Ministero della Giustizia
Decreto 17 novembre 2006, n. 304
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della
direttiva  92/51/CEE  relativa  ad  un  secondo  sistema  generale di
riconoscimento   della   formazione   professionale  che  integra  la
direttiva  89/48/CEE,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
  Visto  l'articolo 6  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
che,   in   presenza   di   determinate   condizioni,   subordina  il
riconoscimento  dei titoli al superamento di una prova attitudinale o
di un tirocinio di adattamento;
  Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13
del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono
definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali
ulteriori  procedure  necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la
conclusione  delle misure compensative previste per il riconoscimento
dei  titoli  nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente
diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;
  Uditi  i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 e
nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota n. 2268 del 26 aprile 2006);
 
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «decreto  legislativo»,  il decreto legislativo 2 maggio 1994,
n.  319, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
    b) «decreto  ministeriale  di  riconoscimento»,  il  decreto  del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6,
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
    c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell'esercizio  della  professione  di  giornalista professionista in
Italia,   il  riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di
appartenenza  attestante una formazione professionale al cui possesso
la  legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso
alla professione.

 

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 6, 11 e 13 del
          decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della
          direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale
          di   riconoscimento   della  formazione  professionale  che
          integra la direttiva 89/48/CEE):
              «Art.   6   (Misure  compensative).  -  1.  Qualora  il
          richiedente  sia  in  possesso  di  un titolo di formazione
          dello  stesso  livello  o  di  livello  superiore  a quello
          prescritto  per  l'accesso o l'esercizio delle attivita' di
          cui  all'art. 2, il riconoscimento e' subordinato, a scelta
          del   richiedente,   al   compimento  di  un  tirocinio  di
          adattamento  della  durata  massima  di  tre anni oppure al
          superamento di una prova attitudinale:
                a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
          titoli  di  cui  all'art.  1  e all'art. 3 verte su materie
          sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
          formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
          vigente;
                b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
          riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
          che non esistono nella professione corrispondente del Paese
          che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
          ai sensi dell'art. 3, comma 1.
              2.  Il  riconoscimento  e',  altresi',  subordinato,  a
          scelta  del  richiedente,  al compimento di un tirocinio di
          adattamento  della  durata  massima  di tre anni, oppure al
          superamento   di   una   prova  attitudinale,  se  riguarda
          professioni  per il cui accesso o esercizio e' richiesto il
          possesso   di   un  titolo  di  formazione  rispondente  ai
          requisiti   dell'art.   1,   comma 3,   lettera a),  ed  il
          richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai
          requisiti   di   cui  all'art.  1,  comma 3,  lettera b)  o
          lettera c).
              2-bis.  Quanto  previsto al comma 1 e' subordinato alla
          verifica   del   fatto  che  le  conoscenze  acquisite  dal
          richiedente    nel    corso    della   propria   esperienza
          professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
          sostanziale di cui allo stesso comma 1.».
              «Art.     11     (Disposizioni    applicative    misure
          compensative).  - 1. Con decreto del Ministro competente di
          cui  all'art.  13,  sono  definite,  con  riferimento  alle
          singole   professioni,  le  eventuali  ulteriori  procedure
          necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la conclusione
          delle misure di cui agli articoli 9 e 10.».
              «Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
          domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
                a) il   Ministero   titolare  della  vigilanza  sulle
          professioni  di  cui  all'art.  2,  lettera a), individuato
          nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere
          modificato  o  integrato,  tenuto  conto delle disposizioni
          sopravvenute  nei  vari  settori professionali, con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri anche con la
          individuazione  di  professioni  aventi  i requisiti di cui
          alla lettera b) del precedente art. 8;
                b) il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  per le
          professioni  che  si  traducono  in  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto previsto alle successive lettere c)
          e d);
                c) il  Ministero  della  sanita'  per  le professioni
          sanitarie;
                d) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di
          istruzione  secondaria e per il personale non docente delle
          scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione
          secondaria;
                e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          nei  casi  di  attivita' professionali per il cui accesso o
          esercizio   e'   richiesto   il  possesso  di  attestati  o
          qualifiche  professionali  conseguiti  ai sensi della legge
          21 dicembre  1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56,  o  della  normativa  in  materia  di  contratti aventi
          finalita' formativa;
                f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per
          le professioni marittime;
                f-bis)  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  per  le  attivita'  afferenti  il  settore  del
          restauro  e  manutenzione  dei  beni  culturali  e  per  le
          attivita'   che   riguardano   il  settore  sportivo  e  in
          particolare   quelle   esercitate   con   la  qualifica  di
          professionista sportivo;
                g) il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          in ogni altro caso.».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
          legislativo n. 319 del 1994:
              «Art. 14 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
          di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Ministero
          competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
          titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
          all'art. 12.
              2.  La  domanda  deve  indicare  la  professione  o  le
          professioni  di  cui all'art. 2, in relazione alle quali il
          riconoscimento e' richiesto.
              3.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda,
          il  Ministero  accerta  la completezza della documentazione
          esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
          necessarie integrazioni.
              4.   Per   la  valutazione  dei  titoli  acquisiti,  il
          Ministero  competente  indice  una conferenza di servizi ai
          sensi  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  alla  quale
          partecipano i rappresentanti:
                a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
                b) del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie;
                c) del Ministero degli affari esteri;
                d) del Ministero della pubblica istruzione;
                e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
                f) del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;
                g).
              5.  Nella  conferenza  sono  sentiti  un rappresentante
          dell'ordine   o   della   categoria   professionale  ed  un
          rappresentante   del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
          istruzione   designato   dal   Ministro   per  la  pubblica
          istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante
          delle  regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per
          la  valutazione  dei  titoli  di  formazione  di competenza
          regionale.
              6.  Il  riconoscimento  viene  disposto con decreto del
          Ministro  competente  da  emettersi  nel termine di quattro
          mesi   dalla  presentazione  della  domanda,  o  della  sua
          integrazione a norma del precedente comma 3.
              7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
          condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
          attitudinale,  tenendo  conto  di quanto disposto dall'art.
          10,  comma 2,  individuando  l'ente  o  organo competente a
          norma dell'art. 17.
              8.  Il  decreto  di  cui al comma 6 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              9.  I  commi 4  e  8  non si applicano se la domanda di
          riconoscimento  ha  per oggetto titoli identici a quelli su
          cui e' stato provveduto con precedente decreto.».
 
Art. 2.
                 Contenuto della prova attitudinale
  1.  La  prova  attitudinale  prevista dall'articolo 8, comma 1, del
decreto  legislativo  ha  luogo,  almeno  due  volte l'anno presso il
Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei  giornalisti.  L'esame,  da
svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella
prova orale.
  2.  L'esame  si  svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel
decreto  ministeriale  di  riconoscimento  e  verte sulle materie ivi
indicate.  Il  decreto di riconoscimento individua le materie d'esame
tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
  3. La  prova  scritta,  della  durata  massima di tre ore, consiste
nella  redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal
candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri,
economia-sindacato,   cronaca,  sport,  cultura-spettacolo)  proposti
dalla  Commissione,  nonche' sulla base dell'eventuale documentazione
dalla  stessa  fornita.  La  misura  di  tale articolo deve essere di
sessanta righe per 60 battute.
  4.  La  prova  orale  verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto
ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova
orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
  5.  Il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine provvede a predisporre un
programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A)
che   dovra'   essere   consegnato  ai  candidati,  mediante  lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima
della prova scritta.
 
Art. 3.
                         Commissione d'esame
  1.  Presso  il  Consiglio  nazionale dell'Ordine dei giornalisti e'
istituita  una  commissione  d'esame  per  lo svolgimento della prova
attitudinale,  composta da cinque membri effettivi e da cinque membri
supplenti.
  2.  La  nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e'
effettuata    tra   iscritti   all'albo   dei   giornalisti,   elenco
professionisti,  con  almeno otto anni di anzianita' di iscrizione in
tale  elenco,  designati  dal  Consiglio  nazionale; la nomina di due
membri  effettivi  e  di  due  membri  supplenti  e'  effettuata  tra
professori  di  prima  o  di  seconda fascia o ricercatori confermati
presso  una  Universita'  della  Repubblica  nelle  materie  elencate
nell'allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo
e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati dei distretto
della  Corte  di  Appello  di  Roma  o  collocati  fuori ruolo presso
amministrazioni  od  organi  centrali  dello Stato, con qualifica non
inferiore a quella di magistrato di appello.
  3. La  commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Ministro della
giustizia  e  dura  in carica tre anni. La commissione presieduta dal
componente,   designato   dal   Consiglio   nazionale,  con  maggiore
anzianita'  di  iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera
con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o
impedimento  dei  componenti  effettivi,  subentrano i corrispondenti
componenti  supplenti,  in ordine di anzianita'. In caso di assenza o
impedimento   del   presidente,  la  commissione  e'  presieduta  dal
componente,   effettivo  o  supplente,  con  maggiore  anzianita'  di
iscrizione  all'albo  professionale.  Le  funzioni di segretario sono
svolte  dal  componente,  designato  dal  Consiglio nazionale, avente
minore   anzianita'   di   iscrizione   all'albo   professionale.  Le
deliberazioni   e  le  valutazioni  diverse  da  quelle  disciplinate
dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
  4.   Il   rimborso  delle  spese  sostenute  dai  componenti  della
commissione,  nonche' i compensi, determinati dal Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.
 
Art. 4.
                        Vigilanza sugli esami
  1.  Il  Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli
esami  e  sulla  commissione  prevista all'articolo 3, in conformita'
alle  disposizioni  contenute  nella  legge  3 febbraio 1963, n. 69 e
successive integrazioni.

 

          Nota all'art. 4:
              - La  legge  3 febbraio 1963, n. 69, reca: «Ordinamento
          della professione di giornalista».
 
Art. 5.
                       Svolgimento dell'esame
  1.  Il  richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema
allegato  sub  B)  al  presente  regolamento,  unitamente a copia del
decreto  ministeriale  di  riconoscimento, autenticata anche ai sensi
delle   disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, ed a copia di un documento di
identita'.
  2.  Entro  il  termine  massimo  di sessanta giorni dal ricevimento
della  domanda,  la  Commissione  si  riunisce  su  convocazione  del
presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra
la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della
prova  orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e
superiore  a  sessanta giorni. Della convocazione della commissione e
del   calendario   delle   prove   e'  data  immediata  comunicazione
all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda, ed al
Ministero  della  giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

 

          Nota all'art. 5:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa. (Testo A)».
Art. 6.
                Valutazione della prova attitudinale
  1.  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova ogni componente della
commissione  dispone  di dieci punti di merito. Alla prova orale sono
ammessi   coloro  che  abbiano  riportato  nella  prova  scritta  una
votazione  minima  complessiva  pari  a trenta. Si considera superato
l'esame  da  parte  dei candidati che abbiano conseguito, anche nella
prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
  2.  Allo  svolgimento  della  prova  scritta presenziano almeno due
componenti della commissione.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la commissione rilascia
certificazione all'interessato ai fini del l'iscrizione all'albo.
  4.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere
ripetuta non prima di sei mesi.
  5.   Il   Consiglio  dell'ordine  da'  immediata  comunicazione  al
Ministero   della  giustizia  dell'esito  della  prova  attitudinale,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 7.
                 Oggetto e svolgimento del tirocinio
  1.  Il  tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo,  ha  una durata massima di tre anni. Esso consiste nello
svolgimento  di attivita' giornalistica continuativa e retribuita per
uno  o  piu' organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente
registrati.
  2.  Il  direttore  o  i  direttori  degli organi di informazione, a
conclusione  del  tirocinio  di adattamento, predispone una relazione
motivata   contenente   la  valutazione,  favorevole  o  sfavorevole,
dell'attivita'   complessivamente   svolta   e   ne   rilascia  copia
all'interessato.
 
Art. 8.
                      Obblighi del tirocinante
  1.   Il   tirocinante  e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme  di
deontologia professionale.
 
Art. 9.
                      Registro dei tirocinanti
  1.  Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti istituisce e
tiene  presso  di  se'  il  registro dei tirocinanti nel quale devono
essere  iscritti  coloro  che,  muniti  di  decreto  ministeriale  di
riconoscimento di titolo conseguito all'estero, intendono svolgere il
tirocinio di adattamento.
  2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
    a) numero  d'ordine  attribuito  al  tirocinante, cognome e nome,
luogo  e  data  di  nascita,  residenza, titolo di studio e numero di
codice fiscale;
    b) data di decorrenza dell'iscrizione;
    c) indicazione  dell'organo  o degli organi di informazione per i
quali e' svolto il tirocinio di adattamento;
    d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
    e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
    f) data dei rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
    g) data della cancellazione con relativa motivazione.
 
Art. 10.
                             Iscrizione
  1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di
istanza  al  Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, redatta
secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.
  2.  Nella  domanda  il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad
effettuare  il  tirocinio  di adattamento, indicando il relativo od i
relativi organi di informazione.
  3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a) copia di un documento di identita';
    b) copia  autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento,
ai sensi del decreto legislativo;
    c) attestazione  di  disponibilita' del direttore o dei direttori
degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;
    d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a
richiesta  dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate
dall'ufficio ricevente.
  4.  Nella  domanda,  sottoscritta  dal  richiedente,  devono essere
elencati   i   documenti  allegati;  deve  altresi'  essere  espresso
l'impegno   a   dare   comunicazione   delle  eventuali  sopravvenute
variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
  5.  La  domanda  di  iscrizione  puo'  essere  inviata al Consiglio
nazionale  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure  puo'  essere  presentata  direttamente  presso gli uffici del
Consiglio  nazionale.  In  caso  di  consegna  presso  gli uffici, il
Consiglio  nazionale,  previa  apposizione sulla domanda del timbro e
della  data  di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della
domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.
  6.   E'  inammissibile  la  domanda  incompleta  o  difforme  dalle
previsioni  del  presente  articolo,  quando  non  sia  possibile  la
regolarizzazione.
 
Art. 11.
                       Delibera di iscrizione
  1.  Il  Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione
nel  registro  dei  tirocinanti  entro  quindici giorni dalla data di
presentazione della domanda.
  2.  L'iscrizione  decorre  dalla  data della delibera del Consiglio
nazionale.
  3.  Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere
motivato.  La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci
giorni    a   dare   comunicazione   della   deliberazione   adottata
all'interessato,  nonche' al direttore o ai direttori degli organi di
informazione  indicati  per  il  tirocinio  di  adattamento,  a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 12.
        Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
  1. Ogni sei mesi, il direttore dell'organo di informazione rilascia
al tirocinante una dichiarazione sulle attivita' svolte dallo stesso.
Tale   dichiarazione   e'  trasmessa  dall'interessato  al  Consiglio
nazionale dell'Ordine.
  2.  Al  compimento  del  tirocinio,  entro  il  termine  massimo di
quindici,  il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione
sullo svolgimento del tirocinio prevista dall'articolo 7, comma 2.
  3.  In  caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio
nazionale  rilascia  un  certificato  di  compiuto tirocinio entro il
termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
  4.  In  caso  di  valutazione  sfavorevole,  il Consiglio nazionale
provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare
la  valutazione  del  direttore,  emette  provvedimento  motivato  di
diniego  di  certificato  di  compiuto tirocinio; qualora ritenga, al
contrario,  di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore,
emette  provvedimento  motivato  sul  punto e rilascia certificato di
compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
  5.  In  caso  di  valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo'
essere immediatamente ripetuto.
 
Art. 13.
              Sospensione e interruzione del tirocinio
  1.  Tutti  gli  eventi  che impediscono l'effettivo svolgimento del
tirocinio  per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta'
della  sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio
stesso.
  2.  Tutti  gli  eventi  che impediscono l'effettivo svolgimento del
tirocinio  per  una  durata  superiore  alla  meta'  della sua durata
complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.
  3. Il direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il
tirocinio  informa  il Consiglio nazionale della causa di sospensione
di  cui  al  comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2,
nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
  4.  Il  Consiglio  nazionale delibera la sospensione per un periodo
comunque non superiore ad un anno.
  5.  La  sospensione  e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate
dal  Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato
e  al  direttore  dell'organo di informazione presso cui si svolge il
tirocinio  entro  quindici giorni con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
 
Art. 14.
             Cancellazione dal registro dei tirocinanti
  1.  Il  Consiglio  nazionale delibera la cancellazione dal registro
dei tirocinanti nei seguenti casi:
    a) rinuncia all'iscrizione;
    b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
    c) condanna   definitiva   per  un  delitto  contro  la  pubblica
amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  oppure per ogni altro
delitto  non  colposo,  per  il  quale la legge commini la pena della
reclusione  non  inferiore  nel  minimo  di due anni o nel massimo di
cinque anni;
    d) rilascio   del   certificato  di  iscrizione  nell'elenco  dei
giornalisti professionisti.
  2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale  di  cancellazione
dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata
all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui
e'  stato  svolto  il  tirocinio  entro  quindici  giorni con lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  salvo che la delibera di
cancellazione  sia  stata  comunicata  contestualmente  a  quella  di
interruzione del tirocinio.
 
Art. 15.
              Sospensione dal registro dei tirocinanti
  1.  In  caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti
di  cui  all'articolo 14, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale
delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
  2.   La   delibera   del   Consiglio   nazionale   di   sospensione
dell'iscrizione  nel  registro dei tirocinanti deve essere comunicata
all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui
e'  stato  svolto  il  tirocinio  entro  quindici  giorni con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Roma, 17 novembre 2006
                                                Il Ministro: Mastella
Visto,  il  Guardasigilli: Mastella   Registrato alla Corte dei conti
il  27 dicembre  2006    Ministeri  isitituzionali,  registro  n. 13,
foglio n. 120

 

 

Allegato A
                        ELENCO DELLE MATERIE
  1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;
  2)  Elementi  di  storia  del  giornalismo e della comunicazione di
massa;
  3) Elementi di storia moderna e contemporanea;
  4) Elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica;
  5) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto
pubblico;  norme  civili,  penali  e  amministrative  concernenti  la
stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;
  6) Normativa comunitaria sull'informazione;
  7) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;
  8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;
  9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;
  10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;
  11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

 

 

Allegato B
  Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
  Il/la  sottoscritto/a  .... nato/a .... il .... a ...., cittadino/a
....  residente in ....; in possesso del titolo professionale di ....
rilasciato  da  ....  a compimento di un corso di studi di .... anni,
comprendente  le materie sostenute presso l'Universita' .... con sede
in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1)
ed  in  possesso  del  decreto  di  riconoscimento del proprio titolo
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....
                               domanda
ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo
2 maggio  1994,  n. 319, di poter partecipare alla prova attitudinale
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.
                                                         Data e Firma
    (1) Ove sussista il requisito.

 

 

Allegato C
  Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
  Il/la  sottoscritto/a  .... nato/a .... il .... a ...., cittadino/a
....  residente  in .... in possesso del titolo professionale di ....
rilasciato  da  ....  a compimento di un corso di studi di .... anni,
comprendente  le materie sostenute presso l'Universita' .... con sede
in ...., iscritto all'associazione professionale di .... dal .... (1)
ed  in  possesso  del  decreto  di  riconoscimento del proprio titolo
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....
                               domanda
ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;
                              dichiara
di  impegnarsi  ad  effettuare  il  tirocinio di adattamento presso i
seguenti organi di informazione:
.... .... ....
    Data e Firma
    (1) Ove sussista il requisito.