IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Decreto 7 febbraio 2008
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Esaminate   le   numerose   segnalazioni   pervenute   riguardo  al
trattamento  di dati personali effettuato nell'ambito di procedimenti
di espropriazione forzata;
  Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto   legislativo  30 giugno  2003,  n.  196),  con  particolare
riferimento agli articoli 11, 47 e 174;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                              Premesso:
  Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni in merito al regime
di   pubblicita'   nell'ambito  dei  procedimenti  di  espropriazione
forzata.  Le  questioni  sollevate  riguardano  l'applicazione  delle
modifiche  apportate  all'art. 490 c.p.c. (previste dalla riforma del
processo  esecutivo entrata in vigore il 1° marzo 2006), in relazione
ai  contenuti e alle modalita' di pubblicazione degli atti attraverso
cui viene data notizia delle vendite giudiziarie.
  In particolare, la prevista pubblicazione in appositi siti internet
di  copia  dell'ordinanza  del  giudice  che  dispone  sulla  vendita
forzata, nonche' della relazione di stima dei beni da espropriare, in
assenza  di  opportuni  accorgimenti volti a tutelare la riservatezza
degli  interessati,  avrebbe  comportato,  ad  avviso dei segnalanti,
un'ingiustificata  diffusione  dei nominativi dei debitori sottoposti
alle procedure esecutive, nonche' di eventuali terzi (ad esempio, dei
proprietari   di   porzioni  immobiliari  confinanti  con  l'immobile
dell'esecutato).
  Sulla   base  degli  approfondimenti  svolti,  il  Garante  ravvisa
l'esigenza  di  indicare  agli  uffici giudiziari e ai professionisti
delegati  alle  operazioni  di  vendita  la  necessita'  di  adottare
nell'espletamento   delle  procedure  in  esame  modalita'  che,  nel
rispetto  del  pertinente  dettato  normativo, permettano di favorire
ampia  pubblicita'  agli  atti del processo esecutivo rispettando, al
contempo, i diritti degli interessati.
                              Osserva:
1. Pubblicita' degli atti e diritti degli interessati.
  Gia'  con  un  provvedimento  del 22 ottobre 1998, il Garante si e'
espresso  sulla  necessita'  di  rispettare la dignita' delle persone
coinvolte  nel  processo  esecutivo,  auspicando  un  intervento  del
legislatore   volto   a  evitare  l'affissione  di  manifesti  con  i
nominativi dei debitori e invitando gli uffici giudiziari ad adottare
prassi  piu'  attente  e  rispettose  dei  diritti  degli interessati
(Provv. 22 ottobre 1998, disponibile sul sito internet dell'Autorita'
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1104097).
  Il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali ha poi
modificato  in tal senso il codice di procedura civile prevedendo, da
un  lato,  che  sia  omessa  l'indicazione  del debitore negli avvisi
relativi  agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme
della  pubblicita'  commerciale  (art. 174, comma 9, del codice; art.
490,  comma 3,  c.p.c.),  e,  dall'altro,  che  gli avvisi di vendita
debbano  indicare  che  «maggiori  informazioni  anche  relative alle
generalita' del debitore possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale  a  chiunque  vi  abbia interesse» (art. 174, comma 10, del
codice; art. 570 c.p.c.).
  Recenti   interventi   normativi   (art.  2,  comma 3,  lettera e),
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005, n. 80) hanno riformulato integralmente
l'art.  490,  comma 2,  c.p.c.  disponendo,  in  particolare, che gli
avvisi,  «in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un
valore  superiore  a  25.000 euro, e di beni immobili», «unitamente a
copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima del bene»
debbano   essere   «inseriti   in   appositi   siti  internet  almeno
quarantacinque  giorni  prima  del termine per la presentazione delle
offerte  o  della  data dell'incanto». Con decreto del Ministro della
giustizia  del  31 ottobre  2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  297 del 22 dicembre 2006) sono stati
individuati  i  siti  internet destinati all'inserimento dei predetti
avvisi.
  Il  descritto  quadro  normativo  rivela,  quindi,  la  particolare
attenzione  posta  dal  legislatore  nel  bilanciare  le  esigenze di
pubblicita'  degli atti e i diritti degli interessati nell'ambito del
processo  esecutivo.  Da  un  lato,  l'omissione  del  nominativo del
debitore  nell'avviso  di  vendita  (art.  490,  terzo comma, c.p.c.)
risponde  alla  necessita' di tutelare il diritto degli interessati a
non  subire  un'ingiustificata divulgazione dei dati personali che li
riguardano.  Dall'altro,  la possibilita' di conoscere le generalita'
del  debitore,  e ogni altra ulteriore utile informazione, attraverso
le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.) consente a chi
sia realmente interessato all'acquisto un'informata valutazione circa
l'effettiva situazione giuridica del bene da espropriare.
2. Pubblicazione on-line dell'ordinanza e della relazione di stima.
  La menzionata riforma del processo esecutivo ha assicurato una piu'
ampia   pubblicita'   alle   vendite   giudiziarie  prevedendo,  come
accennato,  l'inserimento in appositi siti web, oltre che dell'avviso
di  vendita,  anche  di  copia dell'ordinanza del giudice che dispone
sulla vendita e della relazione di stima.
  Come  e'  emerso  nei  casi segnalati al Garante, talvolta le copie
dell'ordinanza  e  della  relazione di stima pubblicate contengono le
generalita'  del  debitore  e  di  eventuali  altri soggetti, quali i
proprietari   di   porzioni   immobiliari   confinanti  con  il  bene
dell'esecutato,   non   direttamente   interessati   dalla  procedura
esecutiva.
  Al  riguardo,  deve essere rilevato che la prevista consultabilita'
on-line  di  atti  del procedimento esecutivo senza l'omissione delle
generalita'  del debitore vanifica la tutela chiaramente garantita in
altra  parte della stessa disposizione, nella parte in cui (art. 490,
terzo   comma,   c.p.c.),  anche  in  relazione  ad  altre  forme  di
pubblicita'  meno  invasive, e' precisamente disposto che nell'avviso
in questione «e' omessa l'indicazione del debitore».
  Pertanto,  al  fine  di  mantenere effettiva la tutela dei soggetti
sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal codice in materia
di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490, occorre che
gli  uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di
vendita  ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. omettano l'indicazione del
debitore   e   di  ogni  altro  dato  personale  idoneo  a  rivelarne
l'identita',  oltre  che  nell'avviso  di  vendita, anche nelle copie
dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima.
  D'altra  parte, occorre che nelle copie pubblicate di tali atti non
siano  riportati i dati personali di soggetti estranei alla procedura
esecutiva  ove cio' non sia previsto da una specifica norma di legge,
trattandosi  di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle
finalita'  cui e' preordinato il procedimento espropriativo. Cio', al
fine  di assicurare il rispetto del principio di proporzionalita' nel
trattamento  dei  dati  posto  dall'art.  11, comma 1, lettera d) del
codice,  disposizione  che  trova  applicazione anche in relazione ai
trattamenti  effettuati  «per  ragioni  di  giustizia»  (art.  47 del
codice).
  Resta  fermo che le generalita' del debitore e ogni altra ulteriore
informazione   potranno   essere   richieste  e  ottenute  presso  la
cancelleria  del  tribunale  da chiunque vi abbia interesse (art. 570
c.p.c.).
  Copia  del  presente provvedimento viene inviata al Ministero della
giustizia  e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna
conoscenza  in  relazione alle rispettive attribuzioni, anche al fine
di  assicurare l'adozione di ogni idonea iniziativa volta a favorirne
la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati.
  Tenuto conto dell'alto numero di questi ultimi, va infine disposta,
ai  sensi  dell'art.  143,  comma 2, del codice, la pubblicazione del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                  Tutto cio' premesso, il Garante:
    a) ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1, lettera c), del codice in
materia   di  protezione  dei  dati  personali,  indica  agli  uffici
giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la
necessita'  di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle
copie   pubblicate   delle  ordinanze  e  delle  relazioni  di  stima
l'indicazione  delle  generalita'  del  debitore e di ogni altro dato
personale   idoneo  a  rivelare  l'identita'  di  quest'ultimo  e  di
eventuali   soggetti  terzi  non  previsto  dalla  legge  e  comunque
eccedente  e  non  pertinente  rispetto  alle procedure di vendita in
corso;
    b) dispone  che copia del presente provvedimento venga inviata al
Ministero   della   giustizia   e   al   Consiglio   superiore  della
magistratura,  per  opportuna conoscenza in relazione alle rispettive
attribuzioni,  anche  al fine di assicurare l'adozione di ogni idonea
iniziativa   volta  a  favorirne  la  diffusione  presso  gli  uffici
giudiziari interessati;
    c) ai  sensi  dell'art.  143,  comma 2,  del  codice,  dispone la
pubblicazione  del  medesimo  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 7 febbraio 2008

                       Il Presidente: Pizzetti

                                          Il relatore: Chiaravallotti

                                   Il segretario generale: Buttarelli