Sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione nel caso in cui il Giudice di Pace dichiari inammissibile l’opposizione alla sanzione amministrativa - Breve nota a ord. Cass. Civ. 25 novembre 2008, n. 28147 - Avv. Daniele Iarussi



In materia di ammissibilità del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità dell’opposizione a sanzione amministrativa, si segnala II, la quale osserva, in primo luogo, che il mezzo di impugnazione risulta a priori ammissibile perché avverso l'ordinanza di cui all'art. 23, comma 1, l. 689/81 è ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l'appello, in quanto la riforma introdotta dal D. Lgs n. 40/2006, che ha generalizzato lo strumento dell'appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato il primo comma dell'art. 23, qui applicato. In secondo luogo, II ribadisce il principio secondo il quale in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato. La mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile. Infine, II precisa che sul Giudice di Pace grava l'onere di convocare le parti e verificare se il termine per l'opposizione sia stato rispettato, con riferimento alla data di effettiva consegna dell'atto opposto, desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell'ordinanza notificata o dall'avviso di ricevimento, che l'amministrazione è tenuta a produrre.

(Avv. Daniele Iarussi)