TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA
Capo I
Effetti finanziari
Art. 103.
Effetti sui saldi di finanza pubblica
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da
finanziare - 7.859 milioni per il 2007, - 7.595 milioni per il 2008 e - 10.711
milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico - 5.351 milioni per il 2007, - 5.309 milioni
per il 2008 e - 5.241 milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. - 5.236 milioni per il 2007, - 5.134 milioni
per il 2008 e -
4.981 milioni per il 2009.
Capo II
MISURE DI SOSTEGNO
ALL’APPARATO PRODUTTIVO
Art. 104.
Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per
l’innovazione industriale
1. Al fine di perseguire
la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale,
presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le
vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al
quale sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all’articolo 60,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all’articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì
conferita la somma di euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei
progetti di cui al comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la
competitività e lo sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma
2, le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto
riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza
con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE
nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’art. 11,
comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.
2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono
finanziati, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione
industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza
energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita,
delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per
il patrimonio culturale.
3. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma
2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione,
per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un
responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti,
tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in
relazione agli obiettivi tecnologicoproduttivi da perseguire. Il responsabile
di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico
delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità
e criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel
progetto, ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità
attuative.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previo parere
della Conferenza Stato-
Regioni, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, per le
riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari
regionali e per le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati
relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta il progetto sulla
base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative,
anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali
all’Amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle
disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non
risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere
della Conferenza Stato-Regioni. I progetti finanziati con le risorse per le
aree sottoutilizzate sono trasmessi per l’approvazione, previa istruttoria, al
CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti
senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta
giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere
all’attuazione del progetto.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce
appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso
ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni
sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo
stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli
obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione,
che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del cinque per
cento di ciascuno stanziamento.
6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto di cofinanziamento
deciso da parte di altre Amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione
tecnica tra le amministrazioni interessate.
7. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale,
è istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le
risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del
Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 1, comma 222, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro
50 milioni per il 2007, di euro 100 milioni per il 2008 e di euro 150 milioni
per il 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di
concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di
rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte
alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza
strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse
finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in
materia di intermediazione finanziaria.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono stabilite
le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche attraverso
l’affidamento diretto ad enti strumentali all’Amministrazione ovvero altri
soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 7 del presente articolo, le priorità di intervento, le condizioni per la
eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui
rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 7.
8 bis Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 8, l’attuazione dei
regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla
Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla
Commissione.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al
Fondo di cui al comma 7, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di
amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese
individuate dal medesimo decreto.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione
industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli
nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa. Sono
esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione,
relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le
università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali
finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche
agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei
brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la
registrazione di disegni e modelli, di cui all’articolo 227 di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, sono
dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal
secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo
quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal
pagamento dei diritti di cui al presente comma, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del
medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto
italiano, anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità per le domande
di brevetto per invenzione industriale.
11. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato
produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli
occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2,
lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive
modificazioni, che versino in crisi economicofinanziaria, istituisce, d’intesa
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura e
prevede forme di cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche
modificando il proprio regolamento di organizzazione ed anche avvalendosi, per
le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di euro
trecentomila a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999,
n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione,
al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo
economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi
di impresa.
12. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3 del decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con
delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la
quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura
produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai
benefici e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate.
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello
sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
Art. 105.
Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate
1. In attuazione dell’art. 119, quinto
comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee
guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di
coesione 2007-2013, approvate con l’Intesa sancita con la Conferenza unificata
in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273
milioni di euro di cui 100, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per
l’anno 2009 e 58.073 entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di
politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013.
La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento,
di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo intese in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle
Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse
aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità
individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse
ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.
3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio
2015, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse
di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale.
4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla presente,
ai sensi del comma precedente, sono interamente impegnabili a decorrere dal
primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura
dell’esercizio 2013.
Art 106 ( Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica –
FIRST)
1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della
ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Università e
della Ricerca, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e
Tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di
ricerca di interesse nazionale del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca, di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre
2000 n. 388 e, per quanto di competenza del Ministero dell’Università e della
Ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 60, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti,
annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi
concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto
dell’apposito Fondo.
3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della
Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro
dell’università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla ripartizione delle
complessive risorse del Fondo.
4. Il Ministro dell’università e della ricerca, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce i
criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la
concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed
omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per
l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
5. E’ autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione
del Fondo
Art. 107.
Rifinanziamento dell’art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266
1. Il Fondo di cui all’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, è integrato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Art. 108.
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
1. All'art. 24, comma 4,
lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, aggiungere, dopo la
parola controgaranzie", le parole "e cogaranzie ".
2. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 33 della legge 24 novembre 2003,
n. 326 si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 109.
Fondo di garanzia fidi
1. All’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
181 legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole “ai Fondi di garanzia indicati dai
commi 25 e 28”
sono sostituite dalle parole “al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
d) al comma 24 le parole “ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle parole “al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Art. 110.
Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia
1. Per le finalità di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono
autorizzati contributi quindicennali di euro 40 milioni per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico,
ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1. lett.
a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono autorizzati contributi quindicennali
di euro 10 milioni per l’anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis,
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005,
n. 60.
3. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n.
266 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 50
milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 30 milioni per l’anno
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis,
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005,
n. 60.
Art 111 (Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e
dell’innovazione tecnologica)
1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica,
relativi ai Fondi di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
dell’università e della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono gestiti dalle
medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive
adottate congiuntamente dai tre Ministri.
2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività, a
quanto disposto dal comma, in modo da assicurare criteri coordinati di
selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandì
unitari e l’acquisizione delle domande dì agevolazione presso un unico ufficio,
individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle
domande stesse.
Art. 112.
Progetti per la società dell’informazione
1. Al fine di estendere e
sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la
società dell’informazione è autorizzata una spesa di Euro 10 000.000 per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Con decreto di natura non regolamentare, entro centoventi giorni dall‘entrata
in vigore della presente legge, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione, individua le azioni da realizzarsi su
territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità
operative e di gestione ditali progetti.
Art. 113.
Fondo per le esigenze di investimento per la difesa
1. Per il finanziamento
degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale
ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700
milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e di
1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da
accordi internazionali.
Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive
modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati,
nell’ambito della predetta pianificazione i programmi in esecuzione o da
avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni
di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di
assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da
accordi internazionali.
Articolo 114 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà)
1. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli
aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decretolegge 14 marzo 2005
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.
Art. 116.
Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti
di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili
1. Per la realizzazione,
l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i
committenti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti
soggettivi, funzionali, economici, tecnico realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i
tempi, e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica
ed economica-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L’offerente può essere anche un’associazione temporanea costituita dal
soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in
relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale.
In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti
costituenti l’Associazione temporanea di imprese, l’altro potrà sostituirlo,
con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione
funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle
regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici
prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei
all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi.
1. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 520 milioni per l’anno 2007.
Art. 118.
Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007,
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un
incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere
dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia stanziate
sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro
elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri e la spesa di 5
milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i
sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia
degli interventi.
Art. 119.
Modifiche all’articolo 1, commi 105 e 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. All’articolo 1, comma
105 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole “50 milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “170 milioni”.
2. Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l’anno 2006, si provvede con
l’utilizzo della somma di pari importo gia affluita all’INPS ai sensi
dell’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene
versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnata, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero
del lavoro e della previdenza Sociale.
Art. 120.
Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione
1. E’ autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.
Articolo 121 (Infrastrutture per la larga banda)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture
per la larga banda e di completare il “Programma per lo sviluppo della larga
banda nel Mezzogiorno”, le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto
programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della
Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a (Infratel Italia)
di cui all’articolo 7 della legge 14 maggio 2005 n. 80, sono incrementate di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 122.
Transizione alla televisione digitale
1. Al fine di diffondere
la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito
presso il Ministero delle Comunicazioni un apposito “Fondo per il passaggio al
digitale” per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica
digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare
dell’obbligo di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi
di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o
socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del
digitale.
2. Il Ministro delle Comunicazioni, con proprio decreto, individua gli
interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei
medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le
categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità
di monitoraggio e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la
spesa di euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 123.
Esclusione cofinanziamento U.E. dalla regola del 2%
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
Art. 124.
Unificazione dei fondi venture capital
1. Tutti i fondi rotativi
gestiti dalla SIMEST S.p.A.
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione
europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge
21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.
Art. 125.
Modifica al decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
1. Dopo l’articolo 2 del
decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto il seguente:
“2.bis. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può essere, a cura dell’ente
gestore, garantito conto i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di
assicurazione o Istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione
sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti.
Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono
sottoposte all’approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono
comportare oneri a carico del Fondo.”.
Art. 126.
Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della
partecipazione a società ed imprese miste all'estero
1. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, sostituire le parole “per le finalità di cui alla presente legge” con le parole “per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano”.
Art. 127.
Promozione di progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico
alberghieri
1. All’articolo 10 del
decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4.bis. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, possono essere
concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione
realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori
agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi lo scopo esclusivo
l’attrazione delle domanda estera.”
Art. 128.
Interventi in favore del marchio “made in Italy”
1. Per le finalità di cui al comma 61 dell’art. 4 della legge 350/2003 il fondo istituito per le azioni a sostegno del “made in Italy” è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Capo III
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Art. 129.
Interventi per salvaguardia di Venezia
1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295.
Art. 130.
Interventi per Roma capitale della Repubblica
Per la prosecuzione degli
interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre
1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
E’ altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all’Eur
e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la
realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.
Art. 131.
Realizzazione del Museo del XXI secolo
1. Per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1. Per il finanziamento della promozione della candidatura all’Expo 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964 n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.
Art. 134.
Sistema Alta velocità/Alta capacità dal 2008 –
Apporto al capitale Ferrovie S.p.A. – Interessi intercalari –Rete tradizionale
1. Per la prosecuzione
degli interventi relativi al
«Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 900 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l’anno 2009.
2. E’ autorizzata la spesa di euro 400 milioni di euro per l’anno 2007 a titolo di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.A
per l’attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia.
3. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote
capitale dei mutui accesi in applicazione della legge 78 del 1994, per il
triennio 2007 – 2009, è posto a carico dello Stato, per l’importo annuo di euro
27 milioni, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di
Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta capacità ”.
4. E’ autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in
attuazione dei contratti di programma di RFI e dei contratti di servizio di
Trenitalia, stipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 52 della legge 388
del 2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli
anni precedenti.
5. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 2
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Art. 135.
Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale
1. Per la prosecuzione
degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la
concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall’anno
2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzata un
contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di
potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle Capitanerie
di porto – guardia costiera
Art. 136.
Autonomia finanziaria delle Autorità portuali
1. Per assicurare la
autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere
l’autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al
fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria
delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei
piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei
fondali, sono attribuite a ciascuna Autorità portuale, a decorrere dall’anno
2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16
aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni.
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della
legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti, un fondo
perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita
annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del
Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e
verifica dell’attività programmatica delle Autorità portuali. A decorrere
dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle
Autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.
3. Le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale su
tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la
fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
4. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna Autorità portuale del gettito della
tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo III del Titolo II della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al
presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo
gettito.
6. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle Autorità portuali
ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e si applica il sistema di tesoreria mista di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti
al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due
annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
7. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle
Autorità portuali, il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta
giorni mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9
febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117,
ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle
Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la
conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza
nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche
nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di
autofinanziamento.
8. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle
autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei
trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
Infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse
e diritti portuali da devolvere a ciascuna Autorità portuale, al fine della
realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori
portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei
trasferimenti dello Stato a tal fine.
9. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la
realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore
portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti
tecnico193 funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
10. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali, in
ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità
medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i
relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali
marittimi introitati dalle Autorità portuali perdono efficacia ed i relativi
procedimenti tributari si estinguono.
Art. 137.
Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale
1. Per lo sviluppo delle
filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con
connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il
potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo
dell’intermodalità e delle attività di transhipment è autorizzato un contributo
di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome,
definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la
individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino alla
concorrenza del cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di
Gioia Tauro quale piattaforma logistica del Mediterraneo nonché al fine di
incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività
produttive anche in regime di zona franca in linea con la legislazione
comunitaria vigente in materia.
3. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali
di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato
a ciascuno di essi è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei
trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle
infrastrutture, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dal Ministro dell’università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle
regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di
sviluppo, su proposta del Ministro dei Trasporti .
4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione dei Ministero dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo.
5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, capo IV,
sezione II.
1. Al fine di garantire la prosecuzione gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati, che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
Art. 139.
Prosecuzione interventi zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria
1. Per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milioni per l’anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 140.
Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa
1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della suddetta legge n. 443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente comma è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 141.
Strade di rilievo nazionale ed autostrade
1. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla suddetta direttiva n. 2006/38/CE
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente articolo Anas s.p.a. predispone un nuovo
piano economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione,
nonché l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione
e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano.
Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze; con analogo decreto è approvato
l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere che Anas s.p.a. predispone
ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una
convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti
costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non
deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
2. Ferma l’attuale durata della concessione di Anas s.p.a., fino alla data di
perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1, all’articolo 7,
comma 3, lettera c), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, le parole “trenta anni”
sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta anni”. In occasione del
perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono adeguare la
durata della concessione di Anas s.p.a..
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui
all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel
due per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il cinquanta per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad Anas
s.p.a., che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario
di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo
sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed
efficacia. Il residuo cinquanta per cento è corrisposto al Ministero delle
infrastrutture ed affluisce direttamente ad un’apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione di tale Ministero, che le destina all’incremento
dell’efficienza e dell’efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di Anas s.p.a., nonché dei
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a
quelle di cui all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nella cui alinea le parole “, ove non vi siano specifiche
professionalità interne,” sono soppresse. Le convenzioni accessive alle
concessioni in essere tra Anas s.p.a. ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione delle
disposizioni del presente comma.
4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e
11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è
soppresso. A decorrere dal 1°
gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade un
sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro
dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal
1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad Anas s.p.a., quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione
del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la
manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle
strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas s.p.a.. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di Anas s.p.a., sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle
relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli
introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate vengono
ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS spa a titolo di corrispettivo del contratto
di servizio.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3 e
4, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono impartite ad Anas s.p.a, anche in deroga all’articolo 7
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2003, n. 178, direttive per realizzare, anche attraverso la
costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero
dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa
con il Ministero delle infrastrutture l’autonomia e la piena separazione
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività
volte, alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al
concorso nella realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per
assicurare le modalità di gestione e dell’eventuale trasferimento delle
partecipazioni già possedute da Anas s.p.a. in società concessionarie
autostradali. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della
predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas
s.p.a. per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto col
Ministero dell’economia e delle finanze, le attività della medesima società.
6. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 7 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178,
e successive modificazioni, le parole del primo periodo da “, in conformità” a
“da essa costituite” sono sostituite con le parole “svolge” e il secondo
periodo è soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
commi 4 e 5 sono soppressi.
7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di
cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è soppresso. Anas s.p.a.
subentra nella mera gestione dell’ intero patrimonio del Fondo, nei crediti e
nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei
rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni
tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data
della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei
confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas s.p.a., secondo
le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già
stanziate a tale scopo, interventi di completamento dell’autostrada Salerno-
Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE ai sensi della
legislazione vigente compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 7 nonché quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge n. 382
del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas s.p.a.; del
loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano
economicofinanziario di cui al comma 1.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad Anas
s.p.a. a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è
concessionaria ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti
si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Art. 143.
Il miglioramento della mobilità dei pendolari
1. Al fine di realizzare
una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e
organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli
spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il
miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti
un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti a tali
servizi.
Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007-2008-
2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75%:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza
regionale di cui all’articolo 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane,
tranviarie e filoviarie;
c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non
convenzionale.
2. Il Ministero dei Trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province
Autonome, procede con proprio decreto ad un piano di riparto tra le Regioni e
le Province Autonome, che si attiene ai seguenti criteri:
a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998,
n. 194, e successive modifiche e integrazioni e con la legge 26 febbraio 1992,
n. 211;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorità alle Regioni ed alle Province Autonome le cui imprese sia siano
attenute alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 393, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala,
relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al primo
comma del presente articolo, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le
Province Autonome si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per
modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
Art. 144.
Sicurezza dei trasporti
1. Il Ministero dei
trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per il finanziamento
delle attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed
all’aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Al fine di consolidare ed accrescere l’attività del Ministero dei trasporti
per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori
della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti,
a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee
attrezzature tecniche, a migliorare gli standards di sicurezza dei veicoli.
Art. 145.
interventi per la sicurezza ferroviaria
1. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 per le gestioni commissariali governative, e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.
Art. 146.
Innovazione tecnologica dell’industria cantieristica
1. Nei limiti e per le
finalità di cui al punto 3.3.1, paragrafo 15 della “Nuova disciplina degli
aiuti di Stato alla costruzione navale” (2003/C 317/06), il Ministero dei
trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali
delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno
1989, n. 234, un contributo non superiore al 20% delle spese sostenute per la
realizzazione dei seguenti progetti innovativi:
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi,
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi
rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano
un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte
innovativa del progetto.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i
criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefici di cui al
precedente comma. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 30 milioni di
euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 147 Rottamazione traghetti 1. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n.
13, è sostituito dal seguente:
“4. (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento
delle unità navali destinate al sevizio di trasporto pubblico locale effettuato
per via marittima, fluviale e lacuale).
1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via
esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via
marittima, fluviale o lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in
materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino e la
cui età è di oltre venti anni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, determina con proprio decreto, in conformità con la normativa
comunitaria in materia, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di
cui al presente articolo”.
Capo IV
AGRICOLTURA
Art. 148.
Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di
semplificazione
1. Le funzioni statali di
vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati
nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono
demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione
di
“Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica 3. All’articolo 14, comma 8,
della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: “la prova preliminare di
fermentazione e”, sono soppresse.
4. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi
dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata
la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.
5. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le relative
attività di controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
6. In attuazione dell’articolo 18 del Reg. (CE 510/2006 del Consiglio del 20
marzo 2006, “relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari”, è istituito un
contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione
dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,
delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma
del citato regolamento. L’importo e le modalità di versamento del predetto
contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia
dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari
ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Il comma 5-ter dell’articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è
abrogato. Il comma 5-
quater dell’articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è modificato
come segue “Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli
organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione
dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate”.
1. Al fine di
razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le
funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni, sono trasferiti
alle regioni Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli
interessi delle Regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa
vigente per gli usi delle acque.
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni» ». L’onere per l’anno
2007 è pari a euro 271.240.
3. Le disposizioni dell’articolo 22 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai
fini della sua distribuzione.
4. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, le parole: “30 giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.
Art. 150.
Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli
1. All’articolo 4, comma
8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: “lire 80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “euro 80.000”;
b) le parole: “lire 2 miliardi”, sono sostituite dalle seguenti: “due milioni
di euro”.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a
vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la
realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli
imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi,
nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla
legislazione in materia.
Art. 151.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modifiche: “
a) le parole: “50 milioni di lire ” sono sostituite dalle seguenti: “euro 50.000”;
b) le parole: “300 milioni di lire ”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300.000”.
Art. 152.
Interventi per il settore agricolo
1. Al fine di favorire il
ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore
agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di
euro all’anno per il quinquennio 2007 – 2011.
2. Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali,
, sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del
Fondo, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
nel settore agricolo.
3. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, è soppresso.
4. All’onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il
quinquennio 2007 – 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e
sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “Fondo per le
crisi di mercato”. Al fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis,
commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31
dicembre 2006, che saranno versate alle entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità
operative di funzionamento del fondo, nel rispetto degli orientamenti
comunitari in materia.
7. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole:
“commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2,3, 5 e 6”.
8. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai
fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori
agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali
compresi nel piano assicurativo agricolo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n., 102, alla delimitazione delle aree colpite
provvedono le regioni.
9. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinques,
comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n°
231, è incrementato di 3 milioni di euro.
Art. 153.
Rifinanziamenti nel settore agricolo
1. Al fine di consentire
l’organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell’Organizzazione mondiale
della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un contributo straordinario di un milione di euro per
l’anno 2007 e di euro 800.000 per l’anno 2008.
2. Al fine di consentire all’Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS)
lo svolgimento dei maggiori compiti derivanti dall’attuazione del decreto-legge
16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall’anno 2007 il contributo ordinario
annuo è incrementato di 3 milioni di euro.
Art. 154.
Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare
1. Dalla base imponibile
del reddito di impresa è escluso il venticinque per cento del valore degli
investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese
agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi,
in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti.
2. La misura della esclusione è elevata al trentacinque per cento degli
investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da
consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più
settori merceologici, e al cinquanta per cento degli investimenti di promozione
pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o
comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti
quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102
del 2005.
3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese in
attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con
un’attività d’impresa o di lavoro autonomo inferiore ai tre anni. Per tali
imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.
4. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente
del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti
del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero del responsabile del centro di
assistenza fiscale.
5. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per il resto, le
stesse disposte con l’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 155.
Sviluppo della forma societaria in agricoltura
1. Le società di persone
e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di
“società agricola” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, possono optare per l’imposizione dei
redditi ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le
modalità applicative del comma 1.
3. All’articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, è soppresso il secondo periodo.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 154 e al presente articolo
resta subordinata all’emanazione di un apposito regolamento da adottarsi con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto a contenere il
relativo onere nel limite di un milione di euro annui.
Art. 156.
Norme in materia di bioenergie
1. Al comma 421,
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) al terzo periodo le parole:
“un contingente annuo di 200 mila tonnellate”, sono sostituite con le seguenti:
“ un contingente di 250 mila tonnellate, da utilizzare su autorizzazione del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, assegnandolo in base a criteri che
in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da
intese di filiera, da contratti quadro o contratti di programma agroenergetico,
nonché dell’occupazione diretta ed indiretta coinvolta, definiti con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo
economico.”
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le quote di biodiesel non
utilizzate nell’anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate
previsto per l’anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il
quantitativo derivante dall’applicazione delle sanzioni irrogate dall’Autorità
Garante della concorrenza e il mercato”
2. Per l’anno 2007, il decreto di cui al comma 421, dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal presente articolo è adottato
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more
della sua adozione, l’Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari
di cui all’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n.
266 attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15 mila
tonnellate.
3. Il comma 422, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è sostituito
dal seguente:
“L’importo previsto dalla articolo 21 comma 6 ter, del tesato unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato negli anni
2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la
promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso
l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo
di biocombustibili da trazione, destinando l’importo di 15 milioni di euro a
programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali nel campo bioenergetico.”
4. All’articolo 2 quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo:
“Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è stanziato un importo annuo di 73 milioni
di euro.”
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Dal 1° aprile 2007 i produttori di
carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo
biocarburanti di origine agricola in misura dello 1,0% dei carburanti diesel e
della benzina immessi al consumo nell’anno precedente. Tale percentuale,
espressa in potere calorico inferiore, è incrementata annualmente di 1 punto
percentuale dal 1° gennaio 2008 fino all’anno 2012.”
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 marzo 2007, sono stabilite le modalità per l’invio da parte
dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione dei
dati relativi all’immissione al consumo di biocarburante di origine agricola,
riferiti all’anno in corso ed all’anno precedente. Con detto decreto sono
altresì stabilite le misure e le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo
previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali
sanzioni sono versati al Fondo di cui al comma 422, della legge 23 dicembre
2005 n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di
biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o in aumento
allo stanziamento previsto per l’incentivazione del consumo di bioetanolo.”
d) al comma 5 le parole: “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“entro il 31 marzo 2007”.
5. Al comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, dopo le parole: “agroforestali e fotovoltaiche”, sono
inserite le seguenti: “nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
dell’impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli”.
Capo V
TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
Art. 157.
Interventi per la difesa del mare
1. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 158.
Rimborso Spesa attività antinquinamento marino
1. Per la quantificazione
delle spese sostenute per gli interventi a Tutela dell’Ambiente Marino
conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 12 legge
31/12/1982, n. 979, il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare
applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di
assicurazioni degli armatori (SCOPIC)”
2. L’ultimo capoverso dell’art. 14 della richiamata legge 31 dicembre 1982 n.
979 e’ sostituito dal seguente.
“Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli
interventi di cui all’art. 12, verranno versate all’entrata del Bilancio dello
Stato e sono riassegnate nella misura del 50% con decreto del Ministero
dell’Economia e finanze allo stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare per le attività di difesa del mare dagli
inquinamenti”.
Art. 159.
Contrasto all’abusivismo
1. Per l’attuazione di un
programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere
abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusive di
cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli
organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni.
Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare degli accertamenti , delle ingiunzioni alla
demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche
le procedure e modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a Statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia di cui
ai commi precedenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 160.
Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione
delle immissioni dei gas ad effetto serra
1. Per il finanziamento
delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato
con la legge 2 giugno 2002 n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in Ministro
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministro
per lo Sviluppo Economico sentita la conferenza unificata Stato – Regioni ed
Enti Locali individua le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso
agevolato della durata non superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati.
Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è
individuato il tasso di interesse da applicarsi.
3. 2. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di
seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento
elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c)sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw
con motori ad alta efficienza;
d)incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nel settori civile e
terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi
industriali;
f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi l’incremento del
trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle linee ferroviarie dimesse,
facilitazioni per l’accesso da parte dei mezzi privati a combustibili a basso
contenuto di carbonio ed alla trazione elettrica;
g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti
di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
4. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni
di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere
riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, 3° comma, della legge
2 giugno 2002, n. 120.
5. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento
delle risorse a disposizione del Fondo.
6. Il Fondo è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e con apposita convenzione saranno definite le modalità di gestione. La Cassa Depositi e Prestiti può avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti
connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di
credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea
e diffusa copertura territoriale.
Art. 161.
Fondo per lo Sviluppo Sostenibile
1. E’ istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la
sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche,
l’educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la cooperazione
ambientale sostenibile.
2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di cui
al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con
il Ministero dell’Economie delle Finanze, sentita la Conferenza unificata
Stato- Regioni ed Enti locali sono individuate annualmente le misure
prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.
Art. 162.
Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi”
1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni formulate in proposito dalla Commissione europea nell’ambito della Politica integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il “Piano d’azione nazionale sugli Acquisti verdi” da emanarsi entro 60 gg. giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 163.
Disposizioni in materia di beni culturali
1. I rapporti di lavoro a
tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul
territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività
culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato
e le Autonomie.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato al Ministro per i beni e le
attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la
loro gestione è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali un
contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali non avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggistici.
6. Al Fondo cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo
di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-
2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di
istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze
del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo 12,
gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali avente natura non regolamentare.
7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e
integrazioni, al comma 1, dopo la parola “diritto” sono soppresse le parole “,
al quale non è dovuta alcuna remunerazione”.
8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e
integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per
i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di
seguito denominato “Fondo”), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra
gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-
Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di
ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo
0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti
presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad
eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e
scuole di ogni ordine e grado.”.
9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali, nonché per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per
ipovedenti e non vedenti di cui all’articolo 1, comma 1, tabella A n. 86 della
legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati per un importo pari a 10 milioni
di euro per l’anno 2007.
10. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n.
310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole “tre anni” sono sostituite dalle
seguenti: “cinque anni” e al secondo periodo, la parola “2008” è sostituita dalla seguente: “2010”;
b) il comma 6 è abrogato.
1. E’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle Accademie e Istituzioni Superiori Musicali, Coreutici e per le Industrie Artistiche, di cui 10 milioni di euro per l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili e 10 milioni di euro per il funzionamento amministrativo e didattico dei predetti istituti.
Art. 165.
Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo
1. Al fine di
razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati gli
articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, nonché i Titoli III e
IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005
recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle
attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del
Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in
materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento”. Sono fatte
salve le competenze del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza.
2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in
materia di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali aventi natura non
regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal
vivo e ne sono disciplinati la composizione ed i compiti. La composizione delle
commissioni consultive tiene conto di una adeguata rappresentanza degli enti
territoriali. Fino all’adozione dei decreti ministeriali operano le precedenti
commissioni. Sono abrogati l’articolo 1, commi 59, 60, 61, 62, 63 del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 e
gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 65, 67, 68, 69 e 70 del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito
dal seguente: “art. 24 I criteri di ripartizione della quota del fondo unico
per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non
regolamentare.
Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e
qualitativi della produzione offerta e tengono contro degli interventi di
riduzioni delle spese”.
4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme
a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel
settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è
aggiunto il seguente periodo: “ In tale convenzione, sono stabilite, altresì,
per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica
avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa
restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale
per il cinema dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1,
del predetto decreto legislativo, le modalità per pervenire all’estinzione del
debito maturato per le singole opere finanziate, secondo un meccanismo che
preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalità dei diritti del film in
capo alternativamente, all’impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni
e le attività culturali, per conto dello Stato”.
5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente, con riferimento
all’erogazione ed all’utilizzo delle risorse erogate dallo Stato a sostegno
delle attività di produzione nel settore cinematografico, agli articoli 12 e 13
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola:
“finanziamento” è sostituita dalla seguente:
“sostegno”;
b) all’articolo 12, comma 5, le parole: “erogazione dei finanziamenti e dei
contributi” sono sostituite dalle seguenti: “erogazione dei contributi”, e le
parole:
“finanziamenti concessi” sono sostituite dalle seguenti:”contributi concessi”;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“13. Disposizioni per le attività di produzione.
1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i
contributi indicati nei commi 2,3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con
il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e
seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90%.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100%
del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le
modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall’erogazione del contributo,
e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è
attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello
Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena
titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico – artistico del
film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed
approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte
negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature
originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato
in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due
anni dall’erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei
contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata all’autore
della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura,
designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità di cui
all’art. 17”.
Capo VI
INTERVENTI A
TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Art. 166.
Interventi a carico del Fondo Occupazione
1. A carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi
rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con il decreto di cui
al comma 2:
a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le Organizzazioni Nazionali comparativamente più
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una Cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e
di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei CLES
(Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso). Entro 180 giorni dalla
pubblicazione della presente legge è istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia, un
apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI)
per il finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di
servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di
emersione di cui all’articolo 177 della presente legge. Ai fini della presente
lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10
milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45
milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera
presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla
presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante
nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare
con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per
l’esercizio 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU,
nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti;.
f) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione nei limiti delle
risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi
volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e
l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al
presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 167.
Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria
1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
Art. 168.
Disposizioni in materia di comunicazione di dati ed informazioni utili al
contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva
1. Al fine di coordinare
specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione
contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli
enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
esteso alle Camere di Commercio.
2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione, con modalità definite da
apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche
mediante collegamenti telematici.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per la
realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle
risorse umane e strumentali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 169.
Istituzione Indici di Congruità
1. Al fine di promuovere
la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e
degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti,
all’individuazione degli indici di congruità di cui al comma 2 e delle relative
procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese ed
eventualmente per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze
nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i settori nei quali risultano
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di
incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori. Per tali settori vengono definiti gli indici di
congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e
la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale
dall’indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi
presunti.
Art. 170.
Documento unico di regolarità contributiva
1. A decorrere dal 1 luglio 2007, i
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Fermi restando gli
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli
Istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i
contenuti analitici del documento unico di regolarità, contributiva di cui al
comma 1, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale
ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerarsi
ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni
speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori
dell’edilizia e dell’agricoltura.
Art. 171.
Adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e
legislazione sociale e documentazione obbligatoria
1. Gli importi delle
sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di
lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono
quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.
2. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui
agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e di cui all’articolo 134 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n.
3184, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei
confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo
integrano, a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione
di cui all’art. 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 172.
Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro
1. L’art. 9 bis, comma 2,
del. decreto legge 1°
ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:
“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto,
di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto
lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti
Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne
comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello
di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data
di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica
ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici e
privati si avvalgono dei moduli previsti dall’art. 4 bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al
comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno
antecedente, anche in via telematica al Servizio competente, mediante
documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le
generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
2. È abrogata la previsione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati
contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
interministeriale previsto dall’articolo 4 bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione
all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
4. L’articolo 4 bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181,
come introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:
“6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di
lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, attraverso con i
moduli di cui all’art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, dell’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul
Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei
confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
6-bis. Sono abrogati l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e l’articolo
1, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
6-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze”, sono abrogate”.
Art. 173.
Finanziamento attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro
1. Alla lettera c) del comma secondo dell’articolo 197 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,come modificato dall’articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il finanziamento di attività promozionale ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.
Art. 174.
Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato.
1. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006” sono sostituite dalle parole “e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007”.
1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di seimila unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, 59 milioni di euro per l’anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009
Art. 176.
Proroga di ammortizzatori sociali
1. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro
a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche
con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono
le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione almeno nella misura del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al
secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. All’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
le parole “31 dicembre 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.
Art. 177.
Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare
1. Al fine di procedere
alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di
rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione
obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competenti, entro il 30
settembre 2007, apposita istanza ai sensi del presente articolo.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai datori
di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero
territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente maggiormente rappresentative finalizzato alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1. Nell’istanza il
datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare
ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai
cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.
3. L’accordo sindacale di cui al comma 2, da allegare all’istanza, disciplina
la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di
lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che
producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente,
l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e
risarcitoria per il periodo pregresso.
4. Ai fini del presente articolo si applica il termine di prescrizione
quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo
oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2.
L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai
datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere
contributivo ed assicurativo evaso. Gli effetti di tali provvedimenti sono
comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5.
5. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di
regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due
terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:
a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale
dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo
senza interessi.
I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a
proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi
oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote
contributive effettivamente versate.
6. Il versamento della somma di cui al comma 5 comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi,
nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere
accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi,
ivi compresi quelli di cui all’art. 51 del T.U. delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124, nonché all’articolo 18
del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla
data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte
degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di
presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 i datori di
lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti
dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori. L’efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi
ispettivi delle AUSL.
8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese
nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di
lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 3.
9. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in
servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla
regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di
licenziamento per giusta causa.
Art. 178.
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
1. In attesa di una revisione della
disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi
afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la
stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori
di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi
aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti
le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più
rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo
i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di
conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di
collaborazione coordinata a progetto le parti, ai sensi del comma 4
dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure
atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro
nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane
condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del
versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo
finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari
alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi
di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto
di lavoro.
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’Istituto
nazionale di previdenza sociale gli atti di conciliazione di cui al comma 2
unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione
dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai
sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la
parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, approvano i relativi Accordi relativamente alla
possibilità di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione
contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il
raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori
dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il
datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si
applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l’effetto di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di
natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il
versamento della somma di cui al comma 4 comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di
imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei
contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’art. 51 del T.U. delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nonché
all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso
ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di
lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al
presente articolo.
7. L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai
datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di
lavoro.
Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 179.
Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per giustificato
motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti
1. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007” e dopo le parole: “e di 45 milioni di euro per il 2006” sono inserite le seguenti: “e di 37 milioni di euro per il 2007”.
Art. 180.
Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti
nella disciplina dei contratti di solidarietà
1. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”. A tale fine è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Capo VII
INTERVENTI IN
SETTORI DIVERSI
Art. 181.
Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali
1. Al fine di prevenire l’instaurazione
delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato
istitutivo dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli
Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti
dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi
dell’articolo 228, comma 1, del Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si
rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di
Giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i
principi e le procedure stabiliti dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma
1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a
carico dell’Italia a valere sulle risorse del FEAGA, del FEASR e degli altri Fondi
aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni
degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle
sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 228,
comma 3, del Trattato.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i
soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle
disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei Protocolli addizionali, degli
oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in
conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai precedenti commi 3, e 4 e
5:
a) nei modi, indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi
della legge 20 ottobre 1984, n.720, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a), assoggettati
al sistema di tesoreria unica;
e) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in
ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle precedenti lettere
a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non
superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai precedenti commi 3,
e 4 e 5, è stabilita con provvedimento del Ministro dell’economia e delle
finanze da adottare entro novanta giorni dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del
credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e i termini del
pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente
territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli
enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di centoventi
giorni decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente
territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito
dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche
rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro trenta giorni dal
perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle
finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso
di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, nei successivi controventi giorni, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto
1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio
dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del
Ministero dell’economia e delle finanze.
11. Le controversie relative all’esercizio del diritto di rivalsa di cui ai
precedenti commi 3, e 4 e 5 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti
ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
12. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti di cui
agli articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 182.
Interventi a sostegno del settore turistico
1. Per il sostegno del
settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si provvede
all’attuazione del presente comma.
2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla
necessità di incentivare l’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni
ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i
processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è
stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007,
2008 e 2009.
3. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio Nazionale del Turismo di cui
all’articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente
per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed
identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la
competitività del settore.
Art. 183.
Rifinanziamento trasporto pubblico locale
1. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, delegati alle Regioni ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di euro 60 milioni ad integrazione delle risorse già attribuite alle Regioni ai sensi dell’art. 2 del DPCM 16 novembre 2000. Il trasferimento delle risorse dovrà garantire, ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli Accordi di programma stipulati ai sensi degli artt. 8 e 12 del citato decreto legislativo.” Conseguentemente all’articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è soppresso l’ultimo periodo del comma 2 ed è abrogato il comma 6.
1. Al comma 74 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite, rispettivamente, le parole:
“Agenzia delle entrate: 0,71 per cento;”, “Agenzia del territorio:
0,13 per cento;” e “Agenzia delle dogane: 0,15 per cento.”, con le parole:
“Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento;”, “Agenzia del territorio: 0,1592 per
cento;” e “Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento.”
1. Il fondo per provvedere all’estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di euro di 100 milioni per l’anno 2007 .
Art. 186.
Norma di ripristino delle risorse dell’otto per mille IRPEF Stato
1. L’articolo 2, comma
69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è così sostituito:
“L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma della legge 20
maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 35
milioni per l’anno 2007 e di 80 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 187.
Fondo per le esigenze di Mantenimento della difesa e programmi di edilizia per
le esigenze delle Forze armate
1. Nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la
dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2007 e 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento, con
particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare,
mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e
scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di
efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle
operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i
pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni
internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle
nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell’ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i
concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto
2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica l’articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato
con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero
dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di
edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il
personale volontario delle Forze armate.
Art. 188.
Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni
internazionali
1. E’ autorizzata, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e dell’economia e
delle finanze, è stabilito il riparto delle risorse di cui al comma i tra le
sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei Ministri e atto
di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della
Repubblica. I decreti sono corredati da relazione tecnica esplicativa.
3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, per la continuazione
delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a
sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti
nell’ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni,
il Ministero dell’economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari
finanziamenti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con
propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio. Per le missioni
di cui al presente comma, sì applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5,
comma 1), lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, l’articolo 2, commi 23, 24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto
2006, n. 247, nonché gli articoli 4, comma 1, primo periodo, e 5 del
decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253.
4. Per la realizzazione degli intereventi umanitari e di ricostruzione previsti
nell’ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo l,comma 4, della legge 4 agosto 2006, n.247;
si applica altresì l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1,2,3,5 del
decreto legge 10 luglio 2003, n.165, convertito con modificazioni dalla legge i
agosto 2003, n.219.
Per l’affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 4 agosto 2006, n. 247, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n.266, nonché l’articolo 1, comma 7 della stessa legge 247 del 2006. Lo
stanziamento di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2005, n.90,
convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato
di euro 200.000 per l’anno 2007 e quantificato in euro 400.000 per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
5. Non si applica l’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modìficazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, le missioni destinatarie
del presente comma sono quelle di cui al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253
ed alla legge 4 agosto 2006, n. 247, esclusa la missione di cui all’articolo 2,
comma 1, della citata legge n. 247 , le cui autorizzazioni di spesa per le
singole esigenze sono prorogate secondo limiti d’importo stabiliti in sede di
ripartizione del citato fondo. Per le nuove missioni, il trattamento economico
e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate.
Art. 189.
Centro di produzione spa
1. E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1,della legge 11 luglio 1998, n. 224.
Art. 190.
Fondazione biotecnologie
L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa a decorrere dall’anno 2007.
Art. 191.
Contributo all’emittenza locale
1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 192.
Politiche per la famiglia
1. Il fondo per le
politiche della famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per
istituire e finanziare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente
strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il
concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, degli enti locali, dell’associazionismo e del terzo settore;
finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui
all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative di
abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro; sostenere l’attività dell’
Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di
cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di
politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali.
2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo al
fine di:
a) finanziare la elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni
statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano nazionale per la
famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo
degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia;
b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari,
finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie,
elaborato d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, d’intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della pubblica istruzione, un
accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per
la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce
gli stanziamenti del fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi
di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla
famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e
le pari opportunità, adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9
della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 è abrogato.
Art. 193.
Piano servizi socio-educativi
1. Il Ministro delle
politiche per la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
della solidarietà sociale e delle pari opportunità, promuove e attua, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede
di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento
per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale
concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità
strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi
innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al
fine di raggiungere entro il 2010 l’obiettivo comune della copertura
territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo
2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse
stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 192.
Art. 194.
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 195.
Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti
delle donne e per ragioni di orientamento sessuale
1. È istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità l’”Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle
donne e per ragioni di orientamento sessuale” con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza
alle donne e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di
sensibilizzazione A tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio
di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle
amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno.
Presso il medesimo Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i
centri antiviolenza accreditati a livello regionale con compiti di prestare
assistenza alle vittime della violenza, ovvero di informazione, assistenza
psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario,
appoggio educativo all’unità familiare, formazione preventiva ai valori di
uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta
dei conflitti, sostegno alla formazione e all’inserimento o reinserimento
lavorativo. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono
definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche
per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
2. Per l‘istituzione e l’avvio delle attività dell‘Osservatorio e della banca
dati di cui al presente comma e per il coordinamento dei Centri Antiviolenza è
istituito un Fondo di 3.000.000 di euro annui.
3. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 196.
Anno europeo per le pari opportunità
1. Per le attività di individuazione degli obiettivi di Pari Opportunità, dei relativi indicatori, anche ai fini di un monitoraggio finale dell’azione svolta, per la promozione e il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione istituzionale, connessi all’Anno Europeo per le pari opportunità per tutti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – è autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2007.
Art. 197.
Prevenzione delle mutilazioni genitali
Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui.
Art. 198.
Fondo per le non autosufficienze
1. Nelle more della
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire
su tutto il territorio nazionale, al fine incrementare il sistema di protezione
sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il
Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per le non
autosufficienze”, al quale è assegnata. La somma di 50 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 .
2. Il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto ripartisce gli
stanziamenti del fondo di cui al comma 1
Art. 199.
Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati
1. Nelle more della
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire
su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di
degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei
migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della
solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per l’inclusione sociale degli
immigrati”, al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti
e le pari opportunità per le materie di sua competenza (art. 42 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 2003,
n. 228).
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del predetto fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il
Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.
Art. 200.
Interventi di solidarietà sociale
1. All’articolo 1, comma
429 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole “3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008”
con le seguenti: “3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, e 750
mila per ciascuno degli anni 2007 e 2008”.
b) Aggiungere infine il seguente periodo:”Le risorse pari a 2,250 milioni di
euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328”.
2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione “Istituto
per il lavoro” istituita con legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 6
aprile 1998, il ministero della solidarietà sociale assegna un contributo di
250 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328”.
Art. 201.
Fondo per la montagna
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007.
Art. 202.
Reddito minimo di inserimento
1. All'articolo 80, comma
1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le
parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2007".
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere
versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 203.
Non ripetibilità di somme erogate
1. Le somme, di cui
all’art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, erogate in favore di
soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria
non sono ripetibili.
2. Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma dell’art. 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in applicazione dell’art.1, comma 333, della legge 23 dicembre
2005, 266, sono inefficaci.
3. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1 sono
estinti
Art. 204.
Fondo per le politiche giovanili
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 205.
Fondo nazionale per le comunità giovanili
1. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui all’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 206.
Disposizioni sull’Istituto per il Credito sportivo
1. E’ assegnato
all’Istituto per il Credito sportivo, per agevolare il credito per la
realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Il contributo di cui al comma 1, concorre ad incrementare il Fondo speciale
di cui all’articolo 5 della legge24 dicembre 1957, n. 1295.
3. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto
ministeriale 19 giugno 2003, n. 179.
4. Entro trenta giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie di cui
all’articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gli organi
dell’Istituto per il credito sportivo sono rinnovati.
Art. 207.
Contributo al Comitato italiano paraolimpico
1 .Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all’articolo 1 comma 580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro e per l’anno 2009 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro.
1. E’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo corpo.
Art. 209.
Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Art. 210.
Modifica della legge 25 luglio 2000, n. 209
1. L’articolo 5 della
legge 25 luglio 2000, n. 209 è sostituito dal seguente:
“Articolo 5 (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative
della comunità internazionale)
I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai Paesi interessati possono
essere annullati o convertiti nei casi:
- di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine
di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
- di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per
consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative”.
Art. 211.
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero
1. Il Ministero degli
affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il
30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare
dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, stima,
nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei
cespiti per i quali proporre la dismissione.
2. Con proprio decreto il Ministro degli Affari esteri, sulla base del Piano,
individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del
demanio.
3. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze che ne verifica la
compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di
stabilità e crescita presentato all’Unione europea, una quota non inferiore al
30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione cui al comma
precedente, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione
straordinaria degli immobili ubicati all’estero.
Art. 212.
Adeguamento della tariffa per visti nazionali
1. A decorrere dall’applicazione dei
nuovi importi, dei “diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di visto” per l’area Schengen,
come modificati dalla Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1°
giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea legge 175 del 2006, e comunque non prima dell’entrata in vigore della
presente legge, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di
lunga durata previsto all’articolo 26 della Tabella dei diritti consolari, di
cui alla Legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell’importo di € 75,00.
2. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei “diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto” per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione
delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di
lunga durata di cui alla Tabella citata nel comma precedente, è
conseguentemente aumentato di € 15 rispetto alla tariffa prevista per i visti
in area Schengen.
Art. 213.
Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
1.Presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è costituito un “Fondo
speciale” destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b)contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o
dell’ufficio consolare interessati.
2.Al “Fondo speciale” affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con
soggetti pubblici e privati. Detti contratti devono escludere forme di
conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento
e la rendicontazione del fondo speciale di cui al presente articolo.
Art. 214.
Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti
1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l’addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni annui.
Art. 215.
Procedure di indennizzo
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare sino al 30 giugno 2007 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350 finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 216.
Fondi speciali e tabelle
1. Gli
importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge
5 agosto 1978, n.468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988,
n.362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2007-2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e
B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007
e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n.468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n.208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato n.1 alla presente legge.
8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell’allegato 2.
Art. 217.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. La
copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.