Inpdap

Area: Trattamenti Pensionistici
Argomento: Pensione indiretta e reversibile
Data pubblicazione: 29/05/2008



Domanda: In quali casi compete l'eventuale corresponsione del trattamento pensionistico indiretto, al coniuge divorziato di un iscritto deceduto in servizio?


Risposta: A seguito della nuova formulazione dell’‘art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotta con l’‘art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, la pensione di reversibilità spetta al coniuge divorziato, purchè questi sia titolare di assegno, ai sensi dell’‘art. 5 della suindicata legge 898/70.
In relazione a quanto sopra, il diritto alla pensione di reversibilità, presuppone l’‘effettiva titolarità del cennato assegno al momento del decesso del dante causa e va altresì negato in difetto di godimento dell’‘assegno medesimo.
Al riguardo, è altresì da sottolineare che nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’‘art. 13 ;comma 2 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (decesso dell’‘ex coniuge e assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità), si potrà, in presenza dei suindicati requisiti, provvedere nella via amministrativa alla concessione del reclamato beneficio, secondo le consuete modalità.
Da ultimo, si rammenta che suindicati principi sono stati ribaditi da questa Direzione Centrale con informativa n. 52, del 18.10.2000 e con nota operativa n. 2 del 09/01/2006 alle quali si rimanda.