TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

Capo I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 31.
Effetti sui saldi di finanza pubblica

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a. saldo netto da finanziare 176 milioni per il 2007, - 4 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
b. fabbisogno del settore pubblico 2.908 milioni per il 2007, 4.495 milioni per il 2008 e 5.266 milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. 3.408 milioni per il 2007, 5.065 milioni per il 2008 e 5.366 milioni per il 2009.

Art. 32.
Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5% di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le Prefetture – UTG, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro delle riforme e dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici , affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione.
g) all’unificazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime”.
2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.
3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.”
4. Le amministrazioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, il cui esame deve concludersi entro 30 giorni dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lett. f) e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
7. Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
8. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti.
Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, emana linee guida per l’attuazione del presente articolo.
10. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f) e di quanto disposto dal comma 5.
11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 5, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 10 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.
12. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo, è coordinata dall’ “Unità per la riorganizzazione” composta dai Ministri per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze e dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti Amministrazioni.

Art. 33.
Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell’interno

1. Con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.

Art. 34.
Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 32, l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall’articolo 32 della presente legge si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 32, gli Uffici di cui al comma 2, lettera a) assumono la denominazione di Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e di Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli Uffici territoriali dell’economia e delle finanze possono delegare alle Aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle Commissioni mediche di verifica.

Art. 35.
Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ed all’ordinamento del personale della Polizia di Stato

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1 dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con successivi provvedimenti si procederà alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvederà altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la norma relativa all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, la invarianza della spesa.
5. Dalla attuazione delle presenti disposizioni si devono realizzare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.

Art. 36.
Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro procede alla realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il
“Centro polifunzionale della Polizia di Stato” di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1, lettera g), del decreto di attuazione 24 marzo 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al periodo precedente.

Art. 37.
Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia

1. Nell’ambito delle attribuzioni di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell’interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti per l’attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e nell’ambito delle risorse disponibili.
2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall’Amministrazione assegnataria.

Art. 38.
Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia

1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 39.
Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti pubblici e nelle agenzie

1. Il personale utilizzato dalle Agenzie, e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni stesse.
2. Le Agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni effettuano il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei Conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1 gennaio 2008, del parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell’ente o dell’Agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un Commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere , entro il termine massimo di un anno, all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 40.
Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi

1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della Pubblica Amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le Amministrazioni dello Stato, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.
3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 41.
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi

1. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuati entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al successivo comma 8, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
2. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla vigente normativa, a sperimentare l’introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni si disciplina l’introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
4. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie avvengono – per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico - attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’Ufficio.
5. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione, potranno prevedersi meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui al comma 1 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione di intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il supporto della Consip S.p.A. realizza , sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’
art. 33 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le centrali regionali e la Consip S.p.A.
costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi.
Nel quadro del patto di stabilità interno la Conferenza Stato-Regioni, approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del presente comma, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. E’ abrogato l’art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 42.
Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici

1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.
2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono presentate ai ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio d’amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.
3. I Ministeri vigilanti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica approvano le modifiche entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell’ente sulla base del nuovo ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’Istat, alle università, agli enti previdenziali, all’INAIL e ad enti che svolgono attività promozionale all’estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da Istituzioni previste da accordi o intese internazionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Art. 43.
Ricorsi in materia pensionistica

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali dell’azione amministrativa e del procedimento amministrativo.

Art. 44.
Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie

Al comma 2 dell’art. 9 del DPR 20 febbraio 1998, n.
38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Valutano, infine, la proficuità complessiva della gestione.”

Art. 45.
Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali

1. E’ istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze la Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle Autonomie locali. La Commissione opera sulla base delle direttive del Ministro dell’economia e delle finanze e delle indicazioni del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie locali e sentita la Conferenza Unificata, con i compiti di: indicare proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell’entità del debito pubblico; operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia; verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di Contabilità Nazionale ed Europea.
2. Per l'espletamento della sua attività la Commissione, di cui al comma precedente, si avvale della struttura di supporto dell’ “Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale” (di cui alla legge 289/2002, art. 3, lett. b), la quale è contestualmente soppressa. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza unificata, è definita la composizione e le funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Possono essere nominati fino a otto Commissari, di cui tre in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, più il Presidente, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica.
4. La Commissione opera per tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della attività stabilita nel decreto del Ministero dell’economia di definizione e funzionamento della Commissione stessa.
5. La Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto come previsti dalla soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica ivi incluso l’accesso ai sistemi informativi ai sensi del art. 32, comma 4, della legge n. 119/1981, come modificata dal art. 49 della legge n. 526/1982 e della segreteria tecnica, ai sensi dell’art. 8, comma 4 e 5, della legge n. 878/1986.

Art. 46.
Commissione per la garanzia dell’informazione statistica

1. La Commissione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione per la garanzia dell’informazione statistica.
2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti dell’ISTAT e degli altri Enti del sistema statistico nazionale, nonché poteri di vigilanza sull’affidabilità, trasparenza e completezza dell’informazione statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia di finanza pubblica.
3. La Commissione è composta di cinque membri, scelti tra professori universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della Pubblica amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario. Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con la stessa procedura di cui al comma 1. I componenti ed il Presidente della Commissione durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.
4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale personale comandato o distaccato appartenente al ruoli della pubblica amministrazione in numero non superiore a sei unità.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

Art. 47.
Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici

1. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
A) i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
“1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento ;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera c) , nonché dall’art. 9, comma 1-bis, lettera c)
del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2006, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b). ”.
f) i commi 2-bis, 5 e 6 dell’art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.
2. Dall’attuazione del comma 1 dovrà derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a euro 200 milioni per l’anno 2007, 300 milioni per l’anno 2008 e 400 milioni a decorrere dall’anno 2009.
3. La società di cui all’art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

Art. 48.
Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti

1. I commi 89, 90 e 91 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti dai seguenti:
“89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è soppresso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente legge alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è destinato alle altre attività istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del DPR 20 dicembre 1979, n.
761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’INPS, e l’INPDAP e l’INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria -
concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura necessari.
L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell’Accordo con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.
2. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e successivi, è annualmente determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno precedente dalla Società di cui all’articolo 9, comma 1-bis lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

Art. 49.
Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa.

1. Sono trasferiti alla Società Fintecna o a Società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della Società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro Commissari Liquidatori. La Società trasferitaria procederà alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese.
2. Il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, è presentato dal Commissario Liquidatore dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Al predetto Commissario sono comunicati, almeno sessanta giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma precedente.
3. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 1, il Commissario Liquidatore dell’EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 2. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, detta situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro, tener conto delle garanzie di cui al comma 5, nonchè di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria, e il Presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’importo massimo del compenso per i periti sarà determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto di cui all’ ultimo comma e sarà ad esclusivo carico delle parti. Il predetto valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla Società trasferitaria al Ministero, fermo restando quanto previsto al comma 7.
4. Effettuato il trasferimento, la Società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La Società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall’art. 5 del decreto legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui al presente articolo affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato intestato alla Società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è fissato – tenendo conto del fabbisogno finanziario così come individuato al comma 3 – l’ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
5. Dalla data del trasferimento la Società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti l’EFIM in l.c.a. e le società di cui al comma 1, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000 euro.
6. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 3 determinerà l’eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al comma 3. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70% sarà attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la residua quota del 30% sarà di competenza della Società trasferitaria in ragione del miglior risultato conseguito nella liquidazione.
7. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in l.c.a., nella stessa data di cui al comma 2 i Commissari Liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di Commissario Liquidatore è assunta dalla Società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in tema di liquidazione coatta amministrativa.
8. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti norme sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili alla società Italtrade S.p.A. in liquidazione.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti non aventi natura regolamentare criteri e modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 50.
Liquidazione o fusione SOGESID S.p.A.

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a procedere alla liquidazione della SOGESID – Società per la gestione degli impianti idrici - S.p.A. ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è soppresso.

Art. 51.
Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento

1. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58, 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché quelle in materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge.

Art. 52.
Assicurazione dei rischi da calamità naturali

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 202 dell’articolo 1, dopo la parola
“fabbricati” aggiungere la parola “privati”;
b) dopo il comma 202, inserire il seguente:
“202- bis. Per l’attuazione del sistema assicurativo di cui al comma 202 ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione o ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono disciplinate modalità e termini di attuazione del presente comma, nonchè le modalità ed i termini della estensione della citata copertura assicurativa, entro il 31 dicembre 2007, a tutte le polizze in vigore alla medesima data.”.

Art. 53.
Contenimento della spesa

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota, pari rispettivamente a 4572 milioni, 5031 milioni, 4922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonchè alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni;, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.
Nell’ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno stato di previsione, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari interessate, alla Corte dei conti e all’Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto della pubblica Amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.
2. Il Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Resta preclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

Art. 54.
Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall’attualizzazione dei contributi pluriennali

1 Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente derivanti dall’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto con l’art. 55 della presente legge. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Art. 55.
Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato

1. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
“177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi potranno essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro – all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.

Art. 56
(Attività di monitoraggio del Sistema-Paese

1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 57
(Assunzioni di personale)

1. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
2. Per l’anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma vengono autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all’art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall’art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale il disposto dell’articolo 1, comma 249, della stessa legge.
4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25.
5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al quaranta per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.
8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell’espletamento di procedure concorsuali, provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico, all’immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di comando presso le amministrazioni interessate.
9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente alla Società poste italiane Spa 10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri.
11. All’art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “A decorrere dall’anno 2008”
sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno 2010”
12. Con effetto dall’anno 2007 all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”.
13. All’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi 228 e 229.
14. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunte le seguenti lettere:
i) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l) del personale del Ministero degli affari esteri;
m) degli addetti alla sicurezza dell’ENAC.

Art. 58.
Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
2. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-
2007 sono incrementate per l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Art. 59.
Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui agli artt 73 e 74 della presente legge, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) articolo 32 della presente legge, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 57, commi 2, 3 e 11, della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all’art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006 - sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all’art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 60.
Disposizioni in materia di personale del SSN

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 – 2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria condivisione con nota del 28 settembre 2006:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) le spese di personale sono considerate al netto:
1) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004;
Sono comunque fatte salve e pertanto vanno escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonchè le spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a) può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui all’articolo 57;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono sostituite da quelle indicate nel presente articolo;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009 nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per gli anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. La Regione sarà giudicata adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

Art. 61.
Risorse per la Professionalizzazione FF.AA.

1. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dal 2007.

Art. 62.
Potenziamento dell’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e per la lotta all’ecomafia e criminalità ambientale

1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di 60 unità di personale, secondo la Tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all’organico vigente dell’Arma dei carabinieri.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nel nuovo contingente è previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.
4. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tal fine autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di 20 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 63.
Trattamento economico dei ministri

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modificazioni, è ridotto del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 64.
Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali

1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all’introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell’art. 22-bis, comma 1, della stessa legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il predetto decreto trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall’art. 11-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 307, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui all’art. 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

Capo III
INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA

Art. 65.
Costituzione fondo scuola

1. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate “strutture scolastiche” e “interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio”
destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica attività di monitoraggio.

Art. 66.
Interventi per il rilancio della scuola pubblica

1. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4.
L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le riforme e l’innovazione nella P.A., circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I.
sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E’ fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell’entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;
d) l’attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.
2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; quello concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro della salute.
3. La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 –
2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica , nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine di cui all’art. 35, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno ovvero fino al 31 dicembre 2008.
5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
6. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l’interazione con il territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata
“Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico –
didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
7. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costitute mediante procedure selettive di natura concorsuale.
8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:
a) l’art. 4 è così sostituito:
“1. Gli organi dell’Istituto sono :
1) il Presidente 2) il Comitato di indirizzo 3) il Collegio dei Revisori”;
b) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”.
c) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato all’acquisizione dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.
d) L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo relativo al personale dell’area V della dirigenza pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti compiti:
- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione 9. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.
11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del precedente periodo, resta a disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.
12. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli;
svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli;
formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
13. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 12 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.
14. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Art. 67.
clausola di salvaguardia

1. Al fine di garantire l’ effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente all’ art. 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo;
b) relativamente all’ art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della Scuola, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.

Art. 68.
Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione

1. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 e dell’articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007-2008.
2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
3. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-
2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
5. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore Nei limiti delle disponibilità di cui al comma 11. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima legge.
L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.
8. A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.
11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base denominate “scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia.

Art. 69.
Università e principali enti pubblici di ricerca

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative .
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
3. Il fabbisogno di ciascun ente di ricerca di cui al comma 2 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell’interesse dei ministeri che li finanziano.
4. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la normativa recata dall’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 del presente articolo, è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 70.
Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca

1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purchè entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentita la CRUI, vengono definite, le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.
2. è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1.
3. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all’anno 2006.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.
5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell’idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell’attività di ricerca.
6. All’onere derivante dal comma 4, si provvede nel limite di 20 milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Art. 71.
Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa.
2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.
3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.


Capo IV
ENTI TERRITORIALI

Art. 72.
Effetti sui saldi di finanza pubblica

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni per il 2007, milioni 28 per il 2008 e milioni 16 per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico milioni 4.409 per il 2007, milioni 4.948 per il 2008 e milioni 5.436 per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A milioni 4.409 per il 2007, milioni 4.948 per il 2008 e milioni 5.436 per il 2009.

Art. 73.
Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. A decorrere dall’anno 2007 è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005 diminuito del 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 2,5 per cento e del 2,4 per cento, nel rispetto del patto di stabilità interno.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a. spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b. spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa; con riferimento alla competenza, le spese finali si calcolano assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale.
6. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui all’articolo 73, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dall’articolo 73.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.
9. Il limite di indebitamento di cui all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 è ridotto dal 25 per cento al 20 per cento. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano il limite del proprio indebitamento in coerenza con la riduzione disposta per le regioni a statuto ordinario.
10. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all’indebitamento 11. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle regole.
12 Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza - come definita nel comma 5 - che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.
14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora l’ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
15 Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, nella regione interessata, con riferimento all’anno in corso, si applica automaticamente:
a. l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b. la tassa automobilistica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.
16 Nelle regioni in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129.
17 Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.

Art. 74.
Patto di stabilità interno per gli enti locali

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La determinazione del concorso del singolo ente è disciplinata dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare il miglioramento corrispondente all’entità del concorso.
3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-
2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1) province: 0,456 per l’anno 2007, 0,277 per l’anno 2008 e 0,199 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti:
0,500 per l’anno 2007, 0,435 per l’anno 2008 e 0,418 per l’anno 2009.
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003-2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,038 per l’anno 2007, 0,023 per l’anno 2008 e 0,017 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti:
0,034 per l’anno 2007, 0,030 per l’anno 2008 e 0,028 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione IRPEF attribuita in regime non dinamico;
b) le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell’Unione europea;
c) le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre 2006;
d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti.
7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto viene definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.
8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascun ente locale di cui al comma 1 è tenuto ad inviare - entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento - al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 7.
9. Per gli enti di nuova istituzione nell’anno 2007, o negli anni successivi, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla media degli anni, compresi nel triennio 2003/2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.
10. Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell’articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui, dopo la rielezione degli organi istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le regole.
11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell’ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1 possono ricorrere all’indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito dal comma 11, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti del proprio comparto. In caso di superamento dei limiti risultanti dall’applicazione del comma 11 e del presente comma, la provincia o il comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla procedura di compensazione. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un modello definito con il decreto di cui al comma 7 l’importo della consistenza del debito dell’anno precedente e l’eventuale importo del debito netto aggiuntivo realizzato nell’anno di riferimento, con specifica indicazione dell’eventuale quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del presente comma. E’ costituito presso la predetta Conferenza un apposito organismo di composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali una ipotesi di compensazione.
13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco ed il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:
a) nei comuni interessati, con riferimento all’anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3 punti percentuali;
b) nelle province interessate con riferimento all’anno di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse.
17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.

Art. 75.
Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali

1. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 a favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l’anno 2007.

Art. 76.
Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali

1. In attesa dell’ entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modifiche:
a) Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: “la comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. L’organo rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale.
b) Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: “Lo statuto individua gli organi dell’unione nell’assemblea formata da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto dall’assemblea, che assume l’amministrazione dell’ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse”;
c) Nel comma 3 dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: “e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati.”;
d) Il comma 5 dell’articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: “5 Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale”.
e) Nel comma 1 dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali”;
f) All’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2.
I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un anno da un consigliere può superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;
g) Il comma 4 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato;
h) All’ articolo 82, del decreto legìslatìvo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente: “c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al settanta per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
i) L ‘indennità di fine mandato di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi;
1) All’ articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le parole “incrementati o”;
m) All’articolo 82, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato il secondo periodo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, se superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo decreto del Ministro dell’interno;
n) L’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
“1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle seduta dei rispettivi organi dell’assemblea ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”;
o) Ferme restando le disposizioni recate dall’articolo 60 e dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’assunzione, da parte dell’
amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Art. 77.
Disposizioni collegate alla costituzione di nuove province

1. L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Barletta-
Andria-Trani e di Fermo, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, e dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, resta disciplinata dagli articoli 33, 34 e 35 della presente legge. Resta sospeso ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei predetti articoli.

Art. 78.
Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dall’entrata ìn vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del loro numero dì questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative 2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea.
3. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 1 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del dieci per cento rispetto ai saldo dell’anno precedente.

Art. 79.
Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali

1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno, presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l’elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio provinciale. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti, concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell’ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i propri bilanci.
2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le vigenti disposizioni sul patto di stabilità.
3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
4. I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l’esercizio associato di funzioni e servizi di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
5. Nell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
“5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane previste dall’articolo 27.”.
6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano parte sia di un’unione di comuni sia di una comunità montana debbono recedere dall’uno o dall’altro ente nel termine di sei mesi.

Art. 80.
Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali

1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.
3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l’indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.
5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città e autonomie locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Le Regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.
7. Nell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “consigli circoscrizionali” sono inserite le seguenti “dei soli comuni capoluogo di provincia”;
b) al comma 2, dopo la parola
“circoscrizionali” sono inserite le seguenti
“limitatamente ai comuni capoluogo di provincia”.
8. Nel comma 3 dell’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole
“cinquemila” sono sostituite dalle seguenti
“quindicimila”.

Capo V
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 81.
Effetti sui saldi di finanza pubblica

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni per il 2007, 2.076 milioni per il 2008 e 3.078 milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico - 526 milioni per il 2007, - 1.355 milioni per il 2008 e -
2.098 per il 2009 milioni;
c) indebitamento netto della P.A.- 526 milioni per il 2007, - 1.355 milioni per il 2008 e -
2.098 milioni per il 2009.

Art. 82.
Gestioni previdenziali

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS .
4. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da “secondo i seguenti criteri”
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati”. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri." 5. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste Italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

Art. 83.
Trasferimenti all’INPS

1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l’esercizio 2005 ed in 400 milioni di euro per l’anno 2006:
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Art. 84.
Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007” sono sostituite rispettivamente da “1°
gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il
“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°
gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui al comma 8, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza complementare, derivanti dall’applicazione della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, nonché dagli oneri di cui al comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi, nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.
6. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono trimestralmente accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti ivi specificati sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi dello stesso comma 5 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.
8. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole “conferito alle forme pensionistiche complementari” sono aggiunte le seguenti: “e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”. Al medesimo articolo 10, il comma 3 è soppresso.
9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
10.L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione del TFR”.
“1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” istituito presso la Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l’anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.”

Art. 85.
Misure in materia previdenziale

1. Con effetto dal 1° gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,3 punti percentuali, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2007 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel dieci per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le Regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dalla medesima data di cui al presente comma ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita nell’ambito del decreto di cui al presente comma.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull’ importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
6. L’articolo 5, comma primo, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 86 (Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335)
1. A decorrere dal 1°gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Per la predetta prestazione trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si osservano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 30-
dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5
, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638 e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1°gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


Capo VI
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 87.
Effetti sui saldi di finanza pubblica

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare - 6.553 milioni per il 2007, - 4.617 milioni per il 2008 e - 5.997 milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico milioni 2.970 per il 2007, milioni 3.218 per il 2008 e milioni 4.127 per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. milioni 2.970 per il 2007, milioni 3.218 per il 2008 e milioni 4.127 per il 2009.

Art. 88.
Settore sanitario

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale, nella riunione del 28 settembre 2006, la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno 2007, 99.042 milioni di euro per l’anno 2008 e 102.245 milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù».
All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole “a decorrere dall’anno 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente all’anno 2006”;
b) viene istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui relativa assegnazione alle regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L’accesso alle risorse di tale Fondo resta subordinato alla sottoscrizione dell’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi. Il Piano di rientro deve contenere, sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’Intesa del 23 marzo 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulla attività produttive.
Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obbiettivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale , necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei LEA oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281 della legge 23 dicembre 2005, n.266 sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria .
c) All’articolo 1, comma 174 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall’articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ultimo periodo, dopo le parole “all’anno d’imposta 2006” sono aggiunte le seguenti: “e successivi”. Il procedimento accertativo delle risultanze contabili regionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è svolto dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005.
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dell’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica effettuata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall’Intesa espressa dalla Conferenza Stato – Regioni, e incrementato, a decorrere dal 2008, sulla base del tasso di crescita del PIL nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’art. 12, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché alla mobilità internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino al 2005, al netto per l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall’articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le Regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo richiamato alla lettera b) e accedono al fondo transitorio, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
f) Per l’anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, con le Deliberazioni del Consiglio di amministrazione n.34 del 22 dicembre 2005, n.18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n.25 del 20 settembre 2006 e n.26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.
f) g) Nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13%, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui al decreto legge 18 settembre 2001, n.347 convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40%;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3%, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell’ambito dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
g) h) All’articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente : “I percorsi diagnostico- terapeutici sono costituiti dalle linee –guida di cui all’articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute , previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato strategico del Sistema Nazionale Linee Guida, di cui al decreto del Ministro della salute del 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici – chirurghi e degli odontoiatri”;
2) al terzo periodo, le parole :” il Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ”; dopo le parole: “di Trento e di Bolzano,” sono inserite le seguenti parole: “entro il 31 marzo 2007,”.
h) i) Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall’articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri Enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.39 e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro per l’implementazione e l' ammodernamento dei sistemi informatici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e l’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle Regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le Regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità per le Regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997;
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti (per una quota pari al 10 per cento);
i) l) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate, nell’ambito delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe”.
j) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera i), gli importi delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Conseguentemente le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Regioni provvedono altresì ad adeguare gli importi relativi alla compensazione tra Aziende sanitarie dei costi per le medesime prestazioni, nonché ad approvare, entro il 28 febbraio 2007, un Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio anche ai fini dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di efficientamento resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.
k) m) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero , la cui condizione è stata codificata come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 23 euro. Gli assistiti non esenti, la cui condizione è stata codificata come codice verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, sono tenuti al pagamento di una quota di 41 euro. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;
l) n) All’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n.266, la lettera a) è così sostituita
“Con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;
m) o) A decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
n) p) A partire dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) q) Le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
p) r) le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1°
gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Per le Regioni impegnate nei Piani di rientro previsti dall’Accordo di cui alla lettera b) del presente articolo, le date del 1 gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera n) sono anticipate al 1 luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all’articolo 8 quinquies, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni;
q) s) Il Ministero della Salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal numero 2) della lettera a)
del comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1°
maggio 2007, come base d’ asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le Regioni trasmettono al Ministero della Salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, anche per il tramite dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative.
I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.
r) t) La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri , al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio , quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le unità sanitarie locali, per le aziende ospedaliere , per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al presente comma, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere , delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
3. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”, sono sostituite dalle seguenti: “ per l’anno 2006 e di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007”.
4. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-
Regioni, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009.

Art. 89.
Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale

1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti realizzativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni valle d’Aosta e Friuli Venezia-
Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’importo annuale del Fondo di cui al comma precedente è stabilito in 65,5 milioni di euro , di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alla province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.
3. L’ importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alle Regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate dal Ministro della salute.
4. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del decreto legge 29 aprile 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138, è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

Art. 90.
Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni

1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie correlate,all’articolo 689 del codice penale le parole : “anni sedici” sono sostituite dalle seguenti :“ anni diciotto”.
2. All’articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente :” nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche”.
3. Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l’articolo 14 è inserito il seguente :
”Articolo 14-bis ( Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).
1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000”.

Art. 91.
Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale

1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 venga condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, l’autorità competente può dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113, lettera e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

Art. 92.
Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria

1. In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all’esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l’uno o l’altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l’esercizio abusivo della professione sanitaria.

Art. 93.
Disposizioni in materia di ricerca sanitaria

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti, e tre importi di 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro”.
2. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità.

Art. 94.
Iniziative in materia di farmaci

1. Con accordo Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’Agenzia Italiana del farmaco e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14 della legge 23 dicembre 1997, n.449 pari a 25 milioni di euro , confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA.
2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità “a secco “, la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

Art. 95.
Riunificazione sedi del Ministero della salute

1. Al fine di razionalizzare l’attività degli uffici centrali e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procede nel corso del 2007 al trasferimento in un’unica sede degli uffici centrali, attualmente dislocati in più edifici. Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 6.000.000. A tale spesa si provvederà mediante riassegnazione dalle entrate di cui all’art. 5 comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
2. Al fine di razionalizzare l’attività degli uffici periferici e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio 2007 – 2009, a realizzare un programma di accorpamento in un’unica sede, dei propri uffici periferici, nonché dei Nuclei Carabinieri per la sanità che ubicati nello stesso territorio; l’individuazione degli uffici interessati alla unificazione logistica avverrà con decreto ministeriale. A tal fine gli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a disposizione dell’Amministrazione, a titolo gratuito, idonei locali.

Art. 96.
Interventi per l’Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo

1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall’Italia all’estero delle attrezzature sanitarie in donazione nonché la tenuta dell’inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n.266, e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell’associazione Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo.

Art. 97.
Misure per farmacie rurali

1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, la ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1 marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura della ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 98.
Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - CCM

1. In deroga all’articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie è autorizzato a stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1, lett. a) del decreto legge 29 aprile 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di euro.

Art. 99.
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà

1. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, da autorizzarsi da parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia , della regione Sicilia e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O.

Art. 100.
Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping

1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n.376, è autorizzato la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

Art. 101.
Spesa sanitaria regione Sicilia

1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sicilia, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45% per l’anno 2007, al 47,5% per l’anno 2008 e al 50% per l’anno 2009.

Art. 102.
Modifica del regime delle entrate della Regione Autonoma della Sardegna

1. L’articolo 8 dello Statuto della regione Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 è sostituito dal seguente:
“Articolo 8:
Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percettae nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai 9 decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
j) l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
k) m) dai sette decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici”.
2. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni daI 2007 al 2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
4. Dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le funzioni relative alla così detta contiguità territoriale e le funzioni relative all’Agenzia del territorio.
6. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui al comma I. lettere a) ed m), così come integrata dalla previsione di cui al comma 2 non potrà determinare oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad euro 344 milioni per l’anno 2007, 371 milioni per l’anno 2008, 482 milioni per l’anno 2009. La nuova compartecipazione della Regione Sardegna al gettito erariale entrerà a regime dall’anno 2010.
7. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f, comma 1, e del comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei 9/10 dell’IVA sui consumi viene attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere CIPE per gli stessi anni 2007-2009 aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.
8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 5 del presente articolo rimangono a carico dello Stato.