SCHEMA DECRETO SUI MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI RELATIVI A REGIONI, PROVINCE E COMUNI, nonché ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, 5, 17 E 26 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente decreto legislativo è diretto a disciplinare i meccanismi premiali e sanzionatori, nonché ad istituire i meccanismi di governance del sistema risultante dalla attuazione della legge n. 42 del 2009.
In particolare l’art. 1 della legge n. 42 del 2009 specifica che l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, avviene “assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica”, così “da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”.
E’ proprio a quest’ultimo principio che si ispira il presente decreto legislativo, nell’intento di fornire un contributo decisivo al superamento di quegli elementi che hanno condotto allo sviluppo di quello che nella Relazione del 30 giugno presentata dal Governo alle Camere viene definito “l’albero storto”.
Il capo I del presente decreto disciplina i meccanismi sanzionatori. A questo riguardo è utile ricordare che nella stessa Relazione del 30 giugno veniva indicato, nel p.to 4 (le anomalie), quanto segue: “In questo contesto, un Presidente di Regione neo eletto, pur con le risorse tecniche che può avere a disposizione, in certe situazioni deve impiegare due o tre mesi per riuscire a scoprire l’effettivo deficit sanitario ereditato dalla gestione precedente. Rimane da chiedersi in base a che cosa hanno potuto votare i cittadini, ovvero che tipo di controllo democratico hanno potuto esercitare con il loro voto, se addirittura un Presidente di Regione fatica, dopo mesi, a far emergere il dato reale”. In questi ultimi anni sono stati realizzati indubbi progressi nell’ambito del controllo e del contenimento della spesa sanitaria, esiste un apparato sanzionatorio consistente ed evoluto che ha permesso un graduale superamento di molte disfunzioni. Tuttavia, appare opportuno, con l’occasione della attuazione della delega prevista nella legge n. 42 del 2009, strutturare ulteriormente tale sistema, soprattutto attraverso l’istituzione di una dichiarazione certificata (l’inventario di fine legislatura regionale) che costituisca una sorta di strumento pubblico di rendicontazione d’uscita del Presidente della Regione. In altri termini si tratta di una dichiarazione certificata dei saldi prodotti e delle iniziative intraprese, da far approvare in Consiglio regionale prima delle elezioni regionali. Questo strumento serve innanzitutto per informare adeguatamente prima delle elezioni regionali, e senza rischio di strumentalizzazione politica, gli elettori sulle reali ed effettive condizioni finanziarie della Regione – e sulle azioni intraprese -, in particolare sulla situazione della spesa sanitaria, in modo che quanto oggi già avviene a livello istituzionale in termini di verifica e monitoraggio sui Piani di rientro, sia portato con chiarezza alla attenzione di tutti gli elettori regionali. In questo modo diventa effettivamente possibile l’esercizio di quella funzione di controllo democratico degli eletti (vedo/pago/voto) che costituisce l’essenza del federalismo. In attuazione quindi di quanto previsto dall’art.1 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, nonché del principio di cui all’art. 2 (lett. dd) “trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità”, viene istituito l’inventario di fine legislatura regionale, obbligatorio per le Regioni soggette a piano di rientro sulla sanità, facoltativo per le altre Regioni. L’inventario di fine legislatura regionale deve essere approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle elezioni regionali.
Uno strumento analogo, l’inventario di fine mandato provinciale e comunale, viene istituito obbligatoriamente (è facoltativo per gli altri Enti) per quelle Province e quei Comuni che si trovano nella situazione di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in questo caso principalmente per garantire trasparenza sulla situazione dell’ente e sulle azioni intraprese,
Con queste misure viene quindi portato a sistema l’insieme delle innovazioni introdotte attraverso i decreti attuativi della legge n. 42 del 2009 relativamente ad una nuova trasparenza sulle decisioni di spesa, garantita attraverso l’introduzione dei costi e dei fabbisogni standard ed una nuova semplificazione e responsabilizzazione sulle decisioni di entrata, garantita attraverso i nuovi impianti della fiscalità regionale, provinciale e comunale.
Il cittadino elettore viene quindi posto nelle condizioni effettive di esercitare quel controllo democratico sulle azioni dei governi regionali e locali che è alla base del federalismo, che proprio in forza di questo presupposto avvicina governanti e governati.
In questo quadro si struttura il sistema dei meccanismi sanzionatori, diretti ad evitare che la mala gestione ricada sui cittadini con incrementi indebiti della pressione fiscale. Viene introdotto l’istituto del fallimento politico e dell’interdizione in attuazione dell’art.
17 lett. e) della legge n. 42 del 5 maggio 2009. Per quanto riguarda i Presidenti di Regione, il meccanismo si struttura sulla base dei meccanismi esistenti che vengono però configurati anche tenendo conto della nuova autonomia impositiva regionale, per evitare appunto che gli aumenti della addizionale regionale Irpef ricadano – oltre un certo livello e senza che siano stati attuate efficaci azioni di risanamento – sugli elettori regionali. Al fine di una efficace responsabilizzazione della classe politica regionale su questo punto viene introdotta anche la sanzione della decurtazione del 30 % del rimborso delle spese elettorali al partito politico, alla lista o alla coalizione di cui è espressione il Presidente rimosso. E’ vero che il Presidente rappresenta l’Ente e non il partito ma poiché si tratta di un finanziamento pubblico ed è legittimo ipotizzare un obbligo qualificato di controllo del partito sull’operato del Presidente, la sanzione appare giustificata dall’intento di garantire una particolare vigilanza sulla gestione della cosa pubblica. Per le ulteriori sanzioni interdittive derivanti dal fallimento politico viene individuato come giudice competente, in caso di contenzioso, quello amministrativo in virtù della necessaria competenza tecnica per le fattispecie in esame. Viene confermata anche la sanzione della decadenza automatica dei funzionari regionali responsabili, già peraltro prevista in termini simili dalla legislazione esistente. Per quanto riguarda i Sindaci e i Presidenti di Provincia, in conformità a quanto dispone la legge n. 42 del 2009, viene prevista – ampliando notevolmente le fattispecie del V comma dell’art. 248 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – la sanzione della ineleggibilità, per coloro che sono stati riconosciuti dalla Corte dei Conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo Ente.
L’ineleggibilità è stabilita nella misura di dieci anni e riguarda le cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di
Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento, e del Parlamento europeo. Viene prevista, inoltre, una sanzione interdittiva per i revisori dei conti, responsabili di omissioni nell’attività di controllo. Vengono infine previste, a decorrere dal 2014, sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità, tra cui in particolare quello dell’obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza.
Il capo II disciplina i meccanismi premiali, e si struttura in una serie di misure relative al Patto di stabilità interno, che acquisiscono un valore nuovo in forza del processo di razionalizzazione complessivamente introdotto dai decreti attuativi delle legge n. 42 del 2009 e alla nuova trasparenza che viene conquistata attraverso costi e fabbisogni standard, nonché attraverso il prossimo decreto sulla armonizzazione dei sistemi contabili. E’ in questo nuovo contesto sistematico che devono essere considerate le innovazioni introdotte, che riguardano anche il concorso di Regioni e Province nella lotta all’evasione fiscale e contributiva e che prevedeno adeguati incentivi per l’impegno su questo versante.
Il capo III introduce e disciplina, in attuazione dell’art. 5 della legge n. 42 del 2009, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo va precisato che spesso nell’ambito degli ordinamenti a struttura federale il coordinamento della finanza pubblica non si esaurisce nella definizione, da parte dello Stato, di principi chiari e condivisi, ma è spesso integrato proprio dalla previsione d’idonee sedi istituzionali, che garantiscono efficaci procedure di confronto e di monitoraggio sugli strumenti e sugli obiettivi della politica finanziaria. L’analisi comparata delle diverse soluzioni organizzative che in tema di coordinamento della finanza pubblica sono state sviluppate da realtà istituzionali per molti aspetti assimilabili a quella italiana, può fornire, a questo riguardo, un termine di paragone senz’altro opportuno. Ad esempio in Spagna un ruolo rilevante è svolto dal Consiglio di Politica Fiscale e Finanziaria. Nel federalismo tedesco è il Consiglio di Pianificazione Finanziaria (Finanzplanungsrat) che svolge rilevanti funzioni consultive in rapporto alla definizione delle politiche di bilancio dei diversi livelli di governo, analizzando l’incidenza dei vari fattori socio-economici sugli equilibri della finanza pubblica. Le determinazioni del Finanzplanungsrat sono formalmente prive d’efficacia vincolante, ma esercitano una notevole influenza sui contenuti dei dibattiti parlamentari e sono tenute in grande considerazione dalle istituzioni comunitarie e dai mercati finanziari. Da questo punto di vista, il presente decreto struttura in termini analoghi il funzionamento della Conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica, che delibera di regola alla unanimità ed assolve i suoi numerosi compiti attraverso l’individuazione con atto di indirizzo delle procedure da seguire in relazione alle specifiche attribuzioni previste dalla legge n. 42 del 2009.
RELAZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO
Il Capo I del presente decreto disciplina i meccanismi sanzionatori.
L’art. 1, relativo all’inventario di fine legislatura regionale, impone alle Regioni che nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o in una successiva sono assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria, di redigere un inventario di fine legislatura. L’inventario contiene la descrizione dettagliata delle principali informazioni relative all’attività di governo finalizzate al contenimento della spesa, alla convergenza verso i costi standard, allo stato certificato della spesa sanitaria e dell’indebitamento regionale. Deve essere pubblicato insieme alla relazione del Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica – che effettua tutti i riscontri e le verifiche necessarie – sul sito istituzionale della Regione almeno dieci giorni prima delle elezioni, in modo che le elezioni si possano svolgere sulla base di adeguate informazioni sulla situazione della Regione. Lo stesso inventario può essere istituito anche dalle altre Regioni.
L’art. 2, relativo al fallimento politico del Presidente della Giunta regionale, descrive le condizioni al cui verificarsi congiunto viene a determinarsi la fattispecie di grave dissesto finanziario di cui all’art. 17, lett. e), ultimo periodo della legge n. 42 del 2009 e che costituisce grave violazione di legge per la quale il Governo deve automaticamente proporre al Presidente della Repubblica la rimozione del Presidente della Giunta regionale per fallimento del proprio mandato di amministrazione dell’ente regionale. Si deve trattare di una Regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella quale vengono a verificarsi le seguente condizioni: mancato rispetto degli obblighi operativi derivanti dal piano di rientro; mancato raggiungimento degli obiettivi del piano; aumento per due esercizi dell’addizionale regionale Irpef ai livelli massimi previsti dal nuovo decreto sull’autonomia impositiva regionale. In questo modo si evita che gestioni dissennate possano eccessivamente ricadere sui cittadini della Regione. Qualora si verifichino queste condizioni si ritiene integrata quella fattispecie di grave dissesto finanziario.
Al fine di una efficace responsabilizzazione di tutta la classe politica regionale su questi aspetti viene introdotta anche la sanzione della decurtazione del 30 % del rimborso delle spese elettorali al partito politico, alla lista o alla coalizione di cui è espressione il Presidente rimosso. Al Presidente rimosso si applicano le interdizioni previste dal citato art. 17 della legge n. 42 del 2009. Per le sanzioni derivanti dal fallimento politico viene individuato come giudice competente, in caso di contenzioso, quello amministrativo in virtù della necessaria competenza tecnica per le fattispecie in esame.
L’art. 3 prevede, al verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all’articolo 2, la applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n.191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato competente. Agli stessi amministratori si applica altresì l’interdizione dei medesimi da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo da sette a dieci anni. La sanzione dell’interdizione è irrogata dal è il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed è impugnabile esclusivamente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, senza possibilità di ricorrere all’ordinario rimedio giurisdizionale previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 689 del 1981, in virtù della necessaria competenza tecnica per le fattispecie in esame.
L’art. 4 prescrive, obbligatoriamente per gli Enti che si trovino nella situazione di dissesto di cui all’art- 244 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, facoltativamente per gli altri, la redazione di un inventario di fine mandato provinciale e comunale, che deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura, nonché di tutti quegli altri elementi utili a fine di conoscere l’esatta situazione della situazione finanziaria dell’Ente. L’inventario di fine mandato è sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Sindaco e inviati al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che predispone una apposita relazione. LA relazione e l’inventario sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente almeno dieci giorni prima delle elezioni.
L’art. 5 prescrive che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31.12.2009, n.
196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai determinati indicatori.
L’art. 6, relativo al fallimento politico del Presidente della Provincia e del Sindaco, amplia le fattispecie del V comma dell’art. 248 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione della ineleggibilità, per coloro che sono stati riconosciuti dalla Corte dei Conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo Ente. La sanzione di ineleggibilità viene prevista nella misura di dieci anni dalle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento, e del Parlamento europeo. Viene prevista, inoltre, una sanzione interdittiva per i revisori dei conti, responsabili di omissioni nell’attività di controllo. Si prevede infine la possibilità, in relazione a determinate e accertate condizioni, che in caso di omissione nella dichiarazione di dissesto, intervenga il Prefetto con anche la nomina di un Commissario per la adozione della relativa dichiarazione.
L’art. 7, disciplina le conseguenze del mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali nell’anno successivo a quello dell’inadempienza. Le disposizioni dell’articolo 7 si applicano a decorrere dall’anno 2014 e si prevede che possano essere modificate su indicazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Il Capo II del decreto disciplina i meccanismi premiali.
L’art. 8 dà la possibilità agli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno, nell’anno successivo a quello di riferimento, di ridurre l’obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a insiemi di indicatori economico-strutturali fissati nello stesso articolo. Tali indicatori possono essere modificati dalla Conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni dell’articolo 8 si applicano a decorrere dall’anno 2014.
L’art. 9 integra l’articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevedendo ulteriori meccanismi premiali.
L’art. 10, al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, coinvolge le Regioni e le Province nell’accertamento fiscale e contributivo. Al riguardo, prevede un incentivo che si sostanzia nel riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento della Regione o della Provincia che abbia contribuito all’accertamento stesso.
L’art. 11 detta le regole sulla collaborazione delle Regioni e delle Province nella gestione organica dei tributi regionali provinciali.
L’art. 12 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola Regione e le modalità di accesso al fondo perequativo tenendo conto dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall’azione di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva. Si evita in questo modo, il possibile inconveniente che la perequazione integrale dei costi standard vada a nullificare la responsabilizzazione sul recupero dell’evasione fiscale.
Il Capo III del decreto disciplina la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica L’art. 13 istituisce, nell’ambito della Conferenza Unificata, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, disciplinandone il funzionamento e la composizione.
L’art. 14 determina la composizione della Conferenza che è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo e stabilisce che alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.
Prevede inoltre il Tavolo tecnico interistituzionale incaricato di relazionale sugli inventari di fine legislatura regionale e sugli inventari di fine mandato.
L’art. 15 descrive la modalità di funzionamento della Conferenza che delibera di regola alla unanimità ed assolve i suoi numerosi compiti attraverso l’individuazione con atto di indirizzo delle procedure da seguire in relazione alle specifiche attribuzioni previste.
L’art. 16 descrive le funzioni della Conferenza che, tra l’altro, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto e alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi e per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l’applicazione; assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e la verifica
delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema; promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale e verifica sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.
L’art. 17 stabilisce che le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nell’ambito della quale saranno istituite una specifica struttura di segreteria e un’apposita banca dati, i cui elementi informativi sono trasmessi alla Banca dati unitaria, per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Conferenza stessa.
Il Capo IV reca disposizioni finali.
L’art. 18 rece disposizioni finali e prevede che le disposizioni di cui al capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed agli Enti locali appartenenti ai rispettivi territori in quanto compatibili con i rispettivi Statuti e in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, e in particolare gli articoli 2, 5, 17 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …..; Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ………. ;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………… ; su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
MECCANISMI SANZIONATORI
Articolo 1
(INVENTARIO DI FINE LEGISLATURA REGIONALE)
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni che nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o in una successiva sono assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria, sono tenute a redigere un inventario di fine legislatura. Lo stesso inventario di fine legislatura può essere istituito anche dalle altre Regioni.
2. L’inventario di fine legislatura è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale. Entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni esso deve risultare certificato dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmesso al Tavolo tecnico interistituzionale istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nell’inventario di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle regioni alla Banca dati di cui all’articolo 13 della legge 196/2009 ed invia, entro sessanta giorni, apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.
Per quanto attiene al settore sanitario la verifica è effettuata dai Tavoli tecnici che ai sensi delle vigenti disposizioni sono deputati alla verifica dell’attuazione dei Piani di rientro, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani. La relazione e l’inventario di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione almeno dieci giorni prima delle elezioni. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. L’inventario di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
d) azioni intraprese per contenere la spesa sanitaria e stato del percorso di convergenza ai costi standard; e) situazione economica e finanziaria del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
f) stato certificato del bilancio regionale per la parte relativa alla spesa sanitaria.
4. Con atto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione dell’inventario di fine legislatura differenziandolo eventualmente per le regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.
Articolo 2
(FALLIMENTO POLITICO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)
1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una Regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell’articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:
a) il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario ad acta\ ai sensi dell’articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non abbia adempiuto in tutto o in parte all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;
c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n.191, un ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef al livello massimo previsto dall’art. 5, comma 1, del d.
lgs. n. XXX del 2010.
2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 del presente articolo è considerato grave violazione di legge e in tal caso il Governo deve automaticamente proporre al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 126, comma primo, della Costituzione, la rimozione del Presidente della Giunta regionale per fallimento nel proprio mandato di amministrazione dell’ente Regione.
3. Il Presidente rimosso è interdetto da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ed è impugnabile esclusivamente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, senza possibilità di ricorrere all’ordinario rimedio giurisdizionale previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 689 del 1981.
4. Il rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per la campagna per il rinnovo del consiglio regionale spettante, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, al partito politico, alla lista o alla coalizione di cui è espressione il Presidente rimosso è decurtato del 30%.
Articolo 3
(DECADENZA AUTOMATICA E INTERDIZIONE DEI FUNZIONARI REGIONALI)
1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all’articolo 2 determina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n.191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato competente.
2. Agli stessi amministratori si applica altresì l’interdizione dei medesimi da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo da sette a dieci anni. La sanzione dell’interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, ed è impugnabile esclusivamente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, senza possibilità di ricorrere all’ordinario rimedio giurisdizionale previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 689 del 1981.
Articolo 4
(INVENTARIO DI FINE MANDATO PROVINCIALE E COMUNALE)
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni che durante il mandato consiliare in corso o in uno successivo si trovino in si trovano in situazione di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo n.267 del 2000, sono tenuti a redigere un inventario di fine mandato. Lo stesso inventario di fine mandato può essere istituito anche dagli altri Comuni e Province.
2. L’inventario di fine mandato è sottoscritto dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni esso deve risultare certificato dall’ organo di revisione dell’ente locale e, nello stesso termine, trasmesso al Tavolo tecnico interistituzionale istituto presso la Conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nell’inventario di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla Banca dati di cui all’articolo 13 della legge 196/2009 ed invia, entro sessanta giorni, apposita relazione al Presidente della Provincia o del Sindaco. La relazione e l’inventario di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune almeno dieci giorni prima delle elezioni. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Provincia e dal Sindaco alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. L’inventario di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura, con specifico riferimento a:
a) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell’art.2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio
d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard; e) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
4. Con atto di natura non regolamentare, sentita la Stato Città, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione dell’inventario di fine mandato.
5. L’inventario di fine mandato e la relazione sono inviati dal Presidente della Provincia e dal Sindaco alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Articolo 5
(REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE) 1.Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31.12.2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d’intesa con la Conferenza Unificata.
Articolo 6
(FALLIMENTO POLITICO DEL PRESIDENTE DI PROVINCIA E DEL SINDACO)
1. Al comma 5 dell’articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente periodo: “I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono eleggibili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento, e del Parlamento europeo. Gli stessi sono altresì interdetti per un periodo di tempo di dieci anni da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata.
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 7
(MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO)
1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) è tenuto a versare all’entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato versamento, si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2014.
CAPO II
MECCANISMI PREMIALI
Articolo 8
(PATTO DI STABILITÀ INTERNO)
1. Qualora venga conseguito l’obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell’anno successivo a quello di riferimento, ridurre l’obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L’assegnazione a ciascun ente dell’importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. E’ virtuoso l’ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare: a) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; V) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d’esercizio;
b) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza per età dei residui attivi;
c) l’effetto dell’attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell’ammontare del debito sull’ammontare della quota capitale rimborsata;
d) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera e) dell’articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli Enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’ intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2014.
Articolo 9
(ULTERIORI MECCANISMI PREMIALI)
1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto il seguente: “Ai fini degli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.”.
Articolo 10
(CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE)
1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, la partecipazione delle Regioni e delle Province all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento della Regione o della Provincia che abbia contribuito all’accertamento stesso.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d’intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro 90. giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettanti alle Regioni e alle Province che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi del comma precedente, nonché le relative modalità di attribuzione, prevedendo forme di incentivazione finalizzate alla collaborazione delle Regioni, delle Province e dei Comuni all’accertamento fiscale.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione alle Regioni e alle Province, anche in via telematica, delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle Regioni e delle Province all’accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all’esercizio di detta funzione di esclusiva competenza regionale o provinciale, le Regioni e le Province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle Regioni o dalle Province stesse ovvero degli affidatari delle entrate regionale o provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle Regioni e alle Province l’accesso alle banche dati utilizzate.
Articolo 11
(COLLABORAZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE NELLA GESTIONE ORGANICA DEI TRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI)
1. L’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all’articolo 59 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle Regioni e dalle Province con l’Agenzia delle Entrate, che per l’attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.
3. Le Regioni e le Province possono stipulare con l’Agenzia delle Entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri, autonomi e derivati.
4. Per le medesime finalità stabilite al comma 3, le attività di controllo, rettifica della dichiarazione, accertamento e contenzioso dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Irpef sono svolte dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al precedente periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l’Agenzia delle Entrate e le Regioni.
5. Le Regioni che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno affidato in convenzione all’Agenzia delle Entrate la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Irpef corrispondono un rimborso spese, determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.
6. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le Regioni e le Province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione.
Articolo 12
(ULTERIORI FORME PREMIALI PER L’AZIONE DI CONTRASTO DELL’EVASIONE FISCALE)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanete per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola Regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.
2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo XXX, tenendo conto, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall’azione di contrasto dell’evasione fiscale.
CAPO III
CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA ARTICOLO 13
(OGGETTO)
In attuazione dell’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il presente capo istituisce, nell’ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, disciplinandone il funzionamento e la composizione.
ARTICOLO 14
(COMPOSIZIONE)
1.La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.
2. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell’Economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì il Ministro dell’interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la Semplificazione normativa, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia
• ANCI, il Presidente dell’Unione Province d’Italia – UPI. Ne fanno parte inoltre 6 Presidenti di Regione, 4 sindaci e 2 Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’ ANCI e dall’ UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.
3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.
4. Presso la Conferenza è istituito con Decreto del Ministro dell’Economia, adottato d’intesa con la Conferenza Unificata, un apposito Tavolo tecnico interistituzionale, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali, per le verifiche di cui agli articoli 1, comma 2, e 4, comma 2, del presente decreto.
ARTICOLO 15
(MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO)
1. Il Ministro dell’Economia e delle finanze d’intesa con il Presidente della Conferenza Unificata, convoca la Conferenza stabilendo l’ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza.
In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi membri.
3. In seguito all’iscrizione all’ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d’indirizzo delibera l’avvio dell’espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all’oggetto.
A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia – ANCI, il Presidente dell’Unione Province d’Italia – UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno.
4 La Conferenza, nelle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all’unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l’assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all’articolo 17, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia – ANCI, dal Presidente dell’Unione Province d’Italia – UPI.
5. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati
6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
ARTICOLO 16
(FUNZIONI)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 della legge 5 maggio 2009, n.42, a) La Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall’art.10 della legge n. 196 del 2009:
1. alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della legge n.
196 del 2009;
1-bis. In coerenza con gli obiettivi indicati nella decisione di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e) della legge n. 196 del 2009, alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica nell’ambito del sottosettore “amministrazioni locali”, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;
2. nell’ambito del sottosettore “amministrazioni locali”, alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica , promuovendo l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il loro rispetto, in particolare per ciò che concerne la procedura del patto di convergenza.
b) La Conferenza avanza proposte:
1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;
2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l’applicazione.
c) La Conferenza verifica:
1. l’utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell’articolo 16 delle legge n.42 del 2009;
2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio.
d) La Conferenza promuove:
1. la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
e) La Conferenza vigila:
1. sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.
2. Anche ai fini dell’attuazione di cui all’articolo 16, comma 5, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.
ARTICOLO 17
(SUPPORTO TECNICO)
1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale istituita dal DPCM del 3 luglio 2009.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Statoregioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio, 2009, n. 42, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti da personale delle regioni, delle province e dei comuni, il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale individua, nell’ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa.
3. “Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza , con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il MEF alla individuazione dei contenuti della sezione stessa”.
4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, comma 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
CAPO IV
(DISPOSIZIONI FINALI)
ARTICOLO 18
(APPLICAZIONE ALLE REGIONI SPECIALI)
Le disposizioni di cui al capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed agli Enti locali appartenenti ai rispettivi territori in quanto compatibili con i rispettivi Statuti e in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.