GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


PROVVEDIMENTO 6 maggio 2008

Misure in ordine alla pubblicazione in Internet di dati relativi alle
dichiarazioni dei redditi.
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
  Vista  la  disciplina  che  regola  la  pubblicazione degli elenchi
nominativi  dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai
fini  dell'imposta  sui  redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
rilevato  che  su  questa base gli elenchi sono formati annualmente e
depositati  per  un  anno,  ai  fini  della consultazione da parte di
chiunque,  presso  i  comuni  interessati  e  gli uffici dell'Agenzia
competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono
essere  stabiliti  annualmente  «i termini e le modalita» per la loro
formazione  (art.  69,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  come  modificato  dall'art.  19, legge 30
dicembre  1991,  n.  413;  art.  66-bis, decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
  Visto  il  provvedimento  con  il  quale l'Agenzia delle entrate ha
attuato  tale  disciplina  per  il  2005  disponendo che gli elenchi,
distribuiti  ai  predetti  uffici  dell'Agenzia e trasmessi ai comuni
mediante  sistemi telematici, siano altresi' pubblicati nell'apposita
sezione         del         sito         Internet        dell'Agenzia
http://www.agenziaentrate.gov.it  «ai  fini  della consultazione» «in
relazione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle entrate territorialmente
competenti»  (Provv.  direttore  dell'Agenzia  5  marzo  2008,  prot.
197587/2007);
  Visto  il  provvedimento  del  30  aprile  2008 con il quale questa
Autorita',  appena  avuta  notizia  di  tale diffusione in Internet e
avendo  ritenuto  sulla base di una verifica preliminare che essa non
risultava  conforme  alla  normativa  di  settore, ha invitato in via
d'urgenza l'Agenzia a sospenderla;
  Rilevato  che  con  tale provvedimento il Garante ha anche invitato
l'Agenzia  a  fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota
dell'Autorita'  del  2  maggio,  sono  pervenuti nel termine indicato
(nota  Agenzia  5 maggio 2008, n. 2008/68657); esaminate le deduzioni
formulate e la documentazione allegata;
  Rilevato  dalle  segnalazioni  pervenute e dagli elementi acquisiti
nell'istruttoria  preliminare  che  la  diffusione in Internet a cura
direttamente   dell'Agenzia,   contrariamente   a  quanto  da  questa
sostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia,
in quanto:
    1)  il  provvedimento del direttore dell'Agenzia poteva stabilire
solo  «i  termini  e le modalita» per la formazione degli elenchi. La
conoscibilita'  di  questi ultimi e' infatti regolata direttamente da
disposizione   di  legge  che  prevede,  quale  unica  modalita',  la
distribuzione   di  tali  elenchi  ai  soli  uffici  territorialmente
competenti  dell'Agenzia  e  la  loro  trasmissione,  anche  mediante
supporti   magnetici   ovvero  sistemi  telematici,  ai  soli  comuni
interessati,  in  entrambi  i  casi in relazione ai soli contribuenti
dell'ambito  territoriale interessato. Cio', come sopra osservato, ai
fini  del  loro  deposito  per  la  durata  di  un  anno e della loro
consultazione  - senza che sia prevista la facolta' di estrarne copia
-  da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., decreto del Presidente
della  Repubblica n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66-bis, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
    2) il Codice dell'amministrazione digitale, invocato dall'Agenzia
a  sostegno  della  propria  scelta, incentiva l'uso delle tecnologie
dell'informazione  e della comunicazione nell'utilizzo dei dati delle
pubbliche    amministrazioni.   Tuttavia,   il   Codice   stesso   fa
espressamente salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti da
leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonche' le
norme  e  le  garanzie  in  tema  di  protezione  dei  dati personali
(articoli 2, comma 5 e 50 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
    3)  la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre
a essere di per se' illegittima perche' carente di una base giuridica
e  disposta  senza  metterne  a  conoscenza il Garante, ha comportato
anche  una  modalita'  di  diffusione sproporzionata in rapporto alle
finalita'  per  le  quali  l'attuale  disciplina prevede una relativa
trasparenza.  I  dati sono stati resi consultabili non presso ciascun
ambito   territoriale   interessato,   ma  liberamente  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero. L'innovativita' di tale modalita',
emergente  dalle  stesse deduzioni dell'Agenzia, non traspariva dalla
generica   informativa   resa   ai   contribuenti   nei   modelli  di
dichiarazione  per  l'anno  2005.  L'Agenzia non ha previsto «filtri»
nella  consultazione  on-line  e  ha  reso possibile ai numerosissimi
utenti  del  sito  salvare  una  copia  degli elenchi con funzioni di
trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello
nazionale ha consentito ai medesimi utenti, gia' nel ristretto numero
di  ore  in  cui  la  predetta  sezione  del  sito  web  e' risultata
consultabile,   di   accedere   a   innumerevoli   dati  di  tutti  i
contribuenti,  di  estrarne  copia, di formare archivi, modificare ed
elaborare  i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere
tali  informazioni  in  ulteriore  circolazione  in rete, nonche', in
alcuni casi, in vendita. Con cio' ponendo anche a rischio l'esattezza
dei  dati  e  precludendo ogni possibilita' di garantire che essi non
siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla menzionata norma;
    4)  infine,  va  rilevato  che  questa  Autorita'  non  e'  stata
consultata   preventivamente  dall'Agenzia  stessa,  come  prescritto
rispetto  ai  regolamenti  e  agli atti amministrativi attinenti alla
protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);
  Considerato  che,  sulla  base  delle  motivazioni  suesposte,  non
risulta lecita la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;
  Considerato   pertanto  che,  a  conferma  della  sospensione  gia'
effettuata,   va  inibita  all'Agenzia  la  diffusione  ulteriore  in
Internet  dei  predetti  elenchi  con  le  modalita'  sopra indicate,
nonche'  la  loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta
successivi  al  2005  in  carenza di un'idonea base normativa e della
preventiva  consultazione del Garante (articoli 143, comma 1, lettera
c) e 154, comma 1, lettere a), b) e d), del Codice);
  Considerato  che  con contestuale altro provvedimento va contestata
all'Agenzia la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e
preventiva informativa ai contribuenti interessati (articoli 13 e 161
del Codice);
  Considerato  che  coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti
provenienti,  anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non
possono  metterli  ulteriormente in circolazione stante la violazione
di  legge  accertata  con  il presente provvedimento; considerato che
tale  ulteriore  loro messa in circolazione - in particolare mediante
reti  telematiche  o  altri supporti informatici - configura un fatto
illecito  che,  ricorrendo  determinate circostanze, puo' avere anche
natura  di  reato  (articoli 11, commi 1, lettera a) e 2, 13, 23, 24,
161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessita' di favorire la
piu' ampia pubblicita' al presente provvedimento;
  Considerato  che  restano tuttavia impregiudicate le altre forme di
legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni
interessati  e  uffici  dell'Agenzia  competenti territorialmente, ai
fini   di   un   loro   legittimo   utilizzo   anche   per  finalita'
giornalistiche;
  Considerato  che,  qualora  il Parlamento e il Governo intendessero
porre   mano   a  una  revisione  normativa  della  disciplina  sulla
conoscibilita'  degli  elenchi  dei  contribuenti  anche  in rapporto
all'evoluzione  tecnologica,  si  porra'  l'esigenza  di individuare,
sentita  questa Autorita', opportune soluzioni e misure di protezione
per   garantire   un   giusto  equilibrio  tra  l'esigenza  di  forme
proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei
diritti degli interessati;
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
del 28 giugno 2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                   Tutto cio' premesso il Garante:
  1)  a  conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi
nominativi  per  l'anno  2005  dei  contribuenti che hanno presentato
dichiarazioni  ai  fini  dell'imposta  sui redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera c) e
154,  comma  1, lettere a), b) e d), del Codice, inibisce all'Agenzia
di:
    a)  diffondere  ulteriormente  in  Internet  detti elenchi con le
modalita'  che  il  presente  provvedimento  ha  stabilito  essere in
contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;
    b)   diffonderli  in  modo  analogo  per  i  periodi  di  imposta
successivi  al  2005,  in  carenza  di  idonea base normativa e della
preventiva consultazione del Garante;
  2)  manda  all'Ufficio  di  contestare all'Agenzia, con contestuale
provvedimento,   la   violazione   amministrativa  per  l'assenza  di
un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;
  3)  dispone  che  l'Ufficio  curi  la  piu'  ampia  pubblicita' del
presente  provvedimento,  anche mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro
che  hanno  ottenuto  i  dati  dei  contribuenti  provenienti,  anche
indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia, della circostanza che
essi  non  possono  continuare  a  metterli in circolazione stante la
suesposta   violazione  di  legge  e  che  tale  ulteriore  messa  in
circolazione  configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate
circostanze, puo' avere anche natura di reato.
    Roma, 6 maggio 2008

                       Il presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Pizzetti

                 Il segretario generale: Buttarelli