Incarichi e rapporti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche

di Aldo Niccoli

1. La riforma delle amministrazioni e dei sistemi di classificazione del personale - 2. Gli incarichi di collaborazione presso le amministrazioni pubbliche e gli indirizzi della Corte dei Conti - 3. La disciplina restrittiva di fine XIV legislatura

1. La riforma delle amministrazioni e dei sistemi di classificazione del personale

Le riforme delle amministrazioni pubbliche da sempre non solo hanno interessato le loro strutture e le cd. norme di azione, ossia quelle che regolano funzionamento e attività dei poteri pubblici, ma hanno anche coinvolto la disciplina e la classificazione del personale di cui tali amministrazioni si avvalgono.

Così, l’esigenza non più differibile di porre in essere un’amministrazione efficiente, nella quale sprechi, ritardi e clientelismi fossero ridotti al minimo e dalla quale, soprattutto, i conti pubblici non venissero inghiottiti, ha imposto negli ultimi anni il ripensamento del concetto stesso di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pertanto, salvo settori di particolare delicatezza o rilevanza, l’impiego pubblico è stato assimilato a quello privato, pur senza realizzare una piena integrazione tra i due tipi di lavoro, ma unificando nel nuovo impiego pubblico privatizzato gli aspetti migliori o ineliminabili di ciascuno dei due.

La privatizzazione, disposta all’inizio degli anni ‘90 con la Legge delega 421/1992 e realizzata nella sua prima stesura con il D.Lgs. 29/1993, poi modificato e confluito nel D.Lgs. 165/2001, si è concretizzata nella riconduzione di tutti gli aspetti dell’organizzazione e della gestione giuridica ed economica dei lavoratori alla disciplina privatistica e a quella della contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le disposizioni emanate sull’impiego pubblico privatizzato dal 1993 in poi sono state successivamente riordinate in un Testo Unico, il citato D.Lgs. 165/2001, a sua volta variamente integrato e modificato da numerosi interventi normativi; in tali corpi normativi sono state tracciate le linee generali di organizzazione degli uffici pubblici e gli aspetti più delicati dei fondamenti del lavoro pubblico. La riforma, d’altronde, non è stata solo il punto di arrivo di un lungo dibattito e di una lunga evoluzione giuridica, ma anche il punto di partenza di una produzione normativa ingente e stratificata, volta alla sempre più marcata trasformazione dell’impiego pubblico; questo, infatti, è stato utilizzato come strumento principale di evoluzione delle amministrazioni pubbliche nelle direzioni della semplificazione, della trasparenza, della partecipazione, dell’efficienza, dell’aggiornamento, dei servizi accessibili, del management, dell’informatizzazione, della customer satisfaction.

Ciò non significa, ovviamente, che gli enti e il personale non coinvolti dal processo di contrattualizzazione non prendano parte allo sforzo di ammodernamento e di miglioramento dell’amministrazione, ma solo che tale obiettivo è ritenuto sì importante e da raggiungere, ma secondario rispetto alle esigenze pubblicistiche legate all’attività della magistratura, delle prefetture, delle forze armate e così via.

Per quanto concerne il lavoro pubblico privatizzato, l’aspetto più innovativo è certamente la condivisione della disciplina del complesso di diritti ed obblighi, in quanto questa non è dettata unilateralmente con atti normativi ma è espressa in contratti che recepiscono le istanze sia delle amministrazioni, rappresentate da un organismo unitario (l’ARAN), sia delle rappresentanze sindacali del personale pubblico. Tali contratti, ovviamente, ricevono il vaglio contabile della Corte dei Conti, e sono immediatamente vincolanti dalla sottoscrizione sia per le amministrazioni, grazie al rapporto di rappresentanza che le lega a detta Agenzia, sia per il personale, in virtù della clausola dei contratti individuali di lavoro che riconosce i contratti collettivi tra le fonti di disciplina del rapporto di impiego.

Per rispondere meglio alle esigenze di efficienza di cui si è detto prima, i contratti collettivi hanno previsto per tutti i comparti una classificazione del personale contrattualizzato fondata non più sulle qualifiche funzionali ma su un’articolazione in aree professionali, all’interno delle quali sono state poi individuate posizioni economiche differenziate, legate ai diversi livelli di professionalità e di responsabilità richiesti ai lavoratori.

Per la rilevanza della tematica delle mansioni ai fini del funzionamento delle strutture burocratiche, e quindi in ossequio al’art. 97 Cost., secondo cui gli uffici pubblici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, la disciplina è posta dal D.Lgs 165/2001, mentre alla contrattazione collettiva è affidato il compito della concreta e specifica individuazione ed enunciazione.

Secondo le declaratorie delle mansioni previste dai contratti collettivi dei vari comparti di contrattazione, le mansioni affidate a ciascun lavoratore devono essere quelle per le quali è stato assunto o quelle relative alla qualifica successivamente acquisita per crescita professionale, pertanto quelle direttamente riferite al ruolo ed alla responsabilità che competono alla sua professionalità; è consentito poi attribuire mansioni considerate equivalenti a quelle indicate nelle declaratorie, anche se non strettamente rientranti nelle specifiche professionali e nei contenuti professionali di base della posizione economica rivestita dal lavoratore.

Diversamente, sono fissati forti limiti all’assegnazione di compiti differenti da tali specifiche mansioni, in quanto lo scostamento non deve essere né tale da mortificare la professionalità e la dignità del lavoratore (per l’attribuzione di mansioni inferiori), né tale da apparire prevalente sotto i profili quantitativo, qualitativo e temporale (per l’attribuzione di mansioni superiori), pena la responsabilità diretta di chi ha disposto la diversa assegnazione delle mansioni.

Difatti, nella prima ipotesi si potranno individuare le ricadute in termini di risarcimento del danno da ridotta espressione e crescita professionale e personale, nonché dell’eventuale e connesso mobbing. Nella seconda ipotesi, il riconoscimento dell’attribuzione di mansioni superiori non dà diritto all’acquisizione della qualifica di fatto esercitata (a differenza che nel lavoro privato, ove si applica l’art. 2103 c.c.), ma consente la corresponsione al lavoratore delle differenze retributive; in mancanza dei presupposti della vacanza di posto in organico e della sostituzione di altro dipendente assente, fissati dalla legge, la corresponsione è a carico diretto del dirigente che ha disposto l’assegnazione. Quanto detto sopra non vale nel caso sia la stessa legge a prevedere la diversa assegnazione, come nell’ipotesi regolata dal D.L. 4/2006, in corso di conversione, il cui art. 16 prevede che il Ministero dei Beni e le attività culturali possa fronteggiare le carenza di personale dirigenziale affidandone la reggenza a funzionari C3 particolarmente qualificati mediante incarichi limitati nel tempo, e ciò senza attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo.


2. Gli incarichi di collaborazione presso le amministrazioni pubbliche e gli indirizzi della Corte dei Conti

Per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio (per carenza di organico o di previsione di una specifica figura professionale), le amministrazioni sia statali che regionali o locali, possono conferire ad esperti di provata competenza incarichi individuali di collaborazione con finalità di studio, ricerca o consulenza, e ciò per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Tale facoltà è prevista oggi dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dalle varie disposizioni di attuazione ed integrazione dello stesso, nonché, per gli enti locali, dall’art.110, comma 6, del D.,Lgs 267/2000, integrato dalle stesse disposizioni intervenute sul 165/2001; si noti che tale articolo, nel far riferimento ad incarichi ad alto contenuto di professionalità, allarga per gli enti locali le possibilità di far ricorso a soggetti esterni, ovviamente a condizione che la facoltà sia stata prevista nei loro regolamenti. La giustificazione di tale apertura si rinviene nella maggiore difficoltà che incontrano soprattutto gli enti di piccole dimensioni nel procurarsi in pianta stabile personale altamente qualificato. Va poi aggiunto che in materia esiste anche una specifica legislazione emanata anche da varie regioni.

Nelle ipotesi disciplinate dalle norme sopra richiamate, non si è di fronte a personale inquadrato nell’amministrazione che conferisce l’incarico, ma di soggetti esterni, con i quali viene stipulato un vero e proprio contratto di diritto privato, teso allo svolgimento di una prestazione intellettuale. Diverso, pertanto, è il caso dei professionisti dipendenti, che sono appunto nell’organico delle amministrazioni ma che espletano un’attività che richiede anche l’abilitazione all’esercizio o l’iscrizione in albi professionali. Diversi sono anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che si collocano piuttosto in una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, tipico dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato, come si evince anche dallo stesso art. 1, comma 116, della L. 311/2004 (v. anche art. 409 n.3 c.p.c.). Difatti tali incarichi, pur se conferiti a soggetti esterni all’ente, per la loro stessa essenza che implica continuità della prestazione e potere di direzione dell’amministrazione, sono utilizzabili per fronteggiare le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture burocratiche.

La delicatezza del tema degli incarichi esterni retribuiti delle amministrazioni pubbliche è evidenziata dai vari interventi correttivi, specificativi e limitativi fatti soprattutto di recente sulla disciplina del D.Lgs. 165/2001, e si fonda sulla necessaria attenzione dovuta sia alle implicazioni in termini di corretto impiego delle risorse umane sia ai connessi aspetti economici, ossia di contenimento della spesa pubblica. Per questa ragione, frequentemente accade che le disposizioni che incidono sui margini di ricorso a tale figura collaborativa, di notevole utilità pratica e di frequente utilizzo, si rinvengano proprio in disposizioni finanziarie, quali di recente la finanziaria 2005 (L. 311/2004), la finanziaria 2006 (L. 266/2005) ed il suo “collegato” (L. 248/2005).

Per le stesse ragioni, si registrano interessanti pronunce della Corte dei Conti sulla stipulazione di contratti di collaborazione da parte delle amministrazioni. Difatti, la Sezione giurisdizionale del Lazio, con sentenza 1544/2000/EL, si è pronunciata sulla corretta applicazione dell’art.110, comma 6, del D.Lgs 267/2000, precisando che il presupposto per l’affidamento degli incarichi professionali deve ricercarsi non nella presenza di un mero rapporto di fiducia con l’amministrazione locale, ma in elementi oggettivi fondati sui precisi dettami della legge, che richiede la temporaneità dell’incarico, funzionalizzato alla soluzione di problematiche specifiche e transitorie, la specificità del contenuto, giustificante l’alta professionalità richiesta, e la congrua motivazione, in relazione all’impossibilità di svolgere le funzioni richieste con il personale in servizio (così il D.Lgs. 165/2001).

Una delibera di rilievo sulla materia degli incarichi è poi la n. 6 del 15/2/2005, delle Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti, che hanno dettato linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della finanziaria 2005 (art. 1, commi 11 e 42) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza.

La delibera effettua un distinguo tra i vari incarichi affidabili a soggetti esterni all’amministrazione, al fine di individuare quali di essi rientrino nella disciplina restrittiva (quelli identificabili con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 – 2238 del codice civile) e quali siano sottoposti ad un regime differente.

La Corte, pertanto, ripercorre preliminarmente l’evoluzione della disciplina sulla materia, ricordando che il regolamento approvato con D.P.R. 338/1994 fissa le regole per il conferimento degli incarichi da parte dei ministri, circoscrivendo l’oggetto degli incarichi esterni alla necessità di compiere studi e di risolvere problemi. Successivamente, l’art. 1, comma 127, della L. 662/1996, per esigenze di trasparenza nell’affidamento degli incarichi di consulenza retribuiti o delle collaborazioni esterne, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare gli elenchi sui conferimenti, e inviarli ogni semestre al Dipartimento per la Funzione pubblica.

Il D.Lgs. 165/2001, che recepisce tali disposizioni nei commi 14-16 dell’art.53, prevede poi anche l’intervento del Dipartimento in sede Parlamentare, volto alla formulazione di proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione.

Proprio allo scopo di contenere la spesa pubblica, e per porre un freno alla crescita esponenziale degli incarichi esterni, cui si associava il cattivo utilizzo delle risorse umane in organico, l’art. 1, commi 9 e 11, del D.L. 168/2004, convertito con L. 191/2004, ha posto un limite alla spesa consentita per gli incarichi. Restavano tuttavia possibili gli sfondamenti dei tetti di spesa fissati, ma solo per le tre evenienze di studio, di ricerca o di consulenza, dietro adeguata motivazione e nei casi previsti dalla legge o nell’ipotesi di eventi straordinari; il tutto con trasmissione degli atti di conferimento dell’incarico devono agli organi di controllo interno degli enti, che la Corte ha individuato nelle sue articolazioni in funzione di controllo. Si noti che l’affidamento d’incarichi, in mancanza dei presupposti stabiliti dal citato comma 9, costituisce senza ombra di dubbio illecito disciplinare e determina anche la responsabilità erariale di chi li ha disposti.

L’art.1, commi 9 e 11, è stato poi sostituito dall’art. 1, commi 11 e 42, della L. 311/2004 (finanziaria 2005), che ha confermato i limiti di spesa nei valori già individuati per il 2004, estendendoli a tutte le amministrazioni (salvo Università ed enti di ricerca) e richiedendo ulteriori certificazioni di controllo contabile preventivo. I due commi differiscono tra loro per l’ambito di applicazione e per la motivazione del conferimento; difatti, il comma 11 si applica alle pubbliche amministrazioni privatizzate, regioni comprese, e dispone che il conferimento dell’incarico, sempre adeguatamente motivato, è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari (sempre con le parziali deroghe a favore di Università ed istituti di ricerca). Il comma 42, invece, riguarda le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e stabilisce che il conferimento degli incarichi va adeguatamente motivato con specifico riferimento ad un reale e responsabile accertamento dell’assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all’ente, che siano in grado di assicurare i servizi richiesti.

Si è detto che per convinzione costante in giurisprudenza (e non solo) il contenuto degli incarichi cui fanno riferimento, tra l’altro, i citati commi 11 e 42, corrisponde a quello del contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile. Pertanto, per la qualificazione dell’istituto applicato, utile per determinare la disciplina giuridica da applicare, si deve fare riferimento al concreto contenuto dell’atto di conferimento dell’incarico, a prescindere dalla qualificazione formale indicata nello stesso.

Va specificato, quindi, che gli incarichi di studio consistono in attività di analisi nell’interesse dell’amministrazione, conclusa con una relazione scritta finale, nella quale vengono esposti i risultati dello studio e le soluzioni proposte, anche per la redazione di atti normativi. Gli incarichi di ricerca, invece, hanno come presupposto necessario la preventiva definizione, da parte dell’amministrazione, del programma di indagine.

Le consulenze, infine, sono richieste di pareri o giudizi ad esperti nelle materie di volta in volta interessate, quali pareri tecnici o legali resi al di fuori delle competenze degli organi tecnici dell’ente.

Va rilevato che le limitazioni sussistono in funzione dell’esercizio di un’attività discrezionale da parte dell’ente, per cui diversa è la situazione nel caso in cui gli incarichi discendano direttamente da previsioni di legge o da necessità non ovviabili dell’ente stesso; così è nel caso degli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici, L. 109/1994 e successive modifiche, o nelle ipotesi di rappresentanza in giudizio o esternalizzazioni di servizi, o in generale per tutte le richieste di servizi o adempimenti che nessun ufficio dell’ente è in condizione di svolgere.

Per sintetizzare le conclusioni della Corte dei Conti, che sono anche delle indicazioni utili a valutare la legittimità degli incarichi e consulenze esterni sia da parte degli organi di amministrazione attiva degli enti, sia da parte delle articolazioni della stessa Corte in sede di controllo, si può dire che sono elementi indefettibili:

  1. la rispondenza dell’incarico agli obiettivi propri dell’amministrazione;
  2. l’inesistenza, all’interno dell’organizzazione dell’ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare tramite una reale ricognizione;
  3. l’indicazione specifica e preventiva dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
  4. l’indicazione preventiva della durata dell’incarico;
  5. la proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.


3. La disciplina restrittiva di fine XIV legislatura

Ai sensi dell’art.10 bis D.L. 12/9/2005, n. 203, convertito con modifiche dalla L. 2/12/2005, n. 248, (collegato alla finanziaria 2006) e ad integrazione dell’art. 60, co.6, D.Lgs. 165/2001, «per l’esercizio delle funzioni connesse … al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione» l’Ispettorato preposto al fine di valutare l’efficienza delle amministrazioni pubbliche si avvale dei dati trasmessi dalle varie amministrazioni al Dipartimento per la funzione pubblica; ciò, al fine di fornire all’organo di controllo parametri più completi per la verifica dell’efficienza complessiva delle amministrazioni, efficienza che indiscutibilmente coinvolge anche il corretto ricorso alle collaborazioni esterne.

Il comma 56 dell’art.1 L. 23/12/2005, n.266 (finanziaria 2006) dispone poi la riduzione automatica del 10% per le somme corrisposte per incarichi di consulenza nelle PP.AA., e in termini più generali il precedente comma 9 prescrive la limitazione dell'aumento della spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni alla P.A. dal 2006, prevedendo che la relativa spesa non potrà superare il 50% di quella sostenuta nel 2004. Tale limitazione, comunque, non riguarda Regioni, Province autonome, Enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Infine, sempre in tema di contratti di collaborazione, l’art. 13 D.L. 10/1/2006, n.4, in corso di conversione, tendendo alla riduzione delle collaborazioni coordinate e continuative nelle amministrazioni prevede presupposti più rigidi per il conferimento di incarichi agli “esperti di provata competenza”. In particolare, il citato art. 13, rubricato “Contratti di collaborazione”, statuisce che all'art. 7 del D.Lgs. 165/ 2001, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Le disposizioni sopra citate evidenziano in modo chiaro come la disciplina degli incarichi individuali di collaborazione esterna delle amministrazioni non abbia ancora assunto un assetto definitivo, soprattutto per la ragione, già rilevata, che si rende necessario monitorare continuamente quantità e ragioni del ricorso ad essi.

Difatti, è notevole la rilevanza delle ricadute in termini sia di corretta gestione delle risorse umane che di oculato impiego delle risorse economiche pubbliche; per questo motivo, la disciplina dell’istituto degli incarichi professionali è di produzione sostanzialmente solo normativa. Difatti, gli aspetti più delicati relativi all’istituto riguardano non tanto aspetti di poteri di concreta gestione del rapporto di lavoro, che ogni capo ufficio esercita con i poteri del privato datore di lavoro (e che ricadono in ambito di disciplina contrattuale collettiva), quanto profili macroorganizzativi di gestione del personale e della spesa pubblica.

Va infine sottolineato che se il controllo di gestione si rivela un efficace strumento non solo repressivo, ma anche generalpreventivo (per dirlo in termini penalistici) e pertanto correttivo, si continua a ritenere diffusamente che le risorse pubbliche, umane ed economiche, vengono tutelate meglio e prima da un puntuale intervento normativo, anche se alluvionale e stratificato, anziché da un cambiamento di mentalità, che si sta progressivamente evolvendo verso un crescente senso di responsabilità, ma ancora con lentezza e soprattutto con notevoli differenze tra le varie amministrazioni pubbliche.