DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n.231
Regolamento
recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
(GU n. 161 del 13-7-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297;
Visti gli articoli 113-135 del codice della navigazione;
Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 novembre 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1969;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;
Vista la convenzione OIL n. 179 del 1996;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 13 ottobre 1992,
n. 584;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176,
concernente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
Finalita' e
campo di applicazione
1.
Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano il collocamento dei
lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e sono finalizzate, in
attuazione dei principi stabiliti in materia dal decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, cosi' come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, alla razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi
in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.
2. Il presente regolamento disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi
appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi
italiane per conto di un armatore o societa' di armamento. Lo stesso non si
applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio
pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo. Per l'arruolamento dei lavoratori
marittimi extracomunitari resta fermo quanto previsto dalla legislazione
speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi
iscritte nel registro internazionale italiano.
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «gente di mare»: il personale marittimo di cui all'articolo 115 del codice
della navigazione;
b) «armatore»: la persona fisica o il soggetto giuridico che esercita l'impresa
di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione;
c) «servizi di collocamento della gente di mare»: gli uffici di collocamento di
cui all'articolo 5, comma 1, nel prosieguo denominati
«uffici di collocamento della gente di mare», ovvero gli organismi autorizzati
all'esercizio dell'intermediazione nel lavoro marittimo, di cui alle lettere g)
e h);
d) «anagrafe della gente di mare»: l'elenco dei lavoratori marittimi con
cittadinanza italiana o comunitaria disponibili ad arruolarsi per prestare
servizio a bordo di navi italiane, costituito quale sezione speciale dell'elenco
anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
e) «scheda professionale»: documento che contiene i dati anagrafici e
professionali del personale marittimo di cui alla lettera a);
f) «borsa del lavoro marittimo»: sistema aperto di incontro tra domanda ed
offerta di lavoro del settore marittimo, finalizzato a favorire la maggiore
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro marittimo;
g) «enti bilaterali del lavoro marittimo»: gli organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori
marittimi quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro
marittimo attraverso:
l'intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro marittimo; la
gestione delle procedure di collocamento; il monitoraggio delle attivita' e dei
servizi di cui al presente regolamento;
h) «comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della
gente di mare»: Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5;
i) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali abilita gli enti bilaterali del lavoro marittimo e le
agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
Art. 3.
Principi
generali
1.
Il fine di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti per
migliorare le opportunita' di reclutamento degli inoccupati e disoccupati, come
definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, e'
perseguito attraverso i principi e le iniziative di seguito elencati:
a) viene istituita l'anagrafe nazionale della gente di mare, nella quale sono
registrati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge per prestare servizio di navigazione;
b) viene costituita la Borsa nazionale del lavoro marittimo, nell'ambito della
Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
c) viene introdotto il principio dell'assunzione diretta con obbligo di
comunicazione contestuale al servizio di collocamento marittimo, fatte salve le
eccezioni espressamente previste;
d) viene abolito il regime di collocamento obbligatorio e stabiliti i principi
per l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di
intermediazione nel settore marittimo;
e) viene introdotto un sistema di monitoraggio per migliorare la conoscenza dei
fenomeni specifici del settore ed a supporto di mirate politiche attive del
lavoro;
f) viene rivisto il regime sanzionatorio, in analogia con quanto previsto agli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
g) vengono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del collocamento del lavoro marittimo.
Titolo II
ORGANISMI E
PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE
Capo I
Organismi del
collocamento della gente di mare
Art. 4.
Indirizzo e
coordinamento
1.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato centrale
per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, d'intesa
con le regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, esercita
le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche
dell'impiego nel settore marittimo, con particolare riferimento: al
coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare; alla
cooperazione internazionale e alle attivita' di prevenzione e studio sulle
emergenze occupazionali e sociali; alla partecipazione all'elaborazione in sede
internazionale della normativa di competenza; alle iniziative di contrasto al
lavoro sommerso; alle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della
formazione, della scuola e del lavoro nel settore marittimo; all'osservatorio
del mercato del lavoro marittimo.
Art. 5.
Servizi di
collocamento
1.
Il collocamento della gente di mare e' esercitato dagli uffici di collocamento
della gente di mare, gia' istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge
24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi del comma 5.
2. Possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione a favore dei propri associati, nonche', mediante convenzione
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo svolgimento di
tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento
della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando
l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo.
3. Con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
possono svolgere attivita' di collocamento della gente di mare anche le agenzie
per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati
i requisiti e le modalita' per il rilascio della predetta autorizzazione.
4. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine alla promozione, all'indirizzo
e al coordinamento di cui al precedente articolo 4, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, viene istituito, all'interno del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della Direzione
generale del mercato del lavoro, un apposito comitato, denominato
«Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente
di mare». Nella composizione del Comitato dovra' essere assicurata una adeguata
rappresentanza delle regioni e la partecipazione di un rappresentante del
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. Ai componenti del suddetto
Comitato non spetta alcun rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento del Comitato si provvede con le risorse assegnate a normativa
vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la
dotazione organica e le modalita' di funzionamento degli uffici di collocamento
della gente di mare, ubicati presso le autorita' marittime ma funzionalmente
dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in relazione alle finalita' previste dal presente
regolamento.
Art. 6.
Funzioni e
competenze dei servizi di collocamento
1.
Gli uffici di collocamento della gente di mare di cui all'articolo 5, comma 1,
svolgono le seguenti funzioni:
a) gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili
all'arruolamento;
b) gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco
anagrafico;
c) accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilita'
al lavoro marittimo;
d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
e) registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di
arruolamento;
f) monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e
sempre che sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo
5, il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della
gente di mare, puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con gli enti bilaterali del lavoro marittimo una convenzione
avente per oggetto l'affidamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma
1. La convenzione definisce, altresi', le modalita' di raccordo tra gli enti
bilaterali e gli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di
assicurare le caratteristiche unitarie dell'anagrafe e della scheda
professionale e lo sviluppo della borsa nazionale del lavoro marittimo.
Capo II
Procedure del
collocamento della gente di mare
Art. 7.
Anagrafe
della gente di mare
1.
I cittadini italiani o comunitari, di eta' non inferiore ai sedici anni, che
abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in base
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e che
siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione,
che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della
gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di collocamento di cui
all'articolo 5, comma 1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale
dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.
2. Possono altresi' essere inseriti nel medesimo elenco di cui al comma 1 gli
allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad
indirizzo marittimo.
3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di
chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene definito il modello
di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione
dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonche' le
modalita' di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli
articoli 118 e seguenti del codice della navigazione.
5. L'elenco anagrafico della gente di mare e' aggiornato su istanza
dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:
a) per superamento dei limiti massimi di eta', salvo i casi di deroga
consentiti dalle disposizioni vigenti;
b) per morte dell'interessato;
c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;
d) per abbandono dell'attivita' marittima o per indisponibilita' all'imbarco
prolungata per oltre due anni;
e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori, di cui
all'articolo 11.
Art. 8.
Scheda
professionale e classificazione del personale
1.
Con il decreto di cui al precedente articolo 7, comma 4, viene altresi'
definito il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema
di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella
scheda professionale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definite
le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti
minimi. Fino all'emanazione del predetto decreto le qualifiche professionali
del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati
nell'allegato al presente regolamento.
Art. 9.
Dichiarazione
di disponibilita'
1.
Il lavoratore marittimo, registrato nell'elenco anagrafico, allorche' sia privo
di lavoro ed immediatamente disponibile all'imbarco, deve manifestare la
propria disponibilita' agli uffici di collocamento della gente di mare di cui
all'articolo 5, comma 1, mediante la consegna o l'invio di una dichiarazione,
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che attesti i precedenti lavorativi, la qualifica professionale con la
quale intende imbarcarsi, nonche' l'immediata disponibilita' a svolgere
attivita' marittima.
2. A seguito della dichiarazione di disponibilita' gli uffici di collocamento
della gente di mare provvedono a darne diffusione in ambito nazionale,
avvalendosi dei servizi della borsa continua del lavoro marittimo, di cui all'articolo
10.
3. La permanenza nella condizione di cui al comma 1 deve essere verificata
dagli uffici di collocamento della gente di mare con le seguenti modalita':
a) sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro tre mesi dalla
dichiarazione di disponibilita';
b) sulla base delle comunicazioni degli armatori di cui all'articolo 11.
4. Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore
marittimo rinnova la dichiarazione di disponibilita' di cui al comma 1 ai
servizi di collocamento.
Art. 10.
Borsa
continua del lavoro marittimo
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nell'ambito della
Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, viene costituita una sezione speciale per il lavoro
marittimo, con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro nel settore marittimo su tutto il territorio
nazionale.
2. La Borsa del lavoro marittimo comprende:
a) gli uffici di collocamento della gente di mare;
b) gli enti bilaterali del lavoro marittimo;
c) le universita', gli istituti scolastici e gli enti di formazione e
addestramento ad indirizzo marittimo e nautico.
3. La Borsa del lavoro marittimo e' alimentata da tutte le informazioni degli
operatori, di cui al comma 2, operanti nel diffondere e consultare le informazioni
sulla domanda di lavoro non soddisfatta e sull'offerta di lavoro disponibile su
tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea. Essa in particolare
persegue:
a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro;
b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i
mercati del lavoro locali;
c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel
territorio;
d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;
e) la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilita' e per
la gestione delle relative infrastrutture.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, puo' stipulare apposita convenzione con
gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della
Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la
convenzione vengono definiti:
a) i requisiti e le modalita' di adesione degli organismi di cui al comma 2;
b) gli obiettivi operativi;
c) le attivita';
d) i servizi erogati;
e) gli organismi di direzione e coordinamento.
Art. 11.
Assunzione
della gente di mare
1.
Gli armatori e le societa' di armamento procedono all'arruolamento della gente
di mare mediante assunzione diretta.
Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale agli
uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si
verifica l'imbarco.
2. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:
a) le generalita' dell'armatore e della societa' di armamento;
b) il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizio;
c) le generalita' dell'arruolato e la sua posizione anagrafica;
d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata;
g) la forma e la misura della retribuzione;
h) il luogo e la data di conclusione del contratto;
i) l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato;
l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le
clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei lavoratori.
3. L'armatore e la societa' di armamento, inoltre, sono tenuti a comunicare
agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si
e' verificato l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto di
lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.
4. Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo
regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula
del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
vengono definiti le modalita' di comunicazione dei dati di cui ai commi 2 e 3
agli altri uffici interessati.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali
del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dagli armatori e dalle societa' di armamento, comunque non superiore
al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di riserva e le modalita' di
adempimento. E' preclusa in ogni caso l'assunzione ai lavoratori non in
possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi
di lavoro per essere ammessi a prestare servizio di navigazione.
Art. 12.
Regime
sanzionatorio
1.
Restano ferme le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 18, comma 1, e
19, commi 3 e 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Titolo III
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.
Abrogazioni
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 125 e 126 del codice della navigazione;
b) il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562;
c) la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
d) il decreto del Ministro della marina mercantile 22 novembre 1968;
e) il decreto del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584.
Art. 14.
Disposizioni
transitorie
1.
In sede di prima applicazione del presente regolamento i lavoratori marittimi
iscritti nelle matricole della gente di mare sono tenuti a presentarsi presso
l'ufficio di collocamento competente per territorio entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento per rendere la dichiarazione di
disponibilita' di cui all'articolo 9. Le autorita' marittime provvedono a
garantire adeguate forme di pubblicita' del predetto obbligo. La presentazione
e la dichiarazione di disponibilita' comportano la registrazione del lavoratore
nell'elenco anagrafico e la compilazione della scheda professionale. La mancata
presentazione e dichiarazione di disponibilita', senza giustificato motivo,
comporta per il lavoratore marittimo l'obbligo di riacquisire i certificati di
formazione necessari per l'imbarco prima di poter richiedere la registrazione
nell'elenco anagrafico.
2. Dall'onere di presentazione di cui al comma precedente sono esentati i
lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
risultano in servizio di navigazione.
Art. 15.
Disposizioni
finali
1.
All'attuazione del presente regolamento si provvede, per ciascuna
Amministrazione coinvolta, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2006.
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 27 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4,
foglio n. 160.
Allegato
(previsto dall'articolo 8, comma 2)
Qualifiche
professionali del personale marittimo e requisiti minimi
PERSONALE
DI COPERTA
Mozzo:
avere 15 anni di eta'.
Giovanotto di coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da mozzo.
Marinaio: aver compiuto 18 anni di eta' ed avere effettuato almeno 24 mesi
complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta.
Tankista per petroliere: aver effettuato specifico corso di addestramento per
petroliere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi petroliere,
in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere
effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.
Tankista per chimiche: aver effettuato specifico corso di addestramento per
chimiche. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi chimiche in
coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato
almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.
Tankista per gasiere: aver effettuato specifico corso di addestramento per
gasiere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi gasiere, in
coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato
almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.
Operaio di coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione con qualifica
di operaio meccanico o di carpentiere o di operaio motorista.
Trattorista: essere in possesso della patente di guida D/E e dimostrare con
idonea documentazione rilasciata da un precedente datore di lavoro di aver
prestato per almeno 24 mesi attivita' lavorativa con mansioni richiedenti il
possesso della patente sopraindicata.
Stipettaio: aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di
mobili; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei
quali almeno 12 in aiuto allo stipettaio.
Carpentiere: aver prestato specifica attivita' lavorativa per almeno 3 anni in
stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti;
ovvero possedere l'abilitazione di maestro d'ascia; oppure aver effettuato
almeno 3 anni di navigazione di coperta e macchina; ovvero aver effettuato
almeno 24 mesi di navigazione da allievo carpentiere.
Ottonaio: aver lavorato per almeno 4 anni come operaio in stabilimenti di
costruzione, riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti di
installazione e riparazione di impianti idraulici;
oppure aver acquisito la qualifica di operaio meccanico; ovvero aver effettuato
24 mesi di navigazione da allievo ottonaio o 36 mesi di navigazione come
giovanotto.
Capitano d'armi: aver effettuato almeno 3 anni di navigazione da marinaio.
Nostromo/secondo nostromo: aver effettuato almeno 4 anni di navigazione da
marinaio.
Primo nostromo: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da nostromo.
PERSONALE
DI MACCHINA
Giovanotto
di macchina: aver compiuto 18 anni di eta'.
Comune di macchina: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 in
servizio di macchina.
Giovanotto frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un
centro di formazione professionale per frigoristi;
ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore
di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di
condizionamento d'aria.
Frigorista: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato
per le attivita' marinare, sezione frigoristi;
oppure aver lavorato per almeno 4 anni con qualifica di operaio frigorista
presso stabilimenti di produzione o di riparazione di impianti frigoriferi;
oppure aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione con qualifica di comune di
macchina su navi da carico dotate di impianti per la refrigerazione del carico;
oppure aver effettuato almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto
al frigorista; oppure essere in possesso della qualifica di operaio motorista;
ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo frigorista o 30 mesi
di navigazione da giovanotto frigorista.
Giovanotto elettricista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso
un centro di formazione professionale per elettricisti;
oppure aver lavorato almeno per 12 mesi presso una officina o stabilimento
elettromeccanico.
Elettricista o secondo elettricista: essere in possesso del diploma di istituto
professionale di Stato per le attivita' marinare, sezioni elettricisti o
elettromeccanici. Oppure aver prestato almeno per 4 anni servizio in uno
stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettricista; oppure aver
effettuato 24 mesi di navigazione da giovanotto elettricista o da allievo
elettricista, o 24 mesi di navigazione in servizio di macchina con specifica
destinazione ai servizi di categoria dopo frequenza di un corso professionale.
Primo elettricista: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da
elettricista o da secondo elettricista.
Operaio motorista: aver effettuato 12 mesi di lavoro in officina
meccanica-navale e 12 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici di
potenza non inferiore a 50 HP/asse; oppure aver effettuato, prima o dopo la
frequenza di un idoneo corso professionale, almeno 12 mesi di navigazione in
servizio di macchina da comune di macchina; oppure aver effettuato 24 mesi di
navigazione da allievo operaio motorista.
Operaio meccanico: essere in possesso del diploma di istituto professionale di
Stato per le attivita' marinare, sezione meccanici, o della qualifica di
operaio specializzato o qualificato con almeno 12 mesi di servizio in
stabilimenti con tale qualifica; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione
da allievo operaio meccanico.
Capo operaio: aver effettuato 24 mesi di navigazione da operaio meccanico o
proveniente dalla qualifica di capo fuochista.
PERSONALE
POLIVALENTE
All.
comune polivalente: aver compiuto 18 anni di eta' ed appartenere alle categorie
iniziali di mozzo, di giovanotto o diplomati nautici di coperta e macchina ed
essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o
di mensa.
Comune polivalente: aver compiuto 18 anni ed aver effettuato 24 mesi
complessivi di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno 12 in
servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni polivalenti
previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive
integrazioni e modificazioni; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da
allievo comune polivalente.
All'operaio polivalente: aver compiuto 18 anni di eta' ed aver conseguito il
diploma dell'istituto professionale di Stato per le attivita' marinare, sezione
macchina; oppure avere la licenza di scuola media con almeno 6 mesi di
esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale.
Operaio polivalente: aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio
polivalente oppure, dopo aver conseguito la qualifica di operaio meccanico, di
operaio motorista, di operaio frigorista o di operaio di coperta, aver
effettuato 36 mesi di navigazione (dei quali almeno 12 in servizio di coperta
per partecipare alla guardia di navigazione in plancia) ed aver superato uno
dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre
1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.
Capo operaio polivalente: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da
operaio polivalente ed aver superato uno dei corsi previsti dalla circolare n.
88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.
PERSONALE
SANITARIO
Infermiere:
essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria.
PERSONALE
DI CAMERA
Piccolo
di camera: avere 15 anni di eta'.
Garzone di seconda: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di
camera.
Garzone di camera: aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di
camera oppure almeno 6 mesi da piccolo di camera dopo aver frequentato un corso
alberghiero riconosciuto.
Garzone di prima: aver effettuato almeno 6 mesi di effettiva navigazione da
garzone di seconda.
Cameriere: aver compiuto 18 anni di eta' ed aver effettuato almeno 12 mesi di
effettiva navigazione da garzone di prima o da garzone di camera oppure
comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in albergo, o di aver
maturato almeno 24 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward,
lounge steward e comune di camera.
Cameriere (con buona conoscenza di lingue): aver compiuto 18 anni di eta' ed
aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di prima con buona
conoscenza di lingue; oppure comprovare di aver prestato servizio alberghiero
per almeno 2 anni e aver buona conoscenza di lingue, o aver maturato 24 mesi di
navigazione come allievo comune alberghiero, cabin steward, lounge steward,
ecc.
Cameriere ripostiere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da
cameriere.
Primo cameriere - Capo alloggi: aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione
da cameriere.
Aiuto guardarobiere: aver effettuato 18 mesi di navigazione da piccolo di
camera.
Guardarobiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cameriere;
ovvero 48 mesi di navigazione da garzone di prima o da garzone di camera.
Maggiordomo - Maitre d'hotel: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione in
qualita' di primo cameriere; ovvero aver svolto per almeno 48 mesi di servizio
come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria.
Bambinaia: aver compiuto 18 anni di eta', aver conseguito la licenza di scuola
media inferiore.
Barista: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come cameriere o almeno
48 mesi di navigazione da garzone di camera o garzone di prima.
Guardiano notturno alberghiero: aver effettuato 24 mesi di navigazione, dei
quali almeno 6 nella sezione di camera ed aver frequentato, con esito positivo,
un corso antincendio riconosciuto.
PERSONALE
DI CUCINA E FAMIGLIA
Piccolo
di cucina: essere in possesso di libretto sanitario.
Garzone di cucina: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di
cucina (tale requisito non e' richiesto sulle navi da carico).
Terzo cuoco: avere 18 anni di eta' ed aver effettuato almeno 24 mesi di
navigazione da garzone di cucina; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione
come allievo cuoco.
Secondo cuoco: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da terzo cuoco o
36 mesi da garzone di cucina.
Primo cuoco/capo partita: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da
secondo cuoco.
Sottocapo cuoco - Sous chef: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da
primo cuoco, ovvero aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in
alberghi di prima categoria.
Capo cuoco/Chef: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da sottocapo
cuoco o sous chef o 24 da primo cuoco, oppure dimostrare di aver esercitato le
mansioni di capo cuoco in grandi alberghi.
Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco
di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957,
n. 1065.
Dispensiere di equipaggio: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da
cuoco di equipaggio.
Garzone pasticciere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver
effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, ovvero essere in
possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone
pasticciere a terra.
Pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone
pasticciere oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio
delle mansioni di pasticciere a terra, oppure aver effettuato 24 mesi di
navigazione da allievo pasticciere.
Capo pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da pasticciere
o dimostrare di aver svolto le mansioni di capo pasticciere in grandi alberghi.
Garzone di cambusa: possedere la licenza di scuola media inferiore ed avere effettuato
almeno 12 mesi di navigazione da garzone di cucina, oppure 24 mesi di
navigazione da piccolo di cucina.
Cambusiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di
cambusa, oppure possedere la qualifica di secondo cuoco, ovvero aver effettuato
24 mesi di navigazione da allievo cambusiere.
Primo cambusiere o cambusiere unico: aver effettuato almeno 24 mesi di
navigazione da cambusiere, oppure possedere la qualifica di primo cuoco o di
dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da garzone di cambusa.
Bottigliere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di
cambusa ovvero 18 mesi di navigazione da cameriere in servizio di sala.
Maestro di casa: avere effettuato almeno 24 mesi di navigazione da dispensiere
o da cambusiere ovvero aver effettuato almeno 5 anni di navigazione da cuoco o
da primo cameriere.
Garzone panettiere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver
effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, oppure essere in
possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone
panettiere a terra.
Panettiere: aver compiuto 18 anni di eta' ed essere in possesso di certificato
comprovante l'esercizio delle mansioni di panettiere a terra ovvero aver
effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo panettiere o avere la
qualifica di cuoco di equipaggio.
Capo panettiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come panettiere.
Garzone macellaio: essere in possesso della qualifica di garzone di cucina
oppure di un certificato attestante 12 mesi di attivita' lavorativa in una
macelleria con mansioni di garzone macellaio.
Macellaio: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come
garzone-macellaio, oppure essere in possesso di un certificato attestante la
specifica capacita' professionale ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di
navigazione come allievo macellaio o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.
Capo macellaio: aver effettuato 24 mesi di navigazione da macellaio.
Garzone lavandaio: possedere un certificato di capacita' professionale.
Lavandaio/stiratore: aver compiuto 18 anni di eta' ed essere in possesso di un
attestato di capacita' professionale rilasciato da un precedente datore di
lavoro.
Capo lavandaio: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da lavandaio.
PERSONALE
ADDETTO AI SERVIZI VARI
Tipografo:
avere 18 anni di eta' ed essere in possesso di un certificato di idoneita'
professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attivita' lavorativa presso
una tipografia, ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo
tipografo.
Operatore cinematografico: avere 18 anni di eta' ed essere in possesso di
attestato di idoneita' professionale.
Assistente di ufficio: essere in possesso di licenza di scuola media inferiore
ed aver lavorato per almeno due anni presso un ufficio specializzato nel
settore turistico ed avere buona conoscenza di almeno una lingua estera; oppure
aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o l'abilitazione di
segretario di amministrazione o il diploma di scuola superiore, ovvero aver
effettuato 24 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio.
Hostess: essere in possesso del libretto di idoneita' professionale rilasciato
dal centro italiano di cultura turistica, oppure aver conseguito, il diploma di
liceo linguistico o di istituto commerciale per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere; oppure dimostrare con idonea documentazione di
aver svolto per almeno 24 mesi compiti di assistenza turistica presso
un'agenzia del settore ovvero aver navigato per 24 mesi come allieva hostess.
Nota: Per alcune figure professionali, concernenti l'estetica della persona,
l'intrattenimento sociale, l'attivita' ricreativa e lo shopping dei passeggeri
quali ad esempio: estetica, manicure, parrucchiere, barbiere, ginnasta,
orchestrale, intrattenitore sociale, venditore, ecc., e' ammesso l'imbarco, per
il tramite dell'ufficio di collocamento, a richiesta dell'armatore che ne
valuta la professionalita'.
In relazione a quanto previsto dalla convenzione IMO STCW/78, recepita
nell'ordinamento nazionale con legge 21 novembre 1985, n. 739, il personale di
coperta e di macchina e personale polivalente interessato dovra' essere in
possesso della certificazione prescritta dalla convenzione stessa.
ALLIEVI
SOTTUFFICIALI
Sezione
coperta:
Allievo
tankista: aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o
macchina.
Allievo ottonaio: essere in possesso di idonea documentazione attestante di
avere prestato per almeno 12 mesi attivita' lavorativa in qualita' di idraulico
presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico
corso professionale.
Allievo carpentiere: essere in possesso di idonea documentazione attestante di
aver prestato per almeno 12 mesi specifica attivita' lavorativa presso uno
stabilimento di costruzione, ripazione o allestimento di navi o galleggianti;
ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.
Sezione
macchina:
Allievo
frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di
formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea
documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni
di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.
Allievo operaio motorista: aver frequentato con esito favorevole un corso
presso un centro di formazione professionale per motoristi;
ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento
meccanico.
Allievo operaio meccanico: aver frequentato con esito favorevole un corso
presso un centro di formazione professionale per meccanici;
ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento
meccanico.
Allievo elettricista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un
centro di formazione professionale per elettricisti;
ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento
elettromeccanico.
Sezione
cucina:
Allievo
cambusiere: possedere la licenza di scuola media inferiore.
SEZIONE
SERVIZI VARI
Allievo
assistente d'ufficio: essere in possesso della licenza di scuola media
inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera.
Allievo tipografo: aver compiuto 18 anni di eta' ed avere prestato per almeno
12 mesi attivita' lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con
esito positivo uno specifico corso professionale.
Allieva hostess: essere in possesso di diploma di scuola media superiore.
ALLIEVI
COMUNI ALBERGHIERI
Sezione
camera:
Allievo
comune di camera: aver compiuto 18 anni di eta' ed essere in possesso di
diploma alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale
alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di
esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di camera o
garzone di camera.
Allievo commis - Allievo cabin steward - Allievo lounge steward:
essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un
istituto professionale alberghiero.
Sezione
cucina:
Allievo
cuoco: aver compiuto 18 anni di eta' ed essere in possesso di diploma
alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di
esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di cucina o
garzone di cucina.
Allievo pasticciere - Allievo panettiere: essere in possesso di diploma
alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale
alberghiero.
Allievo macellaio: essere in possesso del libretto sanitario.
Per le sopraindicate qualifiche di allievo si possono applicare i contratti di
formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modifiche.