Sulla
sindacabilità giurisdizionale dell’interpello previdenziale
Dr.
Donatello Garcea
(Direzione Generale - I.N.P.S.)
In
corso di pubblicazione su Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale 2/05. Si
ringrazia il direttore prof. Cinelli e l’editore Giappichelli per non essersi
opposti alla divulgazione via internet. Il presente scritto è frutto delle
personali conclusioni dell’autore e non riflette l’ermeneusi dell’Istituto.
(Testo provvisorio – Copyleft)
Sommario: 1. Il diritto di interpello tributario e
previdenziale. – 2. La natura giuridica dell’interpello.–3. La disapplicazione
endoprocessuale e l’esimente implicita.
1.
Con l’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il diritto di
interpellare per chiedere lumi sulla corretta esegesi da assicurare alla norma
oscura è stato esteso al sistema previdenziale e giuslavoristico, ampliando
l’operatività dell’originario istituto limitato dallo Statuto del Contribuente
al solo campo fiscale. L’interpello tributario faculta ogni contribuente
alla richiesta preventiva della corretta ermeneusi delle norme di natura
tributaria laddove insistano obiettive condizioni di incertezza sulla
interpretazione delle stesse, prevedendo altresì l’irresponsabilità tributaria
del contribuente che si conformi al parere reso - espressamente o
implicitamente mediante silenzio-assenso, ad una soluzione interpretativa
prospettata dallo stesso contribuente istante - dalla Amministrazione
finanziaria adita.
Ad
una preliminare istanza di interpello segue l’avvio di un procedimento
amministrativo volto a ritenerne ammissibilità, al seguito del quale
l’Amministrazione finanziaria fornisce il relativo parere che configura una
mera dichiarazione di scienza mediante la quale esprime la propria
ermeneusi in ordine alla norma di natura tributaria.
Tale
interpretazione non è vincolante né per il contribuente, che ben puo’
discostarsene ricorrendo avverso l’eventuale atto di accertamento, e né per la
stessa Amministrazione che ben puo’, in re melius perpensa, interpretare
diversamente il disposto tributario pur se, in tal caso, perdendo la facoltà di
irrogare la sanzione per l’assenza del titolo di responsabilità psicologica del
contribuente.
A
cagione della similarità giuridica degli obblighi imposti ai
contribuenti, l’istituto tributario del diritto di interpello è stato esteso
anche al sistema contributivo previdenziale con una previsione che,
tuttavia, non ripropone l’originario impianto tributario del silenzio-assenso
alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente istante ove la
Amministrazione adita non esprima legittima risposta entro il termine di legge,
ma dispone solo generico obbligo alla esplicazione senza prevedere alcuna
conseguenza in caso di mancata ottemperanza.
Nell’interpello
fiscale è prevista una irresponsabilità psicologica, con correlata nullità
degli atti di irrogazione di sanzioni, per il contribuente che si conforma alla
interpretazione, espressamente o implicitamente (con silenzio-assenso)
suggerita dalla Amministrazione interpellata.
Nell’interpello
previdenziale, invece, l’insussistenza dell’elemento psicologico
dell’intenzionalità o della colpevolezza nell’animus dell’agente è valutato nel
solo caso di adesione alla indicazione espressa della Amministrazione in sede
di risposta alla istanza di interpello.
Pur
se deve sottolinearsi l’errore in cui incorre il dicastero interpretante
che – in sede di circolare esplicativa – equipara, ai fini dell’effetto
scriminante, l’illecito amministrativo alle sanzioni civili previdenziali nelle
quali tuttavia la giurisprudenza sostiene l’irrilevanza della imputabilità
psicologica dell’agente a cagione del loro carattere di ristoro del
danno presunto iuris et de iure patito dagli enti previdenziali.
La
giurisprudenza da tempo ha avuto modo di sottolineare con forza che le sanzioni
civili costituiscono conseguenze automatiche dell’inadempimento e sono poste
allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva risarcendo in misura
predeterminata dalla legge il danno cagionato all’istituto assicuratore “sicchè
non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine
all’omissione di tale pagamento” eccezion fatta per l’indagine sulla
intenzionalità quale linea discretiva per distinguere l’ipotesi omissiva dalla
più gravemente sanzionata evasione.
2.
Il parere reso si configura quale atto amministrativo a “definitività
implicita” afferente al merito amministrativo.
L’organizzazione
interna della Amministrazione deputata ad esplicare la norma attribuisce in via
esclusiva la funzione anzidetta a date strutture individuate che agiscono quali
superiorem non recognoscentes e le cui dichiarazioni di scienza
esplicative del contenuto normativo non assumono veste di atti provvedimentali,
ma mero pronostico circa l’azione della Amministrazione in ordine ad un
certo comportamento fiscalmente o contributivamente rilevante prospettato dal
contribuente.
Si
evidenzia dunque, in via preventiva, la valutazione della opportunità di
esercitare o meno l’azione sanzionatoria il cui esercizio rientra nell’alveo
delle decisioni di merito della singola struttura interessata, e come tale il
parere precognitivo è da reputare insindacabile giurisdizionalmente e non
riformabile gerarchicamente.
Se
il parere reso in sede di interpello assume i caratteri succitati, lo stesso
non puo’ affermarsi per la fase procedimentale anteriore e cioè quando
l’Amministrazione valuta discrezionalmente l’insistenza dei requisiti di
ammissibilità della istanza del contribuente.
Quest’ultimo,
infatti, non è titolare di un diritto soggettivo ad ottenere l’esplicazione
della norma tributaria oscura, bensì di un mero interesse legittimo pretensivo
eventualmente vulnerato da un illegittima declaratoria di inammissibilità.
Tale
potere di valutazione non è implicitamente riservato alla struttura deputata
alla esplicazione e non configura nemmeno mero merito amministrativo poiché non
si prevaluta un comportamento futuro ma si esercita un potere attuale.
In
altre parole l’eventuale cattivo uso del potere discrezionale di valutazione
dei requisiti della istanza di interpello lede l’interesse legittimo del
contribuente a vedere esplicata la norma oscura dalla Amministrazione adita,
indipendentemente dalla correttezza o meno della posizione amministrativa così
esposta.
Ed
in questa considerazione riposa la assunzione di competenza giurisdizionale
compiuta dalla giurisdizione amministrativa. È proprio avverso la declaratoria
di inammissibilità, come nel caso di un qualunque diniego amministrativo, che
la competenza è radicata in seno al giudice amministrativo il cui intervento
non è inficiato dalla natura tributaria o contributiva dell’atto di interpello.
In
altre parole l’interpello è un diritto legislativo del contribuente ossequiato
perfettamente con una esplicazione della norma da parte dell’Amministrazione
adita, indipendentemente dalla correttezza o meno del parere esternato che,
come cennato, non è sindacabile dal giudice amministrativo.
Il
rifiuto della esplicazione nei casi consentiti, invece, affievolisce il diritto
del contribuente a mero interesse legittimo pretensivo al corretto uso del
potere discrezionale di valutazione dei requisiti di ammissibilità della
istanza, e avverso l’esercizio di tale potere di imperio è ammesso ricorso in
seno al giudice amministrativo in ordine alla vulnerazione dell’interesse
legittimo pretensivo ad ottenere una (qualsiasi) esplicazione della norma
tributaria oscura.
La
definitività implicita (che esclude il ricorso gerarchico) si manifesta sul
potere prognostico sulla sanzionabilità di un comportamento fiscalmente o
contributivamente rilevante poiché non esiste alcuna autorità superiore. Ma nel
caso di declaratoria di inammissibilità non viene in rilievo un potere
implicitamente riservato alla struttura esplicante, i cui atti, salvo eccezioni
esplicite o implicite, sono gerarchicamente riformabili.
Il
merito amministrativo (che esclude il ricorso giurisdizionale) si concreta
nella prevalutazione della opportunità di perseguire un certo comportamento
fiscalmente rilevante. Ma come sopra, nel caso de quo, non insiste merito nella
valutazione della ammissibilità di una qualsivoglia istanza poiché non si
prevaluta un comportamento futuro, ma, come cennato, si esercita un potere
attuale.
4.
In quanto atto amministrativo la declaratoria di inammissibilità illegittima è
disapplicabile endoprocessualmente dal giudice chiamato a conoscere
della sanzione irrogata al contribuente, sia in seno alle commissioni
tributarie, nonostante la loro veste di giudici amministrativi speciali, e sia
a maggior ragione innanzi al giudice ordinario deputato alla cognizione delle
sanzioni previdenziali.
La
disapplicazione endoprocessuale è stata ritenuta anche in sede di
giurisdizione tributaria (amministrativa) per l’insussistenza dell’effetto di
elusione dei termini decadenziali che costituisce l’elemento ostativo alla
ammissione di tale istituto nella normale cognizione amministrativa, poiché
l’effetto si produce solo allorquando l’atto presupposto avrebbe potuto essere,
illo tempore, autonomamente impugnato ex se, in quanto e se
immediatamente lesivo.
Nel
caso, invece, la vulnerazione dell’interesse legittimo alla esplicazione di una
norma oscura lede una posizione giuridica sostanziale diversa dall’effetto
lesivo prodotto dalla irrogazione di sanzioni tributarie (la posizione
economico-patrimoniale del soggetto passivo) che è la sola doglianza eccepibile
in seno ai giudici tributari che non hanno facoltà di intervenire su un atto
amministrativo.
A
maggior ragione è ammessa la disapplicazione innanzi alla giurisdizione
ordinaria per la quale non sussistono gli elementi ostativi summenzionati che
impediscono, in casi ordinari, la disapplicazione endoprocessuale in sede di
giurisdizione amministrativa.
Diversi,
tuttavia, sono gli effetti: se la disapplicazione endoprocessuale tributaria
porta a ritenere integrato il silenzio-assenso per il difetto di una risposta
legittimamente data entro il termine di legge, nel caso di disapplicazione
endoprocessuale civil-previdenziale l’effetto è ben diverso.
Premesso
che l’onere di fornire idonea soluzione interpretativa non è imposto nemmeno in
seno all’interpello tributario (pur essendone un elemento immanente per potere
configurare l’effetto di silenzio-assenso, ci si deve chiedere cosa accada nel
momento in cui l’interpellante previdenziale, sua sponte, fornisca una idonea
soluzione interpretativa anticipando il suo futuro comportamento. In siffatta
ipotesi l’assenza di una risposta idonea nei termini amministrativamente
imposti potrebbe comportare un medesimo
effetto scriminante, seppure di matrice giurisprudenziale e non legislativa.
L’effetto
scriminante in materia tributaria è previsto dalla stessa norma istitutiva che
impone alla Amministrazione finanziaria di dar risposta entro un termine
espressamente considerato di silenzio-assenso, ragion per la quale,
argomentando a contrario si puo’ affermare che in materia previdenziale non
insista alcun limite entro il quale assicurare una risposta. Ma tale
asserzione, per quanto inconfutabile, non equivale a sostenere che il decorso
dei termini amministrativamente imposti sia scevro di qualsiasi conseguenza sul
piano della imputabilità psicologica.
Nell’eventuale
giudizio su un atto di accertamento per omissione od evasione degli obblighi
contributivi relativo ad un comportamento preventivamente esposto dal
contribuente tramite una istanza di interpello previdenziale, ben si potrebbe
addurre il difetto di responsabilità psicologica per assenza di colpa e di dolo
poiché agire in contingenza caratterizzata da oscura formulazione legislativa,
preventivando alla Amministrazione il comportamento ritenuto corretto
ermeneuticamente ed attendendo l’eventuale confutazione nei termini evincibili
dall’articolato ministeriale, comporta la sostenibilità giudiziaria della
assenza di ogni presupposto intenzionale o colposo.
Tale
effetto in sede giudiziaria può essere estrapolato analogicamente dalla norma
regolante la responsabilità psicologica nell’omissione nei casi di norma
oggettivamente incerta, indipendentemente da una specificazione legislativa ,
poiché sarebbe difficile ascrivere un fine intenzionale nei confronti di un
soggetto che preventiva il suo comportamento illecito alla Autorità deputata al
controllo ed alla repressione dello stesso.
L’irrilevanza
del dolo o della colpa nella irrogazione delle sanzioni civili cennata
è mitigata dalla irresponsabilità legislativa prevista per il caso di induzione
in errore imputabile a contrastanti orientamenti applicativi da parte degli
organi deputati alla gestione amministrativa (e giurisdizionale) del precetto
normativo.
Nel
caso ipotizzato l’induzione all’erroneo mancato pagamento è riconducibile alla
stessa azione amministrativa che rifiutando illegittimamente l’esplicazione
della norma in un caso nel quale, invece, avrebbe dovuto procedere in quel
senso, rende “di riflesso” la norma oggettivamente incerta per fatto
amministrativo.
Ne
consegue che qualora il datore di lavoro prospettasse facoltativamente idonee
soluzioni interpretative preventivando il suo futuro comportamento omissivo si
potrebbe ritenere che il decorso dei termini amministrativi possa incidere
sugli aspetti psicologici della sanzione, incutendo legittimo affidamento sulla
correttezza del comportamento prospettato. L’effetto scriminante che in materia
tributaria deriva da norma speciale ed espressa si produrrebbe comunque anche
in sede previdenziale sebbene attraverso il velo della analogia
giurisprudenziale della norma che subordina la sanzione ad un giudizio di
rimprovevolezza psichica dell’agente.
Del
tutto discutibile, dunque, la posizione dell’esegeta ministeriale che sostiene
l’irrilevanza della mancata risposta se non in termini di correttezza
amministrativa: trattasi di atto amministrativo autonomo, da motivare per
obbligo generale, riformabile gerarchicamente, pienamente sindacabile in sede
di giurisdizione amministrativa e, ad abundantiam,
disapplicabile endoprocessualmente in seno ad un eventuale giudizio successivo
sul relativo e connesso atto di accertamento eventualmente irrogato.
_____________________________________
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sulla progressiva estensibilità di tale articolato alla materia contributiva,
C. A. Nicolini, Problemi del contenzioso in tema di recupero contributivo
tramite ruoli, in questa Rivista, 2002, 2, 695;
N. MUSSI, Prime osservazioni sul diritto
di interpello del contribuente, in Rassegna Tributaria, 2000, 6.
Art.
5, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Cass.,
21 luglio 1969, n. 2727; cfr. S.U. 27 giugno 2003, n. 10232 e in dottrina M.
Persiani, Profili tributari della previdenza sociale: la natura giuridica
dei contributi previdenziali, in Riv. Trib., 1960, 5 e 6; e in Diritto
della previdenza sociale, XIII, Padova, 2003.
Art.
9, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, circ. 23 dicembre 2004, n. 49: “tale
comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento
soggettivo nella commissione degli illeciti amministrativi nonche'
dell'applicazione delle sanzioni civili
Corte
di cassazione, S.U., 14 aprile 1994, n. 3476 in Giust. civ. Mass. 1994,
484 (s.m.) ; Cass. 24 giugno 2000, n. 8644 in Giust. civ. Mass. 2000,
1400 e 19 giugno 2000, n. 8324 in Giust. civ. Mass. 2000, 1336.
Corte
di cassazione, S.U., 7 marzo 2005, n. 4808, in Riv.It.Dir.Lav., 2005, 3,
(nota D. Garcea)
Art.
3, decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
Tar
Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 17 gennaio 2005, n. 47, in Giust. amm.,
in corso di pubbl., 2005, (nota D. Garcea).
Art.
7, co. 4, legge 27 luglio 2000, n. 212. In dottrina tributaria, già prima della
novella, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino 1998, p.
313; cfr., C. GLENDI, Commentario alle leggi sul contenzioso tributario,
Milano 1989, p.19
Art.
5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 – All. E
D.
Garcea, Sindacabilità e disapplicabilità endoprocessuale nel diritto di
interpello, in Dir. prat. trib. (in corso di pubbl.), 2005.
Consiglio
di Stato, sez. IV, 29 febbraio 1996, n. 222 in Foro amm. 1998, 381 (nota
D. Trebastoni).
Consiglio
di Stato, sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154 in Giur.it. 1993, III, 1, 653
(nota E. Cannada Bartoli).
Tanto
è vero che una istanza priva di soluzione interpretativa non è inammissibile ai
sensi dell’art. 5, co. 4° - Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circ. 23 dicembre 2004, n. 49: “Le Direzioni provinciali … (trasmettono),
entro quindici giorni, …. Le Direzioni generali … trasmettono … entro venti
giorni. La soluzione … (è trasmessa), entro i successivi dieci
giorni all'Ufficio legislativo … .”.
Art.
116, co. 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Cass,
S.U., 14 aprile 1994, n. 3476, cit..
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, circ. cit.: “Per quanto attiene alle
modalita’ operative dell'istituto, nonostante la norma non contenga alcun
termine, va comunque evidenziata l'esigenza di fornire risposte il piu'
possibile tempestive (omissis) ragioni di opportunita' richiedono,
dunque, l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurare
l'efficacia dell'istituto in esame”.
Art. 3, legge 7 agosto 1990, n.
241.
Di
ciò appare essersi resa conto l’Agenzia delle Entrate che ha così statuito in
seno alla recentissima circolare 16 maggio 2005, n. 23: “Indipendentemente
dalla produzione degli effetti "tipici" dell'interpello deve
ritenersi, peraltro, che le richieste di parere generano comunque nel
contribuente aspettative giuridicamente tutelate”.