Quesito

Area: Trattamenti pensionistici – Voci retributive

29/5/2008


Domanda: Si richiedono chiarimenti in ordine alla valutazione previdenziale dell'indennità di cui all'art.44 del CCNL 1998/01 (indennità di Direttore Generale).


Risposta: In via preliminare corre l’‘obbligo rammentare il disposto contrattuale con il quale si prevede che: "Al segretario comunale e provinciale, cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’‘art.108 del T.U. n.267/2000, nell’‘ente dove svolge le sue funzioni, è corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’‘ente nell’‘ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.".

Il su citato art.44 del CCNL 1998/01, prevede che al segretario comunale, cui l’‘ente datore di lavoro conferisca, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica ricoperta, anche quelle di direttore generale, spetta (in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento) una specifica indennità la cui misura è determinata dall’‘ente nell’‘ambito delle proprie risorse e nel rispetto della propria capacità di spesa.

L’‘orientamento sin qui espresso da quest’‘Istituto, è quello di considerare tal emolumento utile al calcolo della quota B di pensione, giacché non rispondente, congiuntamente, ai requisiti positivi di cui all’‘art.15 della Legge 1077/59 ed a quelli negativi di cui all’‘art.16 della medesima legge.
Orbene, la su citata legge 1077, che disciplina il "Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della CPDEL facente parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro", agli artt.15 e 16 prevede rispettivamente che:
ART. 15 - la retribuzione annua contributiva è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi, o ricorrenti ogni anno, laddove per voce retributiva fissa deve intendersi "somma predeterminata nel quantum da corrispondersi in egual misura a tutti gli appartenenti al medesimo comparto, per lo svolgimento della normale attività lavorativa" e, per voce continuativa "la non revocabilità, in qualsiasi momento, della stessa";

ART. 16 - possiedono il requisito della non quiescibilità i compensi per lavoro straordinario (anche se corrisposti in forma forfettaria fissa), gli assegni di famiglia, le indennità di carica, i diritti di segreteria etc.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’‘indennità in oggetto potrà influire esclusivamente sul calcolo della seconda quota di pensione, poiché:

1) é revocabile giacché le funzioni, che la stessa è chiamata ad indennizzare, sono attribuibili solo a tempo determinato, possono essere revocate dalla giunta comunale e non possono eccedere la durata del mandato politico;

2) manca del requisito della fissità in quanto l’‘individuazione del  "quantum" è demandata al singolo ente d’‘appartenenza, sulla base delle proprie disponibilità economiche;
3) costituisce comunque un emolumento a carattere eccezionale, in quanto non corrisposto per lo svolgimento della normale attività lavorativa (funzioni di segretario comunale), bensì per l’‘assunzione di un incarico a tempo determinato da svolgersi contemporaneamente a quello principale.
Non solo.

L’‘art.37 del contratto di lavoro in esame esclude l’‘indennità de qua dalla struttura fondamentale della retribuzione e la stessa non concorre alla formazione del trattamento economico del segretario, collocato in disponibilità, di cui all’‘art.43 del medesimo contratto (la retribuzione di posizione di contro è inclusa in tale trattamento)

Tanto si rappresenta, osservando che, per quanto concerne i ricorsi passati in giudicato, a latere delle sentenze favorevoli all’‘inclusione di detta indennità in quota A di pensione, altrettante sono quelle che sposano la linea adottata da quest’‘Istituto e che, pertanto, invitano il medesimo al mantenimento della stessa

Nella fattispecie, si osserva che quasi tutte le sentenze (cfr per tutte Corte dei Conti Regione Basilicata n.30/07/c) di rigetto del ricorso proposto, tendono a sottolineare che: "le argomentazioni rese sulla natura temporanea dell’‘incarico di direttore generale, oltre che sulla determinazione variabile da ente ad ente dell’‘importo, sono sufficienti per escludere l’‘indennità in questione dall’‘inserimento in quota A di pensione, in quanto tali evidenziati aspetti confliggono con il carattere generale, fisso e continuativo che dovrebbe possedere il relativo emolumento quale remunerazione per la normale attività lavorativa ai sensi del richiamato art.15. (… omissis …) che la temporaneità dell’‘incarico sia caratteristica anche dei Segretari comunali e provinciali, non appare risolutiva, in quanto la revoca dell’‘incarico non pregiudica la salvaguardia e la continuità del trattamento economico goduto dal Segretario (… omissis …). La tesi attorea afferma, inoltre, che in quanto l’‘indennità di direzione è corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento ne deve condividere natura e disciplina giuridica. Non si reputa possa essere accolta tale interpretazione, poiché la stessa norma (art.44 cit.) pone al contrario l’‘accento sulla specificità dell’‘indennità in rilievo, che rimane, dunque, distinta dall’‘altra e ben suscettibile di diversa regolamentazione. La mancata considerazione dell’‘indennità di direzione (contemplata nell’‘articolo 44) nel trattamento spettante al Segretario in disponibilità ne attesta la diversità rispetto all’‘indennità di posizione, quest’‘ultima, invece, rilevante ai fini dell’‘individuazione del trattamento economico in godimento da conservare".

Da ultimo si osserva che, in ogni caso, le sentenze richiamate fanno stato tra le parti e, pertanto, trovano applicazione solo ed esclusivamente nei confronti dei ricorrenti in giudizio, escludendo qualsiasi possibilità di estensione delle medesime alla generalità dei soggetti eventualmente interessati.