;
- che l'Istituto di previdenza, con Nota n. 9073 del 30/04/2010, ha comunicato al Commissario ad acta che avrebbe corrisposto a titolo di arretrati, interessi e rivalutazione non più la somma lorda, come precedentemente da esso stesso dichiarato e come ingiunto dal Commissario medesimo, di € 37.597,18 lordi, bensì l'importo netto di € 19.733,30 (inferiore a quanto risulterebbe considerando il predetto importo lordo), adducendo a motivazione un precedente errore, consistente nell'aver indebitamente proceduto all'aggiornamento dell' I.I.S., che in realtà deve considerarsi bloccata ad € 542,64 dall'01/01/2004, a mente del disposto di cui all'art. 59 comma 13 della Legge n. 449/97, per evidente mero errore materiale indicando l'anno come il 1977 , e insistendo, infine, nel subordinare il pagamento delle spese e competenze dei giudizi alla produzione da parte dei difensori delle fatture in originale;
- che, con Nota provvedimentale del 04/05/2010, il Commissario ad acta ha ingiunto all'Inpdap di ottemperare alla propria precedente determinazione assegnando all'uopo termine perentorio, decorso il quale si sarebbe sostituito all'Amministrazione mediante l'emanazione degli occorrendi e necessari provvedimenti con tutte le conseguenze di legge;
- che prima della scadenza di tale termine l'Inpdap , in riscontro alla la nota del Commissario ad acta emessa in data 4-5-2010, con atto del 18/05/2010 – che è stato qualificato da questo Giudice come incidente di esecuzione - contesta la determinazione commissariale, ponendo a fondamento della propria opposizione il combinato disposto di cui all'art. 59 comma 13 della Legge n. 449/97 e all'art. 21 della Legge n. 730/83;
Ritenuto:
- che il commissario ad acta, ausiliare del giudice dell’ottemperanza, deve eseguire il proprio compito sotto il continuo controllo e l’assidua vigilanza di quest’ultimo al fine di assicurare l’esatta rispondenza della sua attività al comando contenuto nella sentenza della cui esecuzione si tratta, assicurando effettivamente al ricorrente il conseguimento del bene già riconosciutogli in sede di cognizione ( cfr. Cons. St., sez. IV, 4.5. 2004, n. 2739 );
- che appare del tutto illegittimo l'operato dell'Amministrazione per quanto attiene agli atti da questa notificati direttamente al Sig. S., senza parteciparne il Commissario ad acta, in ragione del fatto che un potere di autotutela è consentito solo, in pendenza della fase giudiziaria dell'ottemperanza, al fine di esattamente adempiere al decisum del Giudice e non per modificare il comando coperto da giudicato;
- che infondato ed elusivo del giudicato si appalesa il richiamo dell'Amministrazione reclamante alla normativa sopra citata poiché, con riferimento al disposto di cui all'art. 59 comma 13 della Legge n. 449/97 (Legge Finanziaria per il 1998), il “ congelamento “ del trattamento pensionistico in esso previsto non ha efficacia perdurante bensì è circoscritto temporalmente agli anni 1998, 1999 e 2000 (nel caso oggetto del giudizio de quo vengono invece in considerazione arretrati da corrispondersi a decorrere dall'01/04/2004) come del resto si può dedurre dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, con riguardo agli effetti nel tempo della citata norma così si esprime: “per effetto del successivo art. 69 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), che ha introdotto miglioramenti rispetto alle precedenti disposizioni, la riduzione prevista dal comma 13 del citato articolo 59 è stata limitata agli anni 1999 e 2000...” ( C. Conti, sez. giurisd. Reg. Emilia-Romagna, sent. del 30/09/2008); e ancora, e soprattutto per autorevolezza in considerazione della funzione nomofilattica svolta dalle Sezioni Riunite di questa Corte (”Il citato comma 13 ha sospeso per il 1998 la perequazione automatica per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps e ha fissato per tre anni, poi limitati a due dall'art. 69, co. 2, della legge 388/2000, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la perequazione delle pensioni...” (C. Conti, SSRR, sent. n. 5/08);
- che il riferimento dell'Amministrazione all'art. 21 della Legge n. 730/83, il quale imporrebbe dall'1 maggio 1984, la applicazione della perequazioni all’importo complessivo, comprensivo della pensione e dell'indennità integrativa speciale, non corrisponde al dato normativo, poiché il meccanismo perequativo deve operare separatamente per l'I.I.S. e per la pensione (C. Conti, sez. giurisd. reg. Campania, sent. del 14 febbraio 2008) in quanto, ai sensi dell’8° comma, la considerazione “ unitaria “ di pensione e indennità integrativa speciale vale solo ai fini della individuazione del tetto perequativo ( cfr. C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., 19/12/2005, n. 776, secondo cui:” L'esclusione, operata con l'art. 59, comma 13°, della legge 449 del 1997, dell'effetto della perequazione automatica annuale in relazione all'ammontare del trattamento pensionistico (se di importo complessivo pari a cinque volte il trattamento minimo INPS), ha lo scopo di alleggerire il peso degli oneri previdenziali sul bilancio pubblico, per cui la disposizione risulterebbe sostanzialmente disapplicata se l'indennità integrativa speciale non fosse cumulata - ai fini del computo del tetto perequativo - alle altre voci del trattamento pensionistico complessivo ) e non già per applicare la percentuale di perequazione sull’importo complessivo così determinato, in quanto è chiaro il disposto normativo, nel senso che “ …gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione…” ( cfr. art. 21, comma 8, secondo periodo, l. n. 730/1983 cit. e art. 3 D.M. 20 novembre 1998 ) e, dunque, la percentuale di perequazione deve calcolarsi, separatamente, sulla indennità integrativa speciale e sulla pensione;
-che, pertanto, deve trovare disapplicazione la nota operativa n. 24 dell’I.N.P.D.A.P. – Direzione Centrale Pensioni – Ufficio I – Normativa, alla quale la Direzione Provinciale di Foggia si richiama, oltre che la nota prot. n. 3901/8/3/1999 del Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
-che deve censurarsi il comportamento della Direzione Provinciale di Foggia, che, noncurante della sentenza di merito, la quale, recependo le risultanze della ctu, aveva determinato la pensione annua a far tempo dall'1 gennaio 1978 in € 6.392,20, illegittimamente ha continuato a ripartire nei conteggi a far tempo dalla predetta data, secondo l'importo di € 6.063,40;
-che le spese e competenze dei giudizi sono da corrispondersi, per i già indicati importi nelle sentenze che hanno concluso i giudizi di merito e di ottemperanza, direttamente al Sig. S.P., in quanto non distrattari i difensori del medesimo, senza esigere la fattura in originale, che, secondo le leggi tributarie (alle quali non ha il potere di eventualmente derogare un regolamento amministrativo interno all'Istituto, secondo i criteri della gerarchia delle fonti );
-che, vista la nota specifica depositata dall’avv. Iengo, unitamente al fascicolo di parte, possono essere liquidati i diritti e gli onorari della presente fase nella misura di € 5.000, 000 , oltre € 675,00 per rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.A.P.
RIGETTA
il ricorso per incidente di esecuzione in epigrafe proposto dall'Inpdap – Direzione Provinciale di Foggia e per l'effetto
ORDINA
all'Inpdap – Direzione Provinciale di Foggia di dare senz’altro esecuzione alla Nota provvedimentale del Commissario ad acta dal medesimo adottata in data 04/05/2010, ribadendosi che l'Istituto, ai fini della esatta esecuzione della sentenza n. 372/07, ha l'obbligo, precisamente di:
ASSEGNA
all'Inpdap – Direzione Provinciale di Foggia il termine perentorio di gg. 15 dalla notifica del presente provvedimento per l'esecuzione, decorsi invano i quali il Commissario ad acta, svincolato da qualsiasi previo controllo da parte di organi dell' Inpdap (Cons. Stato, Dec. n. 1952/05), si sostituirà all'Amministrazione, ove necessario, con attività diretta presso la Tesoreria dell'Istituto di previdenza, segnalando alle Autorità Giudiziarie competenti eventuali violazioni di legge riscontrate, compresi fatti e atti ravvisabili come causativi di danno erariale per il maggior dovuto esborso a carico dell'Erario per la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione dei provvedimenti del Giudice.
LIQUIDA
le spese e competenze del presente giudizio incidentale, che si liquidano in € 5.675,00, da corrispondersi direttamente in favore del Sig. S.P. , ponendole a carico dell'Inpdap – Direzione Provinciale di Foggia;
MANDA
alla Segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti e al Commissario ad acta, dott. P.L., nonché, in ragione del potere di vigilanza esercitata, al Sig. Direttore Generale dell'Inpdap – Roma.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio dell'undici giugno duemiladieci.
IL GIUDICE
Cons. Vittorio RAELI