DISEGNO DI LEGGE recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008
(Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 1.
Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
Finanziaria 2008
Disegno di legge
definitivamente approvato dal Senato il 21.12.2007
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
(art. 1,
commi 5-375)
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui
all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter.
L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,
A8 e A9».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il
seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1,
può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009,
un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore
al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte
rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso
domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di
detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti
termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti
rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento
dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui
all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale».
7. La minore imposta che deriva
dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico
del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio
2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la
certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I
comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato
entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è
erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare
riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre
il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16
dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali
conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie
locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie
locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali
possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per
effetto del presente comma.
8. In relazione alle competenze
attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di
cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono
all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi
territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.
9. All'articolo 16 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il
seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a)
euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b)
euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41»;
b) al comma 1, le parole: «,
rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle
seguenti: «complessivamente pari a:»;
c) al
comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono
sostituite dalla seguente: «Ai»;
2) le parole:
«qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla
seguente: «contratti»;
3) le parole: «,
rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle
seguenti: «complessivamente pari a:»; d) dopo il
comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter.
Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano
un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione
principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione
principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi
competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la
detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle
condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui
ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto,
non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di fruire della detrazione più
favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi
da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il
quale l'unità immobiliare locata è adibita ad
abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la
detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda
diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e
13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
per l'attribuzione del predetto ammontare».
10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono
effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.
11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e
i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10,
comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1,
2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
13.
All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo
25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è
dovuta».
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è
riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La
detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione
compete a quest'ultimo per l'intero importo»;
2) al
comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1- bis»;
3) al
comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la
detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore
all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché
delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di
erogazione del predetto ammontare»;
4) dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1
il reddito complessivo è assunto al netto del reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis»;
b) all'articolo 13, dopo il comma
6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini
del presente articolo il reddito complessivo è assunto al
netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo
10, comma 3-bis».
16. Le disposizioni di cui al comma 15
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e
2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei
limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le
altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli
interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal
1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli
interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2011.
18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella
misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in
materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.
19.
Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
20.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e
359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura
e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il
31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di
impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute
entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma
21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del
comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui
al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e
359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo
quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di
detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni
per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3
allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita,
con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
|
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
|
Coperture |
Pavimenti |
|||
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
|
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
|
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
|
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
|
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
|
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i
valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per
tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un
numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi
di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del
medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui
all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27
dicembre 2006, n. 296.
25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha
per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è
finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell'atto: 1 per cento».
26. All'articolo 1-bis
della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati».
27. All'articolo 36 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è
abrogato.
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27, si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione a decorrere dalla stessa data.
29. L'articolo
8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal
seguente:
«Art. 8. - (Determinazione del reddito
complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui
all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi
dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5,
nonché quelle delle società semplici e delle
associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di
arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della
società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite
derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le
perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma
3 del medesimo articolo 84».
30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio
2008.
31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite
le seguenti: «e del coniuge».
32. Al primo comma
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in
conformità a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono
inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,».
33. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole:
«non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli
articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
8»;
b) l'articolo 61 è sostituito dal
seguente:
«Art. 61. - (Interessi passivi). - 1.
Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che
non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi
passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non
dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»;
c)
gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66,
comma 3, la parola: «96,» è soppressa;
e)
all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f)
all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di
parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite
fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero
rilevanza i risultati positivi»;
g) all'articolo
84, comma 1:
1) il secondo periodo è soppresso;
2)
al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;
h)
all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento,
e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «del 95 per cento»;
i) l'articolo
96 è sostituito dal seguente:
«Art. 96. -
(Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri
assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi
del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a
partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi
passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere
portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi
periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si
intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b),
e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così
come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo,
assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi,
nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da
contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro
rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi
impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione,
tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.
Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione,
si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale
di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato
pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e
gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato
periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi
d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti
gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per
cento del risultato operativo lordo di competenza.
5.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e
agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società
che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di
assunzione di partecipazioni in società esercenti attività
diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano, inoltre, alle società consortili costituite per
l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi
dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società
costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui
alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché
alle società il cui capitale sociale è sottoscritto
prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono
impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento,
nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6.
Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità
assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10
dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma
115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su
titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci
delle società cooperative.
7. In caso di
partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del
presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri
assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può
essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e
nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato
presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo
lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale
regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti,
con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti
dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente
partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le
società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le
condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2,
lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della società estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;
l)
gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo
101, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato
le perdite»;
n) all'articolo 102:
1) il
comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito
dal seguente:
«7. Per i beni concessi in
locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto
economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate
in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a
conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai
due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora
l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un
risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni,
la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è,
rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a
diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria
è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti
desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo
96»;
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è
abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal
secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in
funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume
dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e
dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque
deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di
valore unitario non superiore a euro 50»;
q)
all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole
da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «,
che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono
soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi»;
3) il comma 6 è abrogato;
r)
all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo»
è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:
«Art.
122. - (Obblighi della società o ente controllante). - 1.
La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale
risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti
dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime
del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo
secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello
annuale di dichiarazione dei redditi»;
t)
all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è
abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;
v) gli
articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo
139 è inserito il seguente:
«Art. 139-bis. -
(Recupero delle perdite compensate). - 1. Nell'ipotesi di
interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i
dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo
delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o
realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo
d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la
parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a
formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le
perdite della società estera che si considerano dedotte e i
redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La
stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso
di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui
all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1
del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli
137 e 138»;
aa) all'articolo 172, comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto
di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».
34. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m),
o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i),
si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di
applicazione, il limite di deducibilità degli interessi
passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a
10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f)
e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al
comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004.
La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si
applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della
stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti
di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti
stipulati a partire dal 1o gennaio 2008. In attesa della
revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il
solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso
periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1
dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica
la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal
comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale
differenza non imputata a conto economico può essere dedotta
nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo
precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti
relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q),
numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via
transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera
b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per
il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia
la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità
gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui
valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in
tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per
cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione
entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli
accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto
economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della
modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre
l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere
disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i
comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti
esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la
giustificazione economica di detti componenti in base a corretti
princìpi contabili. La eliminazione della rettifica di
consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi
distribuiti dalle società controllate, conseguente alle
modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha
effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1o
settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione
dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31
dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento
concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti
infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v)
del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma
1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
35.
Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al
comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a
finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al
comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo
precedente costituisce norma di interpretazione autentica.
36.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è
istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e
indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre,
entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con
effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla
razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività
di costruzione e della possibilità di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative
in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma
restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative,
la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi
a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla
locazione.
37. L'imprenditore individuale che alla data del 30
novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo
43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare
per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con
effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o
gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente
riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore
che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve
versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso alla data del 1o gennaio 2007 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo
2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i
rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
38. Al fine di garantire l'invarianza
del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in
relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle
società disposta dal comma 33 del presente articolo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli
47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono
altresì determinate la normativa transitoria e le relative
decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le
persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per
l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con
l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti
ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In
caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a
tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo
imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta
corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
41.
L'opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le
imprese o le società sono in contabilità semplificata.
In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere
data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il
regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio
netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello
personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate
nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime
opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai
commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e
alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle
perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento
dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
43.
In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle
regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1o
gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di
assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del
patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e
di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di
bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma
l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni
non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle
leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le
deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente comma in conformità
all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo
schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della
liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP
istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al
periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle
regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi
di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e
riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.
45. Fino
alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle
operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«10-bis. Il regime dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può
essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini
ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante
dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;
b)
all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con
le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio a seguito di tali operazioni»;
c)
all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende
e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento»;
d) all'articolo
176:
1) al comma 1, le parole: «a condizione che il
soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente
o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. In caso di conferimento
dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva
cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo
dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis,
la società conferitaria può optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata
posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del
periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in
parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi
dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori
valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento
sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori
che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a
imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini
dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale
è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni
anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello
dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e
79»;
4) al comma 3, le parole: «il regime di
continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono
sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei
valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le
parole: «totale» e «parziale» sono
soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole:
«Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;
6)
il comma 6 è abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46
si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La
disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera
d), numero 3),può essere richiesta anche per ottenere
il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio
iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del
periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio
dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti
minimi. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40
per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza
rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
48.
L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a
tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per
cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5
milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che
eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per
cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di
euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche
parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di
deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per la definizione delle modalità, dei termini e
degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le
disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo
176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata
in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la
seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e
sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per
cento.
49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e
valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società
aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per
l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da
riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può
essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle società nella misura del 6 per cento. La
disposizione del periodo precedente si applica anche per le
differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto
testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni
attuative.
50. Al fine di semplificare le regole di
determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e
dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal
seguente:
«Art. 5. - (Determinazione del valore della
produzione netta delle società di capitali e degli enti
commerciali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), non esercenti le attività di cui agli
articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle
lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d),
12) e 13), così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base
imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei
costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma
1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla
lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché
i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b),
numeri da
2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le
perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in
base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi
classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate
al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi
d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente
dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti
positivi e negativi del valore della produzione sono accertati
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai princìpi contabili adottati
dall'impresa»;
b) dopo l'articolo 5 è
inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Determinazione
del valore della produzione netta delle società di persone e
delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è
determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle
variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del
medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento
e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali
materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni
di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per
la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime
di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione
del valore della produzione netta secondo le regole di cui
all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi
d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei
termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio
l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a
meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le regole
del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile
per un triennio e tacitamente rinnovabile»;
c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
- (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e
di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e
gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base
imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti
voci del conto economico redatto in conformità agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a)
margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b)
ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per
un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese
amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei
servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e
la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3.
Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento,
di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la
differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per
le società di investimento a capitale variabile, si assume la
differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i
soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti
negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella
misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e
negativi si assumono così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti
della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10
marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.
7.
Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali
assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai
criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b)
risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c)
costi per servizi di produzione di banconote;
d)
risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e)
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella
misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione,
nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.
9. Per le società la cui attività
consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diversa da
quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato
derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e
oneri assimilati»;
d) l'articolo 7 è
sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Determinazione
del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione). -
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è
determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del
conto economico le seguenti variazioni:
a) gli
ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre
spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura
del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti
nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque
classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11;
le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi
erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi si
assumono così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni
impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1o
dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997»;
e)
all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si
assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei
redditi»;
f) all'articolo 11:
1) al comma
1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000»
e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;
2)
al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono
sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti
per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo
67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al
comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro
6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350»,
«euro 5.500», «euro 3.700» e «euro
1.850»; ed è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«d-bis) per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo
delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato,
rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro
525»;
5) al comma 4-bis1, le parole: «pari
a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a
euro 1.850»;
g) l'articolo 11-bis è
abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole:
«l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla
base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui
all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale
recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve
in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue
dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in
applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad
applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue
derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei
quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il
concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue
delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione
sia stata rateizzata in applicazione della precedente
disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria in
materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la
dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività
produttive non deve essere più presentata in forma unificata e
deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia
autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e
le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono
dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
53. A
partire dal 1o gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il
limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi
istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo
residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al
credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1o
gennaio 2010.
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo
della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a
euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni
di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in
un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1o gennaio 2007.
55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle
entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dal comma 54.
56. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è
istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54,
con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al
fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite
di stanziamento di cui al primo periodo.
57. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
58. In
attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa,
conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del
settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le
parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto
dei princìpi contabili internazionali sono imputati
direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti princìpi contabili»;
b)
all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3.
I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari
diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:
«diciottesimo» è sostituita dalla seguente:
«dodicesimo»;
d) all'articolo 89, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In
deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione
concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti»;
e)
all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c),
d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di
tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali»;
f)
all'articolo 101:
1) il comma 1-bis è
abrogato;
2) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c),
d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie
ai sensi dell'articolo 85, comma 3- bis, rileva secondo le
disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;
g)
all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e
con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere
dall'imputazione al conto economico»;
h)
all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il
seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis,
3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;
i)
all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e)
del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta
applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini
fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica
solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni,
le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti
per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1,
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del
medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla
formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento
(CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano
dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali
princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai
fini fiscali»;
l) all'articolo 112, dopo il comma
3 è inserito il seguente:
«3-bis. In
deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla
corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche
ai fini fiscali».
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto
legislativo.
60. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di
attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e
59. In particolare, il decreto deve prevedere:
a) i
criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in
base alla corretta applicazione dei princìpi contabili
internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002
determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi
ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti
positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il
trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti
soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati
princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono il
bilancio in base ai princìpi contabili nazionali;
c)
i criteri di coordinamento dei princìpi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina
fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del
trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per
il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le
norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i
criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali
in materia di cancellazione delle attività e passività
dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle
svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima
applicazione dei princìpi contabili internazionali;
g)
i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei
costi imputabili, in base ai princìpi contabili
internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;
h)
i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca
e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità
dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. 61. Le
disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti
sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati
sulla base della corretta applicazione dei princìpi contabili
internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero
derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma
58.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n.
1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265.
63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle
dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si
tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle
dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli
enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale
periodo d'imposta l'ente o società controllante si è
avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze
detraibili degli enti e delle società per i quali trova
applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».
64.
La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
65. Il
quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è
soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del
presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei
crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine
preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 -
Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450
milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e
2010.
66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita
dalla seguente: «40»;
b) al comma 281, la
parola: «15» è sostituita dalla seguente:
«50»;
c) il comma 284 è abrogato.
67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle
Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo
27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti
non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le
seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel
comma 3-ter,»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo
le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le
seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma
3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo,
le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4)
dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter.
La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota
dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e
agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato»;
b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le
parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;
c)
all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili
formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che
distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari
degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire
dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in
altri esercizi.
69. Fino all'emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 83, lettera
n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 67, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239.
70. Al fine di favorire la
crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al
miglioramento della qualità dei servizi forniti alla
collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi
professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche
in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro
ma non più di dieci professionisti, è attribuito un
credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti
per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni
indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le
loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni
ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di
organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e
massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di
aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
71. Il credito d'imposta
spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate
nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31
dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui
l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi
dodici mesi.
72. L'agevolazione di cui al comma 70, spettante
a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di
aggregazione esercitino l'attività professionale
esclusivamente all'interno della struttura risultante
dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a
condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui
al comma 70, non si applica a quelle strutture che in forma associata
si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per
l'esercizio dell'attività professionale.
73. Il credito
d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi
sostenuti per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed
arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio,
impianti ed attrezzature varie;
b) programmi
informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
74. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono
stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché
specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta
e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni
successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati
si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo
l'aggregazione.
76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
77. All'articolo
74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis.
Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime
ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo
possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse
acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate
a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel
momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in
relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il
regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime
ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul
margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare
separatamente nella propria contabilità le operazioni che
rientrano in ciascuno di tali regimi».
78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è
subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle
condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi
comunitari.
79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte III,
al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti:
«spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi
mascherati e in costume, ovunque tenuti»;
b) alla
tabella C:
1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati
e in costume,» sono soppresse;
2) al numero 4), le
parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini,
marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume,
ovunque tenuti».
80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la
normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di
medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta
sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.
81.
La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo
36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell'area e al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi gli
effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata
conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007,
n. 118.
83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal
seguente:
«2-bis. Si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale»;
b) all'articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle
seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis;»;
c) all'articolo 47, comma 4, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante
quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla
formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società
residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non
siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1
dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo
167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87»;
d) all'articolo
68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis»;
e) all'articolo 73:
1) al
comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite
dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;
2) al
comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato
diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti:
«istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,»;
f) all'articolo 87, comma 1, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o,
alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera
b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato
conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli
individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis»;
g)
all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle
remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli
Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se
ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87»;
h)
all'articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le
spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o
territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese
residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;
2)
al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati»
sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da
quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si
applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato
decreto»;
i) all'articolo 132, comma 4, secondo
periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi
da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168- bis»;
l)
all'articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono
sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1,
secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi
fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate
in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;
3)
il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, lettera b),
le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis»;
m)
all'articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono
sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma
di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo
decreto»;
n) dopo l'articolo 168 è
inserito il seguente:
«Art. 168-bis. - (Paesi e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) - 1.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73,
comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico,
nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma
3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter,
commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui
al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione
non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli
47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4,
167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni».
84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel
precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi
dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione,
il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al
doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato
decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni
e i titoli similari diversi dai precedenti»;
2) al comma
5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota
della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti
sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b)
all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero
importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti
residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4,
del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti:
«sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in
relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti
non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società
ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del citato testo unico»;
c) all'articolo 37-bis,
comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli
Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai
sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in
uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o
aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,»;
b) al comma 9, le
parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,».
86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono
sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in
Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
87. Al decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b)
all'articolo 6, comma 1, le parole: «Paesi che consentono un
adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
c)
all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
89. La
disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a
partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui
all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma
83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo
di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella
Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della
data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei
decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive
modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23
novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì
inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato
articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché
gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad
eccezione dei soggetti ivi indicati.
91. Al comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o
gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o
gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole:
«30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole: «30
giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2008».
92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che
nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di
esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo
comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni
derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o
dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del
compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della
relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di
mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si
applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065».
93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal
bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007.
94. All'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è
sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società
e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società
sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione».
95. L'autorizzazione di spesa di cui al
comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi
derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con
riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per
un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, sul Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
96. Ai fini dell'applicazione del
regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti
minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti
o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare
precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2)
non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno
sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui
all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di
lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato
somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno
effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare
complessivo superiore a 15.000 euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che
intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono
avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella
dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.
99.
Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone
fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c)
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di
cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti
e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a
società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità
limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore
aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi
contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
101. L'applicazione del regime
di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di
cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se
il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato
in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo
senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è
versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul
valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione
del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva
di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può
essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
102. Nella
dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata
l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche
dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata
l'esigibilità.
103. L'eccedenza detraibile emergente
dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è
applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai
sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
104. I contribuenti minimi
sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di
impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio
dell'attività di impresa o dell'arte o della professione;
concorrono, altresì, alla formazione del reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o
all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare
fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente
a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di
rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma.
105. Sul reddito determinato ai
sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per
cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata
sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si
applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche.
106. I componenti positivi e
negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha
effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è
stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le
quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a
quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della
somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000
euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000
euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla
formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo
negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla
formazione del predetto reddito.
107. Le perdite fiscali
generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il
regime dei contribuenti minimi possono essere computate in
diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117
secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso
dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate
in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte
o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il
quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si
applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni
dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle
imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è
presentata nei termini e con le modalità definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da
tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I
contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla
presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma
4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
110.
I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In
deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per
il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal
successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata.
111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una
delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle
fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere
applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti
superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1),
di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta
sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante
scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno
antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione
dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta
sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione
dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del
superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96,
lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime
ordinario per i successivi tre anni.
112. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai
commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime
ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i
ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del
regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare
il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di
tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del
periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso
a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei
periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di
passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai
commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono
essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
113.
I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
114. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul
valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.
In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei
dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99
che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a
117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello
dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di
cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in
cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i
ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di
cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per
cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo
periodo del comma 111.
115. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie
per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali
modalità di presentazione della dichiarazione diverse da
quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
116. Sono abrogati
l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni
di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo
d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione.
In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo
32-bis, comma 7, è comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del
presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le
parole: «che applicano il regime di franchigia di cui
all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle
seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, il regime di franchigia».
117. Le disposizioni
di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1o
gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il
passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i
contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai
commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo
5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto
dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori
dell'impresa familiare.
118. All'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le
parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo
imposto a fini fiscali» sono soppresse.
119. Al fine di
consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori
doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o
il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o
postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far
affluire le relative somme. Le modalità di riversamento
all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con
successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze.
120. Ai fini
delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.
121. Dopo
l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. -
(Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di
semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti
d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi
conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
definite le modalità attuative della disposizione di cui al
comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati
tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
123. Con il
medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione
e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b)
previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei
dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le modalità
e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti
negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni».
125. All'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive
modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni».
127. All'articolo 19, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria
o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni».
128. All'articolo 48,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni».
129. All'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera b),
dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta
al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti
gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;
b)
al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non
inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non
inferiore a 50»;
c) al comma 1, secondo periodo,
sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis)
alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter)
alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure
di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed
in concordato preventivo;
6-quater) alle società
che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo
dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società
partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del
capitale sociale;
6-sexies) alle società che
risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;
d)
al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) al
comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta
percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le
seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria
catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente
ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello
0,9 per cento»;
f) dopo il comma 4-bis
sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere
individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali
è consentito disapplicare le disposizioni del presente
articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di
interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I
provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai
sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio
postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a
mezzo fax o posta elettronica».
130. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società
semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società
considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel
primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla
chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione
dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro
trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1o novembre
2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1,
comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per
cento.
131. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al
comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono
la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria
l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo
specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente
non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si
considerano destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico
delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano
distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».
132. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali
rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per
il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2006.
133. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o
superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non
superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità,
senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di
residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione
amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di
mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna
annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono indicate le modalità applicative delle
disposizioni di cui al presente comma.
134. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie
costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n.
400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei
fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima
attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n.
400».
135. Al fine di accelerare lo sviluppo delle
cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi
ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno
2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini
di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale
sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni
dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea
ordinaria.
136. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole:
«consorziate e socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti
pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in
quanto concessi per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo
47 del testo unico delle leggi in materia finanziaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi
di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può
essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai
soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei
limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a
condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo
pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo
confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di
mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico
erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad
accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso
all'agevolazione».
137. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico
dell'INPS, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007,
l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta
sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza
interessi.
138. La disposizione di cui al comma 137 non si
applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha
indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.
139.
Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale
del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma
426, anche nei confronti delle società titolari delle
precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per
incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove
società.
140. Decorsi più di dieci anni dalla
richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo
di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul
reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero
all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal
1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso
definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai
buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno
precedente a tale decreto.
141. La quantificazione delle somme
sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 140
è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a)
dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine
decennale è maturato anteriormente a tale data;
b)
dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri
casi.
142. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da
dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati
all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal
caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112».
143. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola:
«Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo
quanto previsto dal comma 1-bis, se»;
b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può
essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità
previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente
della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al
terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e
successivamente procede alla vendita».
144. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis,
10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui all'articolo 322-ter del codice penale.
145. Dopo
l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è
inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Rateazione
delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a
duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate
trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,
in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le
somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è
tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il
periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno,
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero
rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti
negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In
alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare
che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca
volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà
del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute,
comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il
valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in
alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,
cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta
da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti
industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione
revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le
spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In
tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il
contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione
relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le
somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della
dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari
importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del
contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3.
L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle
rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento
annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle
quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di
ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una
sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto
per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto
versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata
garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti
importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo
datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto
entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente
l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di
pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è
eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare,
superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
7. Nei casi
di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è
ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
146. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo
periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la
parola: «bancaria» sono aggiunti i seguenti periodi: «In
alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può
essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77;
l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal
contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo
grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente,
per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal
fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può
essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata
di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o
dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata
all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del
contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione
dell'ipoteca»;
b) al comma 4-bis, dopo le
parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o
il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso»
sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».
147. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le
parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo
ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo»
sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla
consegna del ruolo».
148. Le disposizioni di cui al
comma 145 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31
dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;
c)
al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della
liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi
di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
149. Le disposizioni di cui al comma 147 si applicano ai ruoli
consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o
aprile 2008.
150. Con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie
da concedere, nonché per le modalità di computo degli
interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine
finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina
relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni
tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e
dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità
dei singoli tributi.
151. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le
misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la
riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da
quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al
tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice
civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
152.
All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole:
«interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b)
al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva
un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
153. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti:
«nonché delle operazioni di fusione, scissione,
conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra
agenti della riscossione,»;
b) dopo la parola:
«venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero
della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;
c)
dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «,
ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata,
assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»; d) dopo
la parola: «acquirente», sono inserite le seguenti:
«ovvero della società incorporante, beneficiaria,
conferitaria o cessionaria».
154. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 35 è inserito il seguente:
«35-bis.
A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non
possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di
spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era
stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
155. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province
e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce
esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative
delle società concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati
alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni
di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo
n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del
diritto al discarico.
156. All'articolo 6 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è
aggiunto il seguente:
«9-bis. È punito con
la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento
dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non
assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante
il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74,
commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima
sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente
addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora
l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal
cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo
restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al
3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258
euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità
commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del
presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e
terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti
solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del
meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione
di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura,
fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di
regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque,
il meccanismo dell'inversione contabile».
157. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
«a-bis) alle cessioni di
fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle
lettere
b) e d) del numero 8-ter)
dell'articolo 10»;
b) all'articolo 30, secondo
comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e
sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
17, quinto, sesto e settimo comma».
158. La disposizione di cui al comma 157, lettera a), si
applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo
2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le
cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter)
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29
febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 157, lettera b),
si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio
2008.
159. All'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di
telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la
vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di
codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa
o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o
autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo
dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del
prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione
alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai
soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla
distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite
proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi
dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o
alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici
acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi
tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di
imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche
sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi».
160. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6:
1) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Il cedente che non integra il
documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo
74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20
per cento del corrispettivo della cessione non documentato
regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi
tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi
dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la
denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta
è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento
del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera
d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di
cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per
cento»;
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e
secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3,
primo e secondo periodo, e 3-bis»;
3) dopo il
comma 9-bis, introdotto dal comma 18 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
«9-ter. Il cessionario che,
nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi
tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per
i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione
della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o
con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva
la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa
pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare
all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i
dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive
transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante
la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;
b)
all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il
seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al
comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti
i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei
rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo
74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici
mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di
regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai
sensi del comma 9-ter dell'articolo 6».
161. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, terzo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si
applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e
relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui
alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse
non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto
di finanziamento o allegata al medesimo»;
b)
all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di
compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci
di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai
benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per
atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i
benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefìci
medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra
l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella
di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare
la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della
differenza medesima».
162. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per
il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle
seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle
relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre
mesi,».
163. All'articolo 17, sesto comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le
seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di
servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga
affidata dal committente la totalità dei lavori».
164.
La disposizione di cui al comma 163 si applica dal 1o
febbraio 2008.
165. All'articolo 60-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis.
Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione
avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da
quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con
il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra
il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della
relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di
imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione
versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla
stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e
delle fatture oggetto della regolarizzazione».
166. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono
soppresse.
167. All'articolo 1, comma 184, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte
le seguenti: «e per l'anno 2008»;
b) alla
lettera c), le parole: «31 dicembre 2007», sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
168. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».
169. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008.
170. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta
2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o
gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
171. Le disposizioni di cui
al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007.
172. All'articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi
d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi
l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota è
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
173. Per la
salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle
imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese
che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
174.
Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.
175.
All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «scientifico
particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti:
«scientifico alle attività istituzionali del Ministero
dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «,
collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con
particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna
nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.
176.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
177. All'articolo 33 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate
produttive di reddito agrario anche le attività di
coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti
di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione
di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
178. All'articolo 1, comma 1094, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società
possono optare per la determinazione del reddito applicando
all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25
per cento».
179. All'articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione
all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442».
180. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) alle Forze armate di
qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord
Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate
nazionali»;
b) alla tabella A, dopo il punto 16,
è aggiunto il seguente:
«16-bis. Prodotti
energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi
consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000
litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di
petrolio liquefatto (GPL) esenzione;
Gas naturale esenzione.
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00
per 1.000 litri;
GPL zero;
Gas naturale euro 11,66 per
1.000 metri cubi».
181. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come
combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata
l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A
allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta
regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive
modificazioni.
182. Nello stato di previsione del Ministero
della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro
104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate
nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi
consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle
finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto
Ministero.
183. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo
della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con
evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del predetto Ministero.
184. Nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo,
con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008,
destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi
consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto
Ministero.
185. All'onere derivante dai commi 182, 183 e 184,
pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 180.
186. A decorrere dal
1o gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato;
resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.
187. A
decorrere dal 1o gennaio 2009 il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004,
n. 341, è abrogato.
188. All'articolo 49, primo comma,
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il
seguente:
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito
dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito
dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso
autotrazione;».
189. L'efficacia della disposizione di cui al comma 188 decorre
dal 1o gennaio 2008.
190. Per gli anni successivi
al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge
finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità
delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul
gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi
dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al
fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e
l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la
regione.
191. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e
nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono
soppresse.
192. All'articolo 2, primo comma, della legge 1o
dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione
di una zona franca in una parte del territorio della provincia di
Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e»
sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di
cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n.
700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla
medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.
193. Entro
il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità
stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre
1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al
comma 192, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla
data del 1o gennaio 2008. A decorrere dal 1o
luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate
alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al
1o gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici
che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad
accisa.
194. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre
1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.
195. L'articolo 6
del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è
abrogato.
196. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies
sono abrogati.
197. L'articolo 8-bis del decreto-legge
22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
198. Al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è
sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi
versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi
versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito»;
b)
all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del
Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro
3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».
199. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
200.
All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono
inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell'articolo 51»
sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla lettera
e-ter) del comma 1 dell'articolo 10».
201. Nei
limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per
i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei
orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli
indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro
delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà
sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
202. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
203. All'articolo 15,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
204.
All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a
non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a
sordi».
205. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo
eccedente 8.000 euro.
206. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della
tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro
42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
17,50».
207. Tra le attività incluse nel
programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di
formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché
al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
208. Per
l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non
di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a
capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese
documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un
importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e
per la formazione.
209. Alla lettera i-sexies) del
comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti:
«i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché
agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con
enti per il diritto allo studio, università, collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative,».
210. Al fine di semplificare il
procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 214, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con
gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto,
parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma
elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
211. A decorrere dal
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 214, le amministrazioni e gli enti di cui al comma
210 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all'invio in forma elettronica.
212. La
trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema
di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze
e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture
societarie.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato
il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze
e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al
presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture
elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla
gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche
ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della
finanza pubblica.
214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sono definite:
a) le regole
di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle
amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le
regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare
per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le
modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
c)
le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle
fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli
obblighi di cui al comma 210, limitatamente a determinate tipologie
di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo,
tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle
amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi
i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche
necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 210 al
presente comma;
f) le eventuali misure di supporto,
anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
g)
la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma
210 e i divieti di cui al comma 211, con possibilità di
introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione
esclusiva in forma elettronica.
215. Le disposizioni dei commi da 210 a 214 costituiscono per le
regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
216. All'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio
competente» sono inserite le seguenti: «in via
telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo
le parole: «ufficio competente,» sono inserite le
seguenti: «in via telematica» e le parole: «una
dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal
quale le disposizioni introdotte dal comma 216 si intendono
obbligatorie.
218. All'articolo 4, comma 4-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro
il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio».
219. Le persone fisiche nonché le
società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le
dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta
regionale sulle attività produttive esclusivamente in via
telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati
dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i
contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il
modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di
pensione.
220. Le persone fisiche non titolari di redditi
d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione
dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata
dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica
di cui al comma 219, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della
scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le
confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato
comma 219, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero
la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della
società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio
telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998.
221. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o
ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via
telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31
luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati
delle dichiarazioni.
222. All'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se
il percipiente dichiara» è inserita la seguente:
«annualmente» e dopo le parole: «indica le
condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il
codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a), il
terzo periodo è soppresso.
223. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia
elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di
telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
224. Al comma
137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili»,
sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»;
b)
il terzo periodo è soppresso.
225. All'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
«b) qualora
sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le
relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1)
i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2)
gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione
europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono
presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità
del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla
normativa italiana di settore;
3) la società a capitale
interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la
società realizzi la parte più importante della propria
attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria
attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente
che la controlla;
3-bis) le società di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di
cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi
comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e
di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di
procedure ad evidenza pubblica»;
b) il comma 6 è
abrogato.
226. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i casi e le modalità
attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia
delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli
enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come sostituita dal comma 225, lettera a), del presente
articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso
il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione
di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.
227.
Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive
vigenti alla data del 1o gennaio 2008, qualora variate ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a
0,9176.
228. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle
regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo
gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente
alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti
finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente
articolo.
229. Per l'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza,
per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è
concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per
cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di
3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie
imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle
di somministrazione di alimenti e bevande.
230. Il credito
d'imposta di cui al comma 229, non cumulabile con altre agevolazioni,
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né
del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
231. La fruizione del credito
d'imposta di cui al comma 229 spetta nel limite complessivo di 10
milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di
invio delle relative istanze.
232. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le
modalità di attuazione dei commi da 229 a 231.
233.
L'agevolazione di cui ai commi da 229 a 231, fermo restando il limite
di cui al comma 229, può essere fruita esclusivamente nel
rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza
minore.
234. Agli esercenti attività di rivendita di
generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa,
per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è
concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per
l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di
sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento
con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti
illeciti ai loro danni.
235. Il credito d'imposta di cui al
comma 234, determinato nella misura dell'80 per cento del costo
sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e,
comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun
beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere
indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, né del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
236. La
fruizione del credito d'imposta di cui al comma 234 spetta nel limite
di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo
l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di
richiesta.
237. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissate le modalità di
attuazione dei commi da 234 a 236.
238. L'agevolazione di cui
ai commi da 234 a 236, fermo restando il limite di cui al comma 235,
può essere fruita esclusivamente nel rispetto
dell'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
239. Alle
imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
240. Gli aiuti comunitari di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto
previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale
sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
241. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL
impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per
le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto-legge.
242. È istituito presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno
contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e
alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore
degli eredi.
243. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 242
non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e
speciali dell'ordinamento.
244. Il Fondo eroga, nel rispetto
della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica,
aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita
dall'INAIL.
245. Il finanziamento del Fondo è a carico,
per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello
Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30
milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si
provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai
settori delle attività lavorative comportanti esposizione
all'amianto.
246. Per la gestione del Fondo è
istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica
e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
247. L'organizzazione
e il finanziamento del Fondo di cui al comma 242, nonché le
procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono
disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
248. Per il
finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali
e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i
porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è
attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore
aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli
interporti.
249. La quota spettante ai sensi del comma 248
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è
computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito
complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise
sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale
e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei
porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi
risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
250. A tal
fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di
interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e
ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme
determinate ai sensi del comma 248 al netto di quanto attribuito allo
specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della
quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o
provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione
spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei
porti nel territorio regionale.
251. Con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei
porti italiani, sono definite le modalità attuative della
partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del
trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione
delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.
252. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole:
«dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti:
«dello 0,8 per mille».
253. All'articolo 1, comma
14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle
entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per
avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti
dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di
cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore
dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di
concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal
presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici».
254.
Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi
per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».
255.
Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi
per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi
per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».
256.
Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato, da ultimo, dal comma 255 del presente articolo, per il
quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici
dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti
che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per
cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di
gestione.
257. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma
109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività
estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico
erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».
258.
All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le
imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione
straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente
decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1».
259. Fino alla definizione della riforma organica del governo del
territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime
di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi
regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui
trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte
dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da
destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno
locale e in relazione all'entità e al valore della
trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre,
l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e
sociale.
260. Ai fini dell'attuazione di interventi
finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di
rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento
della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può,
nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire
un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi
della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al
comma 259.
261. Per il miglioramento e la sicurezza delle
comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché
della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della
Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
262. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le
disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in
caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a
disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a)
di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la
detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della
percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e
delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata
in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle
predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione,
anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di
gestione non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono
utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma
4, secondo periodo»;
b) all'articolo 10 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono altresì
esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società
consortili e le società cooperative con funzioni consortili,
costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente,
la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata
non superiore al dieci per cento, a condizione che i corrispettivi
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società
non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;
c)
all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti: «In
deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili
effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo
36-bis, la base imponibile è costituita dal valore
normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da
società che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a
disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di
gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile è costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore;
c) per le
cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi
dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di
indetraibilità oggettiva, la base imponibile è
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di
tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi
precedenti»;
d) all'articolo 14 sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma
dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del
terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i
servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa;
diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni
di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni
di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi
stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma
dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a
motore si assume come valore normale quello determinato a norma
dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al
netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto
importo»;
e) all'articolo 19-bis1:
1)
le lettere a), b), c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi
componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività
propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché
dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione
soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti
e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di
cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella
misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della
professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i
predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di
commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli
a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente
adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d)
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli
stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo
comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni
stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è
ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a
motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed
al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;
3)
la lettera g) è abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola:
«non» è soppressa e il numero 1) è
sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini, muli e
bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di
prodotti alimentari»;
g) nella tabella B, le
lettere e) e g) sono abrogate.
263. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono
abrogati.
264. All'articolo 44, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota del 10 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota
ordinaria». 265. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 262,
lettera b), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1o
luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 262,
lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1o
marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 262,
lettere a), e), f) e g), e al comma 263
si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia,
per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le
disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del
comma 262 si applicano dal 28 giugno 2007.
266. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006
deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3
e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli
effetti tributari, come presunzioni semplici.
267. Sono
definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti
associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere
attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e
di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione
e di vendita.
268. Le attività svolte dai soggetti di
cui al comma 267, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti,
non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime
di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini
dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
269. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai
commi 267 e 268, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
270. All'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un
quinquennio» la parola: «tre» è sostituita
dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo
scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute
in giorni diversi,».
271. Si considerano valide le
trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui
all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15
novembre 2007.
272. Al comma 37-bis dell'articolo 37
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi
sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal
1o gennaio 2009».
273. Al comma 43
dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del
periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo
17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio
2004».
274. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto
periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal
1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la
dichiarazione».
275. All'articolo 1, comma 57, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità»
sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è
comunque contitolare,».
276. All'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
«e) all'agriturismo, in conformità
a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».
277. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro
delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche,
anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o
trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle
disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il
direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del
Ministero dello sviluppo economico.
278. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora
rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento
catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la
presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non
ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del
territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi
atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti
inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
279.
L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è
sostituito dal seguente:
«Art. 23 - 1. Conservatori dei
registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore
della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è
stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto
informatico o con modalità telematiche».
280. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile,
fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito
dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro
generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.
281. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato
uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di
euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la
corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di
indennità di trasferta al personale dipendente, con
particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni
catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate
derivanti dagli interventi di cui ai commi 277 e 278, nonché
con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione
in materia ipotecaria previste dai comma 279 e 280.
282.
Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai
sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono
applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le
disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite
ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che
effettuano riscossioni erariali.
283. All'articolo 110, comma
6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a):
1) dopo le parole: «quelli che, » sono
inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
e»;
2) le parole: «elementi di abilità o
intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio»
sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che
consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio
o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando
appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra
quelle proposte dal gioco»;
b) dopo la lettera a)
è inserita la seguente:
«a-bis) con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere
prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
284. Le disposizioni di cui al comma 283 si applicano alle
condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1o
gennaio 2008.
285. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007».
286. L'importo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 285, pari a 350 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l'anno 2009, è
iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
287. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e
alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
288.
L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via
previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune,
a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
introdotto dal comma 5, è determinato con riferimento alle
aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre
2007.
289. A decorrere dall'anno 2009, in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio
del permesso di costruire è subordinato alla certificazione
energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6
del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle
caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio
idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
290.
All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis.
A decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento di cui al
comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere
prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1
kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la
realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
291. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa
sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come
combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori
entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni
del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio
greggio.
292. Il decreto di cui al comma 291 può essere
adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo
comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a
due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in
euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria;
il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media
del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo,
determinato ai sensi del comma 291, rispetto a quello indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui
al comma 291 può essere adottato al fine di variare le
aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 291 abbia una
diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro,
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
293.
Il decreto di cui al comma 291, da cui non devono in ogni caso
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi
delle accise.
294. In sede di prima applicazione, il decreto
di cui al comma 291 è adottato qualora le condizioni di cui al
comma 292 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.
295. Nel caso
in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al
comma 291 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative
alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo
5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate
dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro
dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio
296. Al fine di
promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di
attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse
necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi,
incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle
regioni a statuto ordinario è riconosciuta la
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per
autotrazione.
297. La compartecipazione di cui al comma 296 è attribuita
mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura
complessiva indicata nella tabella 01 allegata alla presente legge. A
decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna
regione a statuto ordinario restano determinate nella misura
stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di
gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno
2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo
complessivo come nella citata tabella 01 allegata alla presente legge
e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
303. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di
trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a
ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate
ai sensi del primo periodo del presente comma.
298. La
compartecipazione di cui al comma 297 sostituisce e, a decorrere
dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:
a)
compensazione della minore entrata registrata relativamente alla
compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3,
comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un
importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;
b)
trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo
annuo pari a 670,5 milioni di euro;
c) compensazione
della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior
gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per
un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
d)
trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al
settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo
annuo pari a 480,2 milioni di euro.
299. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
e successive modificazioni, è attribuita alle regioni a
statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come
carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai
sensi del comma 297 del presente articolo, determinata nella misura
di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di
0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio
erogato nei rispettivi territori regionali.
300. L'ammontare
della quota di compartecipazione di cui al comma 299 è versato
direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e
riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra
le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi
del comma 299 è effettuata sulla base dei quantitativi di
gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione
di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico
previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla
ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni
a statuto ordinario ai sensi del comma 299 possono essere
rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di
adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto
stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni di cui al comma 299 e di quelle
contenute nel presente comma.
301. È istituito presso
il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche
del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei
Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di
creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a
quelle regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del
settore e del completamento del processo di riforma. Per il
funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi
servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché
le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio
presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico
locale alle Camere.
302. A decorrere dall'anno 2008 non può
essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del
trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi
contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto
ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro
quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la
possibilità di adottare una modalità di versamento di
maggior favore per gli stessi enti locali.
303. Le risorse per
i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno
2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le
misure della compartecipazione di cui al comma 297; a tal fine, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è
individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto
ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di
cui al comma 297.
304. Nelle more di un'organica riforma del
sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del
trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato.
305. Per promuovere lo sviluppo economico
e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la
promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico
locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di
130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse
del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1,
comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
comma 307, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, con le procedure e le modalità previste da tali
disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al
presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti,
sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione
in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi
interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di
interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere
finanziata con le risorse di cui al presente comma.
306. La
ripartizione delle risorse di cui al comma 305 tra le finalità
ivi previste è definita con decreto del Ministro dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A
decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le
finalità di cui al comma 305 è effettuata con il
medesimo decreto, tenendo conto di princìpi di premialità
che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità
nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela
ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) è abrogata.
307.
All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis)
per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un
servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire
collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di
pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui
alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50
per cento della dotazione del fondo».
308. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata
una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la
riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di
sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in
relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le
procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle
Comunità europee.
309. A decorrere dall'anno 2008 i
finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al
settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni
richiamate nel comma 298 sono corrisposti direttamente alle regioni a
statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le
modalità di cui al comma 297. L'esclusione delle spese
relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico
locale dal patto di stabilità interno si applica
esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
310. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non
superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese
stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta
anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino
nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
311.
L'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si
interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo
decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o
soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di
esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto,
ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure
quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n.
151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli
61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto
periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
312. I crediti vantati dalla società
Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e
rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui
all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura
dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione
commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la
parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei
servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.
313.
Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1,
comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni.
314. Al fine di attivare significativi processi
di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili
pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale,
economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e
qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti
territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici
comunali, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono
presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri
soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma
unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni. Il complesso dei programmi di valorizzazione
costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.
315. Il Piano di
cui al comma 314 è proposto dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, anche in applicazione delle previsioni di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre
all'individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli
obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e
territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di
attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni
altro elemento significativo per la formazione dei suddetti
programmi.
316. Sulla base delle indicazioni contenute nel
Piano di cui al comma 314, la regione e gli enti territoriali e
locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività
culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di
valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di
attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità
e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota
parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento
significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi
medesimi.
317. Per la definizione dei contenuti, finalità,
condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di
valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali
interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche
utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle
modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela
ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e
storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione
progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di
valorizzazione.
318. Ciascun programma unitario di
valorizzazione è approvato con decreto del presidente della
regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le
attività culturali. I consigli comunali provvedono alla
ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme
di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni
dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione
produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi
regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione
di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse
generale in esso comprese.
319. Ciascun programma unitario di
valorizzazione o di parti di esso, in relazione alla sua
approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia
e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti
dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e
privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al
programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove
necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1o
agosto 2002, n. 166.
320. Per la predisposizione degli studi
di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure
di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 314 si
provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire
all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione
dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché
per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità,
fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno
2008.
321. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio
2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta
un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza
con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto
dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la
riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare
l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre
2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo,
immobili non più utilizzati per finalità istituzionali,
da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008,
nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno
a 2.000 milioni di euro»;
b) dopo il comma 13-ter
sono inseriti i seguenti:
«13-ter.1. Il programma
di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli
immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente
utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali
sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b)
definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le
opere da realizzare;
c) quantifica il costo della
costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture
individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalità
temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni
immobili non più in uso.
13-ter.2. Le
infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più
ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati
nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1,
sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione
delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La
riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e
riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex
novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti
urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio
ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni. Per consentire la riallocazione delle predette
funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero
della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è
determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al
quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di
valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio
con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della
difesa, oggetto del presente comma».
322. Per favorire i processi di
mobilità alternativa nei centri storici di città di
particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti
dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a
4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
323.
Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia
e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo
ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei
centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000
abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli
immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli
interessi a carico del bilancio dello Stato.
324. Gli enti
locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello
Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti
dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al
patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni.
325. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce
modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto
interessi di cui ai commi 323 e 324, al fine di garantire che
all'attuazione dei commi 323 e 324 si provveda nel limite di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
326. Ai soggetti
di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari
di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,
associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice
civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo
massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto
in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si
applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice
civile.
327. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti di cui al comma 326 hanno l'obbligo di
utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale,
impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la
formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di
produzione.
328. Ai fini delle imposte sui redditi è
riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di
produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo
complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di
nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare
massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta,
condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di
produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna
produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
b)
per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al
15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al
10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per
cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui
agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di
opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le
imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento
delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione
digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno
schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in
denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e
2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un
limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
329. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di
cui al comma 328 non sono cumulabili a favore della stessa impresa
ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario
nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di
partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
330. I
crediti d'imposta di cui ai commi 326 e 328 spettano per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due periodi d'imposta successivi.
331. Gli apporti di cui ai
commi 326 e 328, lettere b), numero 3), e c), numero
2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite
del 49 per cento del costo di produzione della copia campione
dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli
associati non può superare il 70 per cento degli utili
derivanti dall'opera filmica.
332. I crediti d'imposta di cui
ai commi 326 e 328, lettere b), numero 3), e c), numero
2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla
osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di
produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai
sensi dei commi 327 e 331. I suddetti crediti d'imposta non
concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
333.
Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi
326 e 328 sono considerati come risorse reperite dal produttore per
completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non
possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con
gli apporti ai commi da 326 a 344, superi l'80 per cento del costo
complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della
copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del
film.
334. Le disposizioni applicative dei commi da 326 a 333
sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico.
335. L'efficacia dei commi da 326 a 334 è
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della
Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività
culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione
europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in
relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute
successivamente alla data della decisione di autorizzazione della
Commissione europea.
336. Alle imprese nazionali di produzione
esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito
d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a
film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale,
utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni
estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della
singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera
filmica, di euro 5.000.000.
337. Le disposizioni applicative
del comma 336 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico.
338. Il credito d'imposta
di cui al comma 336 non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
339. Non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle
imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li
impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di
lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle
imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli
articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
340. Non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30
per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in
settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per
mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione
cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione
dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità
italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo.
Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la
contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
341. Le disposizioni
applicative dei commi 339 e 340 sono dettate con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico.
342. Le
agevolazioni previste dai commi 339 e 340 sono usufruibili entro il
limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro
per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.
343. Allo scopo
di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle
sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore
fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un
contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno
2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12
del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli
interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo
12.
344. L'efficacia dei commi da 336 a 340 è
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della
Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività
culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione
europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in
relazione al costo sostenuto successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
345. Al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3-bis,
le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite
dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito
dall'I.N.P.S.»;
b) l'articolo 4 è
sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione
sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta
un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di validità annuale, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga
della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È
lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo
di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio
nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è
presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative
informazioni.
3. È comunque consentita la
presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della
dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto
richiedente la prestazione agevolata.
4. L'Agenzia
delle entrate determina l'indicatore della situazione economica
equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso
del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
b) ai
dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione
agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal
soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi
controlli automatici, individua altresì l'esistenza di
omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli
elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema
informativo.
6. Gli esiti delle attività
effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia
delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno
trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente
al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai
sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi
dell'articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i
comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni
pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva
rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione
economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione
e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga
attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle
entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le
eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La
dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere
utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il
nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al
presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o
difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la
prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva
unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante
l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le
omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate.
Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti
erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio
comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati
dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli
relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli
operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia
delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità
rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri
selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori,
avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10.
Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è
riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I
nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze
nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla
Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche
per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della
dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché
stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre
in sede di prima applicazione.
13. Con apposita
convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono disciplinate le modalità per lo scambio delle
informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo»;
c) all'articolo 4-bis:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al
Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del
Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322»;
2) al comma 2, le parole: «comma 7»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;
d)
all'articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3»
e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «comma 2» e «comma 12»;
2)
al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti
erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle
entrate»;
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le
parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale»
sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
4)
al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti:
«, dall'Agenzia delle entrate».
346. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate ai commi da 346 a 367, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.
347. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di
ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché
al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge
24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni dei commi da 346 a 358 nonché della presente
legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale,
anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola
qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive
previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di
euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010;
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5
milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e
10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
c)
nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno
2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle
vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al
passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le
graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi,
nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale
deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6
febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del
lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per
l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza
prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure
selettive già espletate e per le quali il limite di età
anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti
risultati idonei è riferito alla data di formazione della
graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34
milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e
62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle
dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e
lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della
presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un
punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate
a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con
bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 21 ottobre 2005 e 6
aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro,
rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1,
per attività amministrativo-tributarie e, con soggetti
risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure
selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al
1o settembre 2005 rispettivamente, per 150 posti di
collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di
chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di
sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori
statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle
autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l'Agenzia
delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e
lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate
a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con
bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 21 ottobre 2005 e 6
aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso
l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate,
nei limiti di cui al quarto periodo del comma 1, è prioritario
rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte
dell'Agenzia delle dogane.
348. 3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed
alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della
stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli
ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con
decreto del direttore generale n. 122 del 2005.
349. Al fine
di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui
all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2008.
350. Per le esigenze di
rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione
clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero
dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1
milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno
2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a
12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno
2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei commi da 346 a 358 nonché della presente legge e, per la
restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1
milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno
2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
351. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni dei commi da 346 a 358 nonché della presente
legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed
efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al
Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta
all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle
frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una
dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro
per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010
per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza
con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro
straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante
per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di
base del centro di responsabilità «Guardia di finanza»
del medesimo stato di previsione.
352. Allo scopo di ridurre
le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una
rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione
tributaria centrale, a decorrere dal 1o maggio 2008, il numero delle
sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette
sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale
avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni
tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni
sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i
presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti
delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi.
In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un
componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una
delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le
funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado
di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della
Commissione tributaria centrale, nonché il personale di
segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente,
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al
Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una
delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai
componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria
centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non
spetta il trattamento di missione.
353. I processi pendenti
innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di
insediamento delle sezioni di cui al comma 352, ad eccezione di
quelli per i quali è stato già depositato il
dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui
circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione
impugnata.
354. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e
gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e
regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso
medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per
l'attuazione dei commi 352 e 353 del presente articolo; con uno dei
predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti
eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre
2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di
insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di
valutazione della professionalità dei giudici tributari nei
concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta
delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E
e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
355.
Per l'attuazione dei commi 352, 353 e 354, inclusa la
rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni
tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni dei commi da 346 a 358 nonché
della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere
dal 1o maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e
dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati
esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai
presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie
regionali.
356. A valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 346 a 358, è autorizzata la
spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per
l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni
di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di
8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di
magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno
2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori
dello Stato.
357. Le amministrazioni di cui ai commi 346, 347,
350 e 356 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli
oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 346
a 358.
358. Il distacco del personale dall'Agenzia del
territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità
di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
359. Le entrate derivanti dal riversamento al
bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle
agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne
quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili
conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui
all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti
volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A
tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le
politiche fiscali.
360. Al fine di potenziare l'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono
essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale
generale a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non
superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga
esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di
ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi
due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti
per ciascun incarico conferito.
361. Al fine di rafforzare
l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso
l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei
contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di
cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici
competenti a svolgere le attività di controllo e di
accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a)
rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla
peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse
fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle
risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, nonché
facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche
attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e
telematiche;
c) individuazione dei livelli di
responsabilità relativi all'adozione degli atti di
accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli
stessi.
362. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza
dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei
direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet
tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella
Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da
altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie
fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca,
la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti
ivi pubblicati.
363. Per il triennio 2008-2010, al fine di
assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di
incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione
tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo
2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle
convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti
relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono
quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore
a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della norma
vigente.
364. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni
di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a
memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun
apparecchio, le singole operazioni.
365. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità
di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i
tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica,
distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative
alle medesime operazioni di cui al comma 364. A tal fine, anche
avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le
opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle
singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la
trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di
effettuazione dei controlli.
366. Le disposizioni di cui ai
commi 364 e 365 si applicano a decorrere dal 1o gennaio
2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato
alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
367. In attesa della
piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 364 a
366, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle
entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della
propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti
mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 364.
368.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società
interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più
convenzioni in base alle quali la società stipulante con
riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o
divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008,
provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti
attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici
del debitore e supporto all'attività di quantificazione del
credito effettuata dall'ufficio competente;
b)
notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal
passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento
da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena
in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito,
scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.
369. Per assicurare lo svolgimento delle attività
affidatele, la società stipulante può assumere
finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie,
costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica, società con la partecipazione di privati nonché
stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a
prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private
iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma
368 individuano le linee guida delle predette operazioni
finanziarie.
370. Il Ministero della giustizia, con apposite
convenzioni, può incaricare la società stipulante di
svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione
di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al
comma 368.
371. La remunerazione per lo svolgimento delle
attività previste dal comma 368 è determinata, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni
stipulate ai sensi del medesimo comma.
372. Lo statuto della
società stipulante riserva al Ministero della giustizia
un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di
controllo.
373. Dalla data di stipula della convenzione di cui
al comma 368, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con
il presente articolo.
374. Le maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 368 a 373 del presente articolo,
determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio
precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la
gestione del servizio da parte della società stipulante, ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero
della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad
alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi
straordinari e senza carattere di continuità a favore del
fondo di produttività del personale dell'amministrazione
giudiziaria.
375. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1)
dopo le parole: «le società per azioni residenti»
sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;
2)
le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti:
«degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,»;
3) dopo le parole: «non
possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento
dell'opzione»;
4) le parole: «dell'1 per cento»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per
cento»;
b) al comma 120, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima
applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata
entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119
siano posseduti nel predetto termine»;
c) al comma 134,
le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti
nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente,
aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte
Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base
all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i
soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;
d) dopo il
comma 134 è inserito il seguente:
«134-bis. Ai
fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134
sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».