LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Per l’anno
2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in
termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di
euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non
superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in
244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni
2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800
milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150
milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000
milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli
del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione
del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere
dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o
alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla
riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo
di ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea
della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma
di stabilità e crescita presentato all’Unione europea.
6. A decorrere
dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il
comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo
gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti
adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese
non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il
comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni
per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna
unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero
non frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
8. Per
assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la
possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente
normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e dell’articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere
dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di
base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per
investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del
soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2
allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono
operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i
centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il
Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il
mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il
funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo
scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative
gare d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di
ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli
importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di
bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di
quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per
l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione
nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun
fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di
interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di
bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del
Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione,
per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e
le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è
incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine
di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di
spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine
sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione
non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle
spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per i
trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui,
rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è
costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del
fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli
Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio
segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di
previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare
il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con
proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di
impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi, alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle
annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo
interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la
prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al
Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale
del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei
conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli
del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità
e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni,
delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i
relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le
quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere
quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in
violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente
che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti
di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra
strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli
adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere
dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per
un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma
di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in attuazione dei
princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della
Costituzione e ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in
particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i
flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti
al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi
titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa
sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media
sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti
delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui
trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di
immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita,
le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere,
utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e
delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le
modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale
comunicazione è inviata anche all’Agenzia del territorio che procede a
verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli
scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un
Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e
servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo
tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006,
iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con
decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un
Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri,
con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di
base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di
previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla
soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 1º
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di
calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle
giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali
affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da
consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi
a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa,
ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui,
non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo complessivo
di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle
attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per
spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento
del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e
seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non
possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per
cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità
speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello
Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di
entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi
di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e
per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia
e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e
documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale
diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti
sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di
tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati
anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui
al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di
gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al
netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600
milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al
comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38
è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione
parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la
riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo
costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da
restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni
di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre
2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7
dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103),
dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia
elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di
scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;».
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e
trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono
altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di
misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed
alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º
gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze
depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria
unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione,
l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto
di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle
riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle
riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni
di euro per l’anno 2006.
48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma
4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui all’articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun
ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di
enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente
dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni
di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti
pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con
una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del
predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche
amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto
informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche
amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni
e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del messaggio
nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite
firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità
legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore
che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha
facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche
i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto
cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad
ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità
all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio.
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale
sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai
sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è
diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia
ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante
ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952,
n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione
spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai
presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali,
comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di
presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad
organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in
ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono
superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti
ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre
utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma
56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di
importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30
settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o
altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono
superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti
ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si
applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonchè agli
altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui
trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle
citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’indennità di carica
spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non
può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente
comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre
2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a
60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei
componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e
dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono
ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del
2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della
magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,
dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento
dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le
somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a
60, nonchè le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare,
affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento
a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa
vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da
ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate
direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono
fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano
state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai
sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di
cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e
delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta
autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi
al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti
alla sua vigilanza, nonchè le relative modalità di riscossione, ivi compreso
l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale
condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima
applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo
0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano
erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente
comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e
della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono
essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per
l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con
il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a
versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione
alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze
necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel
primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono
soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
è inserito il seguente:
«7-bis.
L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle
operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute
dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma
1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla
base del valore della transazione interessata e comunque in misura non
superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e
massime della contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla
seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la
decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di
cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto
dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito
nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna
Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di
tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali,
escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con
la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono
rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio
consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello
Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione
dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno
precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per
cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per
cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato
l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato
in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità
previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4
allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti
dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi
finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti
da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto
interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal
comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione
al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle
unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla
verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle
convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il
mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le
nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed
aggiornare il predetto elenco 4.
78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali.
All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del
programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla
prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1
e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle
risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso
con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per
cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle
opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma
di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo,
tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento
delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale
42 – del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per
cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della
Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle
opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente
istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano,
di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non
inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico,
viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore
all’1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12,
con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro
annui per quindici anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento
della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari
all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e
di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo
medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e
biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4
milioni di euro per quindici anni, nonchè gli interventi di restauro della
Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º
gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni,
diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il
patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
anche processuali.
80. L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce
modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il
patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi
da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo
quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui
contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della
presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad
applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle
relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall’articolo 2504
del codice civile, omessa ogni altra formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società
del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di
euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il
finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonchè delle
attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti
preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del
21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e
Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa
o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006.
85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione
forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale,
compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme
erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il
Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di
contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica
del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per
lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di
contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi,
non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori
e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonchè, per il
periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di
ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento
dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili
in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità
prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il
periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia
dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini
fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui
al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto
il seguente comma:
«6-ter. I beni
immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti
in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione.
Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella
attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso,
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa
ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si
rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una
perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante
l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di
richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto
dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento
di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base
all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione
sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza
di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun
caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli
abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie
dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da
corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di
funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto
privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti
pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è
stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi
dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito
alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così
trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge,
della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono
esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è
determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società
specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma.
L’onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al
presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della
società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti
nell’ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni
coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere
limitata all’attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed
alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9,
comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè, sino alla data
stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto
sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e
90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma
459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sulle
risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il
controllo economico del territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la
razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonchè per
il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno
2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici
anni, nonchè un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per
il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la
spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle
dotazioni organiche.
94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le
parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite
le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè con
titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A
delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12
aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di
30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal
2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la
prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali
della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonchè per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I
predetti stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
96. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il
Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa,
in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti
postali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è
stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per la
cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un
contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30
milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni
per l’anno 2008.
99. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di
euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere
pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e
valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti
competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia
intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per
il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge
23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore
della regione Puglia per l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del
subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10
milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite
dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono
destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle
zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere
dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso
all’Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro
annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di
opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei
nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per
l’anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per
la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise.
101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e
delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di
ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli enti locali
organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è
sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello
schema previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano di
ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti a
revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della
regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La
regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al
Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a
trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con
decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino alla
concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione
dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di
spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione
non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla
base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate,
provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le
somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno
2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno
2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’articolo 66,
comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche
per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del
comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni
confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonchè, relativamente
all’anno 2005, dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno
2006.
107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i
lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è
riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel
limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a
20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la
crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul
mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
«Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci
e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l’anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui
al primo periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonchè degli autotrasportatori di cose per conto terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall’anno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 103 a 111 si
provvede:
a) nel limite di 140 milioni di
euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti,
relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute
nel conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio
dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro
con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà
nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di
94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per
l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007,
un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo
stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta
a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL
nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al
numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille
litri;
b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori
nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6
del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di
comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato
per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma
4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
116. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del
medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad
oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota
dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al
medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
118. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d’imposta
successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i
sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9
per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 l’aliquota è
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al
31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari
complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo
vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti
ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2006,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più
favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006»;
2) le parole: «al 90 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto
2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma
507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2006.
127. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in
qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo
90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila
posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma
430, è inserito il seguente:
«430-bis. La
disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma
431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed
assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche
successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo 4, comma 1, lettere
c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo
fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle
svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002.
132. All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli
importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le
parole: «delle minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti:
«degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede
il Ministero dell’interno»; al secondo periodo, le parole: «della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo
le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero
dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come
individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L’Agenzia delle entrate»
fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
dell’interno, tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla
base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di
restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»,
le parole: «di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole:
«natura tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al
quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell’Agenzia
delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero
dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie,
relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee
guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di
recupero e per la quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti
criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in
base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1;
osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del
contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;
riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il
contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di
cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già
attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte
versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali
relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso
agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei
contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per
effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».
133. All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali
pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e
restituzioni d’imposta».
134. All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sette anni».
135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta
formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie
di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati
acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del
medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate
è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma
in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell’ambito
«Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore
dell’ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 1,25 milioni di euro per
l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per
l’anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei
collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno
per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi
e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del
debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante della
dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche
alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello
«730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano
assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta, alcun compenso a carico del
bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a
modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1,
commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per
l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004
diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente
aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli
stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi
del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento
e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese
in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l’anno 2006, il complesso
delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale,
determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune
con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per
cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno
registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro
capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per
cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per
l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei
pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per
l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno
calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi
demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con
popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03
euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a
113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro
capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno 2007, per gli enti
locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento
rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per
l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per cento al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle
spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere
superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto
capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno degli anni
2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale
dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve
essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al
netto delle:
a) spese di personale, cui si
applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le sole
regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per
funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori
bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio
2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per
cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141
deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di
cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
b) spese derivanti da concessioni di
crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio
2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il
2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento,
ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto
capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa
stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti
derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a
quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e
141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti
diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e
liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141
per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di
partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in
conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese
correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con
riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai
punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali
in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per
gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai
commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi
strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno
in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole:
«i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il
decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15
gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate,
per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di
cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono
confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità
interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine di realizzare le
migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei
princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le
disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle
amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito
territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità
delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del
rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all’articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o
locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma
nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi, gli enti
locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del
supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi
dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi
3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato
dall’ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente
non si applica agli organi costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui
all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2006.
163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi
dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli
articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali
emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio
di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui
debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma
166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e
di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo
di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora
accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi
posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da
parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei
vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto
di stabilità interno.
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte
dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla
pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente
qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per le
esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle
procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino
ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche
ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di
fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del
Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non
abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte
trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti
provvedimenti.
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. Nella
formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo
eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono
indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le
parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi
dalla data di ricevimento della relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo
superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della
Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali,
l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte
dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore
previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice
civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui
ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso
pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo
non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo
indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le
conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall’articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a
decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche
all’incentivazione della produttività.
177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della
produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per
il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio
contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa
sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005,
per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello
Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale,
alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti locali
ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni
dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei
criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito
dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva,
di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio
statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici
del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno 2006 e in 183 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di
70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonchè quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei
dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS),
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per le università
e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università.
189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come
certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione,
da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità
economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
191. L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli
importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino
già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di
costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate
devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle
amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di
ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei
pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in detrazione dai fondi
stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del
passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i
predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale,
ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai
fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei
processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle
limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta
applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di
quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità
delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento
rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole
amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione
della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale
del Dipartimento della protezione civile, al personale dell’Ispettorato
centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei
settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi
istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati
e per i servizi di traduzione dei medesimi nonchè per la trattazione dei
procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all’articolo 2,
commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonchè gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il
conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine
si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio
con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono
considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese per
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali
di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono
fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della
presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione
integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonchè
alle altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere
al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi
diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali,
da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni
normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005
concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come
individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del
comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonchè di quelle previste per i
medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima
intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli
obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198
si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di
monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita
certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviare al
Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini
del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota
percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del
progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro
collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali
comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni
pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da
considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la
domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati
per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini
del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione,
come domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante
per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di
servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla
data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci
retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che
abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006.
212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come
interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare
prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, nonchè l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli
relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli
enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano,
anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le
conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto
della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o
servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle di cui
alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.
97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.
133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in
missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio
in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il
quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
e successive modificazioni, è abrogato.
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si
interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato,
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti
ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento
all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di
importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31
dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di
anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla
data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione
stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre
1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata
utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva
posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla
data di entrata in vigore della presente legge.
219. All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è sostituito dal
seguente:
«Per le infermità
riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’amministrazione
la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita
dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 1º novembre 1957, n.
1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per
l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque,
pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica
nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in
particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il
personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute
dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o
appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel
corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ispettorati
regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di
appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del
lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in
comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a
seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è
ricompreso l’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come
sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di
retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l’articolo 42,
comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza
si interpreta nel senso che l’applicazione del trattamento economico previsto
dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico
ed economico e dell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto
dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa
qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate
in giudicato concernenti l’applicazione del suddetto trattamento economico.
226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei
confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla
determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile
concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della
retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al
raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il
personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per
l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
228. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito un
fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale
attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della
destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per
cento.
229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma
228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento
dei trasferimenti per mobilità.
230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I
vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma
non derogabile dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi
di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono
chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il
procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al
10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella
sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il
procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di
accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento
del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per
il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di
deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di
appello.
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo
dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è
autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008.
235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla
contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal
Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di
espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto
è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006.
236. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le
parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
2005».
237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai
sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il
limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura
amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)
e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in
servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o
con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio
nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del
CNIPA.
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo
stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a
carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5
aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale
nell’anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 1,
comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate
unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla
normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l’assunzione di 2.500 unità
di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza
pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità
si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione
delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le
amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli
ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a
7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli
vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le
amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto
il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto
contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al
comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare
entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle
finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere
previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli
anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250.
Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono
continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della
progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure
concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i
vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica,
il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del
contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una
relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma
249, nonchè la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad
assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della
conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a
decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui
al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure
di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse
finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei
relativi bilanci.
252. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori
dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono
avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al
monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole:
«L’Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua
proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle
quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
«e) supporto di un
vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non
meno di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di appartenenza,
nonchè altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per
tutto il personale destinato all’ufficio del Commissario il servizio è
equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza».
255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro
1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
256. All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c),
sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in
cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province
anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di
lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a
livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le
commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del
lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto
certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali».
257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale
della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso
articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000
abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le
seguenti: «una tantum», e le parole: «a tempo determinato» sono
soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all’Amministrazione della
pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle
risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel
termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite
dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della
qualifica»;
b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Ai
dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il
raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3,
sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga
anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di
direttore centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º
gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni
nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di
servizio;
b) ai dirigenti superiori della
Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la
promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a
decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei
ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli
ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e delle Forze armate, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle
esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali
di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui
all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l’espletamento di
concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali
compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto
legislativo n. 334 del 2000.
262. All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260,
pari a 918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000
euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo per le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito
per l’anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in
16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera a),
e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a), della
somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,43 milioni
di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione
per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio 2004 ed in 300
milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno 2004, sono utilizzate
le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per
l’anno 2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69
milioni di euro;
2) le risorse trasferite
all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi;
b) per l’anno 2005, sono utilizzate
le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al
numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo
dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite
dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso,
eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette
gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi
dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto
dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è
soppresso.
268. Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi
stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6
giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la
prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile
effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della citata legge della
Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n.
214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di
interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo 1
della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1 della legge
28 marzo 1991, n. 105.
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi
sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di
garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il
trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il
predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008
e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione.
La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti
concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo
2008-2012 e dei relativi interessi»;
b) al comma 2, al primo periodo, la
parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008» e l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: «L’onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti
percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni
di euro, per l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in
530 milioni di euro.
271. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli
anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il
27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di
8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell’interno sono
stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo
1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla
copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle
associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in
attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati
i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto
delle somme.
274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto
degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle
regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i
livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere
sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero
situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale
presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei
rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo di adottare i
provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali indicati all’articolo 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a
stralcio degli accordi regionali attuativi dell’accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in
vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera B – Quota
variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard
erogativi ed organizzativi – comma 11, del medesimo accordo nazionale,
prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione informatica
al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo
al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria
di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la
disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la
corresponsione dell’indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il
termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi
regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La
mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni
inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche
per l’attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel
caso in cui le medesime regioni deliberino l’erogazione di prestazioni
sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione
economica dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione
reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito, assumendo come tale
quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto
periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di
cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per
gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da
definire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata
o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si è verificata.
8-ter. Per le
ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più
elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e
8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il
relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura del
procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello
Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta
associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo quanto previsto
dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte
manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata
rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla
ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;
d) dopo il comma 10 è inserito il
seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle
ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di
responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del
documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per
il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad
acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento
all’anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista
dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad
acta non possono avere ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni
d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli
acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima
dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte».
278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio
sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato
di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui
al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità
concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di
specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della
dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a
titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno
2006. L’erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata
all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del
residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le
regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il
termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’intesa
sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonchè, entro il medesimo
termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da
parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che
contempli:
a) l’elenco di prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica
ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e
successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta
giorni dalla stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale in
materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di
mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla
lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i
parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula
dell’intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino,
il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di
attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonchè in coerenza
con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard
di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le
prestazioni di cui all’elenco previsto dalla lettera a), con
l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali
tali tempi sono assicurati nonchè delle misure previste in caso di superamento
dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti
come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all’articolo
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla
realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma
34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del
Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la
realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP),
che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in
via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno
specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che
costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata
intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in
attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del
23 marzo 2005.
281. L’accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per
le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati
risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un
disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto
registrare nell’anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001
pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la
regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze,
ovvero all’integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento alle
indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento
dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le
attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a
difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e
presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i
casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi
tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della
salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione
nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di
promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e
per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e
predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo
dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonchè di
promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto
decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione,
che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza
specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero
della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla
costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito
di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo
trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000
euro a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma
282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un
massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di
cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata
la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000
euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri
fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione
dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione
e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi
comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a
250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti
letto non inferiore a 120, nonchè agli interventi necessari al rispetto dei
requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data
del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997.
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre
organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei
Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza
degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti
del Servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza, secondo modalità con
essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità
delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della
regione interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a
promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonchè a tenere un
inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L’Alleanza provvede,
altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte
indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i
finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo
criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di
verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle
funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle disfunzioni e la
revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29
agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui
sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio
configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonchè del
Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di
attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può
avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di
istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private,
anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi
sanitari, nonchè di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura
dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall’articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti
dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su
qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le
modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle
aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale:
a) il Ministero della salute
promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali
di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente
l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente,
decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza
protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di
quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità
27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di
prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura
delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza
integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici
erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi
relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della
salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonchè al pagamento di emolumenti
di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per
servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad
esecuzione forzata.
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all’Agenzia
ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle
officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano
all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il
seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro della
salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i beni mobili del Ministero
della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento
riferite all’attuazione di quanto previsto al comma 295.
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate
a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell’andamento della
spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente
legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è
determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a
carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione
organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli
6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii),
del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull’andamento della spesa
farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro
dell’economia e delle finanze una relazione mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime
agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di
servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza.