IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Decreto 7 febbraio 2008
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminate le numerose segnalazioni pervenute riguardo al
trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di procedimenti
di espropriazione forzata;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con particolare
riferimento agli articoli 11, 47 e 174;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Premesso:
Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni in merito al regime
di pubblicita' nell'ambito dei procedimenti di espropriazione
forzata. Le questioni sollevate riguardano l'applicazione delle
modifiche apportate all'art. 490 c.p.c. (previste dalla riforma del
processo esecutivo entrata in vigore il 1° marzo 2006), in relazione
ai contenuti e alle modalita' di pubblicazione degli atti attraverso
cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.
In particolare, la prevista pubblicazione in appositi siti internet
di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita
forzata, nonche' della relazione di stima dei beni da espropriare, in
assenza di opportuni accorgimenti volti a tutelare la riservatezza
degli interessati, avrebbe comportato, ad avviso dei segnalanti,
un'ingiustificata diffusione dei nominativi dei debitori sottoposti
alle procedure esecutive, nonche' di eventuali terzi (ad esempio, dei
proprietari di porzioni immobiliari confinanti con l'immobile
dell'esecutato).
Sulla base degli approfondimenti svolti, il Garante ravvisa
l'esigenza di indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti
delegati alle operazioni di vendita la necessita' di adottare
nell'espletamento delle procedure in esame modalita' che, nel
rispetto del pertinente dettato normativo, permettano di favorire
ampia pubblicita' agli atti del processo esecutivo rispettando, al
contempo, i diritti degli interessati.
Osserva:
1. Pubblicita' degli atti e diritti degli interessati.
Gia' con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante si e'
espresso sulla necessita' di rispettare la dignita' delle persone
coinvolte nel processo esecutivo, auspicando un intervento del
legislatore volto a evitare l'affissione di manifesti con i
nominativi dei debitori e invitando gli uffici giudiziari ad adottare
prassi piu' attente e rispettose dei diritti degli interessati
(Provv. 22 ottobre 1998, disponibile sul sito internet dell'Autorita'
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1104097).
Il codice in materia di protezione dei dati personali ha poi
modificato in tal senso il codice di procedura civile prevedendo, da
un lato, che sia omessa l'indicazione del debitore negli avvisi
relativi agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme
della pubblicita' commerciale (art. 174, comma 9, del codice; art.
490, comma 3, c.p.c.), e, dall'altro, che gli avvisi di vendita
debbano indicare che «maggiori informazioni anche relative alle
generalita' del debitore possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse» (art. 174, comma 10, del
codice; art. 570 c.p.c.).
Recenti interventi normativi (art. 2, comma 3, lettera e),
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) hanno riformulato integralmente
l'art. 490, comma 2, c.p.c. disponendo, in particolare, che gli
avvisi, «in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un
valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili», «unitamente a
copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima del bene»
debbano essere «inseriti in appositi siti internet almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell'incanto». Con decreto del Ministro della
giustizia del 31 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006) sono stati
individuati i siti internet destinati all'inserimento dei predetti
avvisi.
Il descritto quadro normativo rivela, quindi, la particolare
attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di
pubblicita' degli atti e i diritti degli interessati nell'ambito del
processo esecutivo. Da un lato, l'omissione del nominativo del
debitore nell'avviso di vendita (art. 490, terzo comma, c.p.c.)
risponde alla necessita' di tutelare il diritto degli interessati a
non subire un'ingiustificata divulgazione dei dati personali che li
riguardano. Dall'altro, la possibilita' di conoscere le generalita'
del debitore, e ogni altra ulteriore utile informazione, attraverso
le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.) consente a chi
sia realmente interessato all'acquisto un'informata valutazione circa
l'effettiva situazione giuridica del bene da espropriare.
2. Pubblicazione on-line dell'ordinanza e della relazione di stima.
La menzionata riforma del processo esecutivo ha assicurato una piu'
ampia pubblicita' alle vendite giudiziarie prevedendo, come
accennato, l'inserimento in appositi siti web, oltre che dell'avviso
di vendita, anche di copia dell'ordinanza del giudice che dispone
sulla vendita e della relazione di stima.
Come e' emerso nei casi segnalati al Garante, talvolta le copie
dell'ordinanza e della relazione di stima pubblicate contengono le
generalita' del debitore e di eventuali altri soggetti, quali i
proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene
dell'esecutato, non direttamente interessati dalla procedura
esecutiva.
Al riguardo, deve essere rilevato che la prevista consultabilita'
on-line di atti del procedimento esecutivo senza l'omissione delle
generalita' del debitore vanifica la tutela chiaramente garantita in
altra parte della stessa disposizione, nella parte in cui (art. 490,
terzo comma, c.p.c.), anche in relazione ad altre forme di
pubblicita' meno invasive, e' precisamente disposto che nell'avviso
in questione «e' omessa l'indicazione del debitore».
Pertanto, al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti
sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal codice in materia
di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490, occorre che
gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di
vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. omettano l'indicazione del
debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne
l'identita', oltre che nell'avviso di vendita, anche nelle copie
dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima.
D'altra parte, occorre che nelle copie pubblicate di tali atti non
siano riportati i dati personali di soggetti estranei alla procedura
esecutiva ove cio' non sia previsto da una specifica norma di legge,
trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle
finalita' cui e' preordinato il procedimento espropriativo. Cio', al
fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalita' nel
trattamento dei dati posto dall'art. 11, comma 1, lettera d) del
codice, disposizione che trova applicazione anche in relazione ai
trattamenti effettuati «per ragioni di giustizia» (art. 47 del
codice).
Resta fermo che le generalita' del debitore e ogni altra ulteriore
informazione potranno essere richieste e ottenute presso la
cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse (art. 570
c.p.c.).
Copia del presente provvedimento viene inviata al Ministero della
giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna
conoscenza in relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine
di assicurare l'adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne
la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati.
Tenuto conto dell'alto numero di questi ultimi, va infine disposta,
ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, la pubblicazione del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutto cio' premesso, il Garante:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice in
materia di protezione dei dati personali, indica agli uffici
giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la
necessita' di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle
copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima
l'indicazione delle generalita' del debitore e di ogni altro dato
personale idoneo a rivelare l'identita' di quest'ultimo e di
eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque
eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in
corso;
b) dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al
Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della
magistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettive
attribuzioni, anche al fine di assicurare l'adozione di ogni idonea
iniziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici
giudiziari interessati;
c) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, dispone la
pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2008
Il Presidente: Pizzetti
Il relatore: Chiaravallotti
Il segretario generale: Buttarelli