La gelosia non integra l'aggravante per futili motivi

 

Cass. Pen Sent. n. 18187 del 4 maggio 2009

 

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando la sentenza di condanna del Giudice di secondo grado pronunciata nei confronti di un immigrato ‘reo’ di aver ucciso sua moglie dopo una scenata di gelosia, ha stabilito che il movente della cd. “gelosia morbosa” non può essere considerato un’aggravante e ciò in quanto stato passionale e causa frequente di delitti anche gravissimi. In particolare, secondo la Suprema Corte, il predetto stato emotivo non può essere considerato un’aggravante ex art 61 I c.p. in quanto l’aggravante è prevista solo quando il delitto è causato da uno 'stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter considerarsi più che una causa determinante l'evento un pretesto per dare sfogo all'impulso criminale’. Secondo la Corte, pertanto, la gelosia non può essere tale da considerare una ragione inapprezzabile di pulsioni illecite e quindi integrare la sopra detta circostanza aggravante.

 

L'orientamento conforme

Tale pronuncia, tuttavia, è in linea con un'altra recente della Cassazione, la quale, quanto al reato di maltrattamenti in famiglia, aveva altresì escluso la sussistenza della circostanza aggravante a seguito della commissione del predetto illecito a causa della gelosia del reo. A riguardo, la Cassazione ha ritenuto dover escludere la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui il reato di lesioni o maltrattamenti sia compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia pure abnorme desiderio di vita in comune, non è, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza. (Cass. pen., Sez. V, 22/09/2006, n.35368)

 

L'orientamento contrario

D'altro canto, la Suprema Corte, con una serie di pronunce risalenti a più di 10 anni addietro, in una fattispecie similare a quella in oggetto, aveva giudicato la sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi a seguito di delitti posti in essere in stato di gelosia. Ciò soprattutto quando la gelosia sia espressione del sentimento di dominio del reo sulla vittima. Infatti la Cassazione aveva ritenuto che, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, deve ravvisarsi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui un omicidio sia compiuto non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma sia espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione (Cass. pen., Sez. I, 22/09/1997, n.9590)

 

 

L'orientamento “neutro”

Infine, sussiste un “terzo” orientamento della Cassazione sulla “gelosia” come circostanza, il quale considera il succitato stato emotivo né una attenuante né una circostanza aggravante. Ciò in base alla ragione per cui, il delitto, sebbene consumato per salvaguardare l'onore e la rispettabilità del reo o del suo nucleo familiare, non può essere mai una comportamento valutato positivamente. In particolare, gli Ermellini avevano ritenuto che, in tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l'onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l'unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell'orgoglio maschile colpito dall'infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva (Cass. pen., Sez. I, 22/09/1997, n.9590)

In un altra sentenza gli stessi Giudici avevano statuito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale non è sufficiente la convinzione personale di perseguire un fine moralmente apprezzabile; ma è necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente ed intrinsecamente apprezzabili dal punto di vista etico, valori che debbono essere riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettività; pertanto non è censurabile il giudice che esclude l'attenuante nell'omicidio commesso per gelosia nei confronti del coniuge poiché il senso morale comune non approva l'uccisione del coniuge che sia venuto meno al suo dovere di fedeltà poiché tale atto non reintegra l'ordine familiare turbato, ma costituisce l'espressione di un malinteso senso dell'onore e di una esasperata valutazione della propria dignità (Cass. Pen., 13/02/1990)

 

Avv. Luigi Modaffari