LEGGE 30 dicembre 2004, n.311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004- Suppl. Ordinario n.192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Per l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro
per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in
210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato
alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite
del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del
precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi
costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi
sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche
disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con
quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli
stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto
diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne
quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già
ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui,
possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono
conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato alla
presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa
riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di
spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei
fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non
possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2
per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può
essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi
da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta
nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti
rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere
adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento
di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui
al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime
pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di
trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata
trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo
periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva
sostenuta nell’anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con
proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma
12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo,
corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli
interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti
in termini di riduzione della spesa.
15. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai
commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei
pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle
imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi
comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi
finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite
complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al
fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate
per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1,
prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e
c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità
le amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica
diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai
princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero
dell’economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a
seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie
fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre,
esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti
intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di
spesa non andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a
quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e
delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate
esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o
parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa
riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da
contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata
effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche
dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle
finanze.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le
province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai
commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l’anno 2005, il complesso
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore
a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a
10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua
mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento
limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una
spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite
della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i
restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al
comma 21 l’incremento è dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa
media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, e per l’individuazione della popolazione, ai
fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della
popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito
indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2) province con
popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si
applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità
agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso delle
spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma
24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per
cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2
per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le
regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di
altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche
individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i
limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e
nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili,
nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono
destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione
accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di
spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un
apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le
anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi
interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3
e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del
bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e
prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e
priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti
Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette
caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè
le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005,
di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per
la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli
interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio decreto gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base
dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di
indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e l’ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata
e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24
coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale
verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto
dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso
di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero
dell’economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo,
una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il
revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del mancato rispetto
dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o
nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo
sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a
garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il
mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi
32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l’organo di revisione economico-finanziaria previsto
dall’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini
di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione
al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che
verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere
dall’anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento
agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi, sono
soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall’anno in cui è disponibile la
base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità
montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni
previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle province
d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via
telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle
spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di
cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti
degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole
del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni
2005 e successivi.
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve
essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di
strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di
assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso
l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve
essere corredato della valutazione dell’organo di revisione
economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei
conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del
75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le
disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di
indebitamento cui l’ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino
il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma
44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti
termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell’esercizio
2008;
b) un importo annuale degli
interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 16 per
cento entro la fine dell’esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell’articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell’esercizio
2013.
46. All’articolo 101 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della
nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti
alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto
per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area
professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso
l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in
tale senso.
49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che
abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o
provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui
all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente
di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre
amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso
dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di
mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le
parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi
della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve comunque
essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando
quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006
restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle
maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti
decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso lo stato di previsione del
Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori
entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10
milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme
per l’attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la
ripartizione del fondo.
53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo
periodo è soppresso.
54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno, con finalità
di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di
euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo
comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione
dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al
recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e
abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di
ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e
55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla
presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio
1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni
di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per
l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non
superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per
cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2
per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno precedente con i
criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la
specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai
commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da
164 a 188, nonchè agli enti indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa
sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è
ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
integra i trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota definitiva da
determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il
decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si
tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a
statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti
territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle
addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2,
comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31
dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 della
legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da
quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonchè, unitamente al comma
23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa
automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli
limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in
conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi
alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni
recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base della proposta presentata
dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà
effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a
partire dall’esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro,
derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente
alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma
9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260
milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui
all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di
cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l’anno 2004
dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate
per l’anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni
patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il
31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualità d’imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 2, la
lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti
obbligazionari»;
b) all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell’ammortamento
deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere
posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell’anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1º
luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti
finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate
all’atto della stipula del contratto stesso e per l’ammontare dell’importo del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura
dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito
costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le
condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all’importo complessivo
dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina
di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di
credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali
importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º
gennaio o dal 1º luglio successivi alla data dell’erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono
essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino
alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto
dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o
esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle
aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono
soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui
all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità
previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la
comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di
apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f)
del comma 5»;
d) all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari
effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono
procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle
operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla quota parte dei
prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di
indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza
dell’ente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo
41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio
di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e
contrarre mutui» e le parole: «o dell’accensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole
contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche
parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o
alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione
di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di
mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo
Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e
si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari alla vita media
residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto
percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente
pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle
operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione statale interessata, la relativa
documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del
capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa
una operazione di swap per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto
disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le
rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero
carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti
pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel
bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le
rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del
prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa.
L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di
ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione
pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto
finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne
dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di
ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato
dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del
corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di
consentire la regolazione contabile dell’operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di
cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua
competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di
tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre
province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante
l’anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono
direttamente ai tesorieri degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che
per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree
geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi,
tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i
dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del
calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì
definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia
alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la
sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri
enti.
80. L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui
all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento
delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli
sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici
di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad
effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi
sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui
all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai
servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta
convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell’attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione
del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti
e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o
dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni
fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale,
utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto
all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche
misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del
compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei
princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte
ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso
ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione
delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente
comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione delle
rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che
non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento.
L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al
primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni
o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative.
Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema
contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema assicurativo
contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo
è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti
assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di
cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
84. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Per la
dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi
destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria
del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come
determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del
Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50
milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi
di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti
all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione
del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno
2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di 50 milioni di euro.
87. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di
qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per
l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di
spesa recate dall’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che
sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all’apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa
inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l’anno 2005 e di 396
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro
per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con
specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di
un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla
responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi,
causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle
proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono
alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota
da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante
organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all’Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla
base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto
decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le
amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e
riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma
192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali
e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di
supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione
secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in
servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla rideterminazione del
proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui
all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine
del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma
rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli
effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente
comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui
al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destinazione
abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle
connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i
docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le
riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione
da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto
scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di
ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni
relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni
dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per
le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano
le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali
concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n.
350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto
2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso
alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere
ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro
per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40
milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione
di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti
attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali
giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria,
dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al
concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza
soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla
data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno
speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola
superiore dell’economia e delle finanze e disciplinato con decreto non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga al
decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità
istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di
cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni
internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi
banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina
militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di
assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in
servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle
assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In
attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto
scuola, alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e
relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni
medesimi.
103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di
mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con
organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è
subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali del
fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo
determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate
nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate
nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento
ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
è autorizzata l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano
acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il
finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del
sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al
Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade
mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi
da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti
ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo
omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono
tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA
relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo
non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di
partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a
comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto
commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle
risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento
della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di
commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni,
con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa,
e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello
Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da
realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo
restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei
programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di
abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia
convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del
predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i
criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al
presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto
1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime
civili di guerra è aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro 250.000.
114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
«legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente
costituite».
115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione
dell’importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento
degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le
limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del
personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime
limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e
delle autonomie locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai
sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS,
dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli
enti predetti.
119. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato o con
convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno
2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio
nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del
Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la
rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti di impiego
a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27
maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno 2005 fino al completamento
dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel
rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità,
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti
zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le scuole
superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo
comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e
società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche
esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle
predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice
consenso dell’ente o della società e dell’amministrazione di destinazione
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i
tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375
milioni di euro.
127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione
del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno
scolastico 2004-2005.
128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito
dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti
richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a
docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare
quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il
recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per
ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di
formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del
personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti
privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea
iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico
dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il
rispetto dei predetti limiti.
130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi:
anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto
a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le
pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque
per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo
105 del codice di procedura civile».
134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti
di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la
corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti
dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in
giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o
minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere
disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi,
anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui
al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o
convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale
pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre
tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa
esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è
sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei
dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati
non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente
titolo».
138. L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di
cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi
relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania,
Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a
carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi
finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di
euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell’anno 2003, trasferite alla predetta gestione
dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri
di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto
salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo
pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto
Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli
oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap
grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio 2004, concorrono,
per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri
accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un
ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3
dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e
contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare
complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall’anno 2005, sono
utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;
2) i minori oneri
accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dell’importo
massimo di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n.
427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di
disoccupazione dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova
applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di
armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia,
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti
nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le
norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli
spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi,
previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli
accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di
soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 all’INPS ai
sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad
eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di
lavoro.
149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto,
entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia,
rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui
quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per
l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di
regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di
trasmissione telematica on line della certificazione di malattia
all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di
lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».
150. L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al comma 1, dopo l’ultimo periodo
è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse
versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di
lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo
integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta
dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro.
L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º
gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal
2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la
previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo
integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di
quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto
contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso
al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli
stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con
regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare
continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la
formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 2 dell’ articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo
per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del
rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i
rimborsi non potranno superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per
l’anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005
per l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche
giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e
sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro
capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà
associative nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al
finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei
giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei
giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di
giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in
deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 137, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i
piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004.
La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. All’articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla
gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158. All’articolo 58 della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS o
da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione
dell’Istituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i
collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi
non trova applicazione l’articolo 2409-bis, terzo comma, del codice
civile.
160. È costituita la Fondazione per la
diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione
partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le
finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle
leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo
svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un
contributo di un milione di euro per l’anno 2005.
161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio nell’anno 2004 con contratto di lavoro a tempo
determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a
carico del bilancio dell’Ente.
162. All’articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo
periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per
l’anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, e
all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario
straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di
attuazione del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello
complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l’anno 2005,
89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l’anno
2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria,
la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro
finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l’anno 2003,
derivanti dal finanziamento dell’ospedale «Bambino Gesù». Le predette
disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di
garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito
dalla legislazione vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro
della salute all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto
del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il
contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco stabilisce
le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a
dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici
possono prescrivere «confezioni d’avvio» per terapie usate per la prima volta
verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie
e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l’efficacia, e predispone
l’elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita
per unità posologiche.
166. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)»
sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con
accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non soggetti a ricetta
medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)»;
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. All’articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dopo le parole: «l’indicazione della “nota“» la parola: «, controfirmata,»
è soppressa.
168. L’Agenzia italiana del farmaco
adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nell’ambito del programma annuale di attività previsto
dall’articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, un piano di comunicazione volto a diffondere l’uso dei farmaci generici,
ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a
garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di
apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci
generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata
dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già
definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire
che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui
all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati
gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e
possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di
assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi
alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase
di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la
valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario
nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il
30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle
tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede
all’aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni
secondo anno a decorrere dall’anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il
governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i
valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella
remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di
importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente,
indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della
mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi
stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4, comma 2, della legge 1º
febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici
universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la
potestà di verifica dell’effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed
appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell’8 febbraio 2002, e all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da
quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all’accordo
Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 7 settembre 2001, per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa
tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere
previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della
salute e dell’economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione
delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa
sanitaria nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al
fine di garantire l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti
strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e
per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno, nonchè alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell’aggiornamento
del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con
esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di
settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto
ai dati previsionali indicati nel bilancio dell’anno precedente, al netto di
eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle
proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di
verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi
dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio
della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonchè l’ipotesi
di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma
174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel
settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61,
primo periodo, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli
effetti degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito e
delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive,
già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo
del presente comma e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere
anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state deliberate dalle
regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le
regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed
in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero
modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente
comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è
precluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e
2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per
l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del
rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo
aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della
relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è
possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo
convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre
2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali
interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è
disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali
stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle
organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno
durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte
economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed
economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173,
ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici
di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi
il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello
regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che
costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei
costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e
dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo
che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli
adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione
dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione
interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale,
subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla
somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di euro per
l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo riconoscimento
alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma
173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo per la
quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all’anno 2004:
a) l’obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all’articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s’intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purchè l’equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell’avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall’Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell’esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007,
il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle
regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento
delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti
anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime
regioni;
c) all’erogazione dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello
di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001
per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005,
nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli
adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonchè della stipula dell’intesa
di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che
dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
185. All’articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e
la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al
comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nell’ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai
fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione
delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti
per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella
misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi
richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e
nella cura delle più rilevanti patologie, per l’anno 2005 è autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del
Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005 abbiano ancora in corso di
completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una
quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate
del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di
fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per
effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli
organi ispettivi e di controllo, nonchè per la realizzazione di campagne di
informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del
tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole
regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al
comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse
direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica
amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni
informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed
eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula
contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per
l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento
degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo,
dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e
le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al
comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di
parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo 8 dello stesso
decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di
funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di
calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma
193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono
avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità da
definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a
carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, purchè sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite
dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla
riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme
attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono
organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i
contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra
amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei
dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
sono emanate le relative norme attuative.
199. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione
alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in
entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre
1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo
stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso
progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con
le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo
sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni
infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli
interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali
finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni
successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate
disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei
manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell’intero
processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di
lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall’impresa ad eventuali
benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo
produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la
copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque
uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale
sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad
aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o
l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità
naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata
alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le
predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005.
Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si
esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle
competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di
riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni
e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonchè le misure volte ad
incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione
dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a
fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo
stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono
stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai
soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e
dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i
quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo
dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse
complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del
piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi
dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16
aprile 2003, nonchè una quota del 5 per cento per il completamento della
ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria
danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24
novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per
cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna
colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni
di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione
emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31
ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, nonchè una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la
prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione
Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75
per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa
annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di
euro per l’anno 2005.
205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione
e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
sedici anni nel 2005, nonchè la loro formazione, fino all’esaurimento delle
disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonchè
di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l’anno 2005.
207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi
anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado e delle università statali, nonchè al personale
dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado,
delle università non statali e delle università telematiche riconosciute ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile
2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi
dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una
apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore
informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di
40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20
milioni di euro per l’anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate,
limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri
interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli
interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui
requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui
all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni,
sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo di 110 milioni di
euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si
applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004. Le procedure
per l’assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all’anno 2004, dagli
articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004,
sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.
212. L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo di 30 milioni di
euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º
dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l’accesso
alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell’utente ricada nei comuni
il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all’obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in
quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica
e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a
decorrere dall’anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al
comma 190 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando
la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere
inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2005.
L’accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinato
alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda
entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di
euro per l’anno 2005.
215. Al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree
sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni
alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali
da generare esternalità positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque
superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in: a) un
contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a
cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata
non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di
finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli
investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale fino al
limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni
temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del
capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere
b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento
ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di
cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi
previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di
assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli
interventi previsti al comma 215 nonchè le condizioni e i limiti delle
agevolazioni di cui al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree
sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti
dall’Istituto italiano per gli studi storici e dall’Istituto italiano per gli
studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione
delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse
pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree
del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le
relative modalità di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i
programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l’anno 2005 i
programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel
rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le
altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro
realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle
attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonchè
sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
222. Al fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e
medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di
investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi
e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR
saranno individuate dal citato Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per
le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del
Ministero dell’economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in
deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale
dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che
l’organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità
pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un
rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei
fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 222 si provvede
mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate
con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione
dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto
dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche nell’ambito dell’attività
di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata
dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più efficienti
ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di
liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall’ufficio
fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e
comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui
all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi,
fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5,
comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una
durata massima di dodici mesi» sono soppresse.
228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle
regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze, la società
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c),
dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle
Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata
esaurita entro il 31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste
ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003,
nonchè alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo
riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto
stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per
le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2005.
231. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole:
«dall’AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole:
«mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».
232. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero
delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le
associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione
dell’Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito
ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del
2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61,
al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10
milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l’anno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «per l’anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al
secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».
233. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro
per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo
e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui
all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per la promozione
industriale (IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi
programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14
della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell’articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere
dall’anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente
ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all’articolo 60, comma 3,
della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi
autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente
alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree
interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste
tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto,
nonchè delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti
d’imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi,
secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte
le imprese del settore».
236. Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della
nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato
disposto della lettera c) del comma 14 dell’articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo
sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare
riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche
costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo,
d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni
regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione
di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000
euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in
materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986,
n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate,
pari ad euro 20 milioni per l’anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere
dall’anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all’articolo
2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda
di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º
gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato
decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
240. All’articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le
seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2
della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze».
241. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture
olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell’articolo 21 della legge
1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti anche
successivamente all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale
di alcune opere per l’uso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento delle
risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario di cui al comma 2
dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10, comma 15,
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i
trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte
anche tra zone disomogenee.
244. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare
ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il
seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano
accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo
scioglimento delle cooperative stesse»;
b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione degli
interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l’area
del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche
innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio.
A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti
rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione
dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è
istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse
rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è
finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle
fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione
e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri urbani. Sono
ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una
partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del
singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici,
enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo
industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e
progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 160,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito,
per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un
Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi
di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza
strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di
progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio
delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono
inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del
direttore e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e
controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra
le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede
operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica
la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n.
245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non eseguiti a
questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l’articolo 3, comma 2, e
l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
14 maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei
Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore
spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di
ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell’obiettivo 1, il
Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le
istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002
recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di
ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per
mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per
l’anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28
agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e
forestali entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata
di 833.000 euro per l’anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di
Cristoforo Colombo curate dall’apposito Comitato nazionale istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal
Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e
comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o
istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonchè di
consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio
2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di
36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno
un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e
prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2005. Il Ministro dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite
complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per
favorire l’occupazione previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto
dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre
2004.
264. All’onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l’anno
2005, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui
al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese,
Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle
aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione
dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta
regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e
aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n.
8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonchè al comune di Marcianise (provincia
di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e
attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà
prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree
industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la
promozione imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore delle
industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di
euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità
territoriale di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate
risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del
commercio, il fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del
commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della
classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all’avvio dei processi innovativi;
b) all’accesso ai mercati elettronici
e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi
all’adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software
per la gestione automatica di spazi espositivi);
d) all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la
situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro,
la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza
tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte
all’innovazione dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale
acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed
interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la
movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli
ordini e per la distribuzione commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. L’indennizzo di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime
modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra
il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota contributiva di cui
all’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta
dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le
medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all’articolo 7
del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate
dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio
2008.
273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere alla spesa per
canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli
immobilistessi».
274. Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a
qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni
dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti
gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a
titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante
ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente
alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è
intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo
non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30
aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all’ente gestore di
voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte del debito maturato,
effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti,
aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al
pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con
l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli
atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà
dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge
n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall’imposta di
registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni
ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell’articolo 4,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l’Agenzia del demanio
può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione
contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite
dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio. L’anticipazione
di tesoreria è comunque estinta entro l’anno a valere sul fondo di cui al comma
1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;
b) all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni
della Convenzione sulla biodiversità fatta aRio de Janeiro il 5 giugno 1992, di
cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all’esecuzione del
Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo
alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio
2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa
complessiva di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per campagne di comunicazione
e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.
280. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui
all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono assoggettate all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e
all’implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle
maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura
del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori
della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti,
soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l’attività
di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle
scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e
differita, nonchè da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è
destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate
erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonchè le
modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI,
sono determinate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per
il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura
pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici
invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di
assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi
pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di
finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista
dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: a) 8 per
cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come
montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per
cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per
cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i
termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º
gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente
successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282,
l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero
2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura
del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo
sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non
richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse
indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall’erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria
di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
come definita dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così
rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la
disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13
maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8
per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento,
come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive
di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A
partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento
del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle
reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede dei
partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per
l’adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la
ricezione del nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa, nonchè per
l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione
utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti
contrattuali in corso. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di
capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento
concessionari. Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma
l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento
di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione di
cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere
effettuato mensilmente il versamento;
b) l’anticipazione al
concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni eventualmente
necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti,
contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall’operatore in misura non
superiore al 2 per cento dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno
svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal
concessionario.
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela
della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco
illecito ed illegale il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari
per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di
terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a
distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro,
può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione di uno o più soggetti
selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con
partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di
gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonchè i
criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni
competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero di
singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati,
stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle
unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera
lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l’anno
2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle
concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10,
sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una
minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005.
298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100
milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione
dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis
dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una ulteriore
quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla
componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi
dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al
presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero
dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.4 – Poste italiane): 40 milioni di
euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il
2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 –
ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40
milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell’economia e delle finanze –
u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005,
130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul
reddito delle società è fissata al 100 per cento.
302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2006 il versamento è determinato con
il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori
entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati
con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si
impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione
indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal
concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il
concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con
le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita
convenzione unita all’atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai
commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali su proposta del Direttore regionale competente.
L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza
pubblica.
306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore
inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Il contributo
unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore
superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II,
capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a
euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di
competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a
euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a
euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a
euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi
esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione
agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
308. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito
dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui
valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad
esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui
ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di
debiti pregressi nonchè per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari.
310. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le
indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso
l’importo di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici
tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima
volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e
collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio
2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente
diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. All’alienazione di cui ai commi
312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione
costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le
altre amministrazioni interessate.
315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode
acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal
quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio
giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria che
aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro
automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento
delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli
59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione
di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5
tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i
rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute
sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora
concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque
presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in
possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322. All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del
consiglio dell’ordine,» sono soppresse.
323. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che
per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo,
ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su
richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella
misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si
applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325. All’articolo 3, primo comma,
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o
facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti dagli
articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i),
è aggiunta la seguente:
«i-bis) le spese
relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni
medesime».
327. All’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e
quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in
misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329. Al comma 4 dell’articolo 96 del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono
inserite le seguenti: «, secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla
emanazione del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e
328.
331. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico
comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell’opera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;
b) all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g)
dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’articolo 6»;
2) al quinto comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell’emersione delle attività
economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e
locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia delle entrate».
333. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori
delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni
analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con
riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà
privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore
medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore
medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle
microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia
del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di
mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui
al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e
verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale
con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la
presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato
ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano
le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio
dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in
assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di notifica della
richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del
1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti
dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati
rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le
unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel
catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso
essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i
comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le
superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di
incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli
dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti
catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della
superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a
richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune,
della consistenza di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. –
(Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione) – 1.
La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è
esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in
misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai
sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque
fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla
prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. – (Accertamento dei redditi di fabbricati) – 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis
non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da
locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al
maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per
cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di
locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria,
l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta
antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini
della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10
per cento del valore dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato
ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell’interno e della Agenzia delle entrate, è
reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia;
la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonchè degli
uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico
del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta
Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento.
L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i
dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione
telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli
atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del
1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
345. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche
nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di
intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le
cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a
quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata
inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda
violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo
periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei
medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di
godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati,
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
347. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) fatte salve le
disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale
classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile
non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro
180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro
180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b) l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1,
lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio
se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono
sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le
deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle
medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) l’articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate
le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500
euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le
parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli
articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni di legge»;
d) l’articolo 14 è abrogato.
350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di
reddito imponibile di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal comma 349, eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la
dichiarazione, il versamento, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso
riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti
per le imposte sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti,
decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni
contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima
del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino
abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle
corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione
disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più
favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui
all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo
unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del citato
testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c), dopo le
parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2) nel comma 3, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono
effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute
operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del
comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha
effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1,
lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in
conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nell’articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono
aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile,
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese,
individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal
comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che
regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a
svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per
assicurare che l’importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi
l’importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali
di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle
misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma
357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo
stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o
parziale, a condizione che l’impresa agevolata manifesti formale opzione e
comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d’investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse sulle somme
erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze. La differenza tra il
tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonchè gli oneri
derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti
Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa
di cui al comma 361.
359. Sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del
finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo
criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia dello
Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e
corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione,
è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356,
lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari
allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa all’anno 2007 e
all’onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a
150 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma
300.
362. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono
riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata,
relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004,
derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato,
ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei
titoli giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di
cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito,
con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della
medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi
dell’articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa
depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei
crediti acquisiti senza l’autorizzazione del soggetto ceduto.
364. Il Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere al pagamento
alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo
di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonchè, a decorrere
dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione
annuale sull’amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al
Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l’accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai
relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle
somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa
depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede
pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione
commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed
ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o
mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti
dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i
predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a
terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel
contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche
per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed
informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e
specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa, previo
pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi,
tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il
corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore
all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia del territorio per
l’acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i
tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per
l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni
catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente
se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del
territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi
dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della
conservazione, della elaborazione dei dati, nonchè il controllo del limite di
riutilizzo consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è
soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare
compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse
dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti
dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia del territorio. A tal
fine, per assicurare effettività all’indicata azione di contrasto
all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali
ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei
commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il
30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze
un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione
mirata e specialistica del personale dell’amministrazione finanziaria e delle
agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale
programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base
convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti
pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell’azione di contrasto
all’elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può
provvedere, a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante
un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto
con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal
soggetto obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del
collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla
presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore
dell’Agenzia del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) è approvato il modello unico
informatico di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità
tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura
telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione
del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla
presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche
al fine di accertare l’avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i
quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei
documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai
soggetti che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 settembre 2004», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
377. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
378. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti
terrestri, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso,
prima dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonchè
il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati.
Per i successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione il numero
identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore.
In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici
preposti non procedono all’immatricolazione. La comunicazione è altresì
effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di
cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di
cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. Con la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all’Agenzia
delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del
comma 378.
381. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o
prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via
telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella
dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da
attuare secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e terzo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l’Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in
materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle
comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È punito
con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di
inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia
con dati incompleti o inesatti».
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti
o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta
evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dell’Agenzia delle
entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l’articolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis – (Solidarietà nel pagamento dell’imposta). – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte
del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore
normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente
decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di
eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato
pagamento dell’imposta».
387. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto l’istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003. L’adesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta e comporta una riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2004
una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in
corso al 1º gennaio 2002, al 1º gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio 2004;
d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività
svolta per almeno uno dei periodi d’imposta in corso al 1º gennaio 2002 e al 1º
gennaio 2003;
e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto per i medesimi periodi d’imposta di cui alla lettera d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al
1º gennaio 2003.
389. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
390. L’adesione alla pianificazione
fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi
alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d’imposta, con
l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate,
che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di
carattere straordinario.
391. L’adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine,
la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente
infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all’atto dell’adesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l’aliquota del 23 per
cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta
sul reddito, nonchè quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle
società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito
dichiarato eccedente quello pianificato;
c) è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di
reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale
reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle
Casse autonome nonchè la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
394. Per gli stessi periodi d’imposta
di cui al comma 393, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali
maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo,
e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonchè, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c), non operano qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
397. Salva l’applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c).
398. Nel caso in cui l’attività
effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della
pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d’imposta
nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le
singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso
del triennio, decorre l’applicazione della pianificazione fiscale concordata
nonchè approvate una o più note metodologiche per la formulazione della
proposta di cui al comma 389. Con i medesimi decreti sono conseguentemente
rideterminati i periodi d’imposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei
cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta
diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte,
anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, nonchè le modalità di adesione.
399. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data
di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima
revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche
prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di
dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito
il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della
legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il
mese di febbraio di ciascun anno.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005,
l’Agenzia delle entrate completa l’attività di revisione relativa agli studi di
settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di
settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del
potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi
da 387 a 432, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per
l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si
applicano gli studi medesimi.
402. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a:
«risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I
dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo
comma,»;
1.2) nel secondo periodo, le parole
da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle
scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti
rapporti od operazioni»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole
da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente:
«richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento
dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti
sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i
loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente:
«trenta»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il secondo comma è inserito
il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative risposte,
anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le
operazioni indicati nel citato numero 7)».
403. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e la
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole
da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle seguenti: «ai
rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai
conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma,»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,»
sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole
da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento
dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti
sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i
loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente:
«trenta»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative risposte,
anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le
operazioni indicati nel citato numero 7)».
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle di cui al
quarto comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno
effetto dal 1º luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza
successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «non spettanti,»
sono inserite le seguenti: «nonchè l’esistenza di imposte o di maggiori imposte
non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore
imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
406. Al quinto comma dell’articolo 54
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «l’ufficio dell’imposta» fino a: «indirette sugli
affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle
entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «l’esistenza di
corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè l’imposta o la
maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis,
anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218».
407. Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell’alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,».
408. All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».
409. All’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l’ufficio, prima della
notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti
all’applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per
effetto dell’adeguamento di cui all’articolo 2 del regolamento recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di
settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, non rilevano ai fini dell’obbligo della trasmissione della notizia di
reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale».
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;
2) le parole: «nella
dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni
di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;
3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle
seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive,»;
b) al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo d’imposta» fino a: «revisione del
medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d’imposta di
cui al comma 1,»;
2) le parole: «può
essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono
sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i
maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in
un’apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
«2-bis. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi
d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo
studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a
condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla
differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e
quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la
predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili».
412. In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di
ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata
ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata mediante
modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede
all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20
del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente,
degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1º
gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli interessi sono
dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è inserito
il seguente:
«Art. 10-bis. –
(Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. È punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un
ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
415. All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole:
«costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario
può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
416. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono
inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) all’articolo 19, comma 4-bis,
le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla
riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
c) all’articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a
quello di consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese
successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».
418. Al decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le
modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo
articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b) all’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. All’articolo 48, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le
modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo
48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni
dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».
420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere
a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi
successivamente al 1º luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e
i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè quelli
previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la
riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le
modalità previste dall’articolo 60 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica
alle attività di recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute
entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta
giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
423. La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima
del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella
cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente
periodo di imposta.
424. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono
prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. – (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). – 1. Il concessionario, prima di procedere ai
sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può
chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei
coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e
le somme da loro dovute al creditore».
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore
della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i
concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità
connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino
alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per
ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in
concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo dovuto è versato in tre
rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno
2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare
rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni del presente comma.
427. La durata delle concessioni del
servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario
governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31
dicembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro
il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed
il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo
2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento
delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per
ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con
esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi,
quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al
comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l’obbligo
di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione delle
fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette
alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’articolo 11,
comma 5, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
433. Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio è
autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di
beni immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali su immobili, dei quali
lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è
stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare
condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita
determina il venire meno dell’uso governativo, delle concessioni in essere
nonchè di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno
realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in
proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo
decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla
filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle
planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i
parametri fissati nell’elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono
aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell’8
per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al comma
434, non versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro
trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura
pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 3 allegato alla presente legge,
per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con
il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi
dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle
aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a
100.000 euro, individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello
stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dall’Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita,
al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della
quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non
inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET
della medesima Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione di
cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono
altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni
effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a
seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore
inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto
importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente locale entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e
delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il diritto
di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonchè dei soggetti
che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a
condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti
dall’amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di
enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo
di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità
in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per
usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro
trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni
procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione,
all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei
profughi ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè
agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure
e in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si
interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale
realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà
agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla
predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese
la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa
in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del demanio.
13-quater. Gli
immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a
far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati
a cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni
dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter,
anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore
degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954
milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le
condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in
conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione
separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri
finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su
appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi,
da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto
del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei
conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies,
a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle procedure di
valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell’Amministrazione della
difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis,
e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del
demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal
2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all’ammodernamento e
alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La
Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005 è
destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore
del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente».
444. Le finalità di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell’articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione,
ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi
edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro
normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie
fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di
sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della
ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenzia del
demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli
elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla
data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i
rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di
variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione
degli interventi previsti negli elenchi annuali nonchè ai lavori di importo
inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
eventualmente eseguiti nell’anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai
fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, nonchè le previsioni in ordine alle superfici
il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all’esecuzione delle predette
finalità.
447. L’Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448. L’Agenzia del demanio, entro il
30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell’economia e delle finanze una
relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL sono approvati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il
Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
450. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia
programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di
fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere
trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale
nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il
prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture
Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui
al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di
interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa,
Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a
garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di
viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al
percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività
alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più
efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene
assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli
immobili di cui all’articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della
progettazione preliminare.
453. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38
previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l’accesso alla
Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a
favore dell’ANAS Spa, a decorrere dall’anno 2005. La Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS Spa ai sensi dell’articolo 47
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. All’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di esecuzione di lavori
e».
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali
necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in relazione ad opere di
interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed
extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonchè
tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali
protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di
12 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5 milioni di euro per l’anno 2006. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi
ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per
ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad
elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di
scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono
fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma 158,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l’anno 2005.
458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005
allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai
sensi dell’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. Per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13,
comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di
cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle
relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo
delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui
all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del
codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.
461. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. L’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante
dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta,
in ogni caso, l’esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste
dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni.
464. A decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro
consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo
12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento
degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una
riserva indivisibile prevista dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società
cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato
con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
ricomprese, a decorrere dal 1º gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del
1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel
medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente
che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva
la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10,
comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di
cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro
annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti,
a dare attuazione al presente comma.
468. All’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo
periodo è soppresso.
469. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari»;
b) il comma 4 è abrogato.
470. All’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque
modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto
all’evento sportivo direttamente organizzato».
471. A decorrere dal 1º gennaio 2005, le disposizioni che
disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell’imposta sul
valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti
che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per
un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma
hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
472. All’articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In
tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell’imposta sul
valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al
capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel
rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono
essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per
cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per
ammortamenti anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342,
compresi quelli costituiti ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre
2000, n. 342, l’imposta sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta al 4 per
cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma
474, assoggettati all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito
imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta previsto
dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall’articolo
26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall’articolo 13, comma 5,
della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio di cui al comma 473 ed è versata, in unica soluzione, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
477. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in
parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva
è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente
riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con
le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21
dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 2,
è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione
l’imposta sulla pubblicità»;
b) all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non
intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis»;
c) dopo l’articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1. I
comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei
manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla
persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui
all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente
decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale
per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d) all’articolo 23, dopo il comma 4
è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità
solidale»;
e) all’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale».
481. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto il
seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b) all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido,
dell’esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite dalle
seguenti: «sono a carico esclusivamente dell’esecutore materiale. Non sussiste
responsabilità solidale neppure del committente»;
b) all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente».
484. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per l’anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della
tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito
complessivo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2006.
486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi
quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri
e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati.
487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in
pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo
erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali
delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto
1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29
gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è
sostituito dal seguente:
«Il gioco del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla ruota
nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le
altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata
dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del
lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n.
528, sono sostituiti dai seguenti:
«I premi sono fissati
come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e
duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può
dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste
l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della legge 2
agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa
dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto determinato si effettua
aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa
alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una
ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso
Enalotto.
495. All’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è
abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º
gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla
osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non
convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorchè
non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.
497. L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla
raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione
telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi
nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche
e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere
ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività
di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei
punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta
unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell’UNIRE.
499. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis
è inserito il seguente:
«7-ter. La sanzione
di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati
presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e
alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289».
500. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al
comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».
501. All’articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il
rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli
eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei
richiedenti.
503. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
« 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».
504. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2003 e per l’anno 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».
505. Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
506. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. All’articolo 19, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
509. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d’imposta
successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei
periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per
cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
510. Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori
nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di
comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato
per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma
4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all’ISMEA. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
513. Per l’anno 2004 non si fa luogo
all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall’articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente
disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota
prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti
le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i
soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all’articolo 8, comma 10,
lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad
euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti
autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28
settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16
marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422
del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni
di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo
all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo
all’anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore
spesa di 20 milioni di euro.
520. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi
annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».
521. Il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6. Le
disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99)
usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere
il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la
miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito
fiscale. Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal
1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con
oli minerali, è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di
200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonchè
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di
distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il
trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di validità del programma di cui
al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e
forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi
industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della
tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro
il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è
eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo
comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l’anno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».
522. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523. All’articolo 11, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «sei anni».
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638
FIN dell’8 settembre 2004, l’articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è abrogato.
525. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 15
milioni di euro.
526. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della citata legge n. 448
del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 50 milioni
di euro.
527. Tra i soggetti di cui all’articolo 44, comma 9-quinquies, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono
cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1º gennaio
2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1º gennaio 2003» e
le parole: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo
2005».
528. In virtù del combinato disposto dell’articolo 45, comma 14, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 36 della legge della Regione siciliana
31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui
all’articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti,
alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste,
all’articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme
di contabilità di Stato.
529. All’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A
decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento
all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione Calcio Femminile – di serie A,
A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di
serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24
squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due
gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di
serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre
regolarmente iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno
dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con
altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le
suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico,
la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a
defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse
vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto già
impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle
amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e
partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC – Divisione Calcio Femminile
– delle Serie A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n.
288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o
per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di
15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia
avuto applicazione, perchè il limite di età pensionabile era inferiore a quello
di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto
per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della
legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite
di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell’articolo
1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni
di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e
riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5
milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è
implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l’applicazione della disciplina del conto
economico, di cui al comma 2 dell’articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono differiti all’anno 2004 e all’anno 2006, rispettivamente per
i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d),
dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta
nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e
dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui
possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo
di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione
della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio
decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili
costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale
anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli
enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni
in riferimento.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al
fine di potenziare l’impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere,
oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
stanziati 32 milioni di euro per l’anno 2005, 56 milioni di euro per l’anno
2006, 86 milioni di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008, per l’assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del
medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di
1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento
d’organico dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma
541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per
carabiniere di cui al comma 541, l’Arma dei carabinieri è autorizzata a
procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento
riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva,
ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai
carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in
servizio ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e successive modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
544. Per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
545. La spesa di cui al comma 544 è
ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base
interessate con decreto del Ministro dell’interno da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare la
graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata
fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili
professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente
disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l’anno 2005, euro 12
milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo
decreto del Ministro dell’interno, da comunicare al Ministro per la funzione
pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità
portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei
posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di
vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante
l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale
in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti
eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante
l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in
data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide
fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai
sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti
procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dell’attività di soccorso tecnico urgente in materia
di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il
proseguimento del programma di interventi previsto dall’articolo 52, comma 7,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’ anno 2005, di 6
milioni di euro per l’anno 2006 e di 1 milione di euro per l’anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,
compresa l’Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle
autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al
contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità
organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 151 e
152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza – e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La
compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al
comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30
giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto
le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter
e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire
dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati
dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte
anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero
per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei
lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri
prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei
prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano
di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da
parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto
le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di
energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni
risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i
Paesi interessati, il Ministero dell’interno è autorizzato a provvedere, nel
limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di
euro a decorrere dal 2007, all’integrazione e allo sviluppo della rete degli
ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e
mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le
organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la
cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità,
dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o
ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative
dipendenze, nonchè le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei
funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento
di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e
dell’economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee
guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a
norma dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di
specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli
interessi di uno o più Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto dei
vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un
pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di
collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui
all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti
locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le
unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati
dall’amministrazione di provenienza.
558. All’articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che
le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di
tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998,
n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, l’assegno
per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle
A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese in
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
563. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
566. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive
degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla
presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 8 a 11.
567. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei
fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l’anno
2004 di pertinenza dell’unità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e
ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per
l’importo di 30 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato per il
2005.
572. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.
Per la tabella allegata alla legge consultare il sito della gazzetta ufficiale