DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 22 del 18 marzo 2004
LA
NUOVA DISCIPLINA
PREMESSA
Con
l'entrata in vigore del Decreto di attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, è stata dettata una
nuova disciplina in tema di collaborazioni coordinate e continuative.
In particolare, viene
stabilito che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n.3, del Codice di Procedura Civile
devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attività lavorativa".
In
sostanza, le norme in materia di lavori a progetto hanno la finalità di inibire
il fenomeno delle collaborazioni fittizie, laddove vi si ricorra per evitare
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente
applicazione delle tutele previste per questo rapporto.
A
decorrere dal 24 ottobre 2003, l'attività dei collaboratori deve essere
prestata nell'ambito di uno specifico progetto, programma o di una fase di esso.
L'individuazione
del progetto, programma o della fase di esso, come
pure i requisiti cui è subordinato il lavoro a progetto formano oggetto delle
specifiche istruzioni ministeriali.
Esclusioni
In relazione alle finalità della norma, restano
escluse dalla disciplina dei lavori a progetto alcune fattispecie che non
presentano significativi rischi di elusione.
E' il caso delle prestazioni
occasionali che consistono in rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa ciascuno di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno
solare e con un compenso che non ecceda l'importo di 5.000 euro.
Di conseguenza, nell'ipotesi in cui i limiti di 30 giorni
e di 5.000 euro, riferiti a ciascun committente, vengano
superati, dovrà essere applicata la disciplina prevista in materia di lavoro a
progetto.
Sono, altresì, esclusi dall'applicazione della nuova disciplina:
· i professionisti
iscritti negli albi della categoria di appartenenza
alla data del 24 ottobre 2003
· i pensionati di
vecchiaia
· i soggetti che prestano collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
· i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo delle società ed i partecipanti a
collegi e commissioni.
Le norme in tema di lavori a progetto non si applicano alle pubbliche
amministrazioni.
Ciò vale fino al momento in cui il Ministro della Funzione
Pubblica adotterà le determinazioni rivolte all'armonizzazione
dei profili per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme
La forma del contratto
Il contratto di collaborazione a progetto viene
stipulato in forma scritta solo ai fini probatori e non per la validità del
contratto medesimo.
Proprio
ai fini della prova, quindi, è necessario che nel contratto sussistano i
seguenti elementi.
Le
sanzioni
E' fatto espresso divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa privi dell'indicazione di uno specifico
progetto o programma. I rapporti di collaborazione instaurati in violazione del
divieto sono considerati sin dall'inizio quali rapporti
di lavoro a tempo indeterminato.
Il
fatto di considerarli rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituisce una
“presunzione semplice” dell'esistenza della subordinazione, ferma restando la
facoltà del committente di provare in sede giudiziaria che si tratta di un
rapporto di diversa natura.
La
forma scritta, pur non essendo richiesta a pena di nullità del contratto, rende
però agevole alle parti la prova giudiziale che la collaborazione può essere
inquadrata in uno specifico progetto, programma di lavoro o in una fase di esso.
Qualora
un rapporto instaurato come collaborazione coordinata e continuativa
venga qualificato in via giudiziaria come rapporto di lavoro dipendente
troveranno applicazione le norme che regolano il contratto che le parti hanno
voluto di fatto costituire.
Restano
estranee a tale divieto le fattispecie escluse dalla disciplina dei lavori a
progetto12 nonché quelle rientranti nel regime transitorio previsto per
le collaborazioni coordinate e continuative già in essere alla data del 24
ottobre 2003.
Regime
transitorio
I
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati a norma della disciplina anteriore al Decreto di attuazione e privi
di uno specifico progetto o programma di lavoro continuano a spiegare effetti
fino alla loro scadenza naturale e comunque, non oltre un anno dall'entrata in
vigore delle nuove norme e cioè a decorrere dal 24 ottobre 2003.
Tali effetti potranno essere ulteriormente estesi in sede di accordo
sindacale aziendale.
OBBLIGO ASSICURATIVO
L’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali17
dei collaboratori a progetto deve essere applicata in
base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati , tenendo conto
del fatto che l'area dei parasubordinati da assicurare all'Inail
continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che
definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Nell'ambito di tale area
rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni
occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a
progetto, quali:
· i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società
· i membri di
comitati e commissioni
· i collaboratori che
percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse
dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria:
· le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale
nei "redditi diversi".
· le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell’ambito della
professione esercitata
· le attività di
lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un
coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.
Le
collaborazioni coordinate e continuative stipulate o
che verranno stipulate dalle pubbliche amministrazioni restano regolamentate,
come già riferito, fino all’emanazione delle determinazioni di armonizzazione
da parte del Ministro della Funzione Pubblica.
CONFERMA DELLE PROCEDURE IN ATTO
Per
i lavoratori a progetto dovranno essere applicate le istruzioni in vigore per i
lavoratori parasubordinati.
Posto che il corrispettivo
per i lavoratori a progetto è "proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito", si conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei "compensi effettivamente
percepiti", sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.
Rimane
valido perciò il rinvio alla normativa fiscale anche per la base imponibile
contributiva dei lavoratori parasubordinati, che va
individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente.
Restano
inoltre confermate le istruzioni in tema di semplificazione dei libri matricola e paga relativi ai lavoratori parasubordinati .
Quanto
alla denuncia nominativa dei lavoratori
parasubordinati, i termini sono stati uniformati alla specifica disciplina che
ha modificato, con effetto dal 9 ottobre 2003, le modalità previste per la
presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione
dell'attività.
La denuncia, quindi, deve
essere effettuata:
· contestualmente
all'instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di denuncia di esercizio
· non oltre il 30°
giorno dal verificarsi dell’evento, nei casi di variazione e cessazione.
PRESTAZIONI
Per
quanto riguarda le prestazioni, si ritengono applicabili i criteri stabiliti
dalle istruzioni vigenti , che qui brevemente si
riassumono.
In
linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate in base al
corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto ed in
particolare:
· per la liquidazione
della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché
di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere preso in
considerazione il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del
minimale e del massimale di rendita
· per la liquidazione
dell'indennità di temporanea, dovrà essere preso in considerazione il
corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale.
Nell'ipotesi
di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della
rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei
corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge.
La
liquidazione dell'indennità di temporanea dovrà, invece, essere effettuata in
base al cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche quando è
superiore al massimale.
Limitatamente
ai casi di corrispettivo non accertabile dovranno essere applicate le
disposizioni in materia di retribuzione di ragguaglio.
In
questi casi, le prestazioni dovranno essere liquidate, in via presuntiva, come
di seguito indicato:
· per la liquidazione
della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché
di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere presa per base la
retribuzione minimale di rendita
· per la liquidazione
dell'indennità di temporanea, la retribuzione giornaliera valida ai fini
dell'erogazione della suddetta indennità sarà costituita dalla retribuzione
minimale di legge valida per le rendite, divisa per 300 (trecento).
Il
minimale resta unico anche nel caso in cui sussistano
più rapporti di lavoro.
Le
disposizioni di cui alla presente circolare dovranno essere applicate anche per
quanto riguarda il calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori
occasionali che, secondo l'interpretazione ministeriale, rientrano nella
categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
Nota: gli allegati rimandano al sito Inail