FINANZIARIA 2007
(Testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 settembre 2006)
Titolo I - Disposizioni di carattere finanziario (art. 1)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Capo I
RISULTATI
DIFFERENZIALI
Art. 1.
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
1. Per l'anno 2007, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di
competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 3.820 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni
di euro per l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro
ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro per gli anni
2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in
208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
EFFETTI FINANZIARI
Art. 2.
Effetti sui saldi di finanza pubblica
1. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Titolo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 2.283 milioni per il 2007, 3.356 milioni per il
2008 e 4.983 milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico 268 milioni per il 2007, -849 milioni per il
2008 e 249 milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. 268 milioni per il 2007, -849 milioni per il
2008 e 249 milioni per il 2009.
Capo II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, le parole
“nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12”
sono soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Articolo 11 (Determinazione dell’imposta). 1.
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli
oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15
e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è
superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo
d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi.”;
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). 1.
Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;
b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti
con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 euro è
aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del cinquanta
per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro,
la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo;
c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle
quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero, minori di zero o uguali a
1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.”.
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Articolo 13 (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
40.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al
periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente
al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro,
se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
40.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e 67, comma
1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile
con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
50.200 euro.
4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore di zero,
lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.”;
e) nell’articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Dall’imposta
lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui
all’articolo 15, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi
di famiglia non competono.”.
2. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma, lettera a), nel primo periodo, le parole da “al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico, rapportate al periodo stesso” sono sostituite dalle seguenti: “ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso” e, nel secondo periodo, le parole
“Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2”
sono sostituite dalle seguenti: “Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13”;
b) nel terzo comma, primo periodo, le parole “delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2”, sono sostituite dalle seguenti: “delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13”;
3. Nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è
abrogato.
4. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del
presente articolo, secondo le modalità indicate nell’articolo 20, comma 23, da
definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4.
Assegni per il nucleo familiare
1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto del Ministro della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché, relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma dell’IRPEF di cui all’articolo 3, con il Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Capo III
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ALL’ELUSIONE FISCALE
Art. 5.
Disposizioni in materia di accertamento, e di contrasto all’evasione ed
all’elusione fiscale
1. Dopo l’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:
“Articolo 10-bis – (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore). 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre
anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella
dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Nella fase di
revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle
statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di
mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è
programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da
emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene
anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto
a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.”.
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che tengono conto degli
indicatori di coerenza di cui al comma 1, con effetto dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene
altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla
individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al
contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio
della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si
applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della
legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. E’ abrogato il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito
dal seguente:
“4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei
confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli
di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e
inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data
di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di
attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.”.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 4, hanno effetto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di
quella prevista alla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la
presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di
liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività, potrà
altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
7. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio
dell’attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la
individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto
delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro
il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per
settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica
attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per
effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
10. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “sono effettuati nei confronti dei contribuenti” sono
eliminate le seguenti: “con periodo d'imposta pari a dodici mesi e”;
b) dopo le parole “con le modalità di cui al presente articolo” sono inserite
le seguenti: “qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta
inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli
studi stessi.”
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 10, limitatamente alla lettera a),
hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.
12. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata
del dieci per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non
sussistenti.
La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero
di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non è superiore al dieci per cento del reddito d’impresa
dichiarato.”.
13. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4, è inserito il seguente:
“ 4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata
del dieci per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non
sussistenti.
La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la
minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, non è superiore al dieci per cento di quella
dichiarata.”.
14. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
“ 2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata
del dieci per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non
sussistenti.
La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile accertato a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al
dieci per cento di quello dichiarato.”.
15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l’articolo 8, è
inserito il seguente: “8-bis (Violazioni relative al contenuto degli allegati
alla dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore) 1. In aggiunta alla sanzione prevista all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, nelle
ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione
amministrativa da euro cinquecento a euro millecinquecento.”.
16. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il
seguente: “Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario.”;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il
seguente: “Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente
la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario. ”.
17. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono abrogati.
18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via
esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti .
19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per
le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del
termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle
agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in
seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio
veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
20. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche
e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata
in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo
e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito
registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo
resa nell’ambito della struttura.
21. Le strutture sanitarie di cui al comma 20 comunicano telematicamente
all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi
per ciascun percipiente.
22. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 21 nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attuazione di commi 20 e 21.
23. Le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
24. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti
gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell’attività.
25. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
“Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una
ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta
dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
26. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al quinto
comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico
radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995 nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da
cave e miniere.”;
b) è aggiunto, in fine il seguente comma: “Le disposizioni di cui al quinto
comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro
dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione
comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.”.
27. Le disposizioni di cui alle lettere b) c) e d), del sesto comma
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dal comma 11, si applicano alle cessioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
28. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis)
gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione del ruolo degli
agenti immobiliari di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attività per la conclusione degli affari.”;
b) all’articolo 57, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. Gli agenti
immobiliari di cui all’articolo 10, lettera d-bis,) sono solidalmente tenuti al
pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura
negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli
affari.”.
29. In coerenza ai principi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare
l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
30. Dall’entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma
14, i commi da 535 a 538 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
abrogati.
31. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati
relativi all’import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono
trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni, i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti
residenti.
32. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato
d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle
dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
33. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le
modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export
alle regioni.
34. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite, a
fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni
pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di
contabilità.
35. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2-bis è sostituito dal
seguente:
“Articolo 2-bis. 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente
e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della
liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definiti il
contenuto e la modalità della risposta telematica”.
36. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al
coniuge di cui alla lettera c), del primo comma, dell’articolo 10 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella
dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
37. All’articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25,
sono aggiunti i seguenti:
“25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c),
del primo comma, dell’articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in
via telematica all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono
state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla
lettera a), del secondo comma, dell’articolo 51 del predetto testo unico sulle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni, sono definite
con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.”
Capo IV
DISPOSIZIONI PER
IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
Art. 6.
Disposizioni per il recupero della base imponibile
1. All’articolo 93 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5 è abrogato. La disposizione del
periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
2. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
penultimo periodo, le parole: “nell’esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quinto”, sono sostituite dalle seguenti: “in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei cinque successivi”.
3. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è
diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione
applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono
di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare
che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti.”.
4. La disposizione del comma 3 si applica ai redditi prodotti e agli utili
realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006.
5. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, è sostituito dal seguente:
“1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa
allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia
delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell’Agenzia
delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda
che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro
0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00 ad eccezione
delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della tariffa
allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui
all'articolo 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e'
stabilita in euro 0,50.”.
6. All’articolo 39, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: “somme giocate”, sono inserite le seguenti: “, dovuto dal
soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari
individuati ai sensi dell’articolo 14-
bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta
fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei
concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso”.
7. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è
sostituito dal seguente: “13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai
soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun
periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i
versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante
dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale
unico dovuto per l’intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai
sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’articolo 14-bis,
i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del
prelievo erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può
concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle
somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea
situazione di difficoltà.”.
8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell’articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come sostituito
dal comma 7, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n.
515 e 14 luglio 2004, n. 1074 e successive modificazioni.
9. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i
seguenti:
“Articolo 39-bis - Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei
versamenti.
1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale
unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per
l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in
applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei
versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti
dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di
rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel
controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1.
Articolo 39-ter - Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico a seguito dei controlli automatici.
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del
comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale
unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento,
sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel
termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del
contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei
tempi di consegna, si applica il decreto del Ministro delle finanze. 3
settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario
di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell' articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-
bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in
sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo
stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione
amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di
scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione
delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione
di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle garanzie e
il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell’eventuale
credito residuo secondo le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 39-quater - Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale
unico 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri
indicati nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
applicano le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi
del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione. E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei
locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta.
Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello
calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete
telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel
caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di
rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le
somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al periodo
precedente, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il
possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete
titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme
a titolo principale.
3. Gli Uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per
gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate
non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base
dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli
stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.
Articolo 39-quinquies - Sanzioni in materia di prelievo erariale unico 1. La
sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso
comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui
all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti
del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia
qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro mille.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-
bis, lettera e), dell’articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica
la sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro ottomila.
Articolo 39-sexies - Responsabilità solidale dei terzi incaricati della
raccolta delle somme giocate 1. I terzi incaricati della raccolta di cui
all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del
prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i
suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di
contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.
Articolo 39-septies - Disposizioni transitorie 1. Per le somme che, a seguito
dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i
ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono
rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di
cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e
modalità di trasmissione.”.
10. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati,
rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.
11. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
“e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2007”.
12. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono
specificati, per ogni immobile, oltre all’indirizzo, l’identificativo
dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, il foglio, la sezione,
la particella e il subalterno.
13. La dichiarazione dei redditi contiene tutte le indicazioni utili ai fini
del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità
per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
14. L’imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti che si avvalgono
dell’assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31
maggio 1999, n. 164, è liquidata e versata dal sostituto d’imposta,
direttamente o sulla base degli appositi modelli trasmessi dagli intermediari
fiscali. I contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui al comma 13
senza avvalersi dell’assistenza fiscale, indicano i dati relativi all’imposta
comunale sugli immobili nella medesima dichiarazione.
15. L’imposta comunale sugli immobili dovuta può essere compensata con crediti
di altra natura, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
16. I contribuenti che, secondo le disposizioni normative vigenti, non
presentano la dichiarazione, ma possiedono redditi derivanti da proprietà
immobiliari, compilano il modello di versamento di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
17. Le somme riscosse, una volta ripartite dalla struttura di gestione di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono accreditate
dalla Banca d’Italia presso ciascuna tesoreria comunale.
18. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto
con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità di trasmissione
telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 18 si applicano alle dichiarazioni che saranno presentate nell’anno 2008.
20. Nelle dichiarazioni presentate nell’anno 2007 per ogni fabbricato deve
essere indicato l’importo dell’ICI dovuta per l’anno in corso.
Capo V
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 7.
Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale
all’IRPEF
1. All’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente “Istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della
legge 16 giugno 1998, n. 191”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero
dell’interno. L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel
predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di
cui al comma 2.”;
b) nel comma 4:
1) le parole “dei crediti di cui agli articoli 14 e 15”
sono sostituite dalle seguenti: “del credito di cui all’articolo 165”;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
“L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha
il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale
medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per
cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo
del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di
cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento
qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio
del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione
successiva al predetto termine.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e il relativo importo è trattenuto in un
numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il
saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di
conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici
rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono
effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate
nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni e integrazioni.”;
d) il comma 6 è abrogato.
2. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono eliminate le seguenti parole: “e 2007”.
Art. 8.
Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i
comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’istituzione di un’imposta
di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso
regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.
2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo
massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile
dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria
delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei
luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al trenta per
cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data
prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Art. 9.
Contributo comunale di ingresso e di soggiorno
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i
comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l’istituzione di un
contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell’anno,
destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei
centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in
via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi
agroturistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio
comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture
destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal
regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole
strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria
ed all’ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle
caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra
l’altro, alla numerosità del nucleo familiare, all’età ed alle finalità del
soggiorno;
c) l’eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento
del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al
versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e
presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e
delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o infedele presentazione della
dichiarazione e per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati.
8. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto;
per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. L’irrogazione delle sanzioni avviene secondo le
disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18
dicembre 1997, n. 472.
Art. 10.
Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali
1. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle Province
Italiane, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali
interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e
provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del
decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all’art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentata dai
soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le
procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
2. Al comma 2 dell’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, la parola “venti”
è sostituita da “trenta”.
Art. 11.
Disposizioni in materia di semplificazione e
“manutenzione” della base imponibile
1. Per la notifica degli
atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di
invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province,
ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente,
con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha
affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma
5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra
soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed
affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso
di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale ed il
superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto
dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma
5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo
notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo
richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli
avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell’organo o dell'autorità amministrativa
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in
sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale
cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario
designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale
provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di
interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi
nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a
decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di
tributi locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.
13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione
gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle
finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di
rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per
l’effettuazione della trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Sono abrogati:
a) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507:
al comma 5 dell’articolo 9, le parole da “il relativo ruolo” fino a “periodo di
sospensione”; il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4
dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4
dell’articolo 53;
l’articolo 71 ad eccezione del comma 4; l’articolo 75;
il comma 5 dell’articolo 76;
b) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i
commi 1, 2, e 2-bis dell’articolo 11; le parole da “; il ruolo deve essere
formato” fino a “di sospensione”
dell’articolo 12; l’articolo 13; il comma 6 dell’articolo 14; la lettera l),
del comma 1; i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole
“adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono aggiunte le
seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica”;
c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per gli immobili
compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore
o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro
nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una
dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì,
tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili.”;
d) il comma 6 dell’articolo 11 è abrogato.
e) all’articolo 12, comma 1, la cifra “90” è sostituita da: “60”;
17. Al comma 53, dell’articolo 37, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo. “Resta fermo l’obbligo di presentazione della
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico.”.
18. La lettera n), del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è abrogata.
19. All’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole da: “in modo che detta tariffa” fino alla fine del
periodo, sono eliminate.
20. Il comma 1, dell’articolo 7-octies, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.
21. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell’articolo 6; il comma 1-bis dell’articolo 20; l’articolo
20-bis; il comma 4-bis dell’articolo 23 ed il comma 5-ter dell’articolo 24 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
b) il comma 13-quinquies, dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
c) il comma 3 dell’articolo 6 ed il comma 4 dell’articolo 8 della legge 4
aprile 1956, n. 212.
22. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: ”sono a carico” fino a
“del committente” sono sostituite dalle seguenti:
“sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente
responsabile”;
b) al comma 19, l’ultimo periodo è soppresso.
23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente
dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per
quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale
o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle
altre entrate, iscritti all’albo di cui all’articolo 53, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
all’efficacia del verbale di accertamento.
25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle
violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è
di competenza degli uffici degli enti locali.
26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in
corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo dell’articolo 70, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini
della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d)
e dell’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 12.
Compartecipazione comunale all’Irpef
1. In attesa del riassetto organico del
sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del
federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, è
istituita, in favore dei Comuni, una compartecipazione del 2 per cento al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008
con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere
dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo
ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata al
gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
2. Dall’anno 2008, per ciascun Comune è operata e consolidata una riduzione dei
trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di
cui al comma 1, operata sul fondo ordinario, ed è attribuita una quota di
compartecipazione in egual misura, tale da garantire l’invarianza delle
risorse.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’
incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2008, derivante dalla
dinamica dell’IRPEF, è ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri che
saranno definiti con apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, previa intesa da realizzarsi in sede di
Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. I criteri di riparto dovranno
tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di
promuovere lo sviluppo economico.
4. Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, all’attuazione del presente articolo si provvede in
conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine
della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e
comuni.
Art. 13.
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
1. Nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) alla tenuta dei registri
immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;”;
2. la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) alla gestione unitaria e
certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per
la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.”.
b) al comma 1 dell’articolo 66:
2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla utilizzazione ed
all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di
determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, lettera h);”.
Art. 14.
Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali
1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i
comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di
competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia,
le funzioni catastali attribuite ai sensi dell’articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, salva la facoltà di convenzionamento di cui
al comma 3 per le funzioni ivi elencate.
2. I comuni non capoluogo di provincia , a decorrere dallo stesso termine,
esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità
montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il
territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento
catastale, messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, con segnalazione
alla stessa delle incoerenze.
3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento
catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure a
cura dell’ Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da
stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.
4. L’Agenzia del Territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007 specifiche modalità
d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della
banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena
cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio
su tutto il territorio nazionale nell’ ambito del sistema pubblico di
connettività.
5. L’Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli
attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo,
garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la
fruizione dei dati catastali;
fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica
formazione del personale comunale.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il
30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie,
inclusa quota parte dei tributi speciali catastali ,da trasferire agli enti
locali che esercitano le funzioni catastali. L’assegnazione di personale potrà
aver luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri vengono, altresì, stabilite le procedure di attuazione,
gli ambiti territoriali di competenza , i termini di comunicazione da parte dei
comuni o loro associazioni dell’ avvio della gestione delle funzioni catastali.
L’attuazione del presente comma non deve comportare maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con
la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività
realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze.
Capo VI
VALORIZZAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Art. 15.
Disposizioni in materia di immobili
1. Al comma 2, lettera a)
dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole
“protezione civile” sono aggiunte le parole “e, ove idonei, anche per altri usi
governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali
di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici
e istituzioni culturali di rilevante interesse,”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575 è sostituita dalla seguente: “b) trasferiti per finalità
istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove
l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. Gli
enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di
cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal
trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,
il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;”.
3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento
da adottarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati
i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle Università
statali di cui al presente comma.”.
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi
annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte
delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al
costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le
quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è
commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune
commercio forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella
zona per analoghe attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso
la riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante dalla
razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente
per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e termini per la
razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità
di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e
conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti
nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative
modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati
il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli
24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché il comma 4 dell’articolo
62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego
dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del
sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui
all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del
Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà
dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle
destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una
dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in
tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco
è inviato al Ministero delle infrastrutture.
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 10
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli l’elenco è trasmesso
contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le
quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto.
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero
delle infrastrutture emette una attestazione di conformità alle prescrizioni
urbanistico–edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione
passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo
di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa
comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorità preposta alla tutela entro i termini
di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti
comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle
aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali
dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio può conferire
apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti
con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che
definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo.
14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero
l’attribuzione ad Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà
dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero
strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo
dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale,
strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e
all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
15. E’ attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei
soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto
dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare
in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia
del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del
demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle Amministrazioni
pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,
prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stata operata la
dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare
nella disponibilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per esso
dell’Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie
di cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono sussistere in capo agli
aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte
dell’Amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti,
dalla medesima Amministrazione in funzione dei piani di dismissione
programmati.
18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “3-bis. Tutte
le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti
in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli
articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da
qualsiasi tributo ed emolumento.”.
Art. 16.
Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici
1. All’articolo 03 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è così sostituito: “I canoni annui
per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di
aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano
le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono
determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei, nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da
intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10% delle maggiori entrate annue
rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree,
pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni
competenti per territorio.
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti
alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, mentre a decorrere dal 1°
gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla
stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione:
euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro
quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei
o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5
del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque
entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0, 41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi
boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al
numero 1.3).
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si
applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali
e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del Mercato immobiliare per la zona
di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a
6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento;
oltre 200 mq. e fino a 500 mq. 20 per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq.
40 per cento; oltre 1.000 mq. 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio
del Mercato immobiliare non siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del
più vicino Comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della
medesima Regione.
2.2) Per le aree ricomprese nella concessione si applicano per gli anni 2004,
2005 e 2006 le misure vigenti alla data di emanazione della presente legge e
non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a partire dal 1°
gennaio 2007 quelle di cui alla lettera b) punto 1).
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una
minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da
parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività
commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento
per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della
navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328.
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito
all’arenile.”;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori
inerenti le superfici del 25 per cento.”
2. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
sostituito dal seguente: “Le misure dei canoni di cui al comma 1, lett b) del
presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle
concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale
aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto.”.
3. All’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente
comma:
“4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma
2 della presente legge, le concessioni di cui al presente articolo possono
avere durata superiore ad anni sei e comunque non oltre cinquanta anni in
ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”.
4. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente
comma:
“1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi
finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03 comma 1, come modificato
dal presente provvedimento, sono compensate con quelle da versare allo stesso
titolo, in base alla medesima disposizione.”.
5. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e il
comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
6. Le disposizioni contenute nell’articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e
successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi
contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi
e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto
assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il
suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale,
l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando
l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino
dello stato dei luoghi.
7. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione, approvato con il Regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
“693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della
navigazione aerea) 1. I beni demaniali non strumentalmente destinati al
servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia del demanio in base
alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale
in cui si collocano.
2. Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale
e necessario al servizio di gestione aeroportuale.
3. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al comma 1 del
presente articolo, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono
all’Erario.”.
8. Dopo l’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il
seguente:
“Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione). 1. I beni immobili di proprietà dello Stato
individuati ai sensi dell’articolo 1, possono essere concessi o locati, a
titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, a privati ai
fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di
nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o
attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più
conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al
presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del
decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è
corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del
titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con
procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque
non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle
locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti
dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della
concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento
all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano
economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere
affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile.”.
9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità
giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno
ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con decreto, da emanare
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti
o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili
vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione
dell’articolo 1163 codice civile sino a quando il terzo esercente attività
corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi
alla Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da
eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata alla Agenzia del demanio gli
immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di
proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la
consistenza mediante la indicazione dei dati catastali .
10. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all’interno di centri abitati,
definiti ai sensi dell’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare (Cs), Vibo
Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm) e Follonica
(Li), sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di
costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a
trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al
patrimonio disponibile di ciascun Comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.
11. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al comma 10, deve essere
presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla Filiale dell’Agenzia del Demanio territorialmente competente,
corredata della documentazione idonea all’individuazione di massima delle aree
da acquisire.
12. L’individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro
conseguente delimitazione sono effettuate dal Comune d’intesa con la Filiale
dell’Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre
Amministrazioni statali interessate.
13. Il prezzo è quantificato dall’Agenzia del demanio con riguardo al solo
terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti
criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature,
comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella tabella
A allegata alla presente legge;
b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Il trasferimento è condizionato dall’obbligo del Comune a:
a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del
comma 13 ai singoli occupanti e concessionari, i quali abbiano già realizzato
sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile
sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello
strumento urbanistico;
b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello
comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della
presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del presente
comma;
c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone
verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse a turismo, servizi
sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d’arte, con vincolo di
inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di
trasferimento del bene;
d) sollevare l’amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e
responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che
dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello
Stato, nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori;
e) corrispondere all’Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di
indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e concessionari,
determinate secondo l’allegata tabella, con diritto di rivalsa del Comune nei
confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque non
superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula dell’atto;
f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di alienare a
qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per
il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.
15. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
disposizioni incompatibili.
Allegato all’articolo 16 Tabella A Valori unitari di cessioni e indennizzi
relativi ai compendi demaniali Valori unitari delle aree di cui all'art. ………...
(euro/mq)
Classi dimensionali dei Comuni Valori unitari delle aree (euro/mq)
< 10.000 12,00 10.001 -
100.000 24,00 100.001 -
300.000 48,00
> 300.000 72,00 16. All’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del
presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo
periodo del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può
essere stabilita in anni cinquanta.”
Art. 17.
Valorizzazione del patrimonio pubblico
1. All’articolo 3 del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente comma: “15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia
del demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati,
una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale,
che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di
riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d’interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione
dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. E’ elemento
prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la
suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione
d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale,
culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività
di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le
pari opportunità.”.
2. All’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13-bis le parole: “L’Agenzia del demanio, di concerto con la
direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa”, sono
sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della difesa, con decreti da emanare
d’intesa con l’Agenzia del demanio”. Nel medesimo comma, le parole: “da
inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni”,
sono sostituite dalle seguenti: “da consegnare all’Agenzia del demanio per
essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle
norme vigenti in materia”;
b) al comma 13-ter le parole da: “il Ministero” sino alla fine del comma, sono
sostituite dalle seguenti:
“con decreti emanati ai sensi del comma 13-bis sono individuati:
1) entro il 28 febbraio 2007 beni immobili, per un valore complessivo pari a
1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno
2007;
2) entro il 31 luglio 2007 beni immobili, per n valore complessivo pari a 1.000
milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007”.
c) nel comma 13-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con le modalità
indicate nel primo periodo del presente comma e per le medesime finalità,
nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio,
beni immobili per un valore pari a complessivi 2000 milioni di euro.”;
d) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
3. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è
abrogato.
Capo VII
MISURE A FAVORE
DELLO SVILUPPO
Art. 18.
Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle
aree svantaggiate
1. Nell’articolo 11 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) sono ammessi in
deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
2-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua,
per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di
imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,, Puglia
, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2
e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della
regola “de minimis”
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse
le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato;
4) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a ) ad e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto
personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di
effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 19997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) nel comma 4-bis.1 dopo le parole “pari a euro 2000” sono aggiunte le seguenti: “,su base annua,” e le parole da: “; la deduzione” fino a “di cui
all’art. 10, comma 2” sono soppresse;
c) nel comma 4-bis.2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le deduzioni di
cui ai commi 1, lett. a), numeri 2) e 2-bis), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo imposta nel caso
di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono
ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
lett. e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al
rapporto di cui all’art. 10, comma 2”;
d) nel comma 4-ter le parole: “la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1”
sono sostituite dalle seguenti:
“ le deduzioni indicate nel presente articolo”.
e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti “4-sexies. In caso di
lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di
cui al regolamento ( CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre
2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione , in alternativa a
quanto previsto dal precedente comma , l’importo deducibile è ,
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in
questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle
condizioni previsti dal predetto regolamento dai regimi di aiuto a favore della
assunzione di lavoratori svantaggiati.
4 – septies. Per ciascun dipendente, l’importo delle deduzioni ammesse dai
precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2),
2-bis) e 3), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi
4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies”.
2. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spettano, subordinatamente
all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a partire dal mese di
febbraio 2007 nella misura del cinquanta per cento e per il loro intero
ammontare a partire dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio
ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
3. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2-bis) del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spetta in misura ridotta alla
metà a partire dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a partire dal
successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
4. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007, può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si
sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti
commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo
precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale
periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti per
il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1°
marzo 2007 , può assumersi , come imposta del periodo precedente , la minore
imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1 senza
tener conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.
5. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui
all’articolo 88, comma 1, lettera b), della presente legge, un ammontare di
risorse equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento automatico
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla
base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni
introdotte dal presente articolo, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle
esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a
89,81 milioni di euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008, e a 191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono
ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta regionale sulle attività
produttive di ciascuna regione.
Art. 19.
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
1. Alle imprese che
effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3,
destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato
CE a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui
ai commi da 2 a 9.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in
applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti
a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il
sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini del comma 1 si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature
varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 1;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per
la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva;
per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
4. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,
relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura
produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata
in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
detto costo non comprende le spese di manutenzione.
5. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei
settori dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente all’allegato I e II ai predetti Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale, nonché al settore della pesca, dell’industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a
favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle
condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione
della Comunità europea.
6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al citato decreto n. 917 del 1986, ed è utilizzabile ai
fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con
riferimento al quale il credito è concesso.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il
credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta
successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero
destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta
in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della
stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte
che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che
deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, verranno emanate disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione
delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici
mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì, finalizzate alla
valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di
valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi
analoga finalità.
9. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE, all’autorizzazione della Commissione europea.
Art. 20.
Disposizioni varie in materia fiscale
1. A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è
attribuito un credito di imposta nella misura del dieci per cento dei costi
sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia,
secondo le modalità dei commi successivi. La misura del dieci per cento è
elevata al quindici per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano
riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in
ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d’imposta.
3. Il credito d'imposta va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi
e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo
d’imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro della economia e delle finanze sono individuati gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle
attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed
accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse
con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.
5. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE, all’autorizzazione della Commissione Europea.
6. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un
credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
7. Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 6, fermo restando il
rispetto dei limiti della regola “ de minimis” di cui al regolamento (CE)
n.69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, solo le imprese che
abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15
milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un
editore di servizi radiotelevisivi.
8. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè al personale docente presso le
università statali spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di
1.000 euro, per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.
9. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 8.
10. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “, a somministrazioni di alimenti
e bevande, con esclusione” sono sostituite dalle seguenti: “e a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento
degli stessi,”.
11. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 10 spettano nella misura del
50 per cento.
12. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, dopo le parole:
“fino a 5 metri quadrati” sono inserite le seguenti: “;
l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.”
13. All’articolo 10, comma 1, numero 27-ter) del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: “devianza, ” aggiungere
le seguenti: “di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di
persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
14. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124” sono aggiunte le seguenti “nonché quelli versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre
1996, emanato in attuazione dell’articolo 1l, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.
15. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, è sostituito dal seguente “2.
La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è sostituita dalla seguente: “e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli
Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sulla
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239.”
16. Nell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e
disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: “situati negli Stati membri
dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,”
sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comunitarie situati
negli Stati membri dell’Unione europea e neg1i Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello stato
ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,”;
b) nel comma 9, le parole “situati negli Stati membri della Comunità economica
europea e conformi alle direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti:
“conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239”.
17. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
“Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società
od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamenti degli Stati membri dell’Unione europea e degli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n.
239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione
che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 o collegati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.”.
18. Nell’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole:
“in mercati regolamentati italiani” sono sostituite dalle seguenti: “in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in
attuazione dell’articolo 1l, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239”.
19. All’articolo 54, comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole “ridotto del venticinque per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese”, sono inserite le seguenti: “ ,ovvero del quaranta per cento se i
relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore agli anni 35”.
20. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
“i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti
alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura
transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea
presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633
euro.”;
b) al comma 2, le parole: “e) e f)” sono sostituite dalle seguenti: “e), f),
i-quinquies) ed i-sexies)”.
21. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione.”.
22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1°
gennaio 2007 la tabella di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
interministeriale 27 dicembre 1997 è sostituita dalla seguente:
VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO
1CV=0,736 KW TIPO DEL VEICOLO 1.Autovetture e autoveicoli per il trasporto
promiscuo con le seguenti caratteristiche:
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare Per pagamenti frazionati Per
pagamenti effettuati per l'intero anno solare Per pagamenti frazionati a) Euro
0 3,00;
3,09 2,21 2,28 b) Euro 1 2,90;
2,99 2,13 2,20 c) Euro 2 2,80;
2,89 2,06 2,12 d) Euro 3 2,70;
2,78 1,99 2,05 e) Euro 4 e 5 2,58 2,66 1,90 1,96 2.Autovetture e autoveicoli
per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1.
2,00 2,06 1,47 1,47
3.Autovetture e autoveicoli
per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprovvisti delle
caratteristiche tecniche di cui l'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1 e, ove ne
ricorrano le condizioni, a quello di cui al punto 2.
6,63 6,84 4,88 5,03 4. Autobus 2,94 3,03 2,16 2,23 5. Autoveicoli speciali 0,43 0,44 0,32 0,33
23. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
Art. 21.
Misure a sostegno delle zone franche urbane
1. Per favorire lo
sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di
aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone
franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo
economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi 2008 e 2009. Il fondo provvede al cofinanziamento di
programmi regionali di intervento nelle predette aree.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere caratterizzate da fenomeni di
particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per
effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate in
conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea in
materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per quanto
riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di
nuova costituzione.
3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, formulata
sentite le Regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per
l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la
selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la
concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono
individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le
modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a
tal fine vincolate.
4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico,
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle Regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi, e
presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette
attività.
Art. 22.
Agevolazioni tributarie per la riqualificaione energetica degli edifici
1. Per le spese
documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato
C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta
una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta
una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa
in W/m2K, della seguente tabella A allegata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
4. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le modalità
vigenti in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, attuative delle disposizioni in
argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un
tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla
regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un
“attestato di qualificazione energetica”, predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,
ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione.
L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o
dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese
per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione
energetica, rientrano negli importi detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti si applicano le definizioni
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007 sono dettate disposizioni
attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
Tabella A strutture opache orizzontali Pavimenti Coperture 0,42 0,74 0,42 0,55
0.42 0,49 0,35 0,41 0,32 0,38 0,31 0,36
Art. 23.
Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza
energetica
1. Gli interventi di
realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria
complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un
valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di
superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai
valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento
estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento
degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di
fabbisogno di energia, incluse le maggiore spese di progettazione.
2. Per l’attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione
dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l’illuminazione.
Art. 24.
Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza
1. Per le spese
documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe
energetica non inferiore ad A+
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto
e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa
tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad
elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
1500 euro per motore, in un’unica rata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto
e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza
elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per
una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 1500 euro per intervento, in
un’unica rata.
4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli
inverter di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima in funzione della
potenza dei motori e degli variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi
commi, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2
e 3 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro
delle apparecchiature sostituite.
Art. 25.
Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per
favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche
1. Il maggior gettito
fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di
carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del
prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento
previsto nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni
2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla
costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di
compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla
realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale ai
sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione dei costi
della fornitura energetica per finalità sociali.
2. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole
regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di
stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas
naturale che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini
della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del
fondo di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi
di carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei residenti nei territori
interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia
per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito
il fondo di cui al comma 1 che, per il triennio 2007, 2008 e 2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
4. Con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
condizioni, modalità e termini per l’utilizzo della dotazione del fondo di cui
al comma 1.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L’articolo 3 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali 1. Sono fissati i seguenti obiettivi
indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione
in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come
percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi
al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per cento.”
2. L’articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in
materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:
“Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili
hanno l’obbligo di immettere in consumo, nell’anno successivo, una quota minima
di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le
modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi
diritti da altri soggetti.
2. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore
energetico, è inizialmente fissata al 2,5 per cento di tutto il carburante
benzina e gasolio immesso in consumo nell’anno precedente. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
per le politiche agricole e forestali, la quota minima di cui al comma 1 può
essere incrementata per gli anni successivi al 2007.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di
cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche, con
priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori
benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra lungo l’intera filiera agroenergetica, nonché modalità
di verifica del rispetto dell’obbligo e relative sanzioni.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo
ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l’ETBE e il
bioidrogeno.”.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre
il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6
dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito:
“6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di
deposito fiscale. Nell’ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1º
gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla
miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata
come percentuale dell’accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni
e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente
all’aumento dell’accisa. Per il primo anno, l’accisa è fissata al 20 per cento
della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri e le priorità ai fini dell’assegnazione dei quantitativi
agevolati agli operatori, tenendo in particolare conto dell’intensità di
occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi
alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l’intera filiera
agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti
che partecipano al programma devono fornire ai fini dell’effettiva immissione
in consumo delle quantità assegnate. Le presenti disposizioni trovano
applicazione dal 1° gennaio 2007 e comunque solo previo espletamento della
procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle more
dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto
compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n.
256.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi
del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l’anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6.2. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma
6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi
del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il
30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è
rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.”.
4. Per l’anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato
in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e
, nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione.
Alle minori entrate per l’anno 2007 si provvede mediante corrispondente
versamento all’entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative
a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo
economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.
5. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non
utilizzati nell’anno 2006, sono destinati all’incremento del contingente di cui
al comma 3 per gli anni 2007-2010.
6. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le
corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti,
tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 27.
Modifiche al regime iva sulla fornitura di energia termica
1. Il punto 122 delle
tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
“122) Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali
relativi ala fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti
pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia
come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modifiche ed integrazioni;
sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da
altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria;”.
Art. 28.
Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali
1. Il secondo periodo del
comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
2. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
“370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati
dall’Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per
l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e
catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i
tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta
percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi
telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale
di aumento potrà comunque essere rideterminata annualmente con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi
complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti
dall’Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli
investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni. Con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di
ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall’Agenzia del
Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte
del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti
i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per
l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni
catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il
triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del
comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. ”.
Art. 29.
Ristrutturazioni edilizie
1. Sono prorogate per
l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei
limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni
ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2007.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Art. 30.
Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006
1. All’articolo 45, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: “per i sette periodi d’imposta successivi”
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per gli otto periodi
d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento;
per il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento”.
2. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2007.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 488, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro
256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, del della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 5, lettera a) è subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
7. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate
nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
8. Le disposizioni del comma 106, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2006.
9. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: “Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007”.
10. Per l'anno 2007 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
11. Le disposizioni dell’articolo1, comma 335 della legge 2005, n 266, si
applicano anche relativamente al periodo d’imposta 2006.