TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE
E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 31.
Effetti sui saldi di finanza pubblica
1.
Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a. saldo netto da finanziare 176 milioni per il 2007, - 4 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009;
b. fabbisogno del settore pubblico 2.908 milioni per il 2007, 4.495 milioni per
il 2008 e 5.266 milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. 3.408 milioni per il 2007, 5.065 milioni per
il 2008 e 5.366 milioni per il 2009.
Art. 32.
Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri
1. Al
fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi
di funzionamento dei Ministeri con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi dell’art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non
generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di
livello dirigenziale generale ed al 5% di quelli di livello dirigenziale non
generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la
riorganizzazione presso le Prefetture – UTG, ove risulti sostenibile e
maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro
delle riforme e dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione, attraverso la
realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il
personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane,
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici , affari generali,
provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il quindici per cento delle
risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione.
g) all’unificazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, dei servizi
contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera,
prevedendo che le funzioni delineate dagli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 22 marzo
2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime”.
2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.
3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le
previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.”
4. Le amministrazioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi
di regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, il cui esame deve
concludersi entro 30 giorni dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’art. 9,
comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di
bilancio che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di
spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’art. 9, comma
3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio,
con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre
in essere e dei relativi tempi e termini.
5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lett. f) e tenuto conto
del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio,
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto non
eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I
predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani
non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia e al
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per le riforme e
l’innovazione nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato
di attuazione delle disposizioni del presente articolo, e trasmettono alle
Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
7. Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto,
per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
8. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni, nell’esercizio delle
rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i
risultati ai ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti.
Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui
al comma 1, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme
e l’innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e
delle finanze, emana linee guida per l’attuazione del presente articolo.
10. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione,
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il
rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f) e di quanto disposto dal
comma 5.
11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di
cui al comma 5, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 10 sono
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilità dirigenziale.
12. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo, è coordinata dall’
“Unità per la riorganizzazione” composta dai Ministri per le riforme e
l’innovazione nella pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze e
dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività
conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni
l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attività
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture già esistenti presso le competenti Amministrazioni.
Art. 33.
Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del
Ministero dell’interno
1. Con il
regolamento di cui all’articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli
ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni di competenza degli
uffici periferici del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri
direttivi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei
procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla
popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità
dell’ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei
servizi resi al cittadino.
Art. 34.
Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle
finanze
1. Ai
fini di quanto previsto dall’articolo 32, l’articolazione periferica del
Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove
se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale in numero
complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di
cui al comma 3, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di
gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall’articolo 32 della
presente legge si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e
delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali
dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti
centrali.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 32,
gli Uffici di cui al comma 2, lettera a) assumono la denominazione di Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze e di Ragionerie territoriali dello
Stato.
4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli Uffici territoriali
dell’economia e delle finanze possono delegare alle Aziende sanitarie locali lo
svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle
Commissioni mediche di verifica.
Art. 35.
Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza ed all’ordinamento del personale della Polizia di Stato
1. Al fine
di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali
della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1 dicembre 2007 e le
relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della
stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al
supporto tecnico-logistico.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l’Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture
preposte alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei
presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai
regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con successivi provvedimenti si procederà alle revisione delle norme
concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo
ai funzionari che rivestono tale qualifica al momento dell’entrata in vigore
della presente legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché il loro successivo impiego sino alla
cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvederà altresì ad
adeguare l’organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la
norma relativa all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi
dirigenti, assicurando, comunque, la invarianza della spesa.
5. Dalla attuazione delle presenti disposizioni si devono realizzare risparmi
di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.
Art. 36.
Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di
Napoli
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si
applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro procede alla
realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il
“Centro polifunzionale della Polizia di Stato” di Napoli, rientrante tra quelli
previsti dall’articolo 1, lettera g), del decreto di attuazione 24 marzo 2005,
nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al periodo precedente.
Art. 37.
Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia
1.
Nell’ambito delle attribuzioni di cui all’articolo 1, secondo comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell’interno, può autorizzare, con
proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica
sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali
ed i pagamenti occorrenti per l’attuazione delle misure di emergenza
individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e nell’ambito delle risorse disponibili.
2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i
mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in
uso alle forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall’Amministrazione
assegnataria.
Art. 38.
Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia
1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 39.
Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti pubblici e
nelle agenzie
1. Il
personale utilizzato dalle Agenzie, e dagli enti pubblici non economici
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle
relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei
servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e
della contabilità, non può eccedere il quindici per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse.
2. Le Agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al
medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui
al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore
della presente legge.
5. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni effettuano il
monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne
trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e
alla Corte dei Conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del
parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di
cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1 gennaio 2008, del
parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell’ente o dell’Agenzia
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un Commissario
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell’attività
istituzionale e di procedere , entro il termine massimo di un anno,
all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 40.
Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi
1. Allo
scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della Pubblica Amministrazione
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale,
tutte le Amministrazioni dello Stato, per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Tesoro.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite
convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli
stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello
Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata,
come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.
3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 41.
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
1. Nel
rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuati entro il mese di
gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del
grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le
quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni
di cui al presente comma e al successivo comma 8, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento.
2. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni Universitarie per gli acquisti di beni e servizi
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11,
comma 5, del decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga
alla vigente normativa, a sperimentare l’introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni
e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli
articoli 38 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni si disciplina l’introduzione dei predetti sistemi di pagamento
per la pubblica amministrazione.
4. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie avvengono – per
le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico - attraverso la rete
telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per
cause non imputabili all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’Ufficio.
5. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione,
potranno prevedersi meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuarsi a
carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui al comma 1 dell’art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
di intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il supporto della
Consip S.p.A. realizza , sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione di sistemi
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di
indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune,
che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di
bilancio. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di
acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di
committenza ai sensi dell’
art. 33 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio
sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel
medesimo territorio.
8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
9. Le centrali regionali e la Consip S.p.A.
costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di
razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli
strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi.
Nel quadro del patto di stabilità interno la Conferenza Stato-Regioni, approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle
centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione
delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il
raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del
presente comma, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
10. E’ abrogato l’art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 42.
Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici
1. La
presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici
nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di
cui al comma 3.
2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono presentate
ai ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di
organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente
e del consiglio d’amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al
direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di
livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un
comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di
ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.
3. I Ministeri vigilanti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica approvano le modifiche
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma
2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri
di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è
nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei
ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri
fino al rinnovo degli organi dell’ente sulla base del nuovo ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Istat, alle
università, agli enti previdenziali, all’INAIL e ad enti che svolgono attività
promozionale all’estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione
siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o
da Istituzioni previste da accordi o intese internazionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
Art. 43.
Ricorsi in materia pensionistica
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali dell’azione amministrativa e del procedimento amministrativo.
Art. 44.
Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie
Al comma
2 dell’art. 9 del DPR 20 febbraio 1998, n.
38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Valutano, infine, la proficuità complessiva della gestione.”
Art. 45.
Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e
Autonomie locali
1. E’
istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze la Commissione
tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema
delle Autonomie locali. La Commissione opera sulla base delle direttive del
Ministro dell’economia e delle finanze e delle indicazioni del Ministro
dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie locali e
sentita la Conferenza Unificata, con i compiti di: indicare proposte tecniche
sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari
compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo
dell’entità del debito pubblico; operare analisi, monitoraggio e valutazione
dei flussi finanziari centro-periferia; verificare le problematiche
classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche
centrali e decentrate, compatibili con i criteri di Contabilità Nazionale ed
Europea.
2. Per l'espletamento della sua attività la Commissione, di cui al comma
precedente, si avvale della struttura di supporto dell’ “Alta Commissione di
studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale”
(di cui alla legge 289/2002, art. 3, lett. b), la quale è contestualmente
soppressa. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2007.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, e sentita la Conferenza unificata, è definita la composizione e le
funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Possono
essere nominati fino a otto Commissari, di cui tre in rappresentanza delle
Regioni e degli Enti locali, più il Presidente, scelti tra esperti di alto
profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza
pubblica.
4. La Commissione opera per tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della
attività stabilita nel decreto del Ministero dell’economia di definizione e funzionamento
della Commissione stessa.
5. La Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto come previsti dalla
soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica ivi incluso l’accesso ai
sistemi informativi ai sensi del art. 32, comma 4, della legge n. 119/1981,
come modificata dal art. 49 della legge n. 526/1982 e della segreteria tecnica,
ai sensi dell’art. 8, comma 4 e 5, della legge n. 878/1986.
Art. 46.
Commissione per la garanzia dell’informazione statistica
1. La
Commissione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica.
2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e
propositivi nei confronti dell’ISTAT e degli altri Enti del sistema statistico
nazionale, nonché poteri di vigilanza sull’affidabilità, trasparenza e
completezza dell’informazione statistica fornita dalle amministrazioni
competenti in materia di finanza pubblica.
3. La Commissione è composta di cinque membri, scelti tra professori
universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della Pubblica
amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e
finanziario. Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con la
stessa procedura di cui al comma 1. I componenti ed il Presidente della
Commissione durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in
aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti.
4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti
unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale
personale comandato o distaccato appartenente al ruoli della pubblica
amministrazione in numero non superiore a sei unità.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 47.
Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici
1.
All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
A) i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
“1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o
alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici,
nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che
svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento ;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e
integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera c) , nonché
dall’art. 9, comma 1-bis, lettera c)
del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 15 giugno 2006, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo,
gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle
passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti
in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera
b). ”.
f) i commi 2-bis, 5 e 6 dell’art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogati.
2. Dall’attuazione del comma 1 dovrà derivare un miglioramento
dell’indebitamento netto non inferiore a euro 200 milioni per l’anno 2007, 300
milioni per l’anno 2008 e 400 milioni a decorrere dall’anno 2009.
3. La società di cui all’art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per un controvalore non inferiore a 180
milioni di euro.
Art. 48.
Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti
1. I
commi 89, 90 e 91 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono
sostituiti dai seguenti:
“89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è soppresso. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato sono
attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente legge
alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è
destinato alle altre attività istituzionali del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale
degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi
degli articoli 74, 75 e 76 del DPR 20 dicembre 1979, n.
761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai
fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza,
provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’INPS, e
l’INPDAP e l’INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi
relativi alla soppressa gestione sanitaria -
concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa
definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di
copertura necessari.
L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento
dell’Accordo con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al
Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice
ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi.
2. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 e successivi, è annualmente determinato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi
nell’anno precedente dalla Società di cui all’articolo 9, comma 1-bis lettera
c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la
gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite
dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.
Art. 49.
Norme concernenti
il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa.
1.
Sono trasferiti alla Società Fintecna o a Società da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti
in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa
interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un
unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della Società trasferitaria.
Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative
di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con
contestuale cessazione dalla carica dei loro Commissari Liquidatori. La Società
trasferitaria procederà alla cancellazione di tali società dal registro delle
imprese.
2. Il
trasferimento decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di
presentazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del rendiconto finale
delle liquidazioni coatte amministrative, è presentato dal Commissario
Liquidatore dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Al predetto Commissario
sono comunicati, almeno sessanta giorni prima, i rendiconti finali delle
procedure delle società di cui al comma precedente.
3. Per il
trasferimento dei patrimoni di cui al comma 1, il Commissario Liquidatore
dell’EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto
del rendiconto finale di cui al comma 2. Un collegio di tre periti verifica,
entro novanta giorni dalla nomina, detta situazione patrimoniale e predispone,
sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro,
tener conto delle garanzie di cui al comma 5, nonchè di tutti i costi e gli
oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni,
individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della
liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno,
da EFIM e dalla società trasferitaria, e il Presidente è scelto dal Ministero
dell’economia e delle finanze. L’importo massimo del compenso per i periti sarà
determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto di cui
all’ ultimo comma e sarà ad esclusivo carico delle parti. Il predetto valore
stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per
il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla Società trasferitaria al Ministero,
fermo restando quanto previsto al comma 7.
4. Effettuato il
trasferimento, la Società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più
celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso
e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La
Società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli
oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi
compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori
dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista
dall’art. 5 del decreto legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive modifiche e
integrazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai
trasferimenti di cui al presente articolo affluiscono su un apposito conto
corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello
Stato intestato alla Società trasferitaria. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze è fissato – tenendo conto del fabbisogno finanziario
così come individuato al comma 3 – l’ammontare delle risorse finanziarie tratte
dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema
bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.
5. Dalla data del
trasferimento la Società trasferitaria subentra automaticamente nei processi
attivi e passivi pendenti nei quali sono parti l’EFIM in l.c.a. e le società di
cui al comma 1, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all’interruzione
dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di
consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non
possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi
gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000 euro.
6. Al termine
della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al
comma 3 determinerà l’eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra
l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo versato di cui al comma 3. Di tale eventuale maggiore importo,
detratto il costo della valutazione, il 70% sarà attribuito al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la residua quota del 30% sarà di competenza della
Società trasferitaria in ragione del miglior risultato conseguito nella
liquidazione.
7. Allo scopo di
accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte
amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o
indirettamente da EFIM in l.c.a., nella stessa data di cui al comma 2 i
Commissari Liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione
di Commissario Liquidatore è assunta dalla Società trasferitaria. Il
trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in tema di
liquidazione coatta amministrativa.
8. Tutti gli atti
compiuti in attuazione delle presenti norme sono esenti da qualunque imposta,
diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
9. Le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili alla società
Italtrade S.p.A. in liquidazione.
10. Il Ministero
dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti non aventi
natura regolamentare criteri e modalità di attuazione delle presenti
disposizioni.
Art. 50.
Liquidazione o
fusione SOGESID S.p.A.
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, a procedere alla liquidazione della SOGESID – Società per la gestione
degli impianti idrici - S.p.A. ovvero alla sua fusione per incorporazione in
una società interamente partecipata dallo stesso Ministero dell’economia e
delle finanze.
2. Il comma 4
dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è soppresso.
Art. 51.
Ambito di
applicazione delle disposizioni di contenimento
1. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58, 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché quelle in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge.
Art. 52.
Assicurazione dei
rischi da calamità naturali
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 202
dell’articolo 1, dopo la parola
“fabbricati”
aggiungere la parola “privati”;
b) dopo il comma
202, inserire il seguente:
“202- bis. Per
l’attuazione del sistema assicurativo di cui al comma 202 ed al fine di
garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle
esigenze di riparazione o ricostruzione di beni immobili privati destinati ad
uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze
assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di
privati stipulate successivamente all’entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma, ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali.
Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono disciplinate modalità
e termini di attuazione del presente comma, nonchè le modalità ed i termini
della estensione della citata copertura assicurativa, entro il 31 dicembre 2007, a tutte le polizze in vigore alla medesima data.”.
Art. 53.
Contenimento della
spesa
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa
indisponibile, in maniera lineare, una quota, pari rispettivamente a 4572
milioni, 5031 milioni, 4922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di
base iscritte nel bilancio dello Stato, relative a consumi intermedi (Categoria
2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con
esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi
costituzionali ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con
esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle
pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nonchè alle confessioni religiose di cui
alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni;, ad
altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di
attività finanziarie.
Nell’ambito della
rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno
stato di previsione, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
Commissioni parlamentari interessate, alla Corte dei conti e all’Ufficio
centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti,
anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie
con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto della
pubblica Amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di
risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.
2. Il Ministro
competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti
aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del
proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non
superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione, mediante
contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia
contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di
razionalizzazione dei processi di spesa.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con propri
decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti per la registrazione, può procedere a variazioni compensative tra
capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie
di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza
degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della Pubblica
Amministrazione. Resta preclusa la possibilità di effettuare variazioni
compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese
di natura corrente.
Art. 54.
Fondo per la
compensazione degli effetti conseguenti dall’attualizzazione dei contributi
pluriennali
1 Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente derivanti dall’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto con l’art. 55 della presente legge. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.
Art. 55.
Modifica
disciplina contributi pluriennali dello Stato
1. Dopo il comma 177
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
“177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti
peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente gli stessi potranno essere compensati a
valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere
dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui
onere sia posto a totale carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
Dipartimento del Tesoro – all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di
attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.
Art. 56
(Attività di
monitoraggio del Sistema-Paese
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Capo II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PERSONALE
Articolo 57
(Assunzioni di
personale)
1. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi
di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un
contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
2. Per l’anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 1 è
destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che
conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove
selettive Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di
stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma vengono autorizzate
secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei
confronti del personale di cui all’art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma
2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall’art. 1,
comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante
personale il disposto dell’articolo 1, comma 249, della stessa legge.
4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al
presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e
provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze
armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 25.
5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni
2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al quaranta per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla
stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti
di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al
comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente
articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di
euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’art.
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 243
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti
disponibili in organico.
8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell’espletamento di procedure
concorsuali, provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico,
all’immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A. e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di comando presso
le amministrazioni interessate.
9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente
alla Società poste italiane Spa 10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8
sono autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi
oneri.
11. All’art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “A
decorrere dall’anno 2008”
sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno 2010”
12. Con effetto dall’anno 2007 all’articolo 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“40 per cento”.
13. All’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi 228
e 229.
14. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono
aggiunte le seguenti lettere:
i) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
l) del personale del Ministero degli affari esteri;
m) degli addetti alla sicurezza dell’ENAC.
Art. 58.
Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007
1. Ai
fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per
l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193
milioni di euro.
2. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-
2007 sono incrementate per l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere
dall’anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e
dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in
sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Art. 59.
Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali
1. Ai
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui agli artt 73 e 74 della presente legge,
gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture
burocratico-amministrative. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia,
possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a)
articolo 32 della presente legge, per quanto attiene al riassetto
organizzativo; b) articolo 57, commi 2, 3 e 11, della presente legge, per
quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le
posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro
dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei
fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e all’art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 –
fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e
2006 - sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di
stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all’art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Art. 60.
Disposizioni in materia di personale del SSN
1. Per
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 – 2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la
propria condivisione con nota del 28 settembre 2006:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30
dicembre 2004 n. 311 e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tal
fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o
che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) le spese
di personale sono considerate al netto:
1) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi
dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all’anno 2004;
Sono comunque fatte salve e pertanto vanno escluse sia per l’anno 2004 sia per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico
di finanziamenti comunitari o privati nonchè le spese relative alle assunzioni
a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla
medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo
indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data presta
servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con
convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito
e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a) può essere valutata la
possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le
regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono
nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni
di cui all’articolo 57;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della
spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza
organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli
enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e
2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
dall’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono
sostituite da quelle indicate nel presente articolo;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009 nonché di
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per gli
anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo
2005. La Regione sarà giudicata adempiente accertato l’effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione sarà considerata
adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.
Art. 61.
Risorse per la Professionalizzazione FF.AA.
1. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dal 2007.
Art. 62.
Potenziamento dell’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e
per la lotta all’ecomafia e criminalità ambientale
1. Al
fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro è incrementato di 60 unità di personale, secondo la Tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all’organico
vigente dell’Arma dei carabinieri.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti
straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a
quanto previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
3. Nel nuovo contingente è previsto almeno il 50% di unità già in possesso di
esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.
4. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre
forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni
di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di
prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul
territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando
dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tal fine autorizzato per
l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di 20
unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto all’organico
dell’Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.
Art. 63.
Trattamento economico dei ministri
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modificazioni, è ridotto del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 64.
Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori
dirigenziali
1. In attesa di una specifica
disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive,
finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in
automatismi stipendiali per anzianità nonché all’introduzione di specifici
elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora
fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1° gennaio
2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali
previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La
riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 34,
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell’art.
22-bis, comma 1, della stessa legge, sulla base dei medesimi principi e
modalità. Il predetto decreto trova applicazione anche nei confronti del
personale di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
modificato dall’art. 11-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 307,
convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui
all’art. 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
Capo III
INTERVENTI PER IL
SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA
Art. 65.
Costituzione fondo scuola
1. A decorrere dall’anno 2007, al fine
di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore
delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero
della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti
capitoli: “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli
iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione, denominate “strutture scolastiche” e
“interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro
di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio”
destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta
alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di
avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione
dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una
specifica attività di monitoraggio.
Art. 66.
Interventi per il rilancio della scuola pubblica
1. Per
meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica
attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della
pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle
classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del
rapporto alunni/classe dello 0,4.
L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli
insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40,
comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi
formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di
intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le riforme e l’innovazione nella
P.A., circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila
unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e
di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli
assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del
personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più
snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a
tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena
attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie
permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai
fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine
annualmente assegnabili ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999,
n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la
validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data
antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I.
sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei
docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del
piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto
dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la
disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E’ fatta salva la valutazione
in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai
docenti in possesso dell’abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro
la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito
di servizio di insegnamento che, alla data dell’entrata in vigore della legge 3
maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi
del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;
d) l’attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di
monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica
relativamente alle supplenze brevi con l’obiettivo di ricondurre gli
scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie
per l’insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido
conseguimento dell’obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a
distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio.
2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; quello concernente la
materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro della salute.
3. La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1, comma 1 del decreto
legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene
adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli
aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono
fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 –
2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini
di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono
definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e
dei corsi.
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge
27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della
pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente
permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo.
Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente
dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica , nonché
presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di
detto piano, il termine di cui all’art. 35, comma 5, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno ovvero fino al 31
dicembre 2008.
5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché
all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di
sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
6. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l’interazione con il
territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata
“Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in
nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con
questi ultimi con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico –
didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca
e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
7. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è
definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli
istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di
documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente
soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in
attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari
straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la
dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già
previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il
periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico
in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti
anche a titolo precario, purché costitute mediante procedure selettive di
natura concorsuale.
8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni,
senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:
a) l’art. 4 è così sostituito:
“1. Gli organi dell’Istituto sono :
1) il Presidente 2) il Comitato di indirizzo 3) il Collegio dei Revisori”;
b) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con
adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all’estero ed è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di
indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale
ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”.
c) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel
rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro
provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti dal Ministro
tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una
indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato
all’acquisizione dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal
Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche.
d) L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del
contratto collettivo relativo al personale dell’area V della dirigenza
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle
prerogative del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla
base delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti
compiti:
- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di
valutazione 9. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui
alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi
dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a
tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall’incarico. In attesa
della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o
più commissari straordinari.
11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni
scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal
Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione
con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante
dall’attuazione del precedente periodo, resta a disposizione delle istituzioni
scolastiche medesime.
12. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità
delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici
secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti
vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina
in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione
di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e
professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli;
svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli;
formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di
durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con
conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono
abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è
affidata al regolamento medesimo.
13. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 12 si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non
sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/08 e 2008/09, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato le
prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal predetto
corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione
con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio
di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui
posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non
utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia
preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di
formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di
cui sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l’ordine della
graduatoria di selezione al corso di formazione.
14. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa
per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l’anno
2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a
decorrere dall’anno 2009.
Art. 67.
clausola di salvaguardia
1. Al
fine di garantire l’ effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di
cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di minori economie, si
provvede:
a) relativamente all’ art. 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate
ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo;
b) relativamente all’ art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della Scuola, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.
Art. 68.
Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione
1.
L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da quindici a sedici anni.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 e
dell’articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 227. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione
dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi ai primi due anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito
decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo
17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola, possono
essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole
Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di
favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture
formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti
devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di
criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita
la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico
2007-2008.
2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui
all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano,
pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla
realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle
Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non
superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso
il monitoraggio e la valutazione.
3. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata la
spesa di euro 50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente
periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti
locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono,
rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione
dei piani di cui all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il
completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le
Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non
successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione
dell’accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica
Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Consiglio
di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale per il
triennio 2007-
2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi
programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti
di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle
barriere architettoniche e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di
indirizzo e di vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da destinare
annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse
che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi
definiti, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità
per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei
finanziamenti dei singoli progetti.
5. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione
degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da
quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in
generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della
pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e
parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle
istituzioni scolastiche.
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del
secondo anno dell’istruzione secondaria superiore Nei limiti delle
disponibilità di cui al comma 11. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo
27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione
secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all’individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni
scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate
al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al
di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I
nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per
quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla
scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso
formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura
specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che
chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate
annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo
2003, n.53, destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lett. e)
ultimo periodo della medesima legge.
L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.
8. A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e
successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento
dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata
di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il
Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia,
in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i
centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali,
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in
ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla
riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di euro,
da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni
tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.
11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma
3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione
delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base
denominate “scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da
destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
Art. 69.
Università e principali enti pubblici di ricerca
1. Il
sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri
con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro
dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi
di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione
del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle
opportunità formative .
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana,
l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009,
garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun
anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio
precedente incrementato del 4 per cento annuo.
3. Il fabbisogno di ciascun ente di ricerca di cui al comma 2 è determinato
annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello
realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal
comma 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo
economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante
a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con
il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del
fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i
pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno
programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni
per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei
programmi ed attività per conto e nell’interesse dei ministeri che li
finanziano.
4. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la normativa recata
dall’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario
statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 del
presente articolo, è incrementato degli oneri contrattuali del personale
limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
Art. 70.
Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca
1. Per
gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente,
purchè entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto
dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca,
sentita la CRUI, vengono definite, le percentuali di assunzioni da destinare ai
ricercatori universitari.
2. è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, comunque nei limiti
delle cessazioni di cui al comma 1.
3. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche
concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in
data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti
all’anno 2006.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni
conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate
alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito dei
medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.
5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, entro il 31 marzo 2007, il
Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI, bandisce un
piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell’idoneità
scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità
procedimentali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai
criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell’attività di
ricerca.
6. All’onere derivante dal comma 4, si provvede nel limite di 20 milioni per
l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall’anno
2009.
Art. 71.
Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio
1. Per gli anni dal 2007
al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali,
autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire
ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l’ateneo ha
la sede legale e amministrativa.
2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in
vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al
comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione
delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e
privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non
inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi
in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.
3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero
dell’università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisizione
del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i
corsi di studio sono disattivati a decorrere dall’anno accademico successivo a
quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli
studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.
Capo IV
ENTI TERRITORIALI
Art. 72.
Effetti sui saldi di finanza pubblica
1.
Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni per il 2007, milioni 28 per il 2008
e milioni 16 per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico milioni 4.409 per il 2007, milioni 4.948 per
il 2008 e milioni 5.436 per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A milioni 4.409 per il 2007, milioni 4.948 per
il 2008 e milioni 5.436 per il 2009.
Art. 73.
Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano
1. Ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. A decorrere dall’anno 2007 è avviata una sperimentazione, con le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di
stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e
le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per il
triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore,
per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005
diminuito del 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente
aumentato, rispettivamente, dello 2,5 per cento e del 2,4 per cento, nel
rispetto del patto di stabilità interno.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese
correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a. spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b. spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa;
con riferimento alla competenza, le spese finali si calcolano assumendo i dati
di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto
capitale.
6. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009;
a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Presidente dell’ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a
statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle
finalità di cui all’articolo 73, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali
dall’articolo 73.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al
riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello
Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna regione
a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale
complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali,
attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai
rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di
attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti
dei loro enti ed organismi strumentali.
9. Il limite di indebitamento di cui all’articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 è ridotto dal 25 per cento al 20 per
cento. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
rideterminano il limite del proprio indebitamento in coerenza con la riduzione
disposta per le regioni a statuto ordinario.
10. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano
le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre
forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino ad un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti
di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i
rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un
limite inferiore all’indebitamento 11. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una sola
o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del
patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle regole.
12 Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza - come definita nel comma 5 - che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare - entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento -
al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un
prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.
14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima
data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora l’ente
non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta,
adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate.
Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il
corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e
delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la
pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non
hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelle che hanno adottato
opportuni provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno
inviato la prescritta comunicazione.
15 Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, nella regione interessata, con
riferimento all’anno in corso, si applica automaticamente:
a. l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258,
con efficacia dal 15 luglio;
b. la tassa automobilistica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.
16 Nelle regioni in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella
misura massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro
0,0129.
17 Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non
possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.
Art. 74.
Patto di stabilità interno per gli enti locali
1. Ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La
determinazione del concorso del singolo ente è disciplinata dai commi 3 e 4; i
commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare il
miglioramento corrispondente all’entità del concorso.
3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del
saldo, gli enti devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-
2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e risultanti dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,456 per l’anno 2007, 0,277 per l’anno 2008 e 0,199 per l’anno
2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti:
0,500 per l’anno 2007, 0,435 per l’anno 2008 e 0,418 per l’anno 2009.
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di
cassa in ciascuno degli anni 2003-2005, come risultante dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,038 per l’anno 2007, 0,023 per l’anno 2008 e 0,017 per l’anno
2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti:
0,034 per l’anno 2007, 0,030 per l’anno 2008 e 0,028 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi,
considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa quale
differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali,
correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo
finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di
crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario,
sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del
triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del
comma 3, lettera c).
6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da
considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la
parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per
la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale,
ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione IRPEF attribuita in
regime non dinamico;
b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate
in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell’Unione europea;
c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione
dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE
alla data del 30 settembre 2006;
d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.
7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto viene definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per
ciascun ente ai sensi del comma 3.
8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascun ente locale di cui al comma 1 è tenuto ad inviare - entro il
termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento -
al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con
le modalità definiti dal decreto di cui al comma 7.
9. Per gli enti di nuova istituzione nell’anno 2007, o negli anni successivi,
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’anno in cui è
disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla media degli anni,
compresi nel triennio 2003/2005, per i quali sono disponibili i bilanci
consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo
costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di
stabilità interno.
10. Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell’articolo
143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno in cui, dopo la rielezione degli organi istituzionali, sia
disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole.
11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell’ambito degli
obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per
gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1 possono ricorrere
all’indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento
rispetto alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le
predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi
programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria
relativo agli anni successivi.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una
provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura
eccedente il limite stabilito dal comma 11, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti del proprio
comparto. In caso di superamento dei limiti risultanti dall’applicazione del
comma 11 e del presente comma, la provincia o il comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura di
compensazione. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una
situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito
con il decreto di cui al comma 7 l’importo della consistenza del debito
dell’anno precedente e l’eventuale importo del debito netto aggiuntivo
realizzato nell’anno di riferimento, con specifica indicazione dell’eventuale
quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del presente
comma. E’ costituito presso la predetta Conferenza un apposito organismo di composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di
designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza
stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali una ipotesi di compensazione.
13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane si
applicano le disposizioni di cui al comma 11.
14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell’UPI
e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo
modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con
la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima
data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco ed il presidente della provincia, in
qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le
stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente
l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari,
il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi
contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità
interno, quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i
quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:
a) nei comuni interessati, con riferimento all’anno di imposta in corso, i
contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l'aliquota
vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali;
b) nelle province interessate con riferimento all’anno di imposta in corso,
l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere
dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla
tariffa vigente nelle province stesse.
17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.
Art. 75.
Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali
1. I
trasferimenti erariali per l’anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e
154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per
l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono prorogate per l’anno 2007.
Art. 76.
Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali
1. In attesa dell’ entrata in vigore
delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modifiche:
a) Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è sostituito dal seguente: “la comunità montana ha un organo rappresentativo ed
un organo esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri
dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di
sindaco di uno dei comuni della comunità. L’organo rappresentativo è formato da
un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale.
b) Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: “Lo statuto individua gli
organi dell’unione nell’assemblea formata da un rappresentante per ciascun
comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio
comunale, e nel presidente, eletto dall’assemblea, che assume l’amministrazione
dell’ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall’unione e le
corrispondenti risorse”;
c) Nel comma 3 dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono soppresse le parole: “e deve prevedere che altri organi siano formati da
componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati.”;
d) Il comma 5 dell’articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
sostituito dal seguente: “5 Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché
agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e
province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono
ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non
siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco,
presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale”.
e) Nel comma 1 dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole “Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei
consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali”;
f) All’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è
sostituito dal seguente: “2.
I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l’ammontare percepito nell’ambito di un anno da un consigliere può superare
l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;
g) Il comma 4 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è abrogato;
h) All’ articolo 82, del decreto legìslatìvo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera
c) del comma 8 è sostituita dalla seguente: “c) articolazione dell’indennità di
funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti
delle province, e degli assessori in rapporto alla misura della stessa
stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e
agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle
comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non
superiore al settanta per cento della misura prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti
locali o alla popolazione montana della comunità montana;
i) L ‘indennità di fine mandato di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro
dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo
abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi;
1) All’ articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
al primo periodo sono soppresse le parole “incrementati o”;
m) All’articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
abrogato il secondo periodo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei
gettoni di presenza, se superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro
dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo
decreto del Ministro dell’interno;
n) L’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito
dal seguente:
“1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell’amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero
del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura
fissata con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza
stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato,
corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute
e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede
il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle seduta dei
rispettivi organi dell’assemblea ed esecutivi, nonchè per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate.”;
o) Ferme restando le disposizioni recate dall’articolo 60 e dall’articolo 63
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’assunzione, da parte dell’
amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà
titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
Art. 77.
Disposizioni collegate alla costituzione di nuove province
1. L'organizzazione degli uffici periferici
delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza
e della Brianza, di Barletta-
Andria-Trani e di Fermo, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2
della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge 11
giugno 2004, n. 147, e dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n.
148, resta disciplinata dagli articoli 33, 34 e 35 della presente legge. Resta
sospeso ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei predetti
articoli.
Art. 78.
Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle
Regioni
1. Ai
fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi
dall’entrata ìn vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o
amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli
organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento
alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti
degli organi rappresentativi e del loro numero dì questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al
ridimensionamento delle strutture organizzative 2. La disposizione di cui al
comma 1 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e
crescita dell’Unione Europea.
3. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 1 devono garantire
un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del dieci per cento
rispetto ai saldo dell’anno precedente.
Art. 79.
Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali
1. Al
fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno, presso la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle
caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province
attualmente esistenti e per l’elaborazione di parametri demografici ed
economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio provinciale.
Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali,
regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono
emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il
termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della
relazione finale. Sino al predetto termine di attività della commissione sono
sospesi tutti i procedimenti, concernenti la revisione delle circoscrizioni
provinciali e l'istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo
Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell’ambito delle risorse
ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi
o maggiori oneri per i propri bilanci.
2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio,
le vigenti disposizioni sul patto di stabilità.
3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 %
dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di
specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di
risultato dei dirigenti del comune.
4. I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l’esercizio associato
di funzioni e servizi di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30
del medesimo decreto, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali
aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di
specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di
risultato dei dirigenti del comune.
5. Nell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 5 è inserito il seguente comma:
“5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o,
comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane
previste dall’articolo 27.”.
6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano
parte sia di un’unione di comuni sia di una comunità montana debbono recedere
dall’uno o dall’altro ente nel termine di sei mesi.
Art. 80.
Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali
1. Nelle società a totale
partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione, non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti,
rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia ai sensi dell’articolo
82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti
locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato
in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai
rappresentanti degli enti locali soci.
3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l’indennità di
missione alle condizioni e nella misura fissata dall’articolo 84 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in
proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella
misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione
di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione
degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti
percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi
dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è
inferiore al 50% del capitale.
5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle
società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente
versato, pari o superiore all’importo determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città e autonomie locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi
dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
6. Le Regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina
dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del
numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società.
7. Nell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “consigli circoscrizionali” sono inserite le
seguenti “dei soli comuni capoluogo di provincia”;
b) al comma 2, dopo la parola
“circoscrizionali” sono inserite le seguenti
“limitatamente ai comuni capoluogo di provincia”.
8. Nel comma 3 dell’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole
“cinquemila” sono sostituite dalle seguenti
“quindicimila”.
Capo V
INTERVENTI IN
MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 81.
Effetti sui saldi di finanza pubblica
1.
Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni per il 2007, 2.076 milioni per il
2008 e 3.078 milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico - 526 milioni per il 2007, - 1.355 milioni
per il 2008 e -
2.098 per il 2009 milioni;
c) indebitamento netto della P.A.- 526 milioni per il 2007, - 1.355 milioni per
il 2008 e -
2.098 milioni per il 2009.
Art. 82.
Gestioni previdenziali
1.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi, rispettivamente,
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.114,39
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94
milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori
e dell’ENPALS .
4. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da
“secondo i seguenti criteri”
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio
del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote
vigenti nei regimi interessati”. All'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 34, comma 9, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Sono altresì
escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli
articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari
al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663,
rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai
sensi dell’articolo 37, comma 5, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri." 5. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste
Italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per
pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A., ai sensi
dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle
pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente
all’INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle
scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.
Art. 83.
Trasferimenti all’INPS
1. Ai fini
del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di
cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in
534 milioni di euro per l’esercizio 2005 ed in 400 milioni di euro per l’anno
2006:
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per
l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del predetto Istituto,
per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
Art. 84.
Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto
1.
All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque
ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007” sono sostituite rispettivamente da “1°
gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il
“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, che
viene gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente
aperto presso la Tesoreria statale. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori
dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile
medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°
gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al
medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui
all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui
all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il
predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui
al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative
anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro,
che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di
cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli
enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 4.
4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate,
della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del
contributo di cui al comma 8, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
alla previdenza complementare, derivanti dall’applicazione della presente
disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, nonché
dagli oneri di cui al comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di cui
all’elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi, nei limiti delle
risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.
6. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
sono trimestralmente accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle
prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti ivi
specificati sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente alla
decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento
contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi
dello stesso comma 5 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione
del Programma Italiano di Stabilità.
8. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
dopo le parole “conferito alle forme pensionistiche complementari” sono
aggiunte le seguenti: “e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile”. Al medesimo articolo 10, il comma 3 è soppresso.
9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere
adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per far
fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di
espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di
17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8, con particolare
riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
10.L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni
e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme
pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione del TFR”.
“1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro
per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme
pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile” istituito presso la Tesoreria dello Stato,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di
lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati
nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la
tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si
applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per
assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo
il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non
trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore
di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24
della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare
complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal
presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l’anno 2008 e in 530
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.”
Art. 85.
Misure in materia previdenziale
1. Con effetto dal 1°
gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere
dal 1°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento
per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,3 punti percentuali,
per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento,
le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma
delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2007 l’aliquota contributiva pensionistica per
gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con
effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per
il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16
per cento.
4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani
e non artigiani è complessivamente rideterminata nel dieci per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto
contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.
Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per
le Regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni
in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21
dicembre 1978, n. 845. A decorrere dalla medesima data di cui al presente comma
ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 47
e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive
modificazioni sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera
di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati
e la relativa contribuzione è stabilita nell’ambito del decreto di cui al
presente comma.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari
5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo
38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull’
importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella
misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica
di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di
cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte
di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il
personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo
di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo
lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del
contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti
erogati.
6. L’articolo 5, comma primo, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni,
si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione
generale italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri
in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale,
la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi
esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità,
vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono.
Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 86 (Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.335)
1. A decorrere dal 1°gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera
di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell’arco
dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4
giorni. Per la predetta prestazione trovano applicazione i requisiti
contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo
corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla
normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di
degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell’arco
dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di
malattia che dia diritto alla predetta indennità si osservano le disposizioni
di cui all’articolo 2 del decreto legge 30-
dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e
successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano
le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello
stato di malattia di cui all’articolo 5
, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 convertito nella legge 11
novembre 1983, n.638 e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al
presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto
per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2007 un
trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre
mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per
cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di
maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei
casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1°gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a
valere sul contributo di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
Capo VI
INTERVENTI IN
MATERIA SANITARIA
Art. 87.
Effetti sui saldi di finanza pubblica
1.
Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare - 6.553 milioni per il 2007, - 4.617 milioni per
il 2008 e - 5.997 milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico milioni 2.970 per il 2007, milioni 3.218 per
il 2008 e milioni 4.127 per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. milioni 2.970 per il 2007, milioni 3.218 per
il 2008 e milioni 4.127 per il 2009.
1. Per
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale, nella riunione
del 28 settembre 2006, la Conferenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre
ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno
2007, 99.042 milioni di euro per l’anno 2008 e 102.245 milioni di euro per
l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l’ospedale «Bambino Gesù».
All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole “a
decorrere dall’anno 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente all’anno 2006”;
b) viene istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000
milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di
700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui relativa assegnazione alle regioni
interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. L’accesso alle risorse di tale Fondo resta subordinato alla
sottoscrizione dell’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi. Il
Piano di rientro deve contenere, sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per renderlo conforme a
quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di
fissazione dei LEA, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro
il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’Intesa
del 23 marzo 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo
automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota
dell’imposta regionale sulla attività produttive.
Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato
rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti
nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti
che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e
finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli
obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta
dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino
all’integrale copertura dei mancati obbiettivi. Qualora invece sia verificato
che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati
ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento
all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto.
Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale , necessari
per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei LEA oggetto
degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004,
n.311, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281
della legge 23 dicembre 2005, n.266 sono vincolanti per la regione che ha
sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare
effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già
adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria .
c) All’articolo 1, comma 174 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
integrato dall’articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ultimo periodo, dopo le parole “all’anno d’imposta 2006” sono aggiunte le seguenti: “e successivi”. Il procedimento accertativo delle risultanze
contabili regionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è svolto dal Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo
2005.
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a
carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla
lettera a) da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle
regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dell’Intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio
Sanitario nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura
pari al 97 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall’Intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate
proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica
effettuata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un
incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole
regioni si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli
adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall’Intesa espressa
dalla Conferenza Stato – Regioni, e incrementato, a decorrere dal 2008, sulla
base del tasso di crescita del PIL nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e
provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui
all’art. 12, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni,
nonché alla mobilità internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d’intesa con la
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
e) Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario,
cumulativamente registrati e certificati fino al 2005, al netto per l’anno 2005
della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato
dall’articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le
Regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l’accordo richiamato alla lettera b) e accedono al fondo transitorio, risultano
idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche
entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo di
cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
f) Per l’anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della
spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326, con le Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
n.34 del 22 dicembre 2005, n.18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006,
n.25 del 20 settembre 2006 e n.26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni
delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa.
f) g) Nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura
degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi di cui
all’articolo 1, comma 181 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento
alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle
seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13%, per la spesa farmaceutica
convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui al decreto
legge 18 settembre 2001, n.347 convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
l’avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della
procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire
l’integrale contenimento del 40%;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3%, per la spesa
farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28
febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un
Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio
dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci,
la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell’ambito dei Tavoli di cui
agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
g) h) All’articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate le seguenti modifiche:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente : “I percorsi diagnostico-
terapeutici sono costituiti dalle linee –guida di cui all’articolo 1, comma
283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute ,
previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato
strategico del Sistema Nazionale Linee Guida, di cui al decreto del Ministro
della salute del 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della
Federazione nazionale degli ordini dei medici – chirurghi e degli odontoiatri”;
2) al terzo periodo, le parole :” il Ministro della sanità” sono sostituite
dalle seguenti: “il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ”; dopo le parole: “di Trento e di Bolzano,”
sono inserite le seguenti parole: “entro il 31 marzo 2007,”.
h) i) Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato
dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato
dall’articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è elevato a 20
miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma
con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri Enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è
vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari,
per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle
regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1,
comma 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.39 e che abbiano avviato
programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro per l’implementazione e l' ammodernamento dei sistemi
informatici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e l’integrazione dei
medesimi con i sistemi informativi sanitari delle Regioni e per 100 milioni di
euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le Regioni del
maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla
valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con
particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e
delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità per le Regioni che abbiano già realizzato la programmazione
pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997;
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di
interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già
eseguiti (per una quota pari al 10 per cento);
i) l) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi
entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche
automatizzate, nell’ambito delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro
della sanità del 22 luglio 1996, recante: “Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e relative tariffe”.
j) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo,
della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla data
di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera i), gli importi delle
tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica di laboratorio
eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il 50 per cento
degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel Decreto
del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Conseguentemente le Regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad emanare disposizioni per la revisione
degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa,
sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell’articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le Regioni provvedono altresì ad adeguare gli
importi relativi alla compensazione tra Aziende sanitarie dei costi per le
medesime prestazioni, nonché ad approvare, entro il 28 febbraio 2007, un Piano
di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di
laboratorio anche ai fini dell’adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di efficientamento resi possibili dal ricorso
a metodiche automatizzate.
k) m) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di
partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso
ospedaliero non seguite da ricovero , la cui condizione è stata codificata come
codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 23 euro. Gli assistiti non esenti, la cui condizione è stata
codificata come codice verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto
soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, sono tenuti al
pagamento di una quota di 41 euro. Sono fatte salve le disposizioni
eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;
l) n) All’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n.266, la
lettera a) è così sostituita
“Con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289,
si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e
successive integrazioni di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero,
nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;
m) o) A decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di
visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero
della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
n) p) A partire dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti delle
strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o
definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) q) Le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che dal 1 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture
private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1 del medesimo
decreto legislativo;
p) r) le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire
che dal 1°
gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi
dell’articolo 8-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi
del comma 8 del medesimo articolo 8-quater. Il provvedimento di ricognizione è
trasmesso al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005. Per le Regioni impegnate nei Piani di rientro previsti dall’Accordo
di cui alla lettera b) del presente articolo, le date del 1 gennaio 2008 di cui
alla presente lettera e alla lettera n) sono anticipate al 1 luglio 2007
limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia
provveduto ad adottare o aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione
strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all’articolo 8 quinquies,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni e integrazioni;
q) s) Il Ministero della Salute, avvalendosi della Commissione unica sui
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia dei
servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di
dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento
della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal numero 2) della lettera a)
del comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007,
con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della
presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1°
maggio 2007, come base d’ asta per le forniture del Servizio sanitario
nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari
di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle
informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese
disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente
lettera. Entro il 15 marzo 2007 le Regioni trasmettono al Ministero della
Salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, anche per il
tramite dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti
dalle Aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data
le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti
con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture
effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in
cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di
beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario
di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della
salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia
dei servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una
programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto
ad ipotesi alternative.
I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero della
salute.
r) t) La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legge 17
febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del
servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o di
altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e
si configuri , al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in
commercio , quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica
indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n.211. In caso di ricorso improprio si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legge 17 febbraio
1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le
regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le
unità sanitarie locali, per le aziende ospedaliere , per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della
responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino all’entrata in vigore
delle disposizioni regionali di cui al presente comma, tale responsabilità è
attribuita al direttore sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere , delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico.
2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è
incrementato per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito
fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
3. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 le parole “per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”, sono sostituite dalle seguenti: “ per l’anno 2006 e di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007”.
4. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, su proposta del
Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-
Regioni, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di
armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del
Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009.
Art. 89.
Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano
Sanitario Nazionale
1. Al
fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea
distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività
realizzative del Piano Sanitario Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è
istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti realizzativi del Piano
sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte
delle regioni valle d’Aosta e Friuli Venezia-
Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’importo annuale del Fondo di cui al comma precedente è stabilito in 65,5
milioni di euro , di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal
Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alla
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in
materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni
di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti,
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni
di euro.
3. L’ importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con decreto
del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica
dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alle Regioni che abbiano presentato i progetti
attuativi del piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative
alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente
indicate dal Ministro della salute.
4. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli
screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del decreto legge 29 aprile
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138,
è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
Art. 90.
Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni
1. Al
fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal
consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno
di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie
correlate,all’articolo 689 del codice penale le parole : “anni sedici” sono
sostituite dalle seguenti :“ anni diciotto”.
2. All’articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito
dal seguente :” nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche”.
3. Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l’articolo 14 è inserito il
seguente :
”Articolo 14-bis ( Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni
diciotto).
1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai
soggetti minori di anni diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 689 del Codice Penale, la
violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una
sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000”.
Art. 91.
Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale
1.
Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia
gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362 venga condannato con sentenza passata in giudicato, per
il reato di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, l’autorità
competente può dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della
farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113,
lettera e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno
superiore a cinquantamila euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in
giudizio della parte civile.
2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con
sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente
o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per
conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle
norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il
Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche
nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
Art. 92.
Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione
sanitaria
1. In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all’esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l’uno o l’altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l’esercizio abusivo della professione sanitaria.
Art. 93.
Disposizioni in materia di ricerca sanitaria
1. Per
gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella
tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti
di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo
pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli
alimenti, e tre importi di 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al
finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e
cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della
erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per
l’utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la
qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei
luoghi di lavoro”.
2. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 4, comma 170, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro
per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità.
Art. 94.
Iniziative in materia di farmaci
1. Con
accordo Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi
per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la
stipula di convenzioni tra l’Agenzia Italiana del farmaco e le singole regioni
per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14 della legge
23 dicembre 1997, n.449 pari a 25 milioni di euro , confluite nelle fonti di
finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA.
2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non
chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità “a secco “, la
data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali
per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo
sfondo del materiale di confezionamento.
Art. 95.
Riunificazione sedi del Ministero della salute
1. Al
fine di razionalizzare l’attività degli uffici centrali e conseguire economie
di spesa, il Ministero della salute procede nel corso del 2007 al trasferimento
in un’unica sede degli uffici centrali, attualmente dislocati in più edifici.
Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco, è
autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 6.000.000. A tale spesa si
provvederà mediante riassegnazione dalle entrate di cui all’art. 5 comma 12
della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
2. Al fine di razionalizzare l’attività degli uffici periferici e conseguire
economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio 2007 – 2009, a realizzare un programma di accorpamento in un’unica sede, dei propri uffici periferici,
nonché dei Nuclei Carabinieri per la sanità che ubicati nello stesso
territorio; l’individuazione degli uffici interessati alla unificazione
logistica avverrà con decreto ministeriale. A tal fine gli enti preposti alla
gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a disposizione
dell’Amministrazione, a titolo gratuito, idonei locali.
Art. 96.
Interventi per l’Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo
1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall’Italia all’estero delle attrezzature sanitarie in donazione nonché la tenuta dell’inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n.266, e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell’associazione Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo.
Art. 97.
Misure per farmacie rurali
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, la ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1 marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura della ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 98.
Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie -
CCM
1. In deroga all’articolo 1, comma 9
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, al fine di
ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie è autorizzato
a stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1,
comma 1, lett. a) del decreto legge 29 aprile 2004, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e
2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di euro.
Art. 99.
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed
il contrasto delle malattie della povertà
1. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, da autorizzarsi da parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia , della regione Sicilia e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O.
Art. 100.
Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping
1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n.376, è autorizzato la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 101.
Spesa sanitaria regione Sicilia
1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sicilia, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45% per l’anno 2007, al 47,5% per l’anno 2008 e al 50% per l’anno 2009.
Art. 102.
Modifica del regime delle entrate della Regione Autonoma della Sardegna
1. L’articolo 8 dello
Statuto della regione Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 è sostituito dal seguente:
“Articolo 8:
Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche
e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro,
ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni
governative percettae nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel
territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne
siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo
relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai 9 decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul
territorio regionale da determinarsi sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha
facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario
dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
j) l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere
pubbliche e di trasformazione fondiaria;
k) m) dai sette decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di
quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici”.
2. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene
relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono,
in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad
uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata
la spesa di euro 25 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni daI 2007 al
2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna delle quote di compartecipazione
all’IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
4. Dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del servizio
sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le funzioni
relative alla così detta contiguità territoriale e le funzioni relative
all’Agenzia del territorio.
6. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito
delle imposte di cui al comma I. lettere a) ed m), così come integrata dalla
previsione di cui al comma 2 non potrà determinare oneri aggiuntivi sul
bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad euro 344 milioni per l’anno
2007, 371 milioni per l’anno 2008, 482 milioni per l’anno 2009. La nuova
compartecipazione della Regione Sardegna al gettito erariale entrerà a regime
dall’anno 2010.
7. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f, comma 1, e del comma
4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun
onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota
dei 9/10 dell’IVA sui consumi viene attribuita sino alla concorrenza
dell’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle
delibere CIPE per gli stessi anni 2007-2009 aumentato dell’importo di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.
8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite
di cui al comma 5 del presente articolo rimangono a carico dello Stato.